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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 ottobre 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna del convenuto alla consegna di un documento bancario affidatogli dall’attrice;
domanda avversata dal convenuto, che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore, con decisione 30 ottobre 2017, ha accolto;
appellante il convenuto che con appello 11 dicembre 2017 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre all'appellata non è stato chiesto di esprimersi al riguardo;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
in fatto e in diritto:
che con petizione 15 ottobre 2015 AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’avv. AP 1 chiedendone la condanna alla consegna di un documento bancario affidatogli nell’ambito di una pratica successoria;
che con risposta 26
novembre 2015 il convenuto si è opposto alla domanda, adducendo in particolare
di non aver ricevuto il documento in questione;
che il Pretore, con decisione 30 ottobre 2017, ha accolto la petizione condannando il convenuto alla riconsegna del documento richiesto, con la comminatoria dell’art. 292 CPC in caso d’inottemperanza della decisione dell’autorità;
che con appello 11 dicembre 2017 l’avv. AP 1 è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che il gravame non è stato notificato all’appellata per la risposta;
che nella procedura ordinaria, applicabile alla fattispecie, contro la sentenza del Pretore è dato il rimedio dell’appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), come correttamente indicato in calce al giudizio medesimo;
che la decisione impugnata è stata impostata il giorno medesimo e, previo deposito nella casella del destinatario del relativo avviso, recapitata allo sportello il 6 novembre 2017;
che,
richiesto dal giudice delegato di esprimersi in merito alla tempestività del
gravame, con scritto 9 gennaio 2018 l’appellante ha descritto le vicissitudini
che avrebbero ritardato di due giorni, rispetto alla data di ritiro presso
l’ufficio postale, il recapito effettivo della decisione nelle sue mani; solo
da quel momento avrebbe a suo parere iniziato a decorrere il termine di trenta
giorni per l’inoltro del gravame, che risulterebbe di conseguenza tempestivo;
che anche a voler considerare dimostrato l’asserito malore, che avrebbe costretto
la segretaria, subito dopo il ritiro dell’invio presso l’ufficio postale, a
rientrare al domicilio per far capo alle cure mediche, e la conseguente
consegna in ufficio della missiva in oggetto solo due giorni dopo, la
circostanza non è comunque atta a interferire sul computo del termine legale
per l’inoltro dell’appello;
che,
infatti, fosse anche solo in data 8 novembre 2017, l’avvocato ha avuto modo di
prendere conoscenza della decisione recante la data del 30 ottobre 2017 e conseguentemente
di verificare con la dovuta diligenza il momento dell’intervenuta notificazione
ai sensi di legge, secondo i criteri in materia di notificazione di atti giudiziari
mediante invio postale ai sensi dell’art. 138 CPC, che non poteva ignorare;
che tale prudenza s’imponeva a maggior ragione a fronte dell’utilizzo, come nel
caso in questione, della facoltà data dal servizio postale al destinatario di
ritirare l’invio anche con qualche giorno di ritardo, ovvero entro sette giorni
dal deposito in casella del relativo avviso;
che l’agire dell’impiegata va comunque imputato al destinatario (art. 138 cpv.
2 CPC) e, nel caso specifico, non ha comunque impedito la verifica del corretto
computo della decorrenza del termine; la valutazione erronea essendo unicamente
imputabile all’appellante per non aver apprezzato correttamente le circostanze;
che per i motivi suesposti il querelato giudizio risulta pertanto essere
stato validamente notificato il 6 novembre 2017, ovvero al momento del ritiro
da parte della segretaria del legale destinatario, a valere quale valida
notificazione ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPC;
che in tali circostanze l’appello 11 dicembre 2017 di AP 1 dev’essere
dichiarato inammissibile poiché tardivo e può essere evaso senza che sia
necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art.
312 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali di appello, peraltro non calcolabili sulla base di un valore litigioso, vanno contenute al minimo alla luce del giudizio d’improponibilità;
che non si assegnano
ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 11 dicembre 2017 dell’avv. AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).