Incarto n.
12.2017.58

Lugano

4 marzo 2019/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.30 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud - promossa con petizione 13 novembre 2012 da

 

 

AP 1 

rappr. dall’avv.  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’avv.  RA 2 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in via principale di
fr. 53'450.-, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 62'000.-, e di € 56'143.50, e in via subordinata di fr. 2'250.- e di € 96'143.50, oltre interessi al 5% dall’8 agosto 2011, con liberazione a suo favore degli importi di fr. 62'000.- e di € 43'000.- depositati presso la Pretura, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 41'870.-, somma poi aumentata in sede conclusionale a € 175’333.-, oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2012 e di fr. 7'800.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2013;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 8 marzo 2017, con cui ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento di € 12'028.10 e di fr. 3'900.- oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 con liberazione a suo favore degli importi depositati presso la Pretura;

 

appellanti entrambe le parti: l’attrice, che con appello 21 aprile 2017 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così come chiesto negli allegati preliminari e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado; la convenuta, che con appello incidentale 6 giugno 2017 ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per € 90'828.10 e per fr. 3'900.- oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 con liberazione a suo favore degli importi depositati presso la Pretura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta, con risposta all’appello 6 giugno 2017, rispettivamente l’attrice, con risposta all’appello incidentale 17 agosto 2017, hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese  di ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto d’appalto 15 marzo 2011 (doc. B) la società svizzera AO 1 ha affidato alla società italiana AP 1, per un importo forfettario di cui meglio si dirà più avanti, l’esecuzione della “prestazione di manodopera per la realizzazione delle opere di carpenteria, compreso di attrezzature necessarie per l’esecuzione della struttura in cemento armato ed esclusione di tutti i materiali necessari per la costruzione” nella nuova edificazione ad uso residenziale di cui al fondo n. __________ RFD di __________, poi costituito in PPP.

                                         A fine gennaio 2012, al termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia sulle rispettive posizioni di dare / avere.

 

 

                                   2.   Con petizione 13 novembre 2012, inoltrata nel termine di 60 giorni assegnatole per confermare il deposito di fr. 62'000.- e di € 43'000.- effettuato presso la Pretura da AO 1 in sostituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e degli appaltatori annotata in via provvisoria sulle PPP oggetto degli interventi (cfr. inc. n. SO.2012.216, costituente il doc. rich. VIII°), AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, per ottenere il pagamento in via principale di fr. 53'450.- (somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 62'000.-, senza aver spiegato le ragioni di un tale aumento) e di € 56'143.50, e in via subordinata di fr. 2'250.- e di € 96'143.50, oltre interessi al 5% dall’8 agosto 2011, con liberazione a suo favore degli importi depositati presso la Pretura, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Essa, in estrema sintesi, ha rivendicato la mercede residua per i lavori contrattuali (in via principale fr. 51'200.- e in via subordinata € 40'000.-), il risarcimento della perdita sul cambio fr./€ (€ 21'087.50), la mercede per i lavori supplementari “in economia” (€ 12'496.-), la mercede per la posa di una rete elettrosaldata (€ 22'560.-) e la rifusione delle spese assunte nella procedura di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria (fr. 2’250.-).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla richiesta.

 

 

                                   3.   Con domanda riconvenzionale 23 maggio 2013 la convenuta da parte sua ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 41'870.-, somma poi aumentata in sede conclusionale a € 175’333.-, oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2012 e di fr. 7'800.- oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2013. A suo dire, a fronte della mercede ancora dovuta per i lavori supplementari “in economia” (€ 12'496.-) e per la posa di una rete elettrosaldata (€ 22'560.-), essa aveva diritto al risarcimento delle spese per il ripristino dei difetti e dei lavori contrattuali fatti eseguire da terzi (complessivamente € 210'389.-) come pure del costo per l’assunzione della perizia a titolo cautelare di cui all’inc. n. SO.2012.511 (costituente il doc. rich. VII°, fr. 7'800.-).

                                         L’attrice si è integralmente opposta alla richiesta.

                                     

 

                                   4.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 8 marzo 2017, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ha condannato l’attrice al pagamento di € 12'028.10 e di fr. 3'900.- oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 (dispositivo n. 2.1), con conseguente liberazione a suo favore degli importi depositati presso la Pretura (dispositivo n. 3), accollando alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese, con compensazione delle ripetibili (dispositivo n. 4). Nonostante, a suo giudizio, l’attrice potesse pretendere il saldo della remunerazione prevista per i lavori contrattuali (€ 40'000.-) nonché la mercede per i lavori supplementari “in economia” (€ 12'496.-) e per la posa di una rete elettrosaldata (€ 22'560.-), alla convenuta andavano tuttavia risarciti le spese per il ripristino dei difetti (€ 77'600.-), il costo dei lavori contrattuali fatti eseguire da terzi (€ 9'484.10) e metà delle spese per l’assunzione della perizia a titolo cautelare (fr. 3'900.-).

