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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 29 aprile 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, a titolo di salario e di un’ulteriore somma, non quantificata, quale indennità;
domanda avversata dal convenuto e ribadita nelle conclusioni, limitatamente alla somma di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 3 marzo 2017, respingendo la petizione;
appellante l’attore che, con appello 4 aprile 2017, chiede la riforma del giudizio impugnato e l’integrale accoglimento della domanda di causa, come precisata in sede di conclusioni, con protesta di ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre il convenuto, con risposta 23 maggio 2017, postula la reiezione dell’appello con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato alle
dipendenze della ditta di AO 1 in qualità di lavoratore edile, con anche
mansioni di autista, dal 1° gennaio 2007.
Il mattino del 21 gennaio 2016, in circostanze di cui meglio si dirà in seguito
per quanto di rilievo ai fini del giudizio, AP 1 ha avuto una discussione per
una divergenza sui conteggi salariali, dapprima con il segretario della ditta, in
seguito con il titolare AO 1. In quel frangente il dipendente e il datore di
lavoro hanno sottoscritto un documento denominato “rescissione rapporto di
lavoro” indicante che “con il presente atto si decide in comune accordo di
terminare il rapporto di lavoro in data 21 Dicembre ore 9.00 tra le parti, AO 1
e AP 1” (doc. A), dopodiché il lavoratore ha lasciato il posto di lavoro.
Con lettera 22 gennaio 2016, l’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore
si era rivolto quel giorno ha comunicato al datore di lavoro di ritenere
inverosimile il termine del 21 dicembre menzionato nel documento, ha rilevato che
il lavoratore avrebbe sottoscritto tale accordo poiché costretto e sotto
pressione e contestato ”la lettera di licenziamento”, siccome il lavoratore non
avrebbe potuto rinunciare ai suoi diritti (doc. B). Il datore di lavoro veniva altresì
informato che il lavoratore si considerava ancora a disposizione e si sarebbe quindi
presentato regolarmente sul posto di lavoro lunedì 25 gennaio 2016 e sollecitato
a prendere posizione in merito a “arretrati salariali per ore straordinarie,
svolte lo scorso anno con lo spazzaneve” (doc. B).
Con lettera 25 gennaio 2016 il sindacato ha lamentato il fatto che quel giorno
al dipendente, presentatosi sul posto di lavoro, non era stato concesso di
riprendere lo svolgimento delle sue mansioni, ciò che metteva il datore di
lavoro in situazione di mora ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO (doc. C).
Contestati i fatti così come esposti nelle summenzionate lettere, con scritto
27 gennaio 2016 il datore di lavoro ha esposto la sua versione di quanto
accaduto il 21 gennaio 2016, sottolineando come fosse stato il dipendente ad
aver chiesto di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, attivandosi
il giorno stesso per cercare un nuovo impiego (doc. D).
Con lettera 9 marzo 2016 il rappresentante del dipendente ha ribadito le
precedenti rivendicazioni, quantificando la pretesa nei confronti del datore di
lavoro in complessivi fr. 21'268.10 netti, di cui una parte riferita al 2015
(quale saldo per le ore di lavoro svolte, rispettivamente per le indennità di
malattia dovute) e la differenza per spettanze salariali fino al 31 marzo 2016,
ovvero al termine contrattuale di disdetta ordinaria (doc. E). A tale scritto
venivano allegati due conteggi ricapitolativi delle pretese, per totali fr. 3'650.15
per l’anno 2015 e per fr. 19'382.90 per il 2016, ovvero (in contraddizione con
la somma indicata nella lettera) per complessivi fr. 23'033.05 (doc. E, F e G).
B. Esperito
infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con azione semplificata ai
sensi dell’art. 244 CPC, AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'033.05
netti, oltre interessi, a titolo di salario e di un’ulteriore somma, non
quantificata, quale indennità per lavori di sgombero neve svolti negli anni
precedenti. Il dipendente ha indicato nella petizione di aver firmato il 21
gennaio 2016 un accordo di disdetta del rapporto di lavoro in preda a timore e
in un momento di impeto, invocando le disposizioni dell’art. 337d CO e i doveri
che ne deriverebbero per il datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto
di lavoro per abbandono ingiustificato da parte del dipendente, rispettivamente
le esigenze poste alla relativa dichiarazione di volontà del lavoratore, che
deve risultare chiara, inequivocabile, intenzionale e definitiva. A mente
dell’attore non sarebbe pertanto stato giustificato un licenziamento immediato.
