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Incarto n. |
Lugano 6 marzo 2019/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.126 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 giugno 2014 da
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CC 1, composta da: AO 1 , e AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice (deceduta il 20 marzo 2015 e alla quale sono subentrati in lite il coniuge AO 1 e la figlia AO 2) ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 413'526.35 e di fr. 8'000.- oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 2001 su EUR 263'393.-, dal 17 dicembre 2001 su EUR 15'500.51, dal 19 dicembre 2001 su EUR 25'822.84, dal 5 febbraio 2002 su EUR 33'000.-, dal 13 marzo 2002 su fr. 8'000.-, dal 23 maggio 2002 su EUR 50'500.-, dall’11 giugno 2002 su EUR 25'250.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; come pure la condanna della convenuta a rifonderle le spese della procedura di conciliazione, pari a fr. 200.-, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
ritenuto che con disposizione ordinatoria 31 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il procedimento alla questione dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante di entità preponderante della defunta signora __________ F__________ per aver firmato in bianco e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione;
viste le conclusioni 25 marzo 2016 della parte attrice e 31 marzo 2016 della parte convenuta sui temi citati (le parti avendo rinunciato alla comparsa alle arringhe finali);
e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione incidentale 8 maggio 2017 accertando che non è data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa concomitante della defunta __________ F__________;
appellante la convenuta con appello 6 giugno 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per l’eventuale responsabilità della banca, per colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di questa azione, con conseguente reiezione della petizione, fatta eccezione della pretesa di EUR 15'500,51, relativa all’operazione 17 dicembre 2001, da giudicare successivamente;
mentre con risposta 19 luglio 2017 la parte attrice postula la reiezione del gravame, per quanto ricevibile;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Il 3 luglio 2001 __________ F__________ ha aperto una relazione cifrata, denominata Waldorf, presso la Banca __________ di L__________ (in seguito: B__________), ora AP 1 che ne ha ripreso attivi e passivi nel 2012. La titolare aveva diritto di firma singola sulla relazione (v. doc. 2.1). Detto conto era alimentato da averi propri in precedenza presso un’altra banca. Il contratto con la banca non prevedeva un mandato di gestione o di amministrazione (v. petizione, pag. 3, punto 4; risposta, pag. 4, punto 1.4). Il funzionario di riferimento incaricato di occuparsi del conto è sempre stato unicamente __________ C__________ (v. doc. 3/B3: verbale 12 gennaio 2005 della testimone __________ F__________ presso il Ministero pubblico, pag. 3; v. anche petizione, pag. 3, punto 2).
B. Il 13 dicembre 2004 B__________ ha denunciato __________ C__________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP) per una serie di fatti considerati di rilevanza penale; la banca si costituiva in paritempo parte civile (v. doc. C). Dalla denuncia emerge che la titolare della relazione __________ “non riconosceva tutta una serie di prelevamenti” (v. doc. C, pag. 5 in alto).
C.
Nel corso dell’interrogatorio 10 giugno 2011 dinanzi al procuratore
pubblico __________ C__________ ha confermato la richiesta del difensore di
procedere con la procedura abbreviata nonché di averne compreso il significato;
ha quindi ammesso tutte le ricostruzioni fatte dal MP e dai periti come pure le
malversazioni contestategli (v. doc. 3/ A14, pag. 1 e 2 in particolare).
Il 31 agosto 2012 __________ C__________ è così stato condannato dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano, nella procedura abbreviata giusta gli art.
358 seg. CPP, alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per 3
anni, per ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa,
ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti. In
relazione a 7 operazioni ai danni del conto __________, __________ C__________
è stato condannato per ripetuta truffa (su un totale di 33 operazioni oggetto
di quel reato) e ripetuta falsità in documenti. In particolare, C__________
aveva prelevato in contanti ITL 510'000'000 (pari a EUR 263'393.-) in data 7
dicembre 2001, ITL 50'000'000.- (pari a EUR 25'822,84) in data 19 dicembre
2001, EUR 33'000.- in data 5 febbraio 2002, CHF 8'000.- (pari a EUR 5'479.-) in
data 13 marzo 2002, EUR 50'500.- in data 23 maggio 2002 e EUR 25'250.-
in data 11 giugno 2002, in tutti questi casi utilizzando un ordine di
prelevamento, rispettivamente dei fogli firmati in bianco da __________ F__________,
mentre in data 17 dicembre 2001 C__________, a danno della citata relazione, aveva
ordinato il bonifico di EUR 15'500.- a favore di un terzo utilizzando un falso
ordine di pagamento da lui compilato. Per gli importi suddetti le pretese
civili e di indennizzo sono state riconosciute con i relativi interressi. Per
quanto precede si rinvia alla citata sentenza, in particolare alle pagine 3, 4,
5 e 11(v. doc. E).
