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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.33 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 89'786.75, somma aumentata in replica a fr. 125'326.-, oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
e ora sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore e sull'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree, entrambe sollevate dalla convenuta e avversate dall'attore, e sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato, con decisione 3 marzo 2017, con cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore ed ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 64'675.40 dei predetti fr. 65'455.-, l'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree, caricando le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
appellante la convenuta con appello 4 aprile 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato in via principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso di dare formalmente atto del ritiro dell'azione per la pretesa attorea di fr. 29'915.75 e con ciò di caricare le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- per 2/5 a lei e per 3/5 all'attore, tenuto altresì a rifonderle fr. 3'500.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 23 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 6 giugno 2017 della convenuta e della duplica spontanea 13 giugno 2017 dell'attore;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 3 ottobre 2006, tra le 19.00 e le 21.00, violente e intense precipitazioni hanno provocato nel territorio di __________ vari franamenti e lo straripamento di diversi torrenti, tra i quali il riale __________, che, debordando, ha trasportato a valle del materiale proveniente dal Monte __________, travolgendo un'automobile in transito sulla sottostante strada __________ __________, in località __________, guidata da L__________ __________, ritrovata priva di vita il giorno successivo.
2. Decaduto infruttuoso il 1° settembre 2014 il tentativo di conciliazione, con petizione 21 settembre 2014 AO 1, figlio di L__________ __________, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, la AP 1, ritenuta responsabile in base all'art. 58 CO in quanto proprietaria della strada in cui era avvenuta la tragedia, al fine di ottenerne il pagamento di fr. 89'786.75 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni (fr. 3'142.- per spese funerarie, fr. 1'729.- per affitti e traslochi dei beni della madre, fr. 5'000.- per spese e costi vari di trasferta, fr. 29'915.75 per spese legali) e per la riparazione del torto morale (fr. 50'000.-). Nella sua risposta del 28 novembre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione sollevando l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree. Replicando il 16 marzo 2015 l'attore ha aumentato la sua domanda a fr. 125'326.- oltre interessi, evidenziando come l'assicuratore di protezione giuridica A__________ __________, che si era assunto tutte le spese legali, tra cui quelle di fr. 29'915.75 da lui già azionate con la petizione ed altre di fr. 35'539.25 fatturate dall'__________, avesse nel frattempo provveduto a cedergli quelle pretese di complessivi fr. 65'455.-. Nella duplica del 22 giugno 2015 la convenuta ha sollevato inoltre l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore.
3. Limitata l'istruttoria all'esame delle due eccezioni e raccolti gli allegati conclusivi delle parti su tali questioni, il Pretore aggiunto con decisione 3 marzo 2017 ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore (dispositivo n. 2) e ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 64'675.40 dei predetti fr. 65'455.-, l'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree (dispositivo n. 1), ponendo a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le tasse e le spese per complessivi fr. 1'500.-, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3).
4. Contro la decisione appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con appello del 4 aprile 2017 in cui, in riforma del giudizio impugnato, chiede in via principale di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di prima (esposte in ragione di fr. 11'250.-) e di seconda sede, e in via subordinata di dare formalmente atto del ritiro dell'azione per la pretesa di fr. 29'915.75 e con ciò di caricare le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- per 2/5 a lei e per 3/5 all'attore, tenuto altresì a rifonderle fr. 3'500.- per ripetibili, con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado. Nella sua risposta del 23 maggio 2017 l'attore ha concluso per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 6 giugno 2017 e in una duplica spontanea 13 giugno 2017 le parti hanno confermato il loro punto di vista.
5. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, esprimendosi anzitutto sulla prescrizione di tutte le pretese attoree salvo di quelle di fr. 65'455.- cedute all'attore (di cui si dirà in seguito) – ovvero quella di fr. 59'871.- (fr. 3'142.- per spese funerarie, fr. 1'729.- per affitti e traslochi dei beni della madre, fr. 50'000.- per torto morale, a suo giudizio tutte risalenti alla fine del 2006, e fr. 5'000.- per spese e costi vari di trasferta, a suo giudizio maturate invece nei 7 anni successivi alla tragedia) - ha evidenziato, in fatto, che secondo l'attore, l'ing. C__________ __________, capo della __________ del AP 1, avrebbe colpevolmente rallentato, tra il 1994 e il 2001, la realizzazione delle opere di sistemazione del riale __________ per cui sarebbe stato responsabile penalmente di quanto avvenuto il 3 ottobre 2006, essendo in tal caso ipotizzabili i reati di inondazione/franamento e di omicidio colposo. Egli ha in seguito accertato che l'attore si era costituito parte civile nel procedimento penale aperto contro ignoti, indicando quale fondamento giuridico delle proprie pretese l'art. 58 CO, che la sua qualità di parte civile era stata ammessa dal Ministero Pubblico, e che il procedimento penale si era concluso con la decisione 17 settembre 2013 con cui la Corte dei reclami penali aveva respinto il reclamo interposto dall'attore contro il decreto di abbandono 7 agosto 2013 del Ministero Pubblico. Il primo giudice ha poi appurato che la convenuta aveva rinunciato, per sua stessa ammissione, a prevalersi dell'eccezione di prescrizione fino al 31 dicembre 2010, mentre l'attore, prima di introdurre, il 24 giugno 2014, l'istanza di conciliazione nei confronti della convenuta, le aveva inviato tre precetti esecutivi, il primo il 23 agosto 2011, il secondo il 7 agosto 2012 e il terzo il 14 agosto 2013. Premesso ciò, in diritto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, siccome tra il momento in cui il procedimento penale, nel quale l'attore si era validamente costituito parte civile, era terminato (il 17 settembre 2013) e la data d'inoltro dell'istanza di conciliazione (il 24 giugno 2014) non era ancora decorso il termine annuale di cui all'art. 60 cpv. 1 CO, le pretese in esame, per le quali valeva oltretutto il principio dell'unità del danno, non erano ancora prescritte, poco importando se tra il secondo (inviato il 7 agosto 2012) e il terzo PE (inviato il 14 agosto 2013) fosse trascorso più di un anno.
Il primo giudice ha poi esaminato se le pretese dell'attore, senza la sua costituzione di parte civile, potessero non essere prescritte nel caso in cui entrassero in linea di conto i reati di commissione o di omissione. Al riguardo, dopo aver fatto proprie le motivazioni della Corte dei reclami penali, per la quale entrava in considerare solo l'ipotesi di un reato di commissione - e non di un reato di omissione - egli ha ritenuto che la prescrizione più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO), decorreva dal giorno in cui l'autore aveva terminato di perpetrare la sua eventuale attività illecita, ossia in concreto dal 4 luglio 2001 quando cioè l'ing. C__________ __________ aveva cambiato idea sul progetto di sistemazione del riale __________, e sarebbe con ciò intervenuta già ad inizio 2009, in base al diritto penale in vigore fino al 30 settembre 2002, rispettivamente già nel corso del 2008, in base a quello attuale.
5.1. Giusta l'art. 60 CO, l'azione di risarcimento o di riparazione del danno si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno (cpv. 1), fermo restando però che, se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (cpv. 2).
5.2. L'appellante contesta, non ritenendo sufficienti le prove e le allegazioni offerte dalla controparte poi fatte proprie dal Pretore aggiunto, che l'attore si sia validamente costituito parte civile nel procedimento penale e soprattutto che a quel momento potesse aver formulato un'azione di risarcimento cifrata o un'azione di accertamento dell'obbligo di risarcimento sulla base di una determinata base legale, cioè un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 n. 2 CO.
5.2.1. Con l'appellante si conviene che l'essere figlio della vittima, o il di lei erede non è sufficiente per dimostrare una regolare costituzione di parte civile, così come non lo è il solo fatto di riservarsi l'inoltro di una denuncia penale. Resta il fatto che tale qualifica è stata ammessa dal Ministero pubblico (doc. G n. 130). Che ciò possa essere ricondotto a una svista, come allude l'appellante, non è serio appena si pensi che la Corte dei reclami penali ha riconosciuto la legittimazione di AO 1 e M__________ nel presentare l'istanza di promozione dell'accusa del 23 aprile 2008 in applicazione dell'art. 186 cpv. 1 CPP ticinese proprio perché “parte lesa che si è costituita parte civile” (doc. G n. 59 consid. 1; v. Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, n. 2 ad art 186).