 

 

                                   5.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                         Con appello 21 aprile 2017, avversato dalla convenuta con risposta 6 giugno 2017, l’attrice, ribadendo quanto addotto in prima sede, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così come indicato negli allegati preliminari e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

                                         Con appello incidentale 6 giugno 2017, avversato dall’attrice con risposta 17 agosto 2017, la convenuta, contestando che la controparte potesse pretendere il saldo della remunerazione prevista per i lavori contrattuali (€ 40'000.-) e ritenendo insufficiente il minor valore riconosciutole per le spese di ripristino dei vari difetti (ora rivendicato in ragione di € 116’400.- anziché di € 77'600.-), ha in sostanza postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di aumentare a € 90'828.10 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 la somma dovutale in € dalla controparte nell’ambito della domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

 

 

                                         considerazioni preliminari

                                        

                                     

                                   6.   In un capitolo iniziale il Pretore ha illustrato i motivi di fatto e di diritto che lo avevano indotto a ritenere che nel caso di specie, nonostante la pacifica presenza di elementi di internazionalità, si dovesse concludere per la tacita applicazione del diritto svizzero.

                                         Ritenuto che in questa sede i suoi accertamenti e le sue conclusioni non sono stati rimessi in discussione dalle parti, quel suo assunto deve senz’altro essere considerato assodato.

 

 

                                   7.   A questo stadio della lite non è più contestato che all’attrice debba essere riconosciuta la mercede per i lavori supplementari “in economia” (€ 12'496.-) e per la posa di una rete elettrosaldata (€ 22'560.-). La questione è con ciò evasa. 

 

 

 

 

                                         sull’appello dell’attrice

 

 

                                   8.   Il Pretore ha innanzitutto ritenuto che nel caso di specie il corrispettivo per i lavori contrattuali, e meglio il suo saldo, che la convenuta contestava in causa (e - come si vedrà più oltre, cfr. consid. 15 - ha contestato anche qui) di dover pagare, non potesse essere fatturato e con ciò azionato in franchi svizzeri, ossia in ragione di fr. 51'200.-, come chiesto in via principale dall’attrice, bensì in ragione di € 40'000.-, come da lei auspicato in via subordinata. Nonostante il contratto (doc. B) fosse stato formulato in modo poco chiaro e confuso - nella misura in cui prevedeva all’art. 4 un “importo forfettario di € 330’000.- (fr. 422'400.-) al cambio fr./€ 1.28” e all’art. 11 un importo forfettario di “fr. 422'400.-, pari a € 330'000.- al cambio fr./€ 1.28” - il fatto che per le opere non rientranti nella mercede stabilita a corpo le parti all’art. 11 avessero fissato un compenso orario di € 32.- senza precisare il corrispettivo in franchi svizzeri, il fatto che l’art. 12 prevedesse il pagamento di diversi acconti espressi in euro con corrispettivo in franchi svizzeri indicato tra parentesi e il fatto che in un primo tempo la stessa attrice avesse emesso fatture e accettato senza obiezioni pagamenti in euro (teste __________ p. 1; cfr. doc. P) non permettevano in alcun modo di concludere, in assenza di migliori prove, che le parti avessero invece previsto un pagamento in franchi svizzeri; tutt’al più si poteva ritenere che il pagamento in quella valuta potesse costituire una mera opzione alternativa, che però, giusta gli art. 72 e 84 CO, non poteva essere imposta al debitore, il quale nell’occasione aveva però optato per l’euro.

                                         In un ulteriore considerando (di cui pure si dirà più avanti) il giudice di prime cure ha quindi ritenuto fondata la pretesa dell’attrice volta al pagamento della somma di € 40'000.-.

 

 

                               8.1.   In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento della richiesta in via principale della petizione, volta tra le altre cose alla rifusione di fr. 53'450.-, censurando con ciò, almeno implicitamente, il giudizio con cui il Pretore, a titolo di saldo della mercede per i lavori contrattuali, gli aveva riconosciuto € 40'000.- anziché fr. 51'200.-. Essa, riprendendo il tenore degli art. 4 e 11 del contratto ed osservando che “l’art. 12 del contratto elenca le condizioni di pagamento sia in euro che in franchi svizzeri”, ha preteso che “le parti hanno convenuto un importo forfettario definito sia in euro che in franchi svizzeri con riferimento ad un valore di cambio fr./€ 1.28. Determinante era quindi il rapporto di cambio ritenuto come in caso di oscillazione di una moneta un contraente non avrebbe dovuto avvantaggiarsi di questa intervenuta modifica”, aggiungendo poi che la scelta della valuta era “ad appannaggio della parte svantaggiata dalla modifica di cambio, fosse la AP 1 o la AO 1” (appello p. 6).

 

 

                               8.2.   La censura deve essere disattesa sia in ordine che nel merito. Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che l’attrice non si è confrontata con la motivazione del giudice di prime cure e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

                                         Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso, visto e considerato che la motivazione addotta dal Pretore, specialmente quella sull’applicazione dell’art. 72 CO, a cui si può rinviare, era perfettamente condivisibile. L’attrice, pur avendo addotto, per altro per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che in presenza di un’obbligazione alternativa la scelta della valuta avrebbe dovuto essere “ad appannaggio della parte svantaggiata dalla modifica di cambio”, non ha del resto spiegato e tanto meno dimostrato da quali circostanze si sarebbe potuto desumere quella tesi.

 

 

                                   9.   Il Pretore, ritenuto che tutte le fatture per i lavori contrattuali (salvo quella relativa al saldo, di cui si è appena detto) erano state legittimamente pagate dalla convenuta in euro, ha in seguito respinto la richiesta con cui l’attrice, lamentandosi di non averle potute fatturare ed incassare, come da lei a un certo momento auspicato, in franchi svizzeri, aveva chiesto il risarcimento della perdita sul cambio fr./€ da lei asseritamente patita pari a € 21'087.50 (cfr. doc. P). A suo giudizio, oltretutto, l’attrice, tentando di lucrare sul cambio fr./€ quando il contratto prevedeva in realtà un’equivalenza dei corrispettivi in fr. e €, commetteva un manifesto abuso di diritto.

