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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliera: |
Verda Chiocchetti |
sedente per statuire nella causa – inc. n. CA.2016.479 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza supercautelare e cautelare 16 dicembre 2016 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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con cui ha chiesto di vietare a RE 1 e ai suoi organi (__________) a titolo personale e con effetto immediato di partecipare all’assemblea generale prevista per il 19 dicembre 2016 a __________, nonché di ordinare a RE 1 e ai suoi organi, a titolo personale, di astenersi con effetto immediato da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la struttura, l’organizzazione e il patrimonio di __________, così come da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica dell’assetto societario di __________, nonché da qualsiasi atto di disposizione pregiudizievole dei diritti di CO 1; il tutto con la comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP) e della multa disciplinare di fr. 5'000.- e di fr. 1'000.- al giorno;
domande che con decisione supercautelare ex parte 16 dicembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto, ordinando provvisoriamente l’astensione, con effetto immediato, da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la struttura, l’organizzazione e il patrimonio di __________, nonché da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica dell’assetto societario di __________, il tutto con la comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP) e della multa disciplinare di fr. 5'000.-;
decisione supercautelare revocata con effetto immediato con decisione supercautelare inter partes (decisione intermedia) 7 aprile 2017, in occasione della quale il primo giudice ha altresì ordinato il pagamento immediato della multa disciplinare di fr. 5'000.- da parte di __________ per violazione dell’ordine impartito nella supercautelare;
AP1 che con reclamo 20 aprile 2017 chiede la riforma del dispositivo sulla multa disciplinare, nel senso di respingere la domanda di esecuzione 16 gennaio 2017 formulata dalla controparte e intesa a infliggere la sanzione in questione, in via subordinata di ridurre il suo importo ad al massimo fr. 250.- e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione;
mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 9 maggio 2017 la controparte postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto:
in fatto: A. Con decisione supercautelare ex parte 16 dicembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di medesima data di CO 1, nel senso che ha, per quanto qui di rilevanza, ordinato provvisoriamente a RE 1, __________, e ai suoi amministratori, a titolo personale, di astenersi con effetto immediato da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la struttura, l’organizzazione e il patrimonio di __________ (dispositivo n. 2), nonché da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica dell’assetto societario di __________ (dispositivo n. 3). Il primo giudice ha avvertito i convenuti che in caso di violazione dei suddetti ordini sarebbero stati passibili di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (dispositivo n. 5).
B. Una volta proceduto alla fase di scambio degli scritti introduttivi, con decisione supercautelare inter partes (decisione intermedia) 7 aprile 2017 il Pretore ha revocato con effetto immediato il provvedimento ex parte menzionato sopra. Constatato che RE 1 aveva violato l’ordine supercautelare 16 dicembre 2016, egli ha inflitto a quest’ultima una multa disciplinare di fr. 5'000.-.
C. Con reclamo 20 aprile 2017 RE 1 ha querelato il giudizio testé menzionato limitatamente alla multa disciplinare inflittale, chiedendone la riforma nel senso di respingere la domanda di esecuzione 16 gennaio 2017 della controparte, in via subordinata di ridurre il suo importo ad al massimo fr. 250.- e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione. Con osservazioni (correttamente: risposta) 9 maggio 2017 la controparte postula invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Nel presente caso è impugnata unicamente la misura di attuazione (multa disciplinare) contenuta nella decisione intermedia 7 aprile 2017. Il giudice che ordina il provvedimento cautelare (anche supercautelare) prende anche le necessarie misure d’esecuzione (art. 267). Giusta l’art. 309 lit. a) CPC l’appello è improponibile contro le decisioni del giudice dell’esecuzione. È quindi data la via del reclamo (art. 319 lit. a). Il termine di impugnazione e per inoltrare la risposta è di dieci giorni (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2). Assodata la tempestività del reclamo e della risposta, nulla osta alla trattazione dei medesimi.
2. Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che dal “Contrat de cession d’actions” 12 gennaio 2017 (doc. C allegato all’istanza denominata “domanda di esecuzione” 16 gennaio 2017) emerge che le azioni di __________ sono state cedute in data 12 gennaio 2017 da RE 1 a __________. Constatata la violazione dell’ordine impartito il 16 dicembre 2016, egli ha emesso la misura di attuazione qui criticata.
3. Il documento testé menzionato è, come detto, un “Contrat de cession d’actions” stipulato il 12 gennaio 2017 tra RE 1 in qualità di “Cédant” e __________ come “Acquéreur”. A titolo preliminare è indicato che sono cedute 2'219 azioni ordinarie di __________ (lit. E). È inoltre evidenziato che “Une injonction rendue par le magistrat du district de Lugano (Pretore del Distretto di Lugano) en date du 16 décembre 2016, à la demande de Madame CO 1, a cependant ordonné au Cédant (et a toute personne membre de celui-ci) de s’abstenir de n’importe quel acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C). Alla clausola n. 6 le parti hanno pattuito quanto segue: “Le Cédant s’engage à faire ses meilleurs effort en vue de l’obtention, dans les meilleurs délais, d’une décision du Tribunal de Lugano, ou d’une juridiction compétente, prononçant la rétraction ou la réformation de l’Injonction. En tout état de cause, le Cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de minimiser le montant de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre (ou à l’encontre de Monsieur __________ __________) au titre de la Réalisation et de ses conséquences directes ou indirectes” (n. 6.1); “l’Acquéreur s’engage à indemniser le Cédant de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à son encontre ou à l’encontre de Monsieur __________ __________ per le Tribunal de Lugano au titre de la Réalisation, dans la limite globale, forfaitaire et définitive de 30'000.- francs suisses. Pour ce faire, le Cédant produira à l’Acquéreur tout document de nature à attester de ladite condamnation pécuniaire devenue définitive et du paiement par ses soins de celle-ci” (n. 6.2).
4. La reclamante afferma, in primo luogo, che il contratto menzionato sopra non è manifestamente incluso nella lettera del dispositivo supercautelare (gravame, pag. 5). A suo dire, le azioni non rientrerebbero, infatti, nel patrimonio della società (memoriale, pag. 6). La censura non può essere condivisa. Il capitale azionario è composto da azioni e fa parte proprio del patrimonio aziendale, tant’è che a bilancio – che rappresenta la situazione patrimoniale della società in un determinato momento – figura tra i passivi. Inoltre, è evidente che con il doc. C la convenuta ha modificato l’assetto societario di __________. Essa riferisce che, come risulterebbe dalla consultazione online del dizionario Garzanti, con “assetto” è inteso “ordinamento e/o struttura”, non azionariato. Tale argomentazione risulta perfino temeraria, dato che in ogni caso è chiaro che con la cessione delle azioni è sopraggiunta una modifica dell’assetto in questione. Ciò anche volendolo chiamare “ordinamento” o “struttura” societaria. Si aggiunga che la temerarietà della sua affermazione emerge anche dalla lettura del doc. C. Infatti, con riferimento al decreto supercautelare 16 dicembre 2016 è indicato che la convenuta doveva “s’abstenir de n’importe quel acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C). Alla convenuta era quindi chiaro che il negozio in questione contravvenisse all’ordine impartito dal Pretore.