5.2.2. La costituzione di parte civile in un procedimento penale, tuttavia, interrompe la prescrizione giusta l'art. 135 n. 2 CO solo quando essa interviene con la necessaria precisione. Essa, infatti, non è ancora interrotta al momento in cui il leso nel corso dell'inchiesta penale dichiara che farà valere le sue pretese civili davanti al tribunale o quando si riserva di far valere le sue pretese al di fuori del dibattimento. Questi è al contrario tenuto a cifrare davanti alle autorità penali il risarcimento che pretende gli sia pagato oppure chiedere di far constatare il fondamento giuridico di quel risarcimento (DTF 101 II 77 consid. 2a; TF 8 febbraio 2011 8C_699/2010 consid. 5.1 e 9 gennaio 2007 5C.184/2006 consid. 3; II CCA 29 agosto 2008, inc. 12.2006.214 consid. 1.2.1 con rinvio in particolare a Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ª edizione, pag. 660 n. 1037). Nella fattispecie, a ben vedere, gli atti non permettono di sapere il contenuto della dichiarazione di parte civile sicché non è dato di sapere se essa adempisse i requisiti testé riassunti. Né si può ritenere che il vago invito rivolto l'8 ottobre 2007 dall'__________, patrocinatore della parte civile, al procuratore pubblico di riprendere le informazioni preliminari e di “passare alla sveglia di chi ha dormito e può essere chiamato a rispondere per omicidio colposo e, civilmente, secondo gli art. 58 e relativi del CO” (doc. G n. 39) potesse costituire una formale richiesta all'autorità penale di far constatare il fondamento giuridico del risarcimento preteso, ovvero di procedere sul piano civile.
5.2.3. Certo, contrariamente al previgente codice di procedura penale ticinese, secondo cui la parte civile doveva presentare un'istanza scritta contenente le sue pretese motivate al più tardi al termine dell'istruzione dibattimentale (art. 77 cpv. 2 CPP ticinese; Salvioni, op. cit., nota 67 R92 ad art. 77), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del codice di procedura penale federale la dichiarazione di costituzione di parte civile fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP) interrompe la prescrizione anche se la pretesa non è quantificata né motivata nel senso dell'art. 123 cpv. 1 CPP. Tali esigenze possono avvenire nel corso del procedimento, ma al più tardi in sede di arringa (art. 123 cpv. 2 CPP), di modo che la prescrizione è interrotta, per l'importo indicato, con effetto retroattivo dall'introduzione della dichiarazione di azione civile (art. 122 cpv. 3 CPP; Däppen in: Basler Kommentar, 6ª edizione, n. 9 ad art. 135 CO; Pichonnaz in; Commentaire Romand, CO I, n. 18 ad art. 135). In concreto, quand'anche si volesse per avventura applicare tale facoltà, una volta di più non risulta, né è preteso, che in un qualsiasi stadio del procedimento penale l'accusatore privato abbia cifrato la sua pretesa. Ne segue che la costituzione di parte civile non adempiva i requisiti minimi per interrompere la prescrizione in virtù dell'art. 135 n. 2 CO. In tali circostanze l'appello si rivela fondato e il termine di prescrizione non è iniziato a decorrere con la fine del procedimento penale.
5.3. L'appellante censura la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'attore avrebbe potuto sostanziare le sue pretese solo al termine del procedimento penale per cui il termine di prescrizione sarebbe ad ogni modo iniziato a decorrere solo al momento in cui si era prodotta l'ultima posizione del danno. Essa ha in particolare evidenziato che quel danno si era in realtà prodotto al più tardi nel 2010, tant'è che lo stesso aveva poi fatto oggetto di tre precetti esecutivi, notificati ben prima della conclusione del procedimento penale. Per di più, essa soggiunge, in seguito non vi erano stati né erano stati previsti altri atti istruttori che imponessero l'intervento o la partecipazione dell'attore.
5.3.1. Per giurisprudenza invalsa, ha sufficiente conoscenza il creditore che apprende la realizzazione dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del danno subito, e viene così messo nella situazione di poter adeguatamente fondare e motivare un'azione in giudizio (DTF 136 III 322 consid. 4.1, 131 III 61 consid. 3.1.1) – in parole semplici – quando sono noti gli elementi essenziali del danno (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Se da un lato, considerata la brevità del termine, il suo rispetto non deve essere esaminato in modo eccessivamente restrittivo, d'altro lato la sicurezza del diritto richiede che la parte lesa non tardi ad agire in giudizio, rischiando in tal modo di farsi rimproverare un comportamento in mala fede (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). In particolare non è necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno, tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF, 131 III 61 consid. 3.1.1;111 II 55 consid. 3a; TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Fa nondimeno stato il momento in cui la parte lesa viene a effettiva conoscenza del danno subito, non il momento in cui essa, adoperando l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto avere conoscenza sufficiente (DTF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a; v. anche DTF 131 III 61 consid. 3.1.2).
