Incarto n.
12.2017.69

Lugano

30 gennaio 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2016.417/418 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 2 novembre 2016 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

chiedente, in via cautelare, che alla convenuta fosse fatto ordine di fornire all’istante tutte le informazioni necessarie, quali nomi, indirizzi, recapiti telefonici, documenti affinché questi potesse prendere pieno possesso di A__________ Ltd;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione cautelare 3 maggio 2017 ha respinto, caricando all’istante la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.- e le ripetibili di fr. 3'000.-;

 

appellante l’istante con appello 15 maggio 2017, con cui ha chiesto, previa sospensione della procedura d’appello inoltrata da A__________ Ltd nei confronti della convenuta (inc. n. 12.2017.65), in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, in via subordinata il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa e in via ancor più subordinata la riduzione ad un massimo di fr. 1'000.- delle ripetibili poste a suo carico, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 16 giugno 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con contratto generale di mandato 20 marzo 2006 (doc. B) AP 1 ha incaricato la società svizzera AO 1 di costituire / acquistare la società inglese A__________ Ltd e di occuparsi della domiciliazione, del segretariato e della contabilità della stessa; il contratto è poi stato disdetto da AO 1 per il 30 settembre 2015;

 

                                         che con petizione 21 luglio 2015 (inc. n. OR.2015.170) A__________ Ltd ha chiesto giudizialmente la condanna di AO 1 al pagamento di € 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015 a titolo di risarcimento del danno contrattuale; preso atto che la sua capacità di essere parte era stata seriamente messa in dubbio dalla documentazione presentata dall’allora convenuta, che ne attestava l’avvenuta radiazione dal registro delle società in data 19 aprile 2016, e che ciononostante essa, gravata del relativo onere della prova, non aveva fornito alcuna prova a suffragio della sua sussistenza, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, con decisione 16 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile la petizione per carenza di capacità di essere parte dell’attrice; con appello 4 maggio 2017 (inc. n. 12.2017.65) A__________ Ltd ha impugnato quella pronuncia chiedendo la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua capacità di essere parte o di assegnarle un termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte, in ogni caso con rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione della causa;

 

                                         che nel frattempo, con istanza 2 novembre 2016, AP 1, allo scopo di comprendere se A__________ Ltd fosse stata effettivamente radiata dal registro delle società e se del caso di porvi rimedio, il tutto onde evitare che la petizione di cui sopra potesse essere dichiarata inammissibile, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, in via cautelare, che alla stessa fosse fatto ordine di fornirgli tutte le informazioni necessarie, quali nomi, indirizzi, recapiti telefonici, documenti affinché questi potesse prendere pieno possesso di A__________ Ltd; la convenuta si è integralmente opposta all’istanza;

                                        

                                         che con la decisione cautelare 3 maggio 2017 ora impugnata il Pretore aggiunto ha respinto gli ulteriori mezzi di prova offerti dall’istante (dispositivo n. 1), ha respinto l’istanza cautelare (dispositivo n. 2) ed ha posto la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.- a carico dell’istante, obbligato altresì a rifondere alla convenuta fr. 3’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3): egli ha in sostanza ritenuto che in base alla giurisprudenza (DTF 138 III 728 consid. 2.7) una domanda di informazioni e di rendiconto fondata su un contratto di mandato non potesse essere ammessa nell’ambito di un giudizio cautelare e che in ogni caso, a seguito del giudizio di inammissibilità della petizione promossa da A__________ Ltd nei confronti della convenuta (inc. n. OR.2015.170) reso nel frattempo, difettassero (ormai) pure i requisiti dell’urgenza del provvedimento richiesto rispettivamente della parvenza di buon fondamento della futura azione di merito;

 