 

 

                               9.1.   In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa, riproponendo la tesi secondo cui il pagamento della mercede per i lavori contrattuali avrebbe dovuto avvenire in franchi svizzeri e non, come avvenuto, in euro.

 

 

                               9.2.   La censura deve essere disattesa per le ragioni già esposte in precedenza (consid. 8.2), a cui si può rinviare per analogia. Oltretutto nemmeno risulta che nel contratto fosse stato previsto, esplicitamente o implicitamente, che la parte svantaggiata dall’evoluzione del cambio fr./€ potesse pretendere dall’altra il risarcimento della perdita patrimoniale da lei subita.

 

                                        

                                10.   Il Pretore, dopo una lunga e complessa disamina in fatto e in diritto, ha concluso, in base al suo prudente apprezzamento, che l’attrice fosse responsabile per un terzo delle spese per il ripristino dei difetti di € 232'800.-, ciò che giustificava di riconoscere € 77'600.- alla convenuta (cfr. pure consid. 16).

                                         Sulla questione, per quanto qui interessa, egli ha evidenziato che dalla perizia (p. 8) erano tra l’altro emersi i seguenti difetti: le facciate non erano complanari e le superfici del beton a faccia a vista non erano omogenee; le quote dei muretti e del coronamento delle fioriere ai vari piani non erano complanari e le finiture differivano; le superfici di getto non erano complanari, la superficie del beton presentava parecchi nidi di ghiaia, la sua colorazione non era omogenea, i giunti erano imprecisi o la siliconatura eseguita non a regola d’arte e in alcune zone si notavano fuoriuscite di “boiacca” e macchie di ruggine.

                                         Egli ha quindi esaminato se, come preteso dall’attrice, la convenuta non avesse rispettato le proprie incombenze in merito alla notifica dei difetti, non avendoli fatti valere in conformità dell’art. 7.8 del contratto (doc. B), che prevedeva la “segnalazione entro la giornata lavorativa per l’eventuale correzione immediata di qualsiasi difformità di un’opera riscontrata dalla committente durante l’esecuzione dei lavori”, giungendo alla conclusione che, sul tema della valutazione della tempestività della notifica dei difetti, si giustificasse far capo al regime legale (art. 367 e 370 CO). A prescindere dalla validità di quella clausola - per nulla scontata, visto il suo carattere inusuale e manifestamente sfavorevole alla committenza - non era in effetti stato stabilito in modo chiaro ed esplicito se la medesima prevedesse una mera incombenza per il committente di segnalare eventuali problematiche nell’ottica di un’immediata risoluzione oppure se la stessa modificasse realmente il regime di garanzia per i difetti prevedendo una perenzione dei diritti dell’appaltatore in caso di mancata segnalazione entro la giornata lavorativa (dal testo della clausola non era per esempio chiaro se il termine della giornata lavorativa si riferiva al controllo ed alla segnalazione dell’eventuale difetto entro la giornata dall’esecuzione, oppure se la segnalazione doveva avvenire entro la giornata dalla scoperta della difformità durante tutto il periodo di esecuzione); e comunque dall’istruttoria era in parte emerso come le parti sembrassero aver in fin dei conti concordato di procedere in modo diverso da quanto pretesamente stabilito nel contratto, derogando dunque all’eventuale regolamentazione specifica pattuita, nel senso di procedere in un primo tempo speditamente con i lavori di costruzione, per poi concordare in un secondo tempo eventuali interventi riparatori una volta terminati i lavori (testi __________ p. 2 seg.; interrogatorio __________ p. 1 con riferimento al doc. 8).

                                         Stabilito che la convenuta aveva tempestivamente notificato, in base al CO, tutti i difetti di cui si è detto, ossia quelli relativi alle facciate non complanari, alle superfici del beton a faccia a vista non omogenee (doc. 3 e teste __________ p. 2 righe 8-12), quelli relativi alle quote dei muretti e del coronamento delle fioriere ai vari piani non complanari e alle finiture che differivano (teste __________ p. 2 ultime 2 righe e p. 3 riga 1 con riferimento al doc. 8) e quelli relativi alle superfici di getto non complanari, alla superficie del beton che presentava parecchi nidi di ghiaia, alla colorazione non omogenea, ai giunti che erano imprecisi o alla siliconatura eseguita non a regola d’arte e alle fuoriuscite di “boiacca” e alle macchie di ruggine in alcune zone (doc. 3 e teste __________ p. 2 righe 8-12), egli ha per finire ritenuto che dal carteggio processuale risultasse che ad entrambe le parti fossero note sin sostanzialmente dai primi giorni in cantiere le lacune alle parti visibili di calcestruzzo e che queste avessero in fin dei conti deciso di procedere con alcuni accorgimenti per poi valutare alla fine dei lavori come procedere alle riparazioni (teste __________ p. 2) e che analogamente dovesse ritenersi notificata tempestivamente, ancor prima della consegna dell’opera, la problematica alle quote dei muretti e del coronamento delle fioriere.

 

 

                             10.1.   In questa sede l’attrice ha dichiarato di non condividere “minimamente il “prudente apprezzamento” del giudice ritenendolo errato e finanche abusivo” (appello p. 7).