Sulla base delle ore complessivamente lavorate nel 2015 (totali 1’704.75), del
diritto ai supplementi per festività e vacanze, nonché delle ore di assenza per
malattia (totali 355.5), l’attore ha chiesto al convenuto il pagamento di fr.
3'650.15 netti.
A mente dell’attore, sarebbe inoltre dovuta una somma, non quantificata ma deducibile
dalla differenza rispetto alla pretesa complessiva, a titolo di spettanza
salariale per il 2016, per le ore effettivamente svolte (totali 24) e per i
giorni di lavoro dal 21 gennaio fino a fine aprile 2016, ovvero per il periodo
in cui il datore sarebbe stato in mora nell’accettazione della prestazione
lavorativa, tenuto conto del termine di disdetta di tre mesi previsto dall’art.
19 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia (in seguito: CNM) per un
lavoratore al 10° anno di impiego.
Senza quantificare la relativa pretesa, l’attore si è infine lamentato per il
fatto che il convenuto non avrebbe mai dato seguito alle domande di chiarimento
in merito alle ore straordinarie per il servzio sgombero neve (asseritamente
svolto nel corso dei precedenti tre anni) e ha formulato di conseguenza una
generica richiesta di quantificazione delle ore lavorate a tale titolo.
C. Il convenuto ha contestato
le pretese con osservazioni (correttamente: risposta) 18 agosto 2016, con le
quali ha dapprima esposto una diversa versione dei fatti accaduti in occasione
della stipulazione dell’accordo di cessazione del rapporto di impiego, a suo
parere da considerare validamente sottoscritto e vincolante.
Con riferimento alle richieste salariali, il convenuto ha rilevato che “le
cifre indicate e pretese dall’attore sono contestate in quanto non documentate”
dichiarando che “le 355.5 ore di malattia non risultano” (risposta pag. 4 ad
2.2.), riconoscendo “se del caso” un diritto al salario solo fino al 21 gennaio
2016, ovvero al giorno della disdetta consensuale (risposta pag. 4 ad 2.3.). Il
convenuto ha altresì integralmente contestato lo svolgimento di ore
straordinarie per il servizio di sgombero neve.
D. Sentito un teste e
interrogato l’attore (ai sensi dell’art. 191 CPC) in occasione dell’udienza del
30 novembre 2016, le parti hanno rinunciato a comparire per le arringhe finali
(atto IV) e prodotto le rispettive conclusioni scritte.
Con memoriale conclusivo 22 dicembre 2016 l’attore ha ribadito le proprie tesi
e domande, limitando la pretesa alla somma di fr. 23'033.05 netti, oltre
interessi, esponendo per esteso nell’allegato i conteggi prodotti con la
petizione quale doc. E. L’attore ha invece rinunciato a riproporre le pretese a
titolo di indennità per le asserite ore straordinarie dedicate allo sgombero
della neve.
Con memoriale 31 gennaio 2017 il convenuto si è riconfermato nella sua domanda,
rilevando come l’attore non abbia dato seguito all’onere della prova che gli
incombeva in merito alle circostanze invocate a sostegno delle pretese
salariali.
E. Statuendo con decisione
3 marzo 2017 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l’attore
soccombente alla rifusione alla controparte di un’indennità per ripetibili.
Con appello 4 aprile 2017 l’attore è insorto contro il giudizio pretorile,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 23 maggio 2017 l’appellato ne ha postulato la reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 23'033.05 netti, sicché supera ampiamente la soglia minima menzionata. L’atto di appello, così come la risposta dell’appellato, sono tempestivi.
2. Il Pretore,
riepilogate le circostanze e riproposto il tenore del documento sottoscritto
dalle parti il 21 gennaio 2016, denominato “rescissione rapporto di lavoro”
(doc. A), ha anzitutto esaminato alla luce delle circostanze concrete la portata
di tale atto, concludendo essersi trattato di un valido accordo con il quale le
parti hanno stabilito di porre fine al rapporto contrattuale in corso.
