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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.15 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 21 gennaio 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 147'094.10, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 143'971.35, oltre interessi, a titolo di salario e indennità per licenziamento abusivo;
domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore aggiunto, con sentenza 26 aprile 2017, ha parzialmente accolto per fr. 102'787.85 netti, oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2014;
appellante la convenuta con atto di appello 26 maggio 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 18 settembre 2017 l’attore postula la reiezione del gravame protestando tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 1°
luglio 2009 AO 1 è stato assunto quale architetto alle dipendenze di AP 1. Il
contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario mensile
netto iniziale di fr. 6'447.25, in seguito aumentato a fr. 7'500.- lordi (doc.
C e F).
Nel corso degli anni, in particolare a partire dal 2012, il versamento del
salario mensile non è avvenuto con regolarità e con scritto 18 settembre 2014
(doc. G) il patrocinatore del dipendente si è rivolto alla datrice di lavoro
assegnando un termine di sette giorni per il versamento degli stipendi
arretrati, quantificati in fr. 109'841.75 sulla base di un conteggio allegato,
preannunciando l’intenzione di adire le vie legali e di notificare una disdetta
straordinaria del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO per mora nel
pagamento del dovuto.
Con scritto 23 settembre 2014 la datrice di lavoro ha ricordato al dipendente
che nel corso degli oltre cinque anni di lavoro egli avrebbe “ricevuto
mediamente il 75% di quanto gli aspettava (recte: spettava)” e che “questo
gli permetteva comunque la conduzione di una vita normale”, invocando un
accordo tra le parti secondo il quale il credito residuo “venisse liquidato
all’incassato (recte: incasso) del nostro onorario” (doc. H).
Dopo aver fatto spiccare il 25 settembre 2014 un PE nei confronti della datrice
di lavoro, chiedente fr. 109'841.75 a titolo di salari arretrati e fr. 45'000.-
quale indennità per licenziamento abusivo (doc. Q), con scritto di medesima
data, ritenendo di essere allora stato oggetto di un licenziamento in tronco,
il dipendente ha formulato opposizione al licenziamento ai sensi dell’art. 336b
CO, contestando di aver pattuito un differimento del saldo scoperto a suo
favore a dipendenza dell’incasso di onorari per lavori fatturati dalla società
a terzi (doc. I).
B. Non avendo le parti
raggiunto un accordo, previo tentativo di conciliazione (inc. n. CM.2014.675),
il 21 gennaio 2015 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione
chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 147'094.10, oltre
interessi al 5% dal 18 settembre 2014, a titolo di salario e indennità per
licenziamento abusivo, chiedendo inoltre il rilascio di un attestato di lavoro
(art. 330a CO).
In breve, egli ha lamentato di essere stato abusivamente licenziato per aver
avanzato pretese salariali, chiedendo quindi un’indennità di fr. 45'000.- ai
sensi dell’art. 337c CO, oltre al salario arretrato, rispettivamente dovuto
fino al termine del rapporto di impiego il 30 novembre 2014, dedotto quanto già
incassato.
C. Con risposta 8 maggio 2015 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In sintesi, essa ha sostenuto che un accordo stipulato tra le parti subordinava il versamento degli stipendi arretrati all’esito di un importante progetto di edificazione industriale in Italia per conto di clienti della ditta convenuta. Inoltre, a seguito di verifiche, sarebbe emerso che il dipendente aveva lavorato con un grado di occupazione pari al 42.7% e che pertanto il corrispondente salario gli sarebbe già stato integralmente versato. La convenuta, rilevato di aver nel frattempo evaso la richiesta di rilascio del certificato di lavoro, ha inoltre contestato di aver licenziato il dipendente che, anzi, non si sarebbe più presentato sul posto di lavoro lasciando intendere di essersi licenziato con effetto immediato.