                                         Premesso che la clausola di cui all’art. 7.8 del contratto (doc. B) era “chiara e puntuale” - siccome “sottoscritta da società operanti nel settore” e con ciò “perfettamente cognite degli obblighi imposti dalle normative e quindi della deroga che hanno sottoscritto” rispettivamente siccome “il tenore letterale non da adito a fraintendimenti” nel senso che “entro la giornata il committente deve segnalare la difformità di un’opera” per cui “la mancata verifica e il mancato avvisare equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con conseguente liberazione dell’appaltatore della sua responsabilità” - e che la controparte per altro non ne aveva mai eccepito il carattere inusuale, essa ha rilevato che “l’unico difetto quindi tempestivamente notificato è quello relativo alla prima gettata effettuata dalla AP 1 a sapere quella dell’autorimessa (cfr. teste __________, 7 aprile 2014, p. 2)” (appello p. 8), difetto che per altro non avrebbe nemmeno dovuto esserle imputato siccome “i primi getti vedevano un calcestruzzo miscelato con l’acqua in modo inadatto (punto c, perizia p. 9)” (appello p. 11): atteso che quel difetto era relativo a “uno di otto piani quindi (7 appartamenti più l’autorimessa) oltretutto quest’ultimo da coprirsi con terra e seminato a prato (doc. U)” (appello p. 10) e ritenuto che “tra l’altro per il risanamento del calcestruzzo con la saturazione e sagomatura di nidi di ghiaia e applicazione di prodotto rasante la AO 1 ha esposto fr. 52'390.- e non quanto cifrato dall’esperto (doc. 10 [recte: 8])”, “al massimo il Pretore avrebbe dovuto considerare quale difetto notificato quello relativo alla vibratura dell’autorimessa e per l’importo succitato, ridotto per il piano eseguito” (appello p. 10). In ogni caso, considerando un minor valore dell’opera di fr. 291'000.- (pari a € 232'800.-), “il Pretore è stato dimentico degli accordi intervenuti, delle normative in essere e delle emergenze delle tavole processuali”, ritenuto che “oltre alle già citate segnalazioni per l’eventuale correzione immediata di qualsiasi difformità il committente doveva comunicare all’appaltatore la tolleranza ammessa per le opere oggetto del contratto … tolleranza mai comunicata; inoltre non v’è da dimenticarsi come la LEPIC e la relativa ordinanza obblighi a gestire il cantiere con completa responsabilità della ditta abilitata all’esecuzione di lavori e subordinata alla continua e prevalente presenza di manodopera dipendente da quest’ultima” (appello p. 11).

 

 

                             10.2.

 

                          10.2.1.   La censura in merito all’applicabilità, sul tema della valutazione della tempestività della notifica dei difetti, della clausola di cui all’art. 7.8 del contratto anziché del regime legale (art. 367 e 370 CO), ed al fatto che l’unico difetto notificato tempestivamente sarebbe stato in tal caso quello “relativo alla prima gettata ... a sapere quella dell’autorimessa”, deve essere disattesa.

                                         In violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attrice non si è in effetti confrontata con la dettagliata argomentazione principale del giudice di prime cure, secondo cui la clausola di cui all’art. 7.8 del contratto non era valida per il suo carattere manifestamente sfavorevole alla committenza e secondo cui comunque non era stato stabilito in modo chiaro ed esplicito se la stessa prevedesse una mera incombenza per il committente di segnalare eventuali problematiche nell’ottica di un’immediata risoluzione oppure se modificasse realmente il regime di garanzia per i difetti prevedendo una perenzione dei diritti dell’appaltatore in caso di mancata segnalazione entro la giornata lavorativa, non essendo ovviamente sufficiente, con riferimento a questa seconda motivazione, il solo fatto che per lei la clausola fosse invece “chiara e puntuale”, siccome “sottoscritta da società operanti nel settore” e con ciò “perfettamente cognite degli obblighi imposti dalle normative e quindi della deroga che hanno sottoscritto” rispettivamente siccome “il tenore letterale non da adito a fraintendimenti” nel senso che “entro la giornata il committente deve segnalare la difformità di un’opera” per cui “la mancata verifica e il mancato avvisare equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con conseguente liberazione dell’appaltatore della sua responsabilità”; ad ogni buon conto l’attrice neppure si è minimamente confrontata con l’argomentazione abbondanziale del giudice di prime cure, che per altro aveva trovato puntuale conferma nell’istruttoria (testi __________ p. 2 seg. e __________ p. 2; interrogatorio __________ p. 1 con riferimento al doc. 8), secondo cui, a prescindere dalla validità o meno della clausola, era comunque emerso come le parti avessero concordato di procedere in modo diverso da quanto pretesamente stabilito nel contratto, derogando dunque all’eventuale regolamentazione specifica pattuita, nel senso di procedere in un primo tempo speditamente con i lavori di costruzione, per poi concordare in un secondo tempo eventuali interventi riparatori una volta terminati i lavori.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), non è comunque vero che dalla testimonianza di __________ (a p. 2) si evincerebbe che in caso di applicazione della clausola in parola “l’unico difetto … tempestivamente notificato è quello relativo alla prima gettata … a sapere quella dell’autorimessa”.