5.3.2. Ora in caso di decesso di una persona la conoscenza del danno interviene di regola già dal giorno della morte, ritenuto che da quel momento sono noti i suoi elementi essenziali (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 50 e 50a ad art. 60 CO con rinvii), fermo restando che, come si è detto, nulla impedisce di fissare approssimativamente le spese future. In concreto già dal 3 ottobre 2006 l'attore poteva conoscere, foss'anche approssimativamente, l'ammontare delle spese funerarie, delle eventuali spese per affitti e traslochi, così come per il risarcimento del torto morale, che costituiscono gli elementi essenziali del danno, sicché non vi sono ragioni per non ritenere che il termine di prescrizione non potesse decorrere già dal quel momento. Comunque sia, fino al 31 dicembre 2010 lo Stato aveva rinunciato a far valere la prescrizione. Dopo di allora, la prima interruzione del termine risale al precetto esecutivo del 23 agosto 2011. Il termine di prescrizione è stato poi interrotto il 7 agosto 2012 e poi nuovamente il 14 agosto 2013 (doc. 3). Se non che tra il secondo e il terzo precetto esecutivo è pacificamente trascorso più di un anno. Sotto questo profilo le pretese in esame sono quindi prescritte.
5.4. Da parte sua, l'attore sostiene che anche senza la costituzione di parte civile, le sue pretese non sarebbero prescritte poiché il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'esistenza di reati penali. Egli, rinviando a suoi precedenti allegati, ritiene che il Pretore aggiunto non era vincolato alle motivazioni espresse il 17 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali, che per altro aveva lasciato aperta la questione di sapere se si fosse in presenza di un reato di commissione o di un reato di omissione, e avrebbe così dovuto considerare, vista la posizione di garante dell'ente pubblico convenuto, proprio l'ipotesi di un reato di omissione, ciò che faceva sì, alla luce delle considerazioni esposte il 17 settembre 2013 dalla stessa Corte dei reclami penali, che la prescrizione più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO), veniva a cadere solo il 3 ottobre 2013 e non era con ciò scaduta al momento dell'inoltro dell'istanza di conciliazione.
5.4.1. Come questa Camera ha già avuto modo di stabilire (II CCA 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193) affinché si possa applicare l'art. 60 cpv. 2 CO, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 32 ad art. 60 CO; RtiD I-2007 40c p. 796, II CCA 23 novembre 2007 inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Nel caso in cui il giudice penale abbia in precedenza già reso il suo giudizio, il giudice civile è di principio vincolato dalla decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem) o di proscioglimento (Brehm, op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem; RtiD I-2011 42c p. 730), sempre però che la stessa sia stata resa previo esame degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 106 II 213 consid. 3 e 4). Una decisione di abbandono o di proscioglimento fondata sull'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione non impedisce invece al giudice civile di esaminare liberamente se esista un atto punibile (Werro, op. cit., ibidem; DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 101 II 321 consid. 3, 93 II 498 consid. 1).