Il primo giudice ha anzitutto escluso che la stipulazione in questione fosse da
ritenere nulla per un vizio di volontà, non ravvisando gli estremi di un errore
da parte dell’attore, che avrebbe anzi aderito all’accordo ben cosciente della
situazione, previa discussione con la controparte sui motivi della rescissione,
salvo poi avere avuto un ripensamento il giorno successivo, come da lui stesso ammesso
in causa.
Il giudizio pretorile ha inoltre esaminato la portata dell’accordo in questione
dal profilo della disposizione dell’art. 341 CO, concludendo che non potesse
essere ravvisata alcuna illegittima rinuncia a crediti o vantaggi derivanti dal
contratto di lavoro da parte del dipendente tale da comportarne la nullità. In
particolare nessuna rinuncia è intervenuta a proposito di stipendi o di altre
contropartite per l’attività lavorativa svolta. Con riferimento al salario
futuro, il Pretore ha ritenuto che questo non potesse rientrare nelle pretese
già maturate e neppure costituire una rinuncia unilaterale, la mancata
corresponsione essendo una semplice conseguenza dell’esonero del dipendente
dall’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa a seguito dell’interruzione
immediata del rapporto di impiego.
Con riferimento alle pretese avanzate per asserite ore supplementari non
remunerate, il primo giudice ha ritenuto che l’attore sia venuto meno all’onere
della prova, mancando agli atti elementi atti ad attestare le ore effettivamente
svolte.
Con specifico riferimento alle ore impiegate per lavori di sgombero della neve,
il Pretore ha poi rilevato come l’attore non abbia neppure saputo quantificare
la pretesa, prima ancora di non averla provata.
In merito alla pretesa a titolo di conguaglio salariale per l’anno 2016 (recte:
2015) il Pretore ha invece rilevato come la riduzione del salario rispetto
all’anno precedente fosse da ricondurre al lungo periodo di incapacità
lavorativa per malattia, durante il quale il datore di lavoro era tenuto a
versare al dipendente unicamente un’indennità pari all’80% del salario.
Le pretese dell’attore sono pertanto state integralmente respinte.
3. L’appellante propone
in entrata del suo allegato una serie di considerazioni (appello da pag. 3 a
pag. 5) che risultano essere una semplice ricapitolazione dei fatti, secondo la
versione sostenuta in causa, e una breve descrizione riassuntiva della
conclusione pretorile. Questa parte, irricevibile quale censura di appello
(art. 311 cpv. 1 CPC), può essere ritenuta una premessa di ordine generale a
supporto delle successive censure.
4. L’appellante premette
altresì come la questione delle ore supplementari da lui svolte per l’attività
di sgombero della neve non sia oggetto dell’azione risarcitoria, contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice che ha rilevato la carenza probatoria al
riguardo (giudizio impugnato, pag. 8 n. 15 secondo e terzo paragrafo).
Effettivamente una pretesa a questo titolo era stata appena menzionata al
momento dell’introduzione della causa, ma non è stata più accennata
nell’allegato conclusivo, né quale motivazione, né come pretesa pecuniaria ed
esula quindi dall’oggetto della lite.
5. Con l’appello
l’attore ripropone il conteggio delle ore di lavoro per l’anno 2015 e 2016 di
cui al doc. E prodotto nella petizione e con riferimento alle spiegazioni esposte
nell’allegato conclusivo, rimproverando al primo giudice di non essersi
confrontato con l’argomento. A mente dell’appellante il suo calcolo non sarebbe
un’elaborazione astratta di parte, ma “una rivalutazione matematica delle ore
di lavoro effettivamente prestate” che il sindacato avrebbe allestito in base
ai conteggi paga resi dallo stesso datore di lavoro. Nessun dubbio
sussisterebbe quindi sul fatto di aver lavorato per totali 1'704.75 ore
nell’anno 2015 (conteggio doc. F del 31 dicembre 2015 elaborato dal convenuto),
mentre la divergenza risulterebbe per le ore di assenza per malattia e per
l’indennità d’inconvenienza (ai sensi dell’art. 25 CCL Ticino). Il convenuto
avrebbe conteggiato nella ricapitolazione finale solo 273.75 ore di malattia a
fronte delle 355.50 effettive e documentate dai conteggi mensili da lui stesso
elaborati, tralasciando per errore 81.75 ore. Stessa incongruenza tra conteggi
mensili e ricapitolazione finale elaborati dal convenuto sussisterebbe per
l’indennità d’inconvenienza di fr. 1.50 per ogni ora di lavoro sul cantiere,
per complessivi fr. 2'386.65.