 

 

                          10.2.2.   L’ulteriore assunto dell’attrice, per altro nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui il difetto “relativo alla prima gettata effettuata ... a sapere quella dell’autorimessa” non potrebbe comunque esserle imputabile siccome “i primi getti vedevano un calcestruzzo miscelato con l’acqua in modo inadatto (punto c, perizia p. 9)” è infondato. Innanzitutto si osserva che nel suo referto il perito non si è espresso in modo così categorico, ma si è limitato ad osservare che tra le cause dei difetti vi era pure l’“eventuale eccesso di acqua nella miscela, o possibilità che l’acqua rimasta nella betoniera (dopo il lavaggio) si sia inglobata nella miscela del calcestruzzo prima del getto” (punto c perizia p. 9). Come meglio si dirà più avanti (cfr. consid. 16), il fatto che il calcestruzzo potesse eventualmente essere stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto era di conseguenza già stato considerato dal giudice di prime cure, nell’ambito del suo prudente apprezzamento sulla misura del risarcimento per i difetti, tra le circostanze imputabili alla convenuta, la quale, tramite E__________ SA, si era occupata dalla fornitura e della predisposizione del materiale.

 

 

                          10.2.3.   La censura secondo cui il giudice di prime cure, considerando un minor valore dell’opera di fr. 291'000.- (pari a € 232'800.-) quando “tra l’altro per il risanamento del calcestruzzo con la saturazione e sagomatura di nidi di ghiaia e applicazione di prodotto rasante la AO 1 ha esposto fr. 52'390.- … (doc. 10 [recte: 8])”, sarebbe stato in ogni caso “dimentico degli accordi intervenuti, delle normative in essere e delle emergenze delle tavole processuali”, ritenuto che “oltre alle già citate segnalazioni per l’eventuale correzione immediata di qualsiasi difformità il committente doveva comunicare all’appaltatore la tolleranza ammessa per le opere oggetto del contratto …; inoltre non v’è da dimenticarsi come la LEPIC e la relativa ordinanza obblighi a gestire il cantiere con completa responsabilità della ditta abilitata all’esecuzione di lavori e subordinata alla continua e prevalente presenza di manodopera dipendente da quest’ultima”, deve a sua volta essere disattesa.

                                         Essa, del tutto vaga e generica, è perlopiù irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nella misura in cui l’attrice non ha precisato quali sarebbero “gli accordi intervenuti, le normative in essere e le emergenze delle tavole processuali” di cui il giudice di prime cure sarebbe stato “dimentico”, rispettivamente non ha spiegato quale sarebbe la rilevanza, sulla problematica qui in esame, della mancata comunicazione da parte della controparte della “tolleranza ammessa per le opere oggetto del contratto” rispettivamente della “LEPIC e … relativa ordinanza”, queste ultime oltretutto evocate per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

                                         Nella misura in cui l’attrice ha invece rimproverato al primo giudice di essersi fondato su un minor valore dell’opera di fr. 291'000.- (pari a € 232'800.-) quando “tra l’altro per il risanamento del calcestruzzo con la saturazione e sagomatura di nidi di ghiaia e applicazione di prodotto rasante la AO 1 ha esposto fr. 52'390.-” la censura è invece infondata, quest’ultimo importo, preventivato dalla convenuta pochi giorni dopo la fine dei lavori quale somma per il ripristino dei difetti (doc. 8), essendo stato a quel momento specificato essere “puramente indicativo”, ritenuto che “solo alla fine delle sopraelencate operazioni presenteremo i conteggi relativi”.

 

 

                                11.   Chiedendo di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, l’attrice ha di fatto chiesto anche di respingere la pretesa della convenuta di € 9'484.10, ammessa invece dal Pretore, avente per oggetto il risarcimento dei lavori contrattuali fatti eseguire da terzi.

                                         Nella sua impugnativa la relativa censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia minimamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                                12.   Chiedendo nuovamente di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, l’attrice ha di fatto pure ritenuto di poter pretendere il risarcimento dei costi della procedura di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria, di fr. 2’250.- (doc. Q), che per il Pretore, in considerazione dell’esito della petizione, non potevano invece essere ribaltati alla convenuta.

                                         La censura, priva di motivazione e con ciò già manifestamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso. A parte il fatto che il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto infondate le pretese oggetto della petizione ha qui trovato conferma, si osserva in effetti che l’attrice, che per altro non aveva mai sostenuto che la convenuta si fosse trovata in una situazione finanziaria precaria, non era obbligata a far capo alla procedura di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria sulle PPP su cui erano state eseguite le opere (poi sostituita dal deposito in contanti presso la Pretura), per cui se ha ritenuto di volerla promuovere, per migliorare la propria posizione e meglio per veder garantito il suo eventuale credito derivante dal contratto di appalto, doveva assumersene le relative spese e non può ora pretenderne la rifusione nell’ambito dell’azione creditoria contro la sua controparte contrattuale (II CCA 5 settembre 2018 inc. n. 12.2016.202).

 

 

                                13.   Sempre chiedendo di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, l’attrice ha di fatto pure contestato di poter essere obbligata, in considerazione dell’esito complessivo della petizione e della domanda riconvenzionale, ad assumersi metà dei costi per l’assunzione della perizia a titolo cautelare (fr. 7'800.-, doc. 14), ossia fr. 3’900.-.

                                         La censura, anche in questo caso priva di motivazione e con ciò già manifestamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta siccome il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto infondate le pretese oggetto della petizione e aveva parzialmente riconosciuto le pretese oggetto della domanda riconvenzionale è stato qui confermato.