D. Con replica e duplica
le parti hanno contestato le tesi e le domande avversarie, riconfermandosi
nelle proprie richieste e argomentazioni.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione
finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito
le proprie antitetiche posizioni, l’attore riducendo la pretesa a fr.
143'971.35, oltre interessi e presentando una nuova domanda nel senso di
rigettare definitivamente l’opposizione al PE fatto spiccare nei confronti
della convenuta.
E. Con sentenza 26
aprile 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione,
riconoscendo all’attore l’importo complessivo di fr. 102'787.85 netti, oltre
interessi al 5% dal 18 settembre 2014.
F. Con appello 26 maggio
2017 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione con protesta delle spese processuali e
delle ripetibili di entrambi i gradi di giudizio.
Con risposta 18 settembre 2017 l’attore postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). L’appello
è pertanto tempestivo, così come la risposta.
2. Nel giudizio
impugnato il Pretore aggiunto ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda
di rigetto definitivo dell’opposizione al PE, siccome presentata la prima volta
con le conclusioni, in contrasto con le esigenze poste dal codice di rito (art.
230 cpv. 1 lett. b CPC).
Non avendovi le parti più fatto cenno negli allegati conclusivi, il primo
giudice ha poi considerato evasa la richiesta dell’attore di ottenere un
certificato di lavoro e ritenuto parimenti abbandonata l’obiezione della
convenuta in merito al preteso impiego a tempo ridotto del dipendente e alla
riduzione salariale corrispondente.
Con riferimento alla pretesa attorea di fr. 109'841.75 per salari netti fino al
mese di agosto 2014, il Pretore aggiunto ne ha quindi riconosciuto la
fondatezza alla luce della mancata contestazione da parte della convenuta,
deducendo però l’importo di fr. 2'500.- sulla base di circostanze emerse
dall’istruttoria.
Negata un’indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336a CO,
siccome l’attore non avrebbe dato seguito all’onere probatorio che gli
incombeva in merito alle modalità e ai motivi del licenziamento, il giudice di
prime cure ha per contro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, corrispondente
ai salari di settembre, ottobre e novembre 2014 per complessivi fr. 19'341.75
netti, che il dipendente ha subito a seguito della disdetta per causa grave
inoltrata a seguito della violazione contrattuale della datrice di lavoro.
Il giudizio pretorile ha infine concluso che nessuna prova sarebbe stata
apportata dalla convenuta a dimostrazione dell’asserita pattuizione tra le
parti a proposito del differimento del saldo degli stipendi arretrati fino al
momento del perfezionamento di un progetto in corso e del relativo incasso
dell’onorario, che avrebbe permesso all’azienda di superare le difficoltà
finanziarie alla base del ritardo nel pagamento del salario a tutti i
dipendenti.
3. L’appellante
rimprovera al Pretore aggiunto di aver riconosciuto un credito a favore
dell’attore per salari arretrati sulla base della sottoscrizione dello schema
riassuntivo degli arretrati (doc. E) allestito dal dipendente il 5 giugno 2014.
L’accertamento pretorile sarebbe errato siccome essa, con la sottoscrizione di
quel documento, non firmava un riconoscimento di debito, bensì “vistava
unicamente il resoconto attoreo dei salari, senza alcun obbligo di rimborsare
la predetta somma” (appello, pag. 6 n. 2). Il Pretore aggiunto avrebbe
quindi a torto conferito al documento il valore di riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 17 CO.
L’appellante contesta pure la conclusione pretorile, qualificata come errata e
arbitraria, secondo la quale la pretesa a titolo di salari non sarebbe stata da
lei contestata; al contrario essa avrebbe più volte indicato negli allegati di
causa di ritenere che nulla fosse più dovuto al dipendente. Il Pretore aggiunto
avrebbe quindi violato l’art. 8 CC per non aver posto a carico dell’attore
l’onere della prova in merito alla circostanza “di aver adempiuto alle
proprie ore lavorative settimanali come da contratto” (appello, pag. 7 n.
3).
Le censure non possono essere accolte.