D. Con petizione 15 giugno 2014, preceduta dal tentativo di conciliazione fallito in data 21 marzo 2014, __________ F__________ (cui sono subentrati, in seguito al decesso avvenuto il 20 marzo 2015, il coniuge AO 1 e la figlia AO 2) ha convenuto in giudizio la AP 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 413'526.35 e di CHF 8'000.- oltre interessi del 5% a partire dal 7 dicembre 2001 su EUR 263'393.-, dal 17 dicembre 2001 su EUR 15'500.51, dal 19 dicembre 2001 su EUR 25'822.84, dal 5 febbraio 2002 su EUR 33'000.-, dal 13 marzo 2002 su fr. 8'000.-, dal 23 maggio 2002 su EUR 50'500.- e dall’11 giugno 2002 su EUR 25'250.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2012, con l’aggiunta delle spese della procedura di conciliazione pari a fr. 200.-. L’attrice, in estrema sintesi, richiamata la sentenza di condanna di __________ C__________, ha ritenuto pacifico che alla banca convenuta venisse imputato il comportamento del suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO, ossia che fosse chiamata a rispondere per le operazioni svolte a sua insaputa, rispettivamente senza il suo accordo.
Con risposta 9 ottobre 2014 la banca ha chiesto di respingere la petizione contestando l’esistenza di una sua responsabilità per le operazioni svolte da C__________.
Nel secondo scambio di scritti e alle prime arringhe le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
E. Con disposizione ordinatoria 31 ottobre 2015 il Pretore, premesso che l’asserita amicizia tra l’attrice e C__________ non è in concreto rilevante, che non è applicabile la logica della colpa concomitante funzionale alla passività della cliente, che alla luce della relazione in questione (raccolta d’ordini) la banca è tributaria della dimostrazione dell’esistenza di un’istruzione firmata dal cliente o dallo stesso ratificata a giustificazione di qualsiasi movimento sul conto, ha osservato che secondo l’atto d’accusa 6 operazioni sono avvenute riempendo illecitamente un’istruzione firmata in bianco mentre un’operazione è avvenuta falsificando la firma della cliente e che in questo scenario si inseriva il tema, rilevante per il giudizio riferito alla responsabilità della banca, dell’eventuale interruzione o meno del nesso di causalità e/o della colpa concomitante grave della vittima, si imponeva di limitare il processo a questi aspetti ex art. 125 lett. a CPC e convocava di conseguenza le parti alle arringhe finali.
Le parti hanno rinunciato alle arrinche
finali. Con le conclusioni 25 marzo 2016 AO 1 e AO 2, quali membri della
comunione ereditaria fu __________ F__________, hanno negato l’esistenza di
un’interruzione del nesso di causalità adeguata e/o di una colpa concomitante
della loro congiunta.
Di segno opposto le conclusioni 31 marzo 2016 della banca.
F.
In data 8 maggio 2017 il Pretore ha deciso in via incidentale che
non era data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa
concomitante della defunta signora __________ F__________ per aver firmato in
bianco e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i
documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione.
Il primo giudice ha spiegato che non poteva esserci colpa concomitante del
cliente e, a maggior ragione comportamento interruttivo del nesso di causalità,
quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha
approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con
un agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Ha quindi aggiunto
che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, dinnanzi a dei reati
penali, le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente,
laddove peraltro i documenti firmati in bianco rendono possibile ma non certo
probabile il risultato prodottosi in concreto.
G. Con appello 6 giugno 2017 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di accertare che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per l’eventuale responsabilità della banca convenuta, per colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di quest’azione; di conseguenza ne ha postulato la reiezione, fatta eccezione della pretesa di EUR 15'500.51 relativa all’operazione 17 dicembre 2001, da giudicare successivamente. Degli argomenti a sostegno dell’appello, come di quelli contenuti nella risposta 19 luglio 2017 di AO 1 e AO 2 si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
1. L’appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del Pretore, notificata il 10 maggio successivo, è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell’assegno termine di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2 CPC).
2.