 

 

                                14.   Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di appello, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso in via principale di fr. 57'350.- e di € 68'171.60 rispettivamente in via subordinata di fr. 6'150.- e di € 108'171.60 (in via principale fr. 53'450.- + € 56'143.50 + € 12'028.10 + fr. 3'900.-, e in via subordinata fr. 2'250.- + € 96'143.50 + € 12'028.10 + fr. 3'900.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

 

                                         sull’appello incidentale della convenuta

 

 

                                15.   Come si è detto (cfr. consid. 8), stabilito che a fronte di un contratto con una mercede a corpo di € 330'000.- la convenuta aveva sino ad oggi provveduto a pagare acconti solo in ragione di € 290'000.-, il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell’attrice di € 40'000.- relativa al saldo della remunerazione prevista per i lavori contrattuali. A suo giudizio, nonostante la convenuta, nei suoi allegati preliminari, avesse adombrato la mancata completazione dei lavori da parte dell’attrice, quella circostanza non poteva però essere considerata, visto che a quel momento essa non aveva formulato una completa e sufficiente contestazione, essendosi limitata ad allegazioni generiche, senza che nulla fosse dato a sapere su cosa ed in che misura effettivamente non sarebbe stato eseguito o concluso; piuttosto, dal carteggio processuale, era emerso che alcune opere di pertinenza dell’attrice erano effettivamente state delegate, con il suo assenso, ad una ditta terza (E__________ SA), che le aveva poi eseguite per un importo complessivo di € 9'484.10, riconosciuto nella sentenza a favore della convenuta (cfr. consid. 11).

                                          

 

                             15.1.   In questa sede la convenuta ha nuovamente contestato che l’attrice potesse pretendere il saldo della remunerazione prevista per i lavori contrattuali (€ 40'000.-). Essa ha evidenziato che “sin dall’inizio l’appellante incidentale aveva posto in evidenza che la procedente non aveva eseguito tutte le opere oggetto di contratto (cfr. risposta p. 3-4)” e che tale “affermazione … risulta essere un dato di fatto ammesso dalla controparte medesima, che a p. 9 del suo appello afferma che una parte dell’opera è stata eseguita da E__________ SA” (appello incidentale p. 8 seg.). A suo dire, “se dunque la controparte non ha espletato tutte le opere previste dal contratto, appare di meridiana evidenza che, viste le contestazioni responsive e trattandosi di un contratto d’appalto, ad essa incombeva l’onere di dimostrare l’entità precisa della propria pretesa ed il quantum della medesima, ciò che essa ha però mancato di fare, tant’è che ad oggi non è dato sapere a quanto ammonti il valore delle opere eseguite dalla controparte (prese senza difetti)” (appello incidentale p. 9).

 

 

                             15.2.   La censura deve essere disattesa sia in ordine che nel merito. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che la convenuta non si è confrontata con la motivazione del giudice di prime cure e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Non è in particolare stato censurato che la tesi della mancata completazione dei lavori da parte dell’attrice adombrata negli allegati preliminari dalla convenuta fosse stata sollevata solo in modo generico e con ciò insufficiente; e neppure è stato censurato che alcune opere di pertinenza dell’attrice in base al contratto con una mercede a corpo erano state delegate ad E__________ SA, che le aveva poi eseguite per € 9'484.10.

                                         Ad ogni buon conto la censura sarebbe stata destinata all’insuccesso anche nel merito. L’ammissione dell’attrice, “a p. 9 del suo appello”, secondo cui “una parte dell’opera è stata eseguita da E__________ SA”, era in effetti riferita ad alcune operazioni di vibratura e di costipamento del calcestruzzo successive all’esecuzione delle parti faccia a vista delle elevazioni dell’autorimessa (cfr. appello p. 8, con riferimento al doc. 3), ritenuto che nell’occasione si trattava né più né meno delle operazioni che, come risultava dai pertinenti accertamenti del Pretore (nonché, si aggiunga qui, dalla testimonianza di __________ p. 2), avevano poi comportato l’intervento di E__________ SA, da risarcire alla convenuta in ragione di € 9'484.10.

 

 

                                16.   Come si è detto (cfr. consid. 10), il Pretore, dopo una lunga e complessa disamina in fatto e in diritto, ha concluso, in base al suo prudente apprezzamento, che l’attrice fosse responsabile per un terzo delle spese per il ripristino dei difetti di € 232'800.-, ciò che giustificava di riconoscere € 77'600.- alla convenuta.

                                         Sulla questione, per quanto qui interessa, egli ha evidenziato che dal referto peritale e dalla relativa delucidazione era emerso che le cause dei difetti erano da ricercare in errori compiuti dall’attrice, in errori imputabili alla convenuta (per sé o per la sua ausiliaria E__________ SA) e in errori ascrivibili ad entrambe le parti: la posa dei casseri imprecisa (punti d e o perizia p. 9 seg.), la caduta del getto nel cassero da un’altezza superiore al metro (punto f perizia p. 9 e delucidazione perizia p. 3) e il periodo insufficiente tra getto del beton e scasseratura (punto g perizia p. 9) erano imputabili in modo largamente preponderante all’attrice, anche se andava rilevato che alcuni getti di calcestruzzo erano in realtà stati eseguiti da E__________ SA (testi __________ p. 3 e __________ p. 2); la problematica relativa alla formazione dei giunti era stata causata da carenze progettuali (punto i perizia p. 10) ed era con ciò da imputare alla convenuta; la problematica di vibratura del beton (punti a, m e n perizia p. 9 seg.) era imputabile alle parti in modo sostanzialmente paritario, atteso che quest’ultima attività, di competenza dell’attrice, era stata resa in parte ardua a causa di una forte congestione di ferri, modalità di posa non imputabile alla stessa (delucidazione peritale p. 3); i problemi relativi ai materiali forniti, a suo tempo segnalati dall’attrice (doc. 4; interrogatorio __________ p. 2; teste __________ p. 2), e meglio il fatto che il calcestruzzo fosse stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto (punto c perizia p. 9), l’inidoneità del legno delle perline per i casseri (punto e perizia p. 9) e la problematica dei ferri affioranti poi posati riconducibile a un’errata misura dei medesimi (teste __________ p. 2; cfr. delucidazione peritale p. 3) tale da non permettere una corretta distanza dal cassero ed una congrua copertura in cemento (punto l perizia p. 10), erano invece imputabili a E__________ SA e per essa alla convenuta.