5. In via subordinata la reclamante si lagna dell’entità della multa, affermando che si giustificherebbe un importo di massimo fr. 250.-. A suo dire, la multa sarebbe sproporzionata a fronte di una violazione “estremamente lieve”. Essa reputa, al riguardo, che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che si è trovata nella necessità di procedere alla vendita in questione. La reclamante rileva che posteriormente all’ordine supercautelare ex parte 16 dicembre 2016, ossia in data 21 dicembre 2016, il Tribunale commerciale di __________ (Francia) ha chiuso una procedura di risanamento giudiziario riguardante la società __________, accettando la proposta di finanziamento formulata dal signor __________. Essa precisa di aver indicato tale aspetto al Pretore in occasione delle sue osservazioni 30 dicembre 2016 e di aver prodotto, sempre in tale sede, copia di tale giudizio (doc. 3). Secondo la reclamante, a seguito della sentenza in questione, all’assemblea successiva (agendata per il 17 gennaio 2017) avrebbe dovuto votare a favore del piano di risanamento proposto dal signor __________ e, quindi, di fatto accettare la riduzione del capitale sociale con contestuale annullamento delle azioni, senza alcuna indennità, ed emissione di nuove a favore di quest’ultimo o società a lui riconducibili. Ciò comportava a suo dire il rischio concreto di essere espropriata delle sue azioni senza indennità. Di conseguenza, afferma di non aver avuto altra scelta che accettare la vendita al signor __________/__________ __________, salvaguardando il valore economico intrinseco alla sua proprietà, seppur correndo il rischio di violare l’ordine supercautelare emesso dal Pretore in data 16 dicembre 2016 (reclamo, pag. 8). Infine, con riferimento all’art. 52 cpv. 3 CO la reclamante sostiene che si trattava di una situazione di necessità/legittima difesa, sicché a sua mente, nell’“urgenza del dubbio, confrontata con un ordine non chiaro (…)”, non le si può rimproverare alcunché (gravame, pag. 9).
6. Indipendentemente dalla questione di sapere se sia corretta l’interpretazione data dalla reclamante alla sentenza del Tribunale di __________, la critica del giudizio querelato cade nel vuoto già solo per il motivo che essa non sostiene che la decisione del tribunale estero sia definitiva. La convenuta rinvia all’email 12 gennaio 2017 di __________ __________ (indicata come administrateur judiciaire associée; doc. 4 allegato alle osservazioni 6 febbraio 2017), affermando che la decisione testé menzionata sarebbe esecutiva, cosa che la controparte non avrebbe contestato. Tuttavia, anche se così fosse non significa ancora che non avrebbe potuto impugnare la decisione francese chiedendone al contempo la sospensione dell’esecuzione. D’altronde, la controparte ha contestato che la sentenza francese fosse esecutiva, rilevando per l’appunto che avverso la medesima sarebbero stati inoltrati due appelli (risposta, pag. 5, con riferimento ai doc. FF e GG), mentre la reclamante non ha preso posizione su questo aspetto (sebbene avrebbe potuto farlo mediante l’introduzione di una replica spontanea). Dallo scritto citato emerge peraltro che l’esecuzione in questione è provvisoria (“assorti de droit de l’exécution provisoire”). Per il resto, come evidenziato dal Pretore la violazione dell’ordine è grave, dato che esso è stato totalmente violato. Ne consegue che l’ammontare stabilito dal primo giudice dev’essere confermato.
7. La reclamante afferma che il Pretore non avrebbe motivato la sua decisione per quanto concerne l’ammontare della multa, sicché essa dovrebbe essere annullata e rinviata all’istanza inferiore per nuovo giudizio. In realtà, egli ha correttamente spiegato che la violazione in questione è grave. Anche su questo punto il reclamo è quindi respinto.
8. Alla luce del presente giudizio la richiesta di rinviare l’esecuzione della decisione querelata è senza oggetto. Va rilevato che essa sarebbe comunque stata disattesa. Infatti, la reclamante non ha spiegato il motivo per cui l’assenza di effetto sospensivo le avrebbe arrecato un pregiudizio, limitandosi a sostenere che il pagamento della multa andava a beneficio dello Stato (gravame, pag. 4 seg.).
9. In definitiva, il reclamo dev’essere respinto integralmente. Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore di causa rilevante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 5'000.-.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar
decide: 1. Il reclamo 20 aprile 2017 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo per ripetibili della procedura di reclamo.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).