Il Pretore aggiunto ha infatti correttamente rilevato l’assenza di una
contestazione. Seppur in modo succinto, ma comunque conforme alle esigenze di
motivazione, il primo giudice ha interpretato il conteggio sottoscritto dalle
parti secondo il suo chiaro e univoco significato, ovvero quale riconoscimento
da parte della datrice di lavoro dei saldi aggiornati mensilmente, da aprile
2013 fino al “saldo corrente” al 31 maggio, rispettivamente fino al 12
settembre 2014 (doc. E).
L’appellante si contraddice ed è ai limiti della malafede quando pretende di
dare un altro significato a tale accordo scritto e nel contempo riconosce di
aver versato solo una parte dello stipendio invocando l’esistenza di un accordo
tacito per il versamento della differenza in un secondo tempo.
La deduzione pretorile merita conferma. Infatti, la correttezza dei conteggi
salariali e dell’ammontare delle pretese arretrate formulate a più riprese dal
dipendente non risulta essere stata contestata nella corrispondenza scambiata
tra le parti prima dell’avvio della causa. La datrice di lavoro si è in tal
frangente limitata a opporre la conclusione di un accordo che differiva
l’esigibilità del credito, senza contestarne l’esistenza e l’entità. Pure nelle
comparse in causa la convenuta ha insistito nel rivendicare l’esistenza di un
tale accordo di differimento, proponendo per la prima volta, non senza
contraddizione e lacune allegatorie, il rimprovero al dipendente di non aver
lavorato a tempo pieno, ma solo in una percentuale quantificata nel 42.7%, per
invocare una non meglio quantificata conseguente riduzione delle pretese
salariali maturate negli anni e riconoscere un saldo a suo favore di soli fr.
23'895.65.
Viste le circostanze, è a ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto presunto
l’adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente, deducibile già per il
fatto che la datrice di lavoro abbia proseguito la collaborazione senza mai
nulla rilevare al proposito. Giustamente il giudice di prime cure ha quindi
posto a carico della convenuta l’onere probatorio in merito alle circostanze da
questa invocate per sovvertire tale presunzione, rimaste però allo stadio di
generiche affermazioni altresì prive di riscontro.
4. L’appellante
rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto fondata e provata l’obiezione
secondo la quale “i salari erano da corrispondere in base al successo del
progetto di edificazione dello stabilimento industriale di __________”
(appello, pag. 7 n. 4). L’istruttoria avrebbe infatti provato che l’attore ha
lavorato su tale progetto e che le difficoltà nell’incasso dell’onorario, ammontante
a vari milioni, erano alla base del mancato regolare pagamento dei salari di
tutti i dipendenti dell’azienda, come loro spiegato e da questi accettato,
nella prospettiva di continuare a lavorare per vedersi un giorno pagare il
saldo degli stipendi arretrati.
L’appellante pretende che da tali circostanze emergerebbe la prova della
pattuizione di una riduzione del salario per atti concludenti e che “l’accettazione
della riduzione è data dal fatto che i dipendenti rimasti, fra cui l’attore,
sapevano che in caso di incasso per il progetto __________ avrebbero ricevuto i
loro salari arretrati. Per questo motivo hanno continuato a lavorare (cfr. teste
F__________, deposizione V__________). Da qui l’accordo fra le parti (cfr.
teste P__________)” (appello, pag. 8 n. 4). Sarebbe quindi provato che “i
responsabili della convenuta comunicarono il differimento dell’esigibilità del
salario, con conseguente riduzione del salario. Se poi tale proposta fu
accettata o meno, lo si desume dal comportamento stesso dei dipendenti: alcuni
si licenziarono altri no, come lo stesso attore, che ha continuato a lavorare
per ben 2 anni a salario differito e quindi ridotto” (appello, pag. 9 n.
4).
Non essendo ancora giunto a conclusione il progetto denominato “__________”, i
salari non sarebbero ancora divenuti esigibili (art. 323 CO) e nulla sarebbe
più dovuto.