                                         Alla luce di queste circostanze, prescindendo da un esame meramente numerico e tenendo piuttosto conto dell’impatto più o meno ampio di ogni problematica dianzi evocata, si giustificava così di addebitare la responsabilità per i difetti dell’opera per due terzi alla convenuta e per un terzo all’attrice: quest’ultima aveva certo eseguito in modo inidoneo parte dei lavori che si era assunta, tenuto conto però che alcune gettate erano state eseguite da E__________ SA, e tuttavia la stessa si era trovata ad operare con del materiale del tutto inidoneo, in particolare legno per casseri inadatto e ferri non correttamente misurati, ciò che aveva certamente avuto un importante impatto sul risultato finale ottenuto.

 

 

                             16.1.   In questa sede la convenuta, rilevando “che la chiave di riparto dei costi di sistemazione dell’opera cui il primo giudice ha fatto capo risulta arbitraria” (appello incidentale p. 6), ne ha auspicato la modifica nel senso di una loro ripartizione in ragione di metà ciascuno, con riconoscimento a suo favore di € 116’400.-.

                                         A suo dire, la sistemazione dei danni che per il giudice di prime cure erano imputabili in modo largamente preponderante all’attrice “incide in modo percentualmente molto elevato sui costi di riparazione e rappresenta oltre la metà dei costi di riparazione (cfr. referto peritale p. 11; voci di idrodemolizione e ricarica per ovviare alla non complanarità, cui va aggiunta la quota parte del nolo e posa dei ponteggi)” (appello incidentale p. 9 seg.); i costi di riparazione che per il primo giudice erano da imputare a lei “sono irrisori per rapporto al resto (cfr. referto peritale p. 11, voce taglio ferri affioranti” (appello incidentale p. 9 seg.); non era vero che nella perizia fosse stato indicato che la problematica di vibratura del beton era imputabile alle parti in modo sostanzialmente paritario; e neppure era vero che nella perizia fosse stato indicato inequivocabilmente che il calcestruzzo fosse stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto, il perito essendosi espresso solo in termini di eventualità, ciò che a ben vedere escludeva che tale circostanza potesse essere considerata provata. In definitiva, “la conclusione raggiunta in prima sede è … sprovvista di sufficienti elementi al suo appoggio, siccome non considera ingiustamente le motivazioni testé evocate, esonera la controparte dai suoi oneri probatori / allegatori… e non affronta in modo alcuno la componente del costo economico dei vari difetti da sistemare, anzi prescinde scientemente dai medesimi; mentre, come si è visto … essi offrono parametri importanti ai fini della valutazione della suddivisione matematica delle conseguenze dei difetti in narrativa. Offrendo così un risultato manifestamente insostenibile ed eccessivamente punitivo nei confronti della AO 1, premiando al contempo la principale responsabile di tutto quanto occorso. Tant’è vero che già solo ictu oculi appare assai singolare che la responsabilità dell’ausiliario della committenza sia maggiore di quella del soggetto che le opere le ha invece eseguite materialmente, impegnandosi peraltro … a sistemarle alla fine, ulteriore e primordiale elemento ... che dovrebbe condurre all’uso di un metro di valutazione più rigoroso nei confronti della precitata” (appello incidentale p. 11).

 

 

                             16.2.  

 

                          16.2.1.   In fatto, è a ragione che la convenuta ha censurato l’assunto pretorile secondo cui dalla perizia sarebbe emerso che la problematica di vibratura del beton era imputabile alle parti in modo sostanzialmente paritario in quanto l’attività dell’attrice era stata resa in parte ardua a causa di una modalità di posa, ossia una forte congestione di ferri, non imputabile alla stessa (delucidazione peritale p. 3). Nel complemento peritale l’esperto si è in realtà limitato a precisare che la misura e la posizione dei ferri di armatura erano di competenza dell’ingegnere (p. 3), ma non ha mai affermato che in tali circostanze una parte del difetto andasse attribuita a quel professionista e con ciò alla convenuta.

                                         Ed è pure con pertinenza che la convenuta ha censurato l’assunto pretorile secondo cui dalla perizia sarebbe emerso che il calcestruzzo era stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto. Come già accertato (cfr. consid. 10.2.2), l’esperto non si è espresso in modo così categorico, ma si è limitato ad osservare che tra le cause dei difetti vi era pure l’“eventuale eccesso di acqua nella miscela, o possibilità che l’acqua rimasta nella betoniera (dopo il lavaggio) si sia inglobata nella miscela del calcestruzzo prima del getto” (punto c perizia p. 9). Ciò non significa tuttavia ancora che tale circostanza non possa essere considerata per il giudizio, ancorché solo come causa eventuale dei difetti.