Al Pretore viene pertanto rimproverato di non aver perlomeno riconosciuto la
pretesa dell’attore a questo titolo, risultata fondata e provata.
6. La censura non può
essere accolta. La decisione pretorile su questo aspetto merita infatti conferma,
non avendo l’attore adeguatamente allegato e dimostrato le circostanze
rilevanti che avrebbero permesso al primo giudice di ritenere errato il
conteggio salariale allestito dal datore di lavoro.
La domanda di causa relativa alle pretese salariali è stata infatti formulata
senza esporre il calcolo dettagliato nella petizione (atto I), l’attore
essendosi limitato a esporre la somma complessiva e a produrre quali documenti la
lettera doc. E (con allegati due conteggi in formato tabella) e i conteggi paga
mensili 2015 e 2016 (doc. F e G).
Il convenuto si è opposto con la risposta (atto II), senza esprimersi sui
conteggi prodotti (doc. E), limitando la sua allegazione alla contestazione
delle cifre indicate e delle pretese dell’attore in quanto a suo dire non
documentate, specificando comunque che non risultavano le asserite 355.5 ore di
assenza per malattia.
7. Preliminarmente va rammentato come la facoltà di promuovere
un’azione semplificata ai
sensi dell’art. 244 CPC conceda all’attore un certo alleggerimento dell’onere
di allegazione e motivazione, senza per questo trascurare l’esigenza del
convenuto di essere messo in condizione di comprendere l’oggetto della
vertenza, ovvero le circostanze invocate e le conseguenti pretese alle quali è chiamato
a rispondere, pena la violazione del suo diritto costituzionale ad essere
sentito e l’illusorietà della sua facoltà di difesa in causa (art. 29 cpv. 2 Cost).
Nell’ambito di un’azione ai sensi dell’art. 244 CPC una certa assenza di
specificazione da parte dell’attore non può certo esonerare il convenuto, in
applicazione del principio di buona fede processuale, dall’onere di esporre
adeguate allegazioni sulla fattispecie litigiosa. Non può d’altro canto neppure
trovare tutela l’atteggiamento dell’attore che, nel caso specifico, ha ritenuto
di esporre con un buon grado di dettaglio una serie di specifiche circostanze (sulle
questioni della validità della disdetta consensuale e delle pretese salariali
per mora del datore di lavoro), senza usare analoga cura nell’esporre le
circostanze poste alla base di una pretesa salariale per asseriti errori,
incongruenze o dimenticanze nei conteggi degli stipendi allestiti dal
convenuto, limitandosi a questo proposito ad indicare le ore complessivamente
lavorate, ad accennare genericamente al diritto a supplementi per festività e
vacanze, e a menzionare le ore totali di assenza per malattia, chiedendo di
conseguenza il pagamento di fr. 3'650.15 netti.
Con analoghe modalità è stata pure avanzata una pretesa, peraltro non quantificata
e deducibile solo per differenza aritmetica, per le 24 ore lavorative svolte nel
2016 e per i giorni di lavoro fino al termine del periodo dell’invocata mora
del datore di lavoro.
Solo con l’allegato conclusivo l’attore ha cercato di porre rimedio a tale
mancanza di allegazione e specificazione ed è ora in appello che egli,
tardivamente, si esprime adeguatamente in merito con l’obiettivo di
rimproverare al Pretore di non essersi chinato sulla questione. Questo modo di
procedere non può trovare tutela. Spettava infatti all’attore, a fronte di
contestazioni del convenuto, reagire nella successiva comparsa per colmare le
lacune alle sue allegazioni iniziali e apportare conseguentemente le necessarie
prove. In tali circostanze, non può quindi essere rimproverato al Pretore di
non aver sopperito alle negligenze della parte attrice a questo proposito.