La censura, qui riproposta testualmente per farne emergere la contraddittorietà
già dal punto di vista terminologico, è priva di senso logico. L’appellante
pretende infatti che il pagamento di una parte della pretesa salariale maturata
dai lavoratori secondo il contratto sia stato differito, ciò che implica perlomeno
che anche questa parte di salario sia pacificamente dovuta e quindi il credito
esistente, sebbene non ancora esigibile. Tale scenario collide però con la
pretesa pattuizione di una riduzione di stipendio, dalla quale deriverebbe
invece che il salario effettivamente versato ai dipendenti sia il totale di
quanto dovuto, secondo il modificato contratto di lavoro.
La contraddittoria censura dell’appellante non è atta a scalfire la conclusione
del Pretore aggiunto in merito alla carenza probatoria a proposito
dell’asserita pattuizione del differimento.
5. Va abbondanzialmente
rilevato come in ogni caso, anche se un simile accordo fosse stato
adeguatamente provato, questo sarebbe comunque da ritenere nullo, siccome
contrario all’art. 341 CO che impedisce al lavoratore di rinunciare ai crediti
salariali, non potendosi subordinare la corresponsione del compenso del
lavoratore a circostanze che esulano dall’adempimento dei suoi doveri
professionali e rientrano piuttosto nella sfera dei rischi aziendali, quali l’incasso
di fatture e la risoluzione di problemi di liquidità della società. Ai sensi
dell’art. 323 cpv. 1 CO il salario del dipendente è da considerare esigibile al
termine di ogni mese.
6. L’appellante cita la
sentenza 11 aprile 2006 di questa Camera (inc. n. 12.2005.68) a sostegno della
validità dell’invocato accordo tacito di riduzione salariale. Sennonché tale
giudizio riguardava tutt’altra fattispecie a proposito del tema della riduzione
salariale; una corrispondenza con quella qui in esame è peraltro ravvisabile a
proposito dell’inconciliabilità di una rinuncia alle pretese salariali con i
principi che discendono dall’art. 341 CO (considerando 2.4 di quel giudizio).
7. L’appellante
contesta infine la conclusione del Pretore aggiunto che avrebbe erroneamente
riconosciuto le pretese salariali per i mesi da settembre a novembre 2014 per
complessivi fr. 19'341.75 netti. A fronte di un consensuale scioglimento del
rapporto di impiego per atti concludenti con effetto immediato a partire dal 23
settembre 2014 nulla sarebbe infatti più dovuto.
La censura è infondata. Anzitutto poiché, anche sulla base delle circostanze
invocate dall’appellante, il dipendente avrebbe perlomeno diritto alla
remunerazione dal 12 al 23 settembre 2014, siccome questo periodo non era
pacificamente compreso nel conteggio doc. E.
La tesi non può comunque essere accolta nemmeno per le ulteriori pretese
salariali, siccome presuppone, a torto, che la datrice di lavoro non fosse
stata in mora con il pagamento delle spettanze salariali al momento della
disdetta del contratto. Ma la situazione di mora non può essere in buona fede
contestata perlomeno per la somma di fr. 23'895.65 successivamente riconosciuta
e versata dalla convenuta. Cadono pertanto nel vuoto tutte le considerazioni
dell’appellante in merito alle intenzioni del dipendente e alla sua mancata
presentazione sul posto di lavoro in relazione all’applicazione dell’art. 335
CO e al licenziamento in tronco con perdita di diritto alla remunerazione.
8. Ne discende che
l’appello della convenuta deve essere respinto, nei limiti della sua
ricevibilità e la decisione impugnata confermata.
Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono calcolate tenendo conto del valore ancora litigioso di fr. 102'787.85.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide: I. L’appello 26 maggio 2017 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali di fr. 6'000.,- sono a carico dell’appellante che rifonderà all’appellato fr. 6'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.