5.4.2. Nella fattispecie dalla motivazione del giudizio impugnato non risulta che il Pretore aggiunto abbia fatto proprie le motivazioni della Corte dei reclami penali proprio per il fatto che quella decisione sarebbe stata per lui vincolante. In ogni caso, dato che tale autorità aveva di fatto deciso l'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione, nulla impediva al primo giudice di far proprie le motivazioni esposte in quella decisione, sempre che le ritenesse convincenti, ciò che implicitamente sembra aver ritenuto essere il caso. Ciò premesso, nemmeno è vero che in quella decisione la Corte dei reclami penali abbia lasciato aperta la questione di sapere se si fosse in presenza di un reato di commissione o di un reato di omissione, per cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto considerare, visto la posizione di garante dell'ente pubblico convenuto, proprio l'ipotesi di quest'ultimo reato. Sulla prima questione è in effetti chiaro che la Corte dei reclami penali, pur avendo a titolo abbondanziale ritenuto prescritta l'azione penale anche in caso di esistenza di un reato di omissione (cfr. pag. 13 seg.), aveva deciso per l'esistenza di un reato di commissione (cfr. pag. 12: “i menzionati comportamenti [quelli che l'attore aveva evidenziato nel reclamo 19/20 agosto 2013, ora prodotto sub doc. D] devono dunque essere esaminati nella fattispecie concreta quali reati di commissione: il fatto che gli atti degli imputati abbiano, nel risultato, a mente di AO 1, indotto a ritardare, ovvero omettere, lavori che avrebbero potuto evitare quanto occorso il 3.10.2006 non può evidentemente tramutare i reati di commissione in reati di omissione, in considerazione del già ricordato principio di sussidiarietà. Non si pone quindi la questione a sapere, trattandosi di reati di commissione, se gli indagati avevano una posizione di garante”).
Sulla questione di sapere se lo Stato ha assunto una posizione di garante, atteso che l'attore aveva sostanzialmente riproposto in sede civile gli stessi argomenti già esposti nel reclamo 19/20 agosto 2013 (cfr. la sua “premessa” a pag. 3 della replica e la ricostruzione dei fatti da p. 3 a pag. 23 della replica, che è sostanzialmente identica a quella da p. 8 a 26 del doc. D), a ragione il Pretore aggiunto ha deciso per l'esistenza di un reato di commissione, tanto più che da una parte in questa sede l'attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha contestato l'assunto pretorile secondo cui l'esistenza di un reato di omissione non era mai stata da lui argomentata e che dall'altra la presunta posizione di garante dell'ente pubblico convenuto, per altro nemmeno dimostrata, era stata da lui addotta per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC).
5.4.3. Si aggiunga che l'attore nemmeno ha spiegato, né tanto meno dimostrato, se e perché quelle sue pretese civili si lasciassero effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, a un illecito penale, il semplice rinvio ai suoi precedenti allegati (ed in particolare il fatto che “l'attore non intende qui riprendere le lunghe enunciazioni dei fatti di controparte come già ampiamente esposti negli allegati di causa e contestati in quell'ambito a cui si rinvia. Unicamente l'istruttoria potrà meglio indicare l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità che ne conseguono”, cfr. risposta all'appello p. 4) non costituendo una sufficiente motivazione ricorsuale circa l'avvenuto adempimento degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati da lui ipotizzati (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012), questione su cui il Pretore aggiunto non si era allora pronunciato (limitandosi a un laconico “quand'anche i reati ipotizzati fossero entrati in linea di conto”).
Oltretutto egli non ha censurato la conclusione del primo giudice, che deve con ciò essere considerata assodata, secondo cui, per l'attore sarebbe stato l'ing. C__________ __________ ad aver colpevolmente rallentato, tra il 1994 e il 2001, la realizzazione delle opere di sistemazione del riale __________ e ad essere responsabile penalmente di quanto avvenuto il 3 ottobre 2006, essendo in tal caso ipotizzabili i reati di inondazione/franamento e di omicidio colposo. In questa sede l'attore non ha comunque (più) preteso, ancor prima di averlo provato, che quei reati sarebbero stati commessi da un organo della convenuta, segnatamente da un c__________, premessa quest'ultima in realtà indispensabile per poter opporre a quest'ultima l'art. 60 cpv. 2 CO (DTF 122 III 225 consid. 4a e 5).