A fronte della stringata esposizione di cui si è detto, nel caso in questione il
convenuto non è stato posto nella condizione di comprendere la portata delle
richieste dell’attore, in particolare non ha potuto immediatamente dedurre
quale fosse l’errore imputatogli nei conteggi salariali dell’azienda, al fine
di adeguatamente allegare circostanze di fatto contrarie e, se del caso, fornire
le relative prove. La sua contestazione, per quanto rimasta anch’essa assai generica,
deve pertanto essere ritenuta sufficiente.
8. Contrariamente a
quanto pretende l’appellante, il primo giudice non ha omesso di considerare la
questione dei conteggi salariali asseritamente errati, per ore di assenza per
malattia. Il Pretore ha però ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, delle
allegazioni e del comportamento processuale delle parti, che l’attore fosse
venuto meno all’onere probatorio al riguardo. Infatti, a fronte di pretesi
errori nei conteggi paga allestiti dal convenuto, spettava all’attore indicare
con adeguato grado di specificazione quali elementi permettevano di concludere
nel senso da lui auspicato, non potendo bastare a tal riguardo un semplice
calcolo ricapitolativo e la produzione di rielaborazioni di calcoli tutt’altro
che eloquenti (doc. E), senza aggiunta di particolari riferimenti o
spiegazioni.
Non è infatti compito del Pretore indagare e trarre deduzioni da elaborati di
questo tipo o cercare autonomamente riscontri nella documentazione prodotta per
scovare eventuali incongruenze.
Giova ricordare come non possa soccorrere l’attore neppure l’applicazione della
massima inquisitoria sociale, che riguarda la raccolta del materiale probatorio
dinanzi al giudice di prima istanza, ovvero l’accertamento dei fatti rilevanti
per il giudizio, ma non concerne l’oggetto della controversia, che resta nella
libera disposizione delle parti, le quali sono tenute ad esporre e sostanziare,
nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le
circostanze all’origine delle loro pretese e ad indicare i mezzi di prova
disponibili (TF 3 settembre 2009 4A_522/2008 consid. 3.1, IICCA 23 maggio 2018
inc. n. 12.2016.117 cosid. n. 6).
Analogamente a quanto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire
in merito alla prova del danno, anche per una pretesa salariale non può bastare
un’indicazione dell’ammontare complessivo, il credito dovendo essere
sostanziato nelle sue singole componenti, così da permettere alla parte di
offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e far
assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i
fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm,
Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999
consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una
contestazione della controparte, l’onere di sostanziare la pretesa deve essere
a maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla
documentazione prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre
2016 4A_252/2016 consid. 2.2).
Il giudizio pretorile, che ha respinto la pretesa salariale poiché non provata,
merita pertanto conferma.
9. Abbondanzialmente si rileva come la conclusione del Pretore in merito al salario 2015, oltre a far sopportare all’attore la mancata prova, si esprime pure nel merito del motivo della riduzione salariale intervenuta. A mente del primo giudice la riduzione del salario sarebbe imputabile al versamento al dipendente di un’indennità per malattia pari all’80% del salario (art. 64 e 65 CNM, con riferimento agli art. 324a e 324b CO) durante il lungo periodo di incapacità lavorativa. L’appellante neppure si confronta con questa deduzione pretorile, ciò che rende le sue censure carenti dal punto di vista delle argomentazioni e quindi irricevibili, prima ancora che infondate (art. 311 cpv. 1 CPC).
10. Nella seconda parte
dell’appello (pag. 7 e seg.) l’attore si duole delle conclusioni tratte dal
Pretore in merito al cosiddetto ”Accordo consensuale del 21 gennaio 2016
(contratto di annullamento)”, riprendendo gli argomenti caratterizzanti le
prime comparse.
Accennate alcune considerazioni di ordine generale sulla nozione di contratto
di annullamento ai sensi dell’art. 115 CO, sul divieto di aggiramento delle
norme imperative a tutela del lavoratore dalla disdetta, sul preteso onere
probatorio incombente al datore di lavoro a proposito del grado di
consapevolezza del lavoratore al momento della rinuncia a prestazioni,
sull’obbligo di informazione (in analogia con il disposto dell’art. 337d CO per
il caso di abbandono immediato del lavoro paragonabile alla cessazione immediata
consensuale), l’appellante invoca i motivi di nullità dell’accordo previsti
dall’art. 341 CO.