                                         che con l’appello 15 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16 giugno 2017, l’istante, rilevando come le minime informazioni da lei pretese non coincidessero con la domanda di rendiconto vero e proprio e come i requisiti dell’urgenza del provvedimento richiesto rispettivamente della parvenza di buon fondamento della futura azione di merito fossero invece adempiuti, ha chiesto, previa sospensione della procedura d’appello inoltrata da A__________ Ltd nei confronti della convenuta (inc. n. 12.2017.65), in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e in via subordinata, qualora le prove assunte non fossero ancora sufficienti a tale scopo, di rinviare l’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della causa, ossia per l’assunzione delle prove erroneamente non ammesse, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; in via ancor più subordinata, ritenendo ampiamente eccessive le ripetibili poste a suo carico, ha chiesto di modificare la decisione pretorile nel senso di ridurre ad un massimo di fr. 1'000.- le ripetibili da lui dovute, sempre protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

                                         che la richiesta preliminare volta alla sospensione della procedura d’appello inoltrato da A__________ Ltd nei confronti della convenuta (inc. n. 12.2017.65) non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere che eventuali motivi di opportunità lo richiedano o che l’esito della causa in esame possa dipendere dal giudizio di quella procedura (art. 126 cpv. 1 CPC); oltretutto una tale richiesta avrebbe semmai dovuto essere formulata nell’ambito di quest’altra causa, ciò che neppure risulta essere stato fatto;

 

                                         che, ciò posto, le domande d’appello formulate in via principale e in via subordinata devono senz’altro essere disattese: l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontato con il giudizio, per altro ineccepibile (in tal senso pure DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; II CCA 5 novembre 2014 inc. n. 12.2014.117, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.46), con cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che le informazioni pretese in causa da costui non potessero essere ottenute tramite una decisione cautelare, siccome erano generatrici di effetti definitivi che imponevano un giudizio di merito; in tali circostanze non sarebbe nemmeno necessario esaminare se tutti i requisiti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 261 CPC, ed in particolare quelli dell’urgenza del provvedimento richiesto rispettivamente della parvenza di buon fondamento della futura azione di merito, fossero o meno dati, tanto più che in ogni caso l’istante, nuovamente in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è qui confrontato con gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a non ritenerli adempiuti;

 

                                         che comunque, sempre in merito a quelle domande d’appello, si osserva che neppure è dato a sapere se e in che modo le informazioni auspicate dall’istante (segnatamente i nomi, gli indirizzi, i recapiti telefonici e i documenti), per altro generiche e neppure oggettivamente identificabili, da lui richieste al fine di poter “prendere pieno possesso” di A__________ Ltd potessero in realtà essere idonee a comprendere se quest’ultima fosse stata effettivamente radiata dal registro delle società il 19 aprile 2016 e soprattutto a porvi se del caso rimedio, tanto più se si pensa che l’istante stesso aveva ammesso di essere stato informato della sua nomina il 25 novembre 2015 a direttore di quella società (cfr. istanza p. 4 e doc. C) e di aver già ricevuto dalla convenuta “quella che si presume essere la documentazione di A__________ Ltd” (cfr. istanza p. 4), con il che egli, se l’avesse voluto, sarebbe certamente già stato in grado di “prendere pieno possesso” di A__________ Ltd senza dover ora far capo alle informazioni richieste alla controparte;

 

                                         che la domanda d’appello formulata in via ancor più subordinata non ha miglior sorte: in effetti, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3), ritenuto che nel caso concreto, considerato un valore litigioso di € 57'250.- (somma per il cui riconoscimento giudiziale l’istante aveva formulato la sua domanda cautelare di informazioni, cfr. DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 pubbl. in SZZP 2008 p. 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2, 17 dicembre 2014 4A_343/2014 consid. 1) e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 11 cpv. 1 RTar prevedeva un’aliquota dall’8% al 15%, percentuale questa poi da ridurre in virtù dell’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar tra il 20% ed il 70% trattandosi di una procedura speciale civile, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.- (pari circa al 4.75%), è rimasto entro i limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio, per altro congruo, sfugge di principio a ogni critica;

 

                                         che l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

                                         che le spese giudiziarie della procedura d’appello, calcolate su un valore di € 57'250.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                   1.   L’appello 15 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

 

          

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).