Incarto n.
12.2017.39

Lugano

24 maggio 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.99 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 31 gennaio 2017 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di amministrazione (art. 707 CO);

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 20 febbraio 2017, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

appellante la convenuta con ricorso (recte: appello) 2 marzo 2017, con cui ha dichiarato di opporsi alla decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

 

 

in fatto e in diritto:

che con istanza 31 gennaio 2017 l’Ufficio del registro di commercio (URC) ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura di Distretto di Mendrisio-Sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’organo di amministrazione a seguito del decesso del suo amministratore unico D__________ __________ __________ __________ e invano diffidata con raccomandata del 22 novembre 2016 a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e art. 941 cpv. 1 CO);

 

che il 1° febbraio 2017 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza 31 gennaio 2017, con l’avvertenza che in caso di silenzio il Giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti;

 

che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 20 febbraio 2017 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società AP 1 e ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO);

 

che con appello 2 marzo 2017 la convenuta ha dichiarato di opporsi alla decisione impugnata, rilevando che la situazione legale era stata nel frattempo, cioè dopo la sentenza pretorile, ripristinata con la nomina di __________ F__________, __________, come amministratore unico, il quale vincolerà la società con diritto di firma individuale;

 

che occorre esaminare se la convenuta abbia effettivamente provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung .Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206; 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.120);

 

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato, come risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), che nel corso dell’assemblea generale straordinaria della società AP 1 di data 3 marzo 2017 è stato nominato il nuovo amministratore unico nella persona di __________ F__________, che aveva accettato la carica e che la necessaria istanza è stata trasmessa il 3 marzo 2017 all’Ufficio del registro di commercio;

 

che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di amministrazione (art. 707 CO) deve ora essere respinta, come rileva anche l’URC nelle osservazioni 22 marzo 2017;

 

che le spese giudiziarie della procedura di appello (per il giudizio di primo grado non sono state assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale dell’appellante (TF 4A_315/2010 consid. 2 del 19 agosto 2010; 4A_278/2010 consid. 6 dell’8 luglio 2010; 4A_106/2010 consid. 6 del 22 giugno 2010; SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

 

che nel caso concreto ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

 

che la presente procedura – come del resto già quella dinanzi al Pretore – avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società qui appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 consid. 3 del 22 novembre 2014; 4A_560/2012 consid. 4 del 1° marzo 2013; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57; 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62; 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165; 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197; 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221; 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189). Inoltre, anche se le spese fossero contestate dall’appellante, essa non riporta alcuna motivazione al riguardo;

 

che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG

 

decide;

I.        L’appello 2 marzo 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.

      Di conseguenza, invariati gli altri dispositivi, i dispositivi 1 e 2 della decisione 20 febbraio 2017 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud sono annullati e riformati come segue:

 

1.     L’istanza è respinta.

 

II.   Le spese processuali di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

III.     Notificazione:

 

-;

-.

 

      Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).