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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire sul ricorso 24 aprile 2017 di
RI 1
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contro |
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la decisione 8 aprile 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, gli ha inflitto un'ammenda di fr. 500.- in applicazione dell'art. 943 cpv. 1 CO
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ritenuto
in fatto:
A. La PI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 23 dicembre 2011. Ha la sua sede a __________ ed il recapito in Via dei __________ a __________. Mediante decisione dell'assemblea generale straordinaria del 14 dicembre 2016 la società è stata sciolta e messa in liquidazione. RI 1 è stato amministratore unico e, in seguito, liquidatore della società sino alle dimissioni, pubblicate sul FUSC del 17 maggio 2017.
B. a. A seguito della segnalazione di un creditore, secondo cui la società non aveva più domicilio legale nella sede statutaria, il 25 gennaio 2017 l'URC ha avviato una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, fissando alla PI 1 un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di tale obbligo, tra cui figurava la possibilità di infliggere un'ammenda sino a fr. 500.- a tenore dell'art. 943 CO. La diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato all'indirizzo della società in Via dei __________ a __________, è stata ritornata il 6 febbraio successivo all'Ufficio mittente dalla Posta Svizzera con la specifica "non ritirata". In assenza di un qualsiasi riscontro, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la diffida sul FUSC del 24 febbraio 2017, che è tuttavia rimasta inascoltata.
b. L'8 aprile 2017 l'URC
ha quindi decretato lo scioglimento della società a norma dell'art. 153b ORC ed
ha altresì inflitto a RI 1 un'ammenda di fr. 500.- giusta l'art. 943 cpv. 1 CO.
La decisione, intimata come invio raccomandato al domicilio del liquidatore RI
1, è stata ritornata all'autorità mittente siccome non ritirata, il 21 aprile
successivo. Il giorno stesso l'URC l'ha quindi rispedita per posta A allo
stesso indirizzo.
C. a. Con ricorso 24 aprile 2017, RI 1 ha impugnato la decisione suddetta dinanzi a questa Camera limitatamente all'ammenda di fr. 500.-, di cui ha domandato l'annullamento. L'insorgente ha affermato di aver subito un infortunio sul lavoro il 20 febbraio 2017, che aveva anche comportato il suo ricovero in ospedale; l'inabilità lavorativa (al 100%) perdurava ancora al momento della presentazione dell'impugnativa. Il ricorrente ha prodotto i certificati medici attestanti le sue dichiarazioni.
b. Con risposta 30 giugno 2017, l'URC ha riconfermato la bontà del proprio operato, adducendo in particolare che il ricorrente aveva assunto un comportamento negligente già prima della data dell'infortunio, non avendo dato seguito alla diffida scritta; tanto più che, dalle informazioni in suo possesso (e versate agli atti), la società aveva lasciato i magazzini e gli uffici di __________ già dal 1° agosto 2016. L'URC ha anche rimproverato al ricorrente di essersi dimesso dalla carica di liquidatore per tentare di sfuggire alla sanzione.
c. Con replica 28 luglio 2017, il ricorrente ha ribadito e precisato i propri argomenti, contestando quelli dell'URC.
d. Con scritto 21 agosto 2017 l'URC ha comunicato al Tribunale di rinunciare a duplicare, riconfermandosi nella risposta.
Considerato
in diritto:
1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3; inoltre art. 165 cpv. 2 e 4 ORC); pure data è la legittimazione dell'insorgente, colpito dal provvedimento. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Giusta l'art. 943 cpv. 1 CO, qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'autorità del registro procederà d'ufficio contro i contravventori, applicando un'ammenda da dieci a cinquecento franchi.
L'ammenda in oggetto costituisce una multa (amministrativa) d'ordine; non ha, per contro, carattere penale. Essa è difatti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso. Più precisamente, essa punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'URC a procedere in tal senso (cosiddetta Beugestrafe); per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa conseguenza giuridica (cfr. Martin K. Eckert, BSK, OR II, n. 1-3 ad art. 943; Guillaume Vianin, CR, CO II, n. 1-3 ad ad art. 943; inoltre, nella fattispecie, art. 153a cpv. 1 e 3 ORC).
La determinazione dell'importo della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'URC; al riguardo dev'essere tenuto conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della gravità della violazione (sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zurigo 19.03.2014 negli inc. VB.2014.00084 consid. 2.2 e VB.2014.00102 consid. 5.3; Adrian Tagmann, SHK-HRegV, n. 47 ad art. 152). La sanzione e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (cfr. oltre alla giurisprudenza citata, la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zurigo 18.11.2015 nell'inc. VB.2015.00572 consid. 2.5).
