Incarto n.
12.2017.194

Lugano

11 aprile 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Jaques

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.4516 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 1° settembre 2017 da

 

 

 

RE 1

rappr. da PA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da PA 2

 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del Tribunale di Pavia e di rigettare in via definitiva, limitatamente a fr. 9'516.55 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2010 e a fr. 9'778.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 21 novembre 2017 ha respinto;

 

ed ora sul reclamo 4 dicembre 2017 con cui l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, al quale il convenuto si è opposto con osservazioni (recte: risposta) 24 gennaio 2018 pure protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con sentenza n. __________ R.G. n. __________ del 1° giugno 2015, pubblicata il 12 agosto 2015 (doc. D), il Tribunale di Pavia ha respinto l’opposizione di CO 1 al decreto per ingiunzione n. __________ R.G. n. __________ emesso da quel Tribunale il 27 maggio 2010 ed ha rigettato tutte le domande avanzate dall’opponente nei confronti dell’opposto RE 1; ha in seguito confermato in ogni sua parte il decreto di ingiunzione n. __________ R.G. n. __________ emesso da quel Tribunale il 27 maggio 2010 ed ha pertanto condannato CO 1 al pagamento in favore di RE 1 della somma di € 8'330.30 oltre interessi legali dal 26 febbraio 2010 sino al saldo e oltre spese ivi liquidate di € 801.57 oltre accessori e spese generali; ed ha quindi condannato CO 1 alla refusione delle spese di lite del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che sono state liquidate in € 4'835.- oltre accessori e rimborso forfetario spese 15%;

                                        

                                         che con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. C) RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 8'933.40 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2010 e di fr. 9'171.52 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015, indicando come titolo e causa dell’obbligazione la sentenza n. __________ del Tribunale di Pavia (corso divisa al 20 gennaio 2017, €/fr. 1.0724); al PE è stata interposta tempestiva opposizione;

 

                                         che con istanza 1° settembre 2017, avversata da CO 1 con osservazioni 25 settembre 2017, RE 1 ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo, in via pregiudiziale (come da lui precisato solo nella relativa motivazione, a p. 2 seg.), di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del Tribunale di Pavia e di rigettare in via definitiva, limitatamente a fr. 9'516.55 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2010 e a fr. 9'778.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015, l’opposizione interposta al PE;  

                                        

                                         che con la decisione 21 novembre 2017 qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza (dispositivo n. 1), caricando all’istante la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, e le ripetibili di fr. 1’000.- (dispositivo n. 2): egli, facendo proprie le eccezioni del convenuto, ha in sostanza ritenuto che l’attestazione di esecutività della sentenza versata agli atti dall’istante (doc. E) non fosse riferita alla decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur (doc. D) e che in ogni caso tutta la documentazione da lui presentata, costituita da semplici fotocopie (ed in particolare i doc. D-I), non adempisse le condizioni di autenticità richieste dall’art. 53 cpv. 1 CLug; 

 

                                         che con il reclamo 4 dicembre 2017 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 24 gennaio 2018, l’istante, dopo aver versato agli atti nuovi documenti (ed in particolare gli originali dei doc. D-I [doc. 4-9 del reclamo] come pure, sempre in originale, l’attestato relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 CLug - Allegato V [doc. 10 del reclamo]), ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: egli, in estrema sintesi, ha fatto notare che nell’istanza, oltre al doc. E, era pure stata prodotta, quale doc. I, un’attestazione di esecutività della sentenza riferita alla decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur ed ha rimproverato al Pretore di non aver preso atto in alcun modo che egli, sempre nell’istanza, aveva dichiarato la sua disponibilità “su richiesta di codesta lodevole Pretura” a “inoltrare in qualsiasi momento i menzionati documenti in originale”, tanto più che in base alla giurisprudenza (TF 18 dicembre 2014 5A_467/2014), non essendovi alcun dubbio riguardo all’autenticità dei documenti prodotti, la loro produzione in originale, che in ogni caso era avvenuta in questa sede, neppure sarebbe stata necessaria;

 

                                         che contro una decisione di primo grado avente per oggetto il rigetto dell’opposizione ad un PE con richiesta pregiudiziale (anche se sono state presentate conclusioni formali al riguardo: DTF 143 III 409 consid. 5.2.1) di riconoscimento e di exequatur di una sentenza straniera secondo la CLug è esperibile il rimedio del reclamo ex art. 319 segg. CPC (TF 7 settembre 2016 5A_387/2016 consid. 3, 24 agosto 2017 5A_939/2016 consid. 3.1.2);

 

                                         che nel caso di specie, il reclamo dell’istante è stato inoltrato nel termine di 10 giorni dalla notificazione del giudizio pretorile (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è pertanto tempestivo, così come del resto lo sono le osservazioni del convenuto;

 

                                         che in merito alla competenza funzionale a trattare un tale reclamo, si osserva che la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne l’aspetto pregiudiziale del riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera (art. 48 lett. b n. 5 LOG, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni e meglio su un contratto di appalto, cfr. doc. D) ed alla Camera di esecuzione e fallimenti per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione al PE (art. 48 lett. e n. 1 LOG): in ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno tuttavia convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in: II CCA 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.201-203, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77);

 

                                         che la prima censura ricorsuale, ancorché non decisiva per l’esito della lite, è fondata: è in effetti incontestabile che l’istante, oltre all’attestazione di esecutività della sentenza non riferita alla decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur (doc. E, datata 2 novembre 2015), ne aveva a suo tempo pure prodotta un’altra, questa volta chiaramente riferita a quella decisione e meglio alla sentenza del Tribunale di Pavia “pubblicata il 12/08/2015” nella “causa di opposizione n. __________” relativa al “decreto ingiuntivo n. __________” (doc. I, datata 4 marzo 2016);

