Incarto n.
12.2017.67

Lugano

27 luglio 2017/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48 lett. b n. 7 LOG)

 

 

sedente per statuire, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. a CPC, sull’istanza di nomina di arbitro promossa il 10 maggio 2017 da

 

 

IS 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

domanda avversata dalla convenuta, che con osservazioni 9 giugno 2017 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili;

 

preso atto della replica spontanea 21 giugno 2017 dell’istante e della duplica spontanea 23 giugno 2017 della convenuta;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                  che con decisione 14 ottobre 2016 (doc. 6) la IS 1 ha invitato CO 1 a voler adeguare a fr. 3'750.- mensili, retroattivamente alla data di assunzione, lo stipendio minimo del suo dipendente __________ e a volerle dare scarico dell’avvenuto versamento (che comportava un esborso di ulteriori fr. 57'000.-, cfr. doc. 5), sottoscritto da quest’ultimo, infliggendole nel contempo una multa di fr. 1'000.-; essa ha poi aggiunto che contro quella pronuncia era dato ricorso all’arbitro unico entro 30 giorni;

 

                                  che con ricorso 14 novembre 2016 (doc. 7) CO 1 ha impugnato la decisione facendo notare tra le altre cose che lo stesso, in base al contratto collettivo relativo agli anni 2010-2014 (doc. E) a suo dire in vigore ed in particolare al suo art. 42 cpv. 6, avrebbe in realtà dovuto essere trattato dal collegio arbitrale;

 

                                  che con istanza 10 maggio 2017 la IS 1, preso atto della mancata volontà di CO 1 di nominare di comune accordo l’arbitro o il collegio arbitrale (cfr. doc. 8-21), si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo di designare l’arbitro unico previsto dall’art. 42.8 del contratto collettivo relativo agli anni 2015-2017 (doc. 2);

 

                                  che con osservazioni 9 giugno 2017 CO 1 si è opposta all’istanza con protesta di spese e ripetibili, rilevando da una parte di non essere mai stata parte al contratto collettivo ed evidenziando dall’altra come la disposizione che stabiliva la via di ricorso contro le decisioni della IS 1 non beneficiasse dell’obbligatorietà generale nonché come la mancata emanazione di una decisione sul ricorso entro 60 giorni, causata dall’inadempienza della controparte nella nomina del collegio arbitrale, avesse comportato giusta l’art. 42 cpv. 6 del doc. E la decadenza della decisione impugnata;

 

                                  che le parti si sono confermate nelle loro antitetiche domande con replica spontanea 21 giugno 2017 e duplica spontanea 23 giugno 2017;

 

                                  che, come rilevato dall’istante, il contratto collettivo applicabile alla presente fattispecie, avente per oggetto fatti avvenuti nell’estate 2016 (cfr. doc. 3 e 4), è senz’altro quello relativo agli anni 2015-2017 (concluso nel maggio 2016 e valido dal 1° gennaio 2016, cfr. doc. 2), di modo che è di principio a ragione che nell’istanza è stata auspicata la nomina di un arbitro unico (cfr. art. 42.8 e 44.1 del doc. 2) anziché di un collegio arbitrale;

 

                                  che ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. a CPC la designazione dell’arbitro unico da parte di un altro tribunale superiore o di un tribunale superiore composto in altro modo, agente quale istanza unica, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è possibile, su richiesta di una parte, se il patto di arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine;

 

                                  che nel caso di specie il patto d’arbitrato, individuabile nell’art. 44.1 del contratto collettivo relativo agli anni 2015-2017 (doc. 2), dispone che l’arbitro unico è nominato “di comune accordo dalle parti contraenti”, ossia da __________ e da __________, e dunque specifica chiaramente l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale (nulla permettendo invece di condividere la tesi dell’istante secondo cui la disposizione potesse entrare in linea di conto soltanto per le questioni che riguardavano le stesse parti contraenti, cfr. anzi il chiaro tenore degli art. 42.8 e 44.1): sennonché l’istante non ha assolutamente preteso, ancor prima di averlo provato, che l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale, ovvero queste ultime due società, sia stato richiesto di provvedere a quella nomina, per cui non si è ancora in presenza di un’inazione dell’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale, ciò che esclude che la sua nomina possa essere attualmente effettuata dal tribunale statale (cfr. Habegger, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 7b ad art. 362 CPC e Boog/Stark-Traber, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 362 CPC, secondo i quali l’art. 362 cpv. 1 CPC presuppone che l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale venga richiesto di provvedervi, ritenuto che in caso contrario, mancando un’inazione dello stesso, il tribunale statale può senz’altro respingere in ordine l’istanza, salvo beninteso che la controparte - ciò che non è qui stato il caso - si sia costituita in giudizio senza sollevare eccezioni sulla nomina);

 

                                  che quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48 lett. b n. 7 LOG, non può che respingere in ordine l’istanza in esame;

 

                                  che le spese processuali e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 58'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

per questi motivi

visti, per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                             1.  L'istanza di nomina di arbitro 10 maggio 2017 della IS 1 è respinta in ordine.

 

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.

 

 

                             3.  Notificazione:

 

-

-

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                

A. Fiscalini  

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).