5.5. Ne segue che l'attore non ha dimostrato che nella fattispecie potesse entrare in considerazione l'art. 60 cpv. 2 CO. Ma se anche, per ipotesi, così fosse, dovendosi in tal caso considerare solo l'ipotesi di un reato di commissione, la prescrizione più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò anche all'azione civile, sarebbe decorsa dal giorno in cui l'autore aveva terminato di perpetrare la sua eventuale attività illecita, ossia in concreto dal 4 luglio 2001, e sarebbe con ciò intervenuta, in base al diritto in vigore fino al 30 settembre 2002 qui applicabile (essendo quello in vigore al momento della commissione dei reati e costituendo oltretutto la “lex mitior”, cfr. decisione 17 settembre 2013 della Corte dei reclami penali p. 12), già il 4 luglio 2006 ossia, non essendovi stati nel frattempo atti interruttivi giusta l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP, alla scadenza del termine di prescrizione relativo di cinque anni di cui all'art. 70 cpv. 3 vCP (cfr. decisione 17 settembre 2013 della Corte dei reclami penali p. 12 seg.). In tali circostanze, quand'anche si volesse ammettere che dalla fine del termine di rinuncia alla prescrizione, il 31 dicembre 2010, iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione, lo stesso sarebbe stato in tal caso quello di cui all'art. 60 cpv. 1 CO (DTF 131 III 430 consid. 1.4). E, come si è visto, la prescrizione è per finire intervenuta poiché inspiegabilmente tra il secondo precetto esecutivo (inviato il 7 agosto 2012) e il terzo (inviato il 14 agosto 2013) era pacificamente trascorso un anno e una settimana. Che dallo Stato, in tale evenienza e alla luce delle circostanze che hanno condotto all'abbandono del procedimento penale, l'attore potesse aspettarsi un comportamento più nobile è possibile, ma valersi della prescrizione non costituisce una condotta moralmente riprovevole, tale da essere sanzionata.
6. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha in seguito ammesso la legittimazione attiva dell'attore a far valere le rimanenti pretese da lui azionate o meglio quelle di fr. 65'455.-, fondate sul diritto di regresso. Esprimendosi sulla loro prescrizione, egli ha però ritenuto che le stesse, cedute all'attore dall'A__________ __________ – titolare di quel diritto – non prima del marzo 2015, fossero prescritte in ragione di fr. 64'675.40, siccome le somme così fatturatele erano state da quest'ultima pagate più di un anno prima della data di cessione, mentre non lo fossero in ragione di fr. 779.60, in quanto quest'ultima somma era stata ceduta entro un anno dalla data del suo pagamento, risalente al 14 aprile 2014.
6.1. A fronte dell'inequivocabile dichiarazione resa dalla convenuta nel suo appello (pag. 18), secondo cui “si osserva che il primo giudice ha stabilito nel contempo che le medesime pretese [quelle di regresso] sono in gran parte, cioè salvo fr. 779.60, prescritte” e secondo cui “il AP 1 non contesta questa decisione”, è incontestabile che il giudizio impugnato sul tema della prescrizione non debba più essere ridiscusso.
6.2. L'appellante rimprovera nondimeno al Pretore aggiunto di non aver rilevato che tutte le pretese di regresso, compresa dunque quella di fr. 779.60 (doc. B), erano inammissibili, essendo state formulate solo con la replica, nell'ambito di un'irrita mutazione dell'azione e senza essere state oggetto di una preventiva conciliazione, rispettivamente siccome A__________ __________, e per essa l'attore cessionario, in applicazione dell'art. 51 cpv. 2 CO non poteva far valere una pretesa di regresso nei suoi confronti, in quanto essa era stata chiamata in causa in virtù di una responsabilità causale oggettiva. L'argomentazione, oltre a essere inelegante, è manifestamente irricevibile. Dal verbale d'udienza di dibattimento del 6 ottobre 2015 si evince che “a questo punto le parti d'accordo chiedono al Giudice che la presente procedura venga limitata a dirimere: - l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta relativamente a tutte le pretese creditorie vantate dall'attrice (duplica da pag. 17-19); - l'eccezione processuale sollevata da parte convenuta relativamente alla legittimazione attiva della parte attrice in merito alle pretese ora fatte valere quale cessionaria così come indicate in replica e meglio di complessivi fr. 65'455.- (cfr. replica, pag. 2 e doc. F, duplica Ad2 pag. 2-6). Visto quanto sopra il Giudice in applicazione dell'art. 125 CPC limita il procedimento alla questione sopra indicata” (cfr. verbale pag. 6). Dovendosi ritenere, in base al principio della buona fede, che a quel momento il Pretore aggiunto avesse così limitato l'istruttoria e la sua decisione all'esame delle sole eccezioni testé menzionate in modo esplicito e comprensibile, è chiaro che egli poteva e doveva unicamente pronunciarsi su queste due questioni. Egli non era stato chiamato né tanto meno era tenuto a esprimersi sull'ammissibilità o meno delle pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore, e ciò nonostante tale questione fosse pure stata eccepita dalla convenuta nel punto Ad2 pag. 2-6 della duplica a cui il verbale 6 ottobre 2015 aveva fatto accenno. Poco importa se il Pretore aggiunto, che per questa medesima ragione non ha ritenuto di doversi esprimere sull'applicazione dell'art. 51 cpv. 2 CO, abbia invece deciso, nei considerandi della decisione, che la mutazione dell'azione sarebbe stata ammissibile, quella sua pronuncia dovendo essere considerata chiaramente prematura.
