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Incarto n. |
Lugano 4 settembre 20172017
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In nome |
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Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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Quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG) |
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visto il reclamo 15 aprile 2017 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 30 marzo 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2017.836, inerente la domanda 13 febbraio 2017 di ricusa del
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CO 1
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ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 30 marzo 2017 il Pretore di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli l’istanza di ricusa presentata in data 13 febbraio 2017 da RE 1 nei confronti del Pretore __________ __________, ritenuta in buona sostanza la stessa priva di oggetto dal momento che quest’ultimo, con decisione 29 marzo 2017, aveva attribuito al Pretore aggiunto __________ __________ l’incarto SE.2016.459 (ossia la procedura introdotta con petizione 23 dicembre 2016 dall’avv. __________ __________ nei confronti di RE 1);
che con reclamo 15 aprile 2017 RE 1 ha chiesto di accertare la nullità della decisione 29 marzo 2017 del Pretore __________ __________ di attribuire l’incarto SE.2016.459 al Pretore aggiunto __________ __________, del verbale del dibattimento 29 marzo 2017 nell’inc. SE.2016.459 condotto dal Pretore aggiunto __________, della trasmissione degli incarti dalla Pretura di Lugano, sezione 4, ammessa nell’ambito del citato dibattimento, della decisione 30 marzo 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 di stralciare dai ruoli la domanda di ricusa 13 febbraio 2017;
che in data 26 aprile 2017 questa Camera ha formulato la richiesta di anticipo di fr. 200.- in garanzia delle spese processuali presumibili con scadenza al 12 maggio 2017;
che con lettera 11 maggio 2017 la rappresentante legale della reclamante ha richiesto ulteriori 30 giorni per il versamento dell’anticipo, subordinatamente una proroga del termine fino alla fine del mese di maggio;
che la proroga è stata concessa fino al 31 maggio 2017;
che con scritto 31 maggio 2017 la rappresentante legale della reclamante ha chiesto a favore di quest’ultima la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, subordinatamente di rinunciare al versamento anticipato delle spese giudiziarie, da decidere con la sentenza;
che con decisione 7 giugno 2017 la domanda di gratuito patrocinio è stata dichiarata irricevibile mentre la domanda di rinuncia alla richiesta dell’anticipo è stata respinta;
che il medesimo giorno alla reclamante, tramite la sua patrocinatrice, è stato assegnato un ultimo termine scadente il 26 giugno 2017 per versare l’anticipo di fr. 200.–, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito del reclamo e deve dichiararlo inammissibile;
che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma le circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, l’atto di reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
decide: 1. Il reclamo 15 aprile 2017 di RE 1, __________ contro la decisione 30 marzo 2017 del Pretore di Lugano, sezione 2, inc. SO.2017.836, è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnato ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).