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Incarti n. 12.2017.190 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza (recte: petizione) 27 maggio 2015 da
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AP 1
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contro |
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, e meglio: AO 1 AO 2 AO 3
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volta ad ottenere una riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine dal 15 settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile in __________ a __________ nonché la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 24 ottobre 2017 ha parzialmente accolto nel senso che ha ridotto la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico dell’attore - e per esso dello Stato - le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- ed obbligandolo altresì a rifondere ai convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;
appellante l’attore con appello/reclamo (recte: appello) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189), con cui ha in sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2017.190), la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla controparte;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 2 ottobre 2012 (doc. A) gli Eredi __________ hanno concesso in locazione all’AP 1 un appartamento sito al secondo piano dello stabile in __________ a __________: l’accordo prevedeva il pagamento mensile di una pigione di fr. 890.- e di un acconto per le spese accessorie;
che con istanza (recte: petizione) 27 maggio 2015 l’AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. Q), ha convenuto in giudizio gli Eredi __________, ossia AO 1, AO 3 e AO 2, innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenere una riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine dal 15 settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile nonché la loro condanna al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice;
che il Pretore, con la decisione 24 ottobre 2017 ora impugnata, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha ridotto la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico dell’attore - e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato - le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- e obbligandolo a rifondere ai convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;
che con l’appello/reclamo (recte: appello, atteso che contro la decisione in materia di spese è dato il rimedio del reclamo solo se la stessa è impugnata a titolo indipendente, cfr. art. 110 CPC) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189) che qui ci occupa l’attore ha in sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (inc. n. 12.2017.190), di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla controparte;
che l’appello in esame (e lo stesso vale, per analogia, per la contestuale istanza di concessione del gratuito patrocinio), manifestamente improponibile o comunque manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito della procedura dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in questa sede l’attore ha preliminarmente lamentato la presunta insufficiente motivazione della decisione pretorile; a torto: in effetti il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. ed offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC, impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2), sennonché nel caso di specie la motivazione della decisione pretorile, che verrà ripresa nel prosieguo di questo esposto, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere a favore dei convenuti, tanto più che l’attore è stato in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello qui in esame;
che, sempre in via preliminare, l’attore ha parimenti lamentato una presunta contraddittorietà della decisione impugnata con le motivazioni e le norme di legge ivi indicate: la censura verrà esaminata, nella misura in cui risulta comprensibile, con riferimento ai singoli capitoli esposti dal Pretore;
che, ciò premesso, l’attore, nel merito, ha innanzitutto rimproverato al Pretore di aver ritenuto che la presenza di amianto nel vetusto immobile, e meglio in concreto l’esistenza di lastre di fibrocemento con amianto fortemente agglomerato sui soli parapetti dei balconi (cfr. teste __________ p. 2 e doc. 11), non fosse pericolosa e non costituisse un difetto, ma la sua censura, fondata sul solo fatto che l’amianto possa notoriamente causare il mesotelioma pleurico, non può (ancora) essere seguita: a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontato con le considerazioni di fatto (segnatamente l’accertata non pericolosità e non inidoneità alla locazione dell’immobile in caso di presenza di lastre integre) e di diritto (segnatamente le sentenze TF 4A_456/2012 e DB 1990 n. 6) che avevano indotto il primo giudice a decidere altrimenti, si osserva in effetti che lo stesso, gravato dell’onere della prova, neppure ha dimostrato, non bastando al proposito la sua diversa opinione, se e in che modo, in virtù di accertamenti tecnici e delle norme allora vigenti, quei particolari manufatti potessero essere effettivamente considerati pericolosi e difettosi;
