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Incarto n. |
Lugano 30 gennaio 2018/fb |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.170 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 luglio 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 marzo 2017 ha dichiarato inammissibile per carenza di capacità di essere parte dell’attrice;
appellante l'attrice con appello 4 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di ammettere la sua capacità di essere parte con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa e in via subordinata nel senso di assegnarle un termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 9 giugno 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 21 luglio 2015 la società inglese AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio la società svizzera AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di € 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015 a titolo di risarcimento del danno contrattuale (e meglio per la tardiva presentazione dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo di € 48'800.- oltre interessi e spese inoltratole nel gennaio 2012 dalla ditta italiana B__________ __________); la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;
che con scritto 30 agosto 2016 la convenuta ha segnalato come il 19 aprile 2016 l’attrice, a seguito della sua radiazione dal registro delle società (risultante dalla consultazione del sito https://b, di cui ha prodotto un estratto), avesse perso la sua personalità giuridica e la sua capacità di essere parte, ed ha pertanto chiesto di stralciare la causa dai ruoli; con osservazioni 3 ottobre 2016 l’attrice, ammesso ma non concesso che la sua radiazione dal registro delle società fosse vera, dopo aver rilevato che la stessa era imputabile alla malafede della controparte oppure ad un malinteso o ad un problema amministrativo, ha postulato, in applicazione analogica dell’art. 67 CPC, l’assegnazione di un termine per ottenere la sua reinscrizione; con scritto 16 novembre 2016 la convenuta ha ribadito le sue richieste, rilevando come la radiazione della controparte fosse stata comprovata pure dal “Current Appointments Report for: AP 1 __________” debitamente legalizzato (prodotto in originale); con osservazioni 6 dicembre 2016 l’attrice, dopo aver auspicato la sospensione della causa in attesa della definizione della causa frattanto inoltrata dal suo detentore economico G__________ __________ nei confronti della convenuta (inc. n. CA.2016.417/418), ha ribadito la sua richiesta di assegnazione di un termine per la sua reinscrizione; con ulteriore scritto 16 dicembre 2016 la convenuta ha nuovamente ribadito le sue richieste, versando agli atti il “Certificate of Dissolution” debitamente legalizzato (prodotto in originale);
che con disposizione ordinatoria 22 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto che il procedimento fosse limitato all’accertamento del presupposto processuale della capacità di essere parte dell’attrice ed ha citato le parti all’udienza del 31 gennaio 2017, respingendo nel contempo la domanda di sospensione della causa;
che in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2017 le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti domande;
che con la decisione 16 marzo 2017 qui impugnata il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile la petizione per carenza di capacità di essere parte dell’attrice ed ha posto le spese processuali di complessivi fr. 3'000.- a carico della stessa, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili: egli ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie la capacità di essere parte dell’attrice, presupposto processuale giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, fosse stata seriamente messa in dubbio dalla documentazione presentata dalla convenuta il 16 novembre e il 16 dicembre 2016 e che ciononostante l’attrice, gravata del relativo onere della prova, non avesse fornito alcuna prova a suffragio della sua sussistenza, ciò che impediva al giudice di entrare nel merito dell’azione (art. 59 cpv. 1 CPC);
che con l’appello 4 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 giugno 2017, l’attrice, ritenendo che la menzione “this certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete” apposta sul “Certificate of Dissolution” versato agli atti dalla controparte fosse tale da limitare o da far venir meno l’affidabilità di quell’attestazione, ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di ammettere la sua capacità di essere parte con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; in via subordinata, ribadito che la perdita della sua capacità di essere parte, se effettivamente avvenuta, era riconducibile alla malafede della controparte o comunque ad un malinteso o ad un problema amministrativo a cui il suo detentore economico stava nel frattempo cercando di porre rimedio, ha chiesto di modificare la decisione pretorile nel senso di assegnarle un termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte sempre con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che la domanda d’appello formulata in via principale deve senz’altro essere disattesa: in effetti quand’anche si volesse ammettere, per denegata e remotissima ipotesi, che la menzione di cui si è appena detto apposta sul “Certificate of Dissolution” prodotto dalla convenuta il 16 dicembre 2016 era effettivamente tale da limitare o da far venir meno l’affidabilità di quel documento, resterebbe pur sempre il fatto che l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha però censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui anche il documento “Current Appointments Report for: AP 1 __________” presentato dalla convenuta il 16 novembre 2016, la cui attendibilità non è da lei stata qui contestata, era tale da mettere seriamente in dubbio la sua capacità di essere parte, tanto più che anche la consultazione in data odierna del sito internet indicato a suo tempo dalla convenuta ha confermato la sua avvenuta radiazione il 19 aprile 2016; e in ogni caso l’attrice, venendo nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’argomentazione del Pretore aggiunto, per altro pertinente e condivisibile, secondo cui essa, gravata così dell’onere della prova della sussistenza della sua capacità di essere parte, non avesse fornito alcuna prova in tal senso;
che la domanda d’appello formulata in via subordinata non ha miglior sorte: essa è innanzitutto irricevibile siccome nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), visto e considerato che la richiesta di assegnazione di un termine per la sua reinscrizione nel registro delle società da lei avanzata in prima sede è diversa dalla richiesta di assegnazione di un termine per “chiarire la propria capacità di essere parte” da lei ora auspicata; l’assegnazione di un termine in tal senso (così come del resto l’assegnazione di un termine per la sua reinscrizione) non poteva in ogni caso entrare in considerazione, atteso come l’attrice, confrontata sin dal 30 agosto 2016 con l’eccezione di carenza di capacità di essere parte a seguito della sua radiazione, non ha a tutt’oggi allegato ancor prima di averlo dimostrato, dopo quasi un anno mezzo, se e in che modo si sia adoperata per cercare di risolvere la questione nel Regno Unito e comunque ha di fatto già beneficiato del tempo necessario per potervi provvedere; contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, l’eventuale malafede della convenuta nella perdita della sua capacità di essere parte, per altro da negare stante che l’incarico affidatole era pacificamente giunto a scadenza già prima dell’avvenuta radiazione (cfr. osservazioni 6 dicembre 2016 p. 2), non sarebbe oltretutto stata tale da modificare l’esito della causa, come del resto già ammesso dalla stessa attrice nelle sue osservazioni 3 ottobre 2016 (p. 3), e lo stesso vale anche nell’ipotesi in cui la perdita della sua capacità di essere parte fosse riconducibile ad un eventuale malinteso o ad un problema amministrativo;
che l’appello dell’attrice deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 57'250.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 4 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).