7. L'appellante chiede infine di voler dare formalmente atto del ritiro dell'azione per la pretesa di fr. 29'915.75, che in petizione sarebbe stata azionata dall'attore a titolo personale e che in replica sarebbe poi stata ritirata e sostituita da un'equivalente pretesa ora azionata in qualità di cessionario di A__________ __________. La richiesta, a questo stadio della lite, è manifestamente irricevibile, visto e considerato che il Pretore aggiunto, avendo limitato l'istruttoria e la sua decisione all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore e dell'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree, poteva e doveva unicamente pronunciarsi su queste due questioni, ma non era assolutamente autorizzato e tanto meno obbligato ad esprimersi su altre tematiche, segnatamente sull'avvenuto ritiro o meno dell'azione per la pretesa di fr. 29'915.75 azionata in petizione dall'attore a titolo personale, questione oltretutto addotta dalla convenuta, per sua stessa ammissione, per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 14 aprile 2016 inc. n. 12.2013.134, 12 giugno 2017 inc. n. 12.2016.11, 12 settembre 2017 inc. n. 12.2016.103, 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96).
8. L'appellante censura infine la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, rilevando che le stesse non avrebbero dovuto essere calcolate sul valore litigioso di fr. 125'326.- considerato dal Pretore aggiunto ma su quello di fr. 155'241.75, e ciò per il fatto che l'attore con la petizione aveva formulato una pretesa di fr. 29'915.75 a titolo personale poi ritirata e sostituita in replica da un'equivalente pretesa azionata in qualità di cessionario di A__________ __________. La censura, al limite della temerarietà, è palesemente infondata. A parte il fatto che la pretesa di fr. 29'915.75, azionata in petizione a titolo personale e azionata in replica in qualità di cessionario di A__________ __________, era in definitiva sempre la medesima, si osserva che le somme complessivamente rivendicate in petizione erano state di fr. 89'786.75 e quelle complessivamente rivendicate in replica erano state di fr. 125'326.-. Ciò posto, quand'anche, per denegata ipotesi, in replica vi fosse effettivamente stato il ritiro di quella pretesa e l'inoltro di un'equivalente pretesa, non si vede come il valore litigioso possa essere aumentato a fr. 155'241.75, l'attore, come detto, non avendo in realtà mai preteso dalla controparte tale somma, ma sempre e solo fr. 125'326.-. Ne discende che l'appello dev'essere parzialmente accolto nel senso che tutte le pretese attoree sono prescritte, salvo quella di fr. 779.60 cedutagli da A__________ __________ e relativa alla fattura 14 aprile 2014 di cui al doc. B.
9. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che nell'occasione si è altresì tenuto conto, in parte, del fatto che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore era stata respinta e del fatto che le censure volte ad accertare l'irricevibilità delle stesse e l'avvenuto ritiro dell'azione per la pretesa attorea di fr. 29'915.75 nonché quelle sul tema del valore litigioso sono state disattese. Per la procedura di secondo grado le spese giudiziarie sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 60'650.60 (fr. 125'326.- ./. fr. 64'675.40). Quanto all'importo di fr. 11'250.– rivendicato a titolo di ripetibili di prima sede, esso corrisponde sostanzialmente all'onorario che la parte avrebbe avuto diritto ove la causa fosse stata completa. Sostanzialmente terminata senza un pronunciato di merito, l'indennità va ridotta in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L'appello 4 aprile 2017 della AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 3 marzo 2017 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza le pretese attoree sono prescritte, salvo quella di fr. 779.60 relativa alla fattura 14 aprile 2014 di cui al doc. B.
3. Le tasse e le spese per complessivi fr. 1'500.-, da anticipare come di rito, sono a carico della convenuta per 1/20 e per 19/20 sono a carico dall'attore, che rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali di appello di fr. 3'000.- sono poste per 1/10 a carico dell'appellante e per 9/10 a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).