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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 LOG) |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.1070 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 2 marzo 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’espulsione della convenuta dalla superficie commerciale, adibita a ristorante, al piano terreno e dal posteggio nello stabile sito in via Vicari 19 a Lugano-Cassarate, con protesta di tassa, spese e ripetibili, domanda che la Pretora ha accolto con decisione 15 marzo 2017, ordinando l'espulsione della convenuta entro 10 giorni dalla data di intimazione della decisione medesima;
appellante AP 1 che, con appello 14 aprile 2017, chiede di annullare il querelato giudizio o comunque trovare un compromesso;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
l'istanza di espulsione della convenuta, qui appellante, è stata trattata
secondo la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 248 lett. a, 252-256 e 257 CPC);
che con decisione 15 marzo 2017 la Pretora, ritenuti adempiuti i requisiti di cui agli art. 257d CO e 257 CPC, ha accolto l'istanza e ordinato l’espulsione della convenuta, con le comminatorie di rito, entro 10 giorni dalla notificazione della sua decisione;
che, con appello 14 aprile 2017, consegnato il giorno stesso alla Cancelleria del Tribunale, AP 1 censura l'ordine di espulsione, adducendo motivi che non occorre riassumere;
che l'appello non è stato notificato alla locatrice per la presentazione della risposta, poiché va dichiarato irricevibile per i motivi che seguono (art. 312 cpv. 1 in fine CPC);
che
l’espulsione di un conduttore dall'ente locato dopo la fine del contratto per
disdetta, ordinaria o straordinaria, può avere luogo seguendo la procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC; cfr. DTF
139 III 38; RtiD I-2015 n. 35c; II-2014 n. 42c), che non richiede la previa
conciliazione (art. 198 lett. a CPC); giusta l’art. 257 CPC il giudice,
salvo nei casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale
in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se
queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che la giudice di prime cure ha verificato se, nel caso di
specie, sussistevano i requisiti per poter accedere alla domanda della
locatrice secondo la procedura sommaria testé menzionata; la verifica ha dato
esito positivo;
che il termine per presentare appello è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni se - come in concreto - la decisione è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC); quest'ultimo termine è peraltro stato correttamente indicato alla voce Rimedi giuridici ai piedi della pag. 2 della sentenza impugnata;
che la decisione pretorile in rassegna, del 15 marzo 2017, è stata spedita mediante invio raccomandato il 16 marzo 2017; l'indomani, 17 marzo 2017, la convenuta è stata avvisata dalla Posta Svizzera che avrebbe potuto ritirare l'invio presso l'ufficio postale di Lugano Paradiso sino al giorno 24 marzo 2017; non avendovi proceduto, quest'ultimo ufficio ha retrocesso l'invio raccomandato alla Pretura il 27 marzo 2017 (cfr. tracciamento e atti relativi all'invio n. __________, nell'incarto trasmesso dalla Pretura);
che bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata sia stata notificata alla convenuta il 24 marzo 2017, ovvero l'ultimo giorno in cui essa avrebbe potuto ritirare l'invio raccomandato contenente il giudizio pretorile presso l'ufficio postale di Lugano Paradiso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che il termine di ricorso di 10 giorni è dunque iniziato a decorrere l'indomani, 25 marzo 2017 (art. 142 cpv. 1 CPC), ed è venuto a scadenza il (lunedì) 3 aprile 2017;
che l'impugnativa in esame, del 14 aprile 2017, è stata consegnata al Tribunale il giorno stesso: essa si appalesa, di conseguenza, irricevibile, in quanto tardiva (art. 143 cpv. 1 CPC);
che, per questo motivo, l'appello va rispettivamente può essere deciso da un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 ed in subordine lett. b cifre 2 e 3 LOG);
che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC); alla locatrice, che non è stata invitata a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;
che il valore litigioso, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato fissato dalla Pretora ad almeno fr. 162'000.- ed è rimasto incontestato in questa sede;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 14 aprile 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali, di complessivi fr. 100.-, sono poste a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato
Balerna
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).