Nella prima parte del suo appello (punto 1, pag. 5 a 10) la banca
sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe assolutamente
pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state eseguite da C__________
in modo illecito e usando documenti firmati in bianco. Essa solleva al riguardo
una serie di contestazioni rinviando ai suoi allegati di prima sede,
sottolineando come non sia dimostrato che le firme sarebbero state rilasciate
prima della compilazione degli ordini, che C__________ non aveva ammesso che
tutte le operazioni fossero delle malversazioni, che mancava una confessione
finale dell’imputato, che le sue dichiarazioni sono su certi punti
inattendibili, che certe operazioni potevano essere avvenute per un’infinità di
motivi, visti gli stretti rapporti tra gli accusatori privati, che il
dispositivo della sentenza penale è una semplice approvazione dell’atto
d’accusa e che questo si era limitato a riprendere le conclusioni del rapporto __________,
che con particolare disinvoltura Cupolo “per avere il beneficio di un processo
di un quarto d’ora con pena preconcordata sospesa aveva ammesso ciò che gli si
chiedeva di ammettere”.
Dette contestazioni sono prive di fondamento. L’appellante sembra misconoscere
i presupposti della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc.
E, pag. 12 i.f.). Si impone quindi di rammentare in particolare che in virtù
dell’art. 358 cpv. 1 CPP l’imputato può chiedere al pubblico ministero di
procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai fini
dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese
civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP, nel dibattimento il tribunale
interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su cui poggia l’accusa e se
l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti. Infine, secondo l’art. 362
cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato,
il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali (les faits, die
Straftatbestände), le sanzioni e le pretese civili figuranti nell’atto d’accusa
.
Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio
del 10 giugno 2011 __________ C__________ aveva confermato le ricostruzioni
effettuate dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14),
senza alcuna obiezione al riguardo da parte del rappresentante legale di __________,
mentre nel corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise
correzionali di Lugano ha accertato che l’imputato aveva ammesso i fatti, ha
ritenuto legale e oppurtuna la procedura abbreviata, ha considerato che
l’accusa concordava con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa,
ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori privati, tra
cui figura pure __________, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in
particolare pag. 12 e13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la
portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni
dell’imputato è palesemente inopportuno. Ne consegue che le 7 operazioni svolte
da Edoardo Cupolo descritte ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11,
riprese nella petizione alle pagine 6 e 7, sono delle truffe ai danni della
relazione __________ di cui __________ F__________ era avente diritto
economico, svolte con le modalità ivi indicate (ossia con documenti falsi). Come
il carattere illecito delle operazioni svolte da __________ C__________ possa
essere messo in dubbio non è dato comprendere mentre non è serio sostenere,
dopo un’approfondita inchiesta penale alla quale ha partecipato la banca
stessa, che quelle operazioni sono state poste a carico del dipendente della
banca solo perché non riconosciute dall’attrice (v. appello, pag. 8 i.f.).
In altri termini, se è vero che il giudice civile non è di principio vincolato
dagli accertamenti del giudice penale, è altrettanto vero che non può certo
dipartirsi dagli stessi sulla base di considerazioni della banca semplicemente volte
a ipotizzare altri scenari, rispettivamente volte a minare la credibilità delle
dichiarazioni rilasciate dall’accusato.
Occorre infine sottolineare che il comportamento contraddittorio della banca,
che in sede penale ha aderito al rito abbreviato mentre in sede civile ne mette
in dubbio le risultanze, costituisce una palese violazione del principio della
buona fede processuale (art. 52 CPC).
Il Pretore, che ha ripreso il contenuto del giudizio penale, precisando che
alla luce dello scenario dell’utilizzo illecito di istruzioni firmate in
bianco, si imponeva l’esame del tema dell’interruzione o meno del nesso di
causalità, rispettivamente della colpa concomitante della vittima (v. decisione
impugnata, pag. 1 e 2 all’inizio), non ha pertanto affatto accertato in modo
errato, o addirittuta arbitrario i fatti, come preteso dall’appellante.
3.
Come sopra esposto il Pretore ha escluso l’esistenza di una colpa
concomitante della cliente, e a maggior ragione un’interruzione del nesso
causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale
ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi
indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il
primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF
(4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono
trovare giustificazioni nell’agire del cliente, nel senso che il mancato controllo
di questi sull’agire del suo consulente non è causale con l’illecita
appropriazione.
4.
Secondo l’appellante si impone invece l’applicazione della
giurisprudenza secondo la quale costituisce una gravissima concolpa del
cliente, tale da escludere ogni responsabilità della banca, il fatto di aver
rilasciato a un funzionario un documento firmato in bianco che questi ha poi
compilato a suo vantaggio, e che essa intravvede nella sentenza del 7 maggio
2002 di questa Camera, inc. 10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale
federale con sentenza del 12 novembre 2002, inc. 4C.210/2002. L’appellante fa
quindi riferimento ad altre sentenze che andrebbero nella stessa direzione (v.
appello, pt. 2.1). In seguito la banca contesta l’applicazione al caso concreto
della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, che condurrebbe a suo dire a
un risultato urtante in ragione dei strettissimi rapporti fra la cliente e __________
C__________ e per il cumulo delle negligenze della cliente.