 

                                         che non possono invece essere condivisi gli altri due rimproveri mossi al Pretore, quello di non aver rilevato che per giurisprudenza invalsa (TF 18 dicembre 2014 5A_467/2014), in assenza di dubbi riguardo all’autenticità dei documenti prodotti, la loro produzione in originale non era necessaria e quello di neppure aver preso atto della sua disponibilità “su richiesta” ad inoltrarli “in originale”: sulla prima questione, si osserva che quella giurisprudenza non era stata resa in virtù della CLug (il cui art. 53 cpv. 1 impone la produzione di una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità, non consentendo così la produzione di semplici fotocopie, cfr. TF 24 settembre 2009 5A_241/2009 consid. 2.2 e 2.3) ma in applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (il cui art. 6 cpv. 1 n. 1 permette anche la produzione di semplici fotocopie, cfr. consid. 2.3 e 2.4) e che l’Alta Corte aveva ritenuto infondato, in caso di applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CL (ora 53 cpv. 1 CLug), l’argomento secondo cui, laddove i documenti esibiti non erano stati espressamente tacciati di falsi, l’eccezione in tal senso della controparte costituirebbe un mero cavillo (TF 24 settembre 2009 5A_241/2009 consid. 2.2); sul secondo aspetto, va rilevato che l’istante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), non ha spiegato in cosa consistesse il rimprovero mosso al giudice di prime cure di non aver preso atto della sua disponibilità “su richiesta” ad inoltrare i documenti “in originale”, fermo restando che, nell’ipotesi in cui abbia inteso lamentare il fatto che costui in applicazione dell’art. 55 cpv. 1 CLug non gli avesse fissato un termine per la presentazione degli originali o non avesse accettato documenti equivalenti oppure ancora non ne avesse disposto la dispensa, gli andrebbe obiettato che la norma era riferita al solo attestato di cui all’art. 54 CLug, che a suo tempo non era però stato presentato, neppure in fotocopia, mentre che, nell’ipotesi in cui abbia inteso lamentare il fatto che costui in applicazione dell’art. 56 CPC non avesse ritenuto di procedere con un interpello, gli andrebbe obiettato che la disposizione non era applicabile per il fatto che egli aveva scientemente deciso di produrre dei documenti che riteneva a torto validi e non aveva così fornito atti non chiari, contraddittori, imprecisi o manifestamente incompleti (TF 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.2); oltretutto, siccome è incontestabile che il Pretore non aveva avuto un comportamento tale da creare nell’istante un particolare affidamento circa la validità dei documenti da lui prodotti, nulla avrebbe impedito a quest’ultimo, per altro patrocinato da un legale, di replicare alle osservazioni presentate dal convenuto, contenenti quell’eccezione, e di produrre già allora tutti i documenti in originale (tanto più che già in precedenza, il 6 dicembre 2016, un’altra sua istanza in tal senso era stata respinta dallo stesso Pretore sempre per queste identiche ragioni, cfr. doc. 4);

 

                                         che è infine a torto che l’istante, senza per altro aver minimamente spiegato per quali ragioni ciò fosse tale da “evitare che anche il presente reclamo venga respinto” ed anzi fosse tale da imporre l’accoglimento dell’istanza, ha versato agli atti in questa sede gli originali di tutti i documenti che in prima istanza aveva prodotto solo in fotocopia (doc. 4-9 del reclamo) oltre all’attestato originale relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 CLug - Allegato V (doc. 10 del reclamo): la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di procedura bilaterale in prima istanza, com’è pacificamente quella in esame avente per oggetto una domanda di rigetto dell’opposizione ad un PE con richiesta pregiudiziale di riconoscimento e di exequatur di una sentenza straniera secondo la CLug, l’istante è tenuto a produrre già in prima sede tutti i documenti a sostegno delle sue richieste (TF 28 novembre 2011 5A_621/2011 consid. 2.4, 16 dicembre 2011 5A_441/2011 consid. 4.2.1, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1) e non può prevalersi della facoltà di produrre nuove prove nella procedura di secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC; TF 24 agosto 2017 5A_939/2016 consid. 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2; ritenuto che un’eccezione è però ammessa, a favore del convenuto, in caso di procedura unilaterale in prima istanza, cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1); oltretutto tutti i documenti prodotti in questa sede sarebbero stati irriti anche in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC (disposizione applicabile per analogia nell’ipotesi in cui la produzione di nuove prove nella procedura di secondo grado fosse stata eccezionalmente ammissibile, cfr. TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4), quelli di cui ai doc. 4-9 del reclamo siccome si trattava di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova) che l’istante - come detto - avrebbe già potuto produrre nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), e quello di cui al doc. 10 del reclamo, che per altro da solo neppure sarebbe stato sufficiente ad accogliere l’istanza (art. 53 cpv. 2 CLug; TF 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 3.2), siccome lo stesso, pur essendo successivo alla decisione impugnata (novum autentico), era stato da lui fatto allestire solo dopo il ricevimento della sentenza pretorile (ciò che costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid. 3.3) e per altro avrebbe a sua volta già potuto essere richiesto e prodotto nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC);

                                     

                                         che il reclamo dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

                                         che le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, della sua difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto;

 

                                         che per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr. 19'294.75 (fr. 9'516.55 + fr. 9'778.75).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

 

decide:

 

                                    I.   Il reclamo 4 dicembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).