che egli, confrontato con l’assunto pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei parapetti dei balconi di tutto l’immobile gli aveva causato, dal 2 al 18 febbraio 2015, dei disagi tali da imporre una riduzione del 10% della pigione dovuta in quel periodo, ha in seguito lamentato il fatto che il primo giudice avesse ritenuto di fondarsi, per stabilire che quei lavori erano stati eseguiti a regola d’arte e senza mettere in pericolo la salute degli inquilini, sulla testimonianza di __________, il quale a suo dire era però inattendibile essendo il titolare della ditta allora intervenuta: la censura dev’essere disattesa già per il fatto che egli non ha però contestato che il Pretore aveva pure indicato che quella circostanza era stata confermata, oltre che da un altro dipendente di quella ditta (il teste __________), anche dai rapporti specialistici di __________ (doc. 15 e 17) confermati dal direttore di quest’ultima (il teste __________);
che l’attore ha poi dichiarato di non condividere la conclusione pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento di __________ al primo piano non poteva essere considerata un difetto tale da imporre una riduzione della pigione, tanto più che era in modo contraddittorio che il primo giudice aveva rilevato come egli non avesse provveduto a segnalare alla controparte quella situazione se non dopo la conclusione di quei lavori (cfr. scritto di cui al doc. N); il suo assunto non può essere seguito: in effetti, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha assolutamente spiegato per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che comunque in base alle risultanze istruttorie (in particolare i testi __________ e __________, che smentivano la testimonianza di __________) i rumori causati in occasione di quei lavori, relativi a un appartamento non adiacente al suo, non fossero stati per lui fonte di disagio o fastidio particolare, rispettivamente che non fosse stata da lui provata la durata e l’intensità di quei rumori; tanto più che la presunta contraddizione imputata al Pretore sul tema della segnalazione del difetto era del tutto inesistente;
che l’attore ha inoltre rimproverato al Pretore di non aver rilevato che la sua domanda di riduzione della pigione era stata motivata anche dal fatto che a suo tempo erano stati effettuati dei lavori volti alla sostituzione delle porte d’entrata degli appartamenti: sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha neppure indicato in quali passaggi della petizione aveva formulato quella tesi (che per altro neppure era evincibile dal suo precedente scritto di segnalazione dei difetti di cui al doc. N), si osserva che lo stesso non ha assolutamente provato, non avendo nemmeno offerto eventuali prove a tale proposito (cfr. petizione p. 5 e verbale d’udienza 19 ottobre 2015), se e in quale misura quei lavori, che, oltre a semmai costituire una miglioria, per la loro tipologia erano con ogni evidenza avvenuti in tempi assai ristretti, gli avrebbero causato dei disagi particolari;
che in questa sede l’attore ha pure ribadito il buon fondamento della sua domanda volta al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice, ma anche in questo caso, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con la motivazione resa sul tema dal Pretore, il quale, ritenendo come la stessa fosse carente in allegazioni e priva di qualsiasi riscontro probatorio, l’aveva senz’altro rigettata;
che del tutto infondata è infine la richiesta, di carattere subordinato, con cui l’attore ha chiesto di essere quanto meno esentato dall’obbligo di pagare alla controparte le ripetibili della sede pretorile, il cui pagamento gli causerebbe un pregiudizio irreparabile: il fatto che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in prima istanza non lo esime in effetti dall’obbligo di pagare le ripetibili in caso di soccombenza (art. 118 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali di questo giudizio dovrebbero di principio essere poste a carico dell’attore appellante, che è risultato soccombente (art. 106 CPC), la sua contestuale domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC): motivi di opportunità, segnatamente il fatto che la prima Camera civile del Tribunale d’appello abbia accertato, con decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.89 e 90), la verosimile illusorietà, per l’esistenza di ripetute procedure di abbandono del credito nei confronti dello stesso, di ogni eventuale tentativo di ulteriore incasso nei confronti di quest’ultimo, giustificano tuttavia, in via eccezionale, di prescindere da ogni prelievo, come del resto già deciso in occasione di una precedente pronuncia di questa Camera (II CCA 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2016.162 e 185);
che ai convenuti, che non sono stati richiesti di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili;
che il valore litigioso determinante per l’eventuale impugnabilità del presente giudizio in sede federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
1. L’appello/reclamo (recte: appello) 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.189) è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. L’istanza di concessione del gratuito patrocinio 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.190) è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).