5.
L’appello si rivela avantutto su questo aspetto irricevibile poiché
l’appellante non si confronta con il giudizio impugnato spiegando per quali
ragioni le argomentazioni del Pretore sarebbero errate ma si limita a opporre le
sue opinioni in merito ad alcune sentenze per poi fornire una sua lettura dei
rapporti tra __________ F__________ e __________ C__________, dalla quale
vorrebbe dedurre delle negligenze a carico della prima, tali da escludere la
sua responsabilità. Ciò premesso appare nondimeno opportuno esprimere alcune
considerazioni che conducono alla conferma della pronuncia pretorile.
Manifestamente a torto l’appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7
maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel
caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il
cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e
concluso all’insaputa della banca, ai fini dell’operazione ivi descritta (v. in
particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al
Tribunale federale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il
funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto
di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame.
Già si è detto che il semplice richiamo a “altre sentenze, anche recenti,
cantonali e federali” (v. appello, pag. 12 in alto), è irricevibile per assenza
di motivazione.
Anche volendo prescindere dalla carenza di motivazione, chiaramente a torto
l’appellante ritiene inapplicabili al caso concreto i principi esposti nella
sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, in ragione degli asseriti “stretti
rapporti personali” __________ F__________ e __________ C__________. Ricordato
che, come esposto nei fatti, il contratto tra __________ F__________ e la banca
__________ non prevedeva alcun mandato di gestione o amministrazione, aspetto
su cui le parti concordano, si deve sottolineare che l’esistenza di “accordi
particolari di gestione e amministrazione tra C__________ e la cliente” in
virtù di “stretti rapporti personali”, è priva di riscontri concreti, come
rettamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta 19 luglio 2017, pag.
13). Il contenuto del verbale d’interrogatorio 12 gennaio 2005 di __________ F__________
(v. doc. 3/B3, ossia il medesimo verbale richiamato dall’appellante), smentisce
infatti ampiamente la tesi dell’esistenza dei pretesi accordi.
In altri termini, è perfettamente corretto quanto rilevato dal Pretore sul tema
dell’inesistenza di un comportamento interruttivo del nesso di causalità
(adeguata), e quindi sull’assenza di colpa concomitante, nel senso che __________
C__________ aveva semplicemente approfittato dei documenti che aveva chiesto
alla cliente di firmare in bianco (cliente che si fidava di lui ed era convinta
che comunque per i prelevamenti occorreva la sua firma: v. ancora doc. 3/B3,
pag. 3, quarta riga, pag. 4, righe 6 a 8) per appropriarsi indebitamente, ossia
con agire di rilevanza penale, degli averi di quella stessa cliente (v.
giudizio impugnato, pag. 2 i.f., 3 in alto). Ne segue, come precisa il TF nella
sentenza 4C.5/2007 del 1° giugno 2007, richiamata dal primo giudice, che la
banca deve rispondere del suo ausiliario C__________ come se avesse agito lei
stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. consid. 5.3). Come in quel caso infatti
l’assenza di causalità adeguata tra il comportamento dell’attrice e il danno
subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari, si approprino
degli averi dei clienti che hanno rilasciato documenti firmati in bianco. Con
altre parole, la fiducia riposta nel funzionario è per definizione strettamente
connessa alla fiducia riposta nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non
può sottrarsi in modo pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata
dall’art. 101 CO, in presenza di violazioni del rapporto di fiducia commesse
dal primo, senza dimenticare che esercita un’attività soggetta a una
particolare sorveglianza.
Sempre riprendendo i ragionamenti espressi dal TF (v. sentenza citata, consid.
8.5), il dolo commesso dal dipendente di __________ __________ C__________
nell’appropriarsi degli averi della cliente __________ F__________ è talmente
enorme (v. sopra consid. C e consid. 2) da privare di qualsiasi rilevanza,
sotto il profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa
concomitante, il comportamento di quest’ultima.
Per concludere, e riassumendo, la banca deve rispondere delle malefatte del suo
ausiliario come se le avesse compiute lei stessa.
6. Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione 8 maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di fissare gli oneri processuali con una (per ora ipotetica) ulteriore decisione. Le ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 6 giugno 2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 7’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (v. pag. seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).