3. Nella fattispecie l'URC, dopo aver ossequiato le procedure previste dagli art. 153a e 153b ORC, ha inflitto all'insorgente il massimo dell'ammenda fissato dalla legge, ovvero fr. 500.-, senza addure alcuna motivazione. Solo in sede di risposta, di rimando alle giustificazioni addotte dal ricorrente, esso ha confermato la bontà della sanzione, avuto riguardo sia alla negligenza dell'interessato sia alla gravità dei fatti (abbandono della sede e del recapito già dal 1° agosto 2016), rimproverando altresì a controparte il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità mediante le dimissioni dalla carica.
Ora, da un canto, va subito detto che le dimissioni del ricorrente dalla carica di liquidatore, che egli ha giustificato con motivi di salute, non permettono di annullare la multa, non trattandosi - come giustamente evidenzia la dottrina citata al consid. 2 - di una sanzione disciplinare. Né, del resto, questo evento ha potuto influenzare in qualche modo la determinazione della multa, essendo posteriore alla data della sua inflizione.
D'altro canto, ha certamente ragione l'URC quando rimprovera una negligenza che si protraeva nel tempo del ricorrente, il quale non aveva notificato, in quanto amministratore unico e, successivamente, liquidatore della PI 1, il nuovo domicilio legale della stessa. Sennonché, com'è stato spiegato, la multa in oggetto può essere inflitta solo a seguito della disobbedienza all'ingiunzione emanata dall'autorità a procedere a tanto. In più, in caso di passività dell'interessato, la legge prevede una doppia diffida, dapprima in forma scritta e, in seguito, mediante pubblicazione; e questo addirittura nei casi in cui la comminatoria scritta venga ritirata (ciò che non è il caso nella fattispecie). Attraverso la pubblicazione della diffida, il legislatore ha infatti voluto offrire agli interessati un'ultimissima possibilità di ripristinare una situazione conforme al diritto prima di pronunciare lo scioglimento della società e infliggere l'ammenda (Christian Champeau, SHK-HRegV, art. 153a n. 9). Concretamente, quindi, è determinante, in primo luogo, il comportamento assunto dal ricorrente nei confronti della seconda diffida, pubblicata sul FUSC il 24 febbraio 2017. Ora, come risulta dagli atti, il predetto si era infortunato il 22 febbraio precedente ed era anche stato ricoverato 4 giorni in ospedale. Egli è risultato inabile al lavoro dal 3 marzo 2017 e sino al 15 maggio 2017 al 100%, tranne che per un breve periodo al 50%, secondo i certificati medici prodotti, mentre che l'assicurazione infortuni gli ha versato l'indennità giornaliera per incapacità lavorativa al 100% già dal 22 febbraio 2017. L'infortunio riguardava una gamba, che ha impedito di camminare al ricorrente per un certo periodo. L'evento ha quindi potuto incidere sulla possibilità, per il ricorrente, di attendere ai suoi obblighi professionali e legali nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della diffida 24 febbraio 2017; è tuttavia impossibile determinare in che precisa misura l'incidente abbia giocato un ruolo, perché l'insorgente non spiega in che cosa consista esattamente la sua attività, come sia organizzata e come sia stata realmente ostacolata dall'evento. Avuto riguardo al genere di infortunio, è comunque da escludere che l'interessato fosse totalmente incapace di far fronte ai suoi doveri. D'altra parte, l'insorgente individua, piuttosto, nell'infortunio la causa dell'impossibilità di ritirare gli invii postali raccomandati (cfr. in particolare la replica, pag. 1); non mette invece minimamente in discussione l'obbligo che gli incombeva - e che ha sicuramente disatteso - di procedere alle necessarie notifiche concernenti il domicilio legale della società nel termine fissato tramite la pubblicazione sul FUSC del 24 febbraio u.s.: un periodo, oltretutto, in cui non era avvenuto alcun invio postale raccomandato alla società che dovesse essere ritirato. Egli non può quindi sottrarsi alla sanzione, ancorché questa dev'essere necessariamente ragguagliata alla (oggettivamente presumibile) maggior difficoltà, rispetto ad un obbligato sano, a dar seguito all'ingiunzione in quel preciso lasso di tempo.
Ferme queste premesse, appare totalmente escluso che il ricorrente potesse essere colpito d'acchito con il massimo della sanzione; procedendo in questo modo l'URC ha senz'altro abusato del potere d'apprezzamento di cui disponeva a questo scopo, posto che lo avesse effettivamente esercitato sino all'insinuazione della risposta di causa. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, una riduzione a fr. 100.- dell'importo dell'ammenda appare più consono al principio di proporzionalità.
4. Sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa dev'essere accolta parzialmente.
5. Visto l'esito, la Camera non preleva una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso 24 aprile 2017 di RI 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. L'ammenda inflitta dall'Ufficio del registro di commercio a carico di RI 1 con decisione 8 aprile 2017 (dispositivo n. 6) è ridotta a fr. 100.-.
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Al ricorrente viene restituito l'anticipo delle spese processuali, di fr. 100.-.
3. Notificazione:
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-; -,.
Comunicazione all'Ufficio federale del registro di commercio, Berna. |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedio giuridico:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).