                                         Alla luce di quanto precede, l’accertamento pretorile circa l’imputabilità dei difetti dev’essere corretto nel senso che la posa dei casseri imprecisa, la caduta del getto nel cassero da un’altezza superiore al metro, la problematica di vibratura del beton e il periodo insufficiente tra getto del beton e scasseratura erano imputabili in modo largamente preponderante all’attrice, anche se alcuni getti di calcestruzzo - intervento questo relativo solo a una parte dell’autorimessa ossia a “uno di otto piani quindi (7 appartamenti più l’autorimessa)” edificati (appello p. 10) - erano in realtà stati eseguiti da E__________ SA; che la problematica relativa alla formazione dei giunti era da imputare alla convenuta; e che i problemi relativi ai materiali forniti, e meglio l’eventualità che il calcestruzzo fosse stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto, l’inidoneità del legno delle perline per i casseri e la problematica dei ferri affioranti poi posati riconducibile a un’errata misura dei medesimi tale da non permettere una corretta distanza dal cassero ed una congrua copertura in cemento, erano imputabili alla convenuta.

 

 

                          16.2.2.   Visto quanto precede, la richiesta della convenuta, di modificare la chiave di riparto dei costi di sistemazione dei difetti adottata dal giudice di prime cure e di effettuare una loro ripartizione (di € 232'800.-) in ragione di metà ciascuno, con riconoscimento a suo favore di € 116’400.-, appare decisamente più corretta. L’apprezzamento pretorile sul tema risultava effettivamente carente e con ciò arbitrario, nella misura in cui era stato reso prescindendo dall’elemento più rilevante, ossia l’incidenza economica dei difetti, e tenendo piuttosto conto del loro impatto, circostanza di cui per altro nella sentenza nulla era dato sapere.

                                         Ciò posto, tenuto conto da una parte dell’effettiva incidenza economica dei difetti (facciate non complanari e superfici del beton a faccia a vista non omogenee, quote dei muretti e del coronamento delle fioriere ai vari piani non complanari e finiture che differivano, superfici di getto non complanari, superficie del beton con parecchi nidi di ghiaia, sua colorazione non omogenea, giunti imprecisi o siliconatura eseguita non a regola d’arte, fuoriuscite di “boiacca” e macchie di ruggine), e meglio del fatto che la sistemazione dei difetti imputabili in modo largamente preponderante all’attrice (la posa dei casseri imprecisa, la caduta del getto nel cassero da un’altezza superiore al metro, la problematica di vibratura del beton e il periodo insufficiente tra getto del beton e scasseratura, il tutto per almeno 7 degli 8 piani edificati) superava di gran lunga i due terzi dei costi di riparazione di fr. 291'000.- (cfr. referto peritale p. 11: idrodemolizione fr. 85'000.-, ricarica spessore medio 3 cm fr. 85'000.-, posa e nolo dei ponteggi fr. 68'000.-, ecc., per complessivi fr. 238'000.-, da computarsi in ragione di almeno 7/8, ossia per fr. 208'250.-, pari ad almeno € 165'000.-) e del fatto che i costi di riparazione da imputare a lei (la problematica relativa alla formazione dei giunti) erano irrisori (cfr. referto peritale p. 11; taglio ferri affioranti fr. 1'500.-), e considerato dall’altra che alla convenuta andavano tuttavia pure ascritti alcuni problemi relativi ai materiali forniti (e meglio l’eventualità che il calcestruzzo fosse stato in parte miscelato con l’acqua in modo inadatto, l’inidoneità del legno delle perline per i casseri e la problematica dei ferri affioranti poi posati riconducibile a un’errata misura dei medesimi tale da non permettere una corretta distanza dal cassero ed una congrua copertura in cemento), che avevano contribuito, sia pure in misura assai contenuta, al risultato finale ottenuto, la ripartizione dei costi di ripristino in ragione di metà ciascuno tiene senz’altro meglio conto delle particolari circostanze.

 

 

                                17.   Ricapitolando, a fronte di pretese residue dell’attrice di € 75'056.- (€ 40'000.- saldo della remunerazione prevista per i lavori contrattuali, € 12'496.- mercede per i lavori supplementari “in economia” e € 22'560.- mercede per la posa di una rete elettrosaldata), alla convenuta possono essere riconosciute contropretese per € 125'884.10 e per fr. 3'900.- (€ 116’400.- spese per il ripristino di vari difetti, € 9'484.10 costo dei lavori contrattuali fatti eseguire da terzi e fr. 3'900.- spese per l’assunzione della perizia a titolo cautelare).

 

 

                                18.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della convenuta, che l’attrice, nell’ambito della domanda riconvenzionale, deve essere obbligata a pagare a quest’ultima € 50'828.10 e fr. 3'900.- oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di € 78'800.-.

                                        

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                                     

                                    I.   L’appello 21 aprile 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   L’appello incidentale 6 giugno 2017 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 8 marzo 2017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                        

                                         2.1   AP 1 è condannata al pagamento di € 50'828.10 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 e di fr. 3'900.- oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2013 a favore di AO 1.

                                         4.     La tassa di giustizia, in fr. 10'000.-, e le spese sono poste per 11/20 a carico dell’attrice e per 9/20 sono poste a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 3'000.- per ripetibili parziali.

                                     

 

                                  III.   Le spese processuali della procedura di appello di fr. 7’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.

 

 

                                 IV.   Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 4’000.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

 

                                  V.   Notificazione:

 

- avv.    

- avv.     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).