La censura risulta anzitutto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) perché non si
confronta adeguatamente con le conclusioni pretorili alle quali contrappone
ragionamenti generici e semplici accenni a dottrina e giurisprudenza.
Le lamentele sono peraltro infondate nel merito poiché cercano, senza
riuscirci, di dare una diversa qualifica giuridica alle circostanze emerse
dall’istruttoria. Il Pretore ha infatti correttamente esaminato la fattispecie
alla luce dei fatti appurati e del tenore dell’accordo del 21 gennaio 2016
(doc. A), concludendo che le parti hanno validamente concordato di porre fine
al rapporto contrattuale in corso, non rilevando alcuna nullità per vizio di
volontà. Dalle stesse dichiarazioni dell’attore emerge infatti come egli abbia
aderito all’accordo cosciente della situazione, dopo aver discusso con la
controparte sui motivi della rescissione, e che un ripensamento è sopraggiunto solo
il giorno successivo.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’accordo in questione non
contiene neppure una rinuncia a indennità per il lavoro svolto o per quello
futuro. Non rientra evidentemente in tale definizione, come giustamente
rilevato dal primo giudice, il mancato pagamento del salario per il periodo
posteriore alla cessazione consensuale del rapporto di impiego, non potendo
sorgere pretesa a questo titolo a fronte dell’assenza di una corrispondente controprestazione
lavorativa.
11. Irrilevante ai fini
del giudizio risulta poi la questione, riproposta in questa sede dall’appellante,
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 337d CO, con riferimento ai
doveri del datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto di lavoro a
seguito dell’abbandono ingiustificato da parte del dipendente, nonché alla relativa
dichiarazione di volontà del lavoratore. A prescindere dalle carenze
allegatorie e probatorie al riguardo, appare evidente che nel caso in questione
non si è verificato alcun abbandono ingiustificato del posto di lavoro, il
dipendente avendo lasciato la ditta solo dopo aver sottoscritto un accordo di
cessazione del rapporto di impiego e nella convinzione di essere libero da
obblighi contrattuali, come dimostra la ricerca di un nuovo impiego messa in
atto il giorno stesso.
Non sono in grado di sovvertire la conclusione del primo giudice neppure le
considerazioni esposte dall’appellante che, in modo peraltro poco coerente,
vorrebbe poter mettere in discussione la validità dell’accordo di rescissione
contrattuale stipulato dalle parti alla luce di un esame a posteriori dei
contrapposti interessi, ovvero di quanto si sarebbe poi concretamente verificato
nelle settimane successive, segnatamente delle difficoltà riscontrate nel
trovare un lavoro e a percepire l’indennità di disoccupazione, o ancora della
pretesa assenza di un interesse del datore di lavoro ad interrompere il
rapporto di impiego.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, non bastano a mettere in
discussione la validità dell’accordo i motivi, peraltro neppure adeguatamente
chiariti, alla base della discussione sorta tra le parti e asseritamente causa del
dissidio che ha indotto il giorno stesso il dipendente a concordare lo
scioglimento del rapporto lavorativo. Fosse anche corretta la tesi secondo la quale
il segretario della ditta avesse in quel frangente presentato un conteggio salariale
errato e di conseguenza indebitamente prospettato l’esigenza di restituire un
determinato importo, è l’appellante stesso a riconoscere che nulla è poi stato
intrapreso in tal senso dal datore di lavoro, a dimostrazione che la questione
poteva concludersi con un chiarimento e non era quindi tale da imporre una
rescissione del contratto.
12. Ne discende che la
conclusione pretorile a riguardo della validità dell’accordo stipulato dalle
parti il 21 gennaio 2016 per un’interruzione immediata consensuale del rapporto
di impiego merita conferma.
13. Ritenuto come la
vertenza riguarda una pretesa derivante dal rapporto di lavoro con un valore
inferiore a fr. 30'000.-, all’appellante soccombente non può essere addossata
alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC).
Si assegna per contro un’indennità per ripetibili all’appellato.
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è pari a fr. 23'033.05 e supera pertanto la soglia di fr.
15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 4 aprile 2017 di AP
1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere all’appellato fr. 1'000.- quale
indennità per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).