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Incarto n. |
Lugano 6 marzo 2019/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16 giugno 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'832'803.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su EUR 21'607.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su EUR 69'100.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; come pure la condanna della convenuta a rifonderle le spese della procedura di conciliazione, pari a fr. 250.-, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie; in via subordinata la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'742'096.- e CHF 131'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su CHF 31'000.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su CHF 100'000.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; come pure la condanna della convenuta a rifonderle le spese della procedura di conciliazione, pari a fr. 250.-, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
ritenuto che con disposizione ordinatoria 22 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il procedimento alla questione dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante di entità preponderante dell’attrice per aver firmato in bianco a mezzo B__________ __________, rispettivamente da lei stessa e da D__________ __________ (firmatarie della relazione di cui trattasi) e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione;
viste le conclusioni 26 gennaio 2016 della parte convenuta e 29 gennaio 2016 della parte attrice sui temi citati (le parti avendo rinunciato alla comparsa alle arringhe finali);
e sulle quali il Pretore
ha statuito con decisione incidentale 8 maggio 2017 accertando che non è data
interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa concomitante dell’attrice;
appellante la convenuta con appello 6 giugno 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per l’eventuale responsabilità della banca, per colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di questa azione, con conseguente reiezione della petizione;
mentre con risposta 19 luglio 2017 la parte attrice postula la reiezione del gravame, per quanto ricevibile;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Il 25 luglio 2001 AO 1, dal 21 settembre 2001 divenuta AO 1 (in liquidazione volontaria dal 17 dicembre 2003: v. doc. B2) ha aperto una relazione nominativa presso la AP 1 di __________ (in seguito: __________), ora AP 1 che ne ha ripreso attivi e passivi nel 2012. I diritti di firma, singola, erano in capo a __________ B__________, amministratrice unica e a __________ D__________, procuratrice (v. doc. 2.1). Nessun mandato di gestione o di amministrazione è mai stato conferito alla banca o a terzi (v. petizione, pag. 3, punto 3; risposta, pag. 6 in alto). Il funzionario di riferimento incaricato di occuparsi del conto è sempre stato unicamente __________ C__________ (v. petizione, pag. 3, punto 2; risposta, pag. 6 in alto).
B.
Il 13 dicembre 2004 AP 1 ha denunciato __________ C__________ al
Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP) per una serie di fatti
considerati di rilevanza penale; la banca si costituiva in paritempo parte
civile (v. doc. C). Nella denuncia venivano segnalate operazioni di acquisto e
vendita di obbligazioni emesse dal governo argentino, eseguite per il conto
10.6000.58 GP Srl (G__________ Srl), con una perdita di EUR 2'500'796,33
(acquisti per EUR 5'063'277,84 seguiti da vendite degli stessi titoli per EUR
2'562'481,51 (v. doc. C, pt. 14). Dal medesimo documento emerge che, se le
firme sulle istruzioni apparivano originali, le clienti __________ B__________
e __________ D__________ hanno sostenuto di non aver mai fornito istruzioni
relative alle predette operazioni, mentre __________ C__________ avrebbe detto
loro che si trattava di una finta perdita ai fini di uno sgravio fiscale, ciò
che sarebbe tuttavia in urto con l’evidenza documentale.
Dal RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE dell’Operato di __________. C__________: le
transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina” della relazione “600058 G__________
SRL”, allestito da un perito indipendente incaricato dalla banca denunciante,
emerge da un lato che tutte le operazioni di acquisto e di vendita sono
supportate da adeguati ordini (v. doc. 6, in particolare pag. 7 e10), d’altro
lato che le rappresentanti della relazione hanno dichiarato di non riconoscere
alcun movimento, non avendo mai fornito istruzioni in tal senso (v. doc. 6,
pag. 3).
Nell’inchiesta penale sono stati altresì rilevati addebiti dal conto della
società G__________ Srl, in parte sotto forma di bonifico e in parte di prelievi
a contanti, non riconosciuti dalle titolari della relazione (v. doc. 4:
Rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, in particolare
allegato 10.5)
C.
Nel corso dell’interrogatorio 10 giugno 2011 dinanzi al procuratore
pubblico __________ C__________ ha confermato la richiesta del suo difensore di
procedere con la procedura abbreviata nonché di averne compreso il significato;
ha quindi ammesso tutte le ricostruzioni fatte dal MP e dai periti, nonché le
malversazioni contestategli (v. doc. 3/ A14, pag. 1, 2, 4 e 5 in alto).
Il 31 agosto 2012 __________ C__________ è così stato condannato dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano, nella procedura abbreviata giusta gli art.
358 seg. CPP, alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per 3
anni, per ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa,
ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti (v.
doc. E). Le operazioni di investimento ad alto rischio sul conto G__________,
contrarie alla gestione desiderata dalle clienti, con una perdita accertata di
EUR 2'500'796.-, sono state qualificate quali ripetuta amministrazione infedele
qualificata (v. doc. E, pt. 1 e 1.1). I prelevamenti a contanti dal conto
intestato a G__________, utilizzando degli ordini di prelevamento,
rispettivamente dei fogli firmati in bianco da una delle titolari, sono stati
qualificati quali ripetuta truffa, così come un bonifico dal citato conto a
quello di un’altra parte danneggiata presso la medesima banca (v. doc. E, pt.
2, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19). L’importo complessivo delle truffe
ammonta a EUR 332'007.- (o EUR 241'000.- e CHF 131'000.-). L’abuso delle firme
autentiche apposte sui diversi documenti che hanno permesso la realizzazione
della ripetuta truffa è stato infine qualificato quale ripetuta falsità in
documenti (v. doc. E pt. 4, 4.1, 4.2), così come l’allestimento di fogli excel
riportanti situazioni patrimoniali inveritiere (v. doc. E, pt. 4.3). Per
gli importi suddetti le pretese civili e di indennizzo sono state riconosciute
con i relativi interressi (v. doc. E, pag. 11).
D. Con petizione 16 giugno 2014, preceduta dal tentativo di conciliazione fallito in data 21 marzo 2014, AO 1 in liq ha convenuto in giudizio la AP 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna in via principale al pagamento di EUR 2'832'803.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su EUR 21'607.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su EUR 69'100.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012, infine dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie; in via subordinata al pagamento di EUR 2'742'096.- e CHF 131'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su CHF 31'000.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su CHF 100'000.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; infine dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie.
L’attrice, in estrema sintesi, richiamata la sentenza di condanna di C_______, ritiene pacifico che alla banca convenuta vada imputato il comportamento del suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO, ossia che sia chiamata a rispondere per le operazioni svolte a sua insaputa, rispettivamente senza il suo accordo.
Con risposta 9 ottobre 2014 la AP 1. SA ha chiesto di respingere la petizione contestando l’esistenza di una sua responsabilità per le operazioni svolte da C__________.
Nel secondo scambio di scritti e alle prime arringhe le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
E.
Con disposizione ordinatoria 22 ottobre 2015 il Pretore ha considerato
che, trattandosi di una relazione in raccolta d’ordini, la banca poteva
investire solo in base a ordini scritti e telefonici e per tutte le posizioni
che figurano nella sentenza penale C__________ aveva usato fogli firmati in
bianco dalle titolari del diritto di firma, occorreva decidere preliminarmente (ossia
con decisione incidentale) il tema dell’eventuale interruzione del nesso di
causalità e/o quello dell’eventuale colpa concomitante grave della vittima. Il
primo giudice ha così citato le parti alle arringhe finali, ritenuto che non
occorreva richiamare l’incarto penale dato che i documenti già agli atti davano
atto della consegna a C__________ di ordini firmati in bianco come del loro
utilizzo da parte di quest’ultimo, come non occorreva procedere a una prova
peritale né a prove testimoniali, trattandosi di fatti ammessi.
Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali. Con le conclusioni 29 gennaio 2016
l’attrice ha negato l’esistenza di un’interruzione del nesso di causalità
adeguata e/o di una colpa concomitante.
Di segno opposto le conclusioni 26 gennaio 2016 della banca.
F.
In data 8 maggio 2017 il Pretore ha deciso in via incidentale che
non era data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa
concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco a mezzo di B__________ __________,
rispettivamente da lei stessa e da D__________ R__________ e consegnato alla convenuta
(a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per
eseguire le operazioni oggetto dell’azione.
Il primo giudice ha spiegato che non poteva esserci colpa concomitante del
cliente e, a maggior ragione comportamento interruttivo del nesso di causalità,
quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha
approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con
un agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Ha quindi aggiunto
che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, dinnanzi a dei reati
penali, le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente,
laddove peraltro i documenti firmati in bianco rendono possibile ma non certo
probabile il risultato prodottosi in concreto.
G.
Con appello 6 giugno 2017 la convenuta è insorta contro il giudizio
testé menzionato, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di
accertare che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per
l’eventuale responsabilità della banca convenuta, per colpa concomitante
dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i
documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di quest’azione; di
conseguenza ne ha postulato la reiezione.
Degli argomenti a sostegno dell’appello, come di quelli contenuti nella
risposta 19 luglio 2017 dell’attrice si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
1. L’appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del Pretore, notificata il giorno successivo, è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell’assegno termine di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2 CPC).
2.
Nella prima parte del suo appello (pag. 5 seg.) la banca sostiene
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe
assolutamente pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state
eseguite da __________ C__________ in modo illecito usando documenti firmati in
bianco. L’appellante premette che il rilascio sistematico di firme in bianco
comprova l’esistenza di un rapporto specialissimo fra C__________ e le titolari
del diritto di firma per la società attrice. In merito alla cosiddetta
“operazione Argentina” la banca, rinviando ai suoi allegati di prima sede e al
rapporto allestito dal perito __________ G__________ (doc. 6), rileva che le
firme delle titolari della relazione sarebbero state apposte a posteriori per
ratifica. Per quanto concerne le operazioni definite monetarie l’appellante,
riferendosi nuovamente ai suoi allegati di prima sede, contesta in buona
sostanza che la firma autentica delle rappresentanti della società sia stata
apposta prima che il documento fosse compilato. Nel prosieguo del suo appello
(pag. 8 seg.) la banca rimprovera al Pretore di essersi fondato in modo
acritico sul giudizio penale. A dire dell’appellante la condanna di __________
C__________ per l’”operazione Argentina” sarebbe frutto di una strana
confessione “quando era già per lui chiaro che avrebbe beneficiato di una
condanna con rito abbreviato sospesa con la condizionale” (v. appello, pag. 9,
pt. 2.2.1) mentre numerosi riscontri oggettivi porterebbero in un’altra
direzione. L’appellante ritiene parimenti inattendibili le ammissioni di __________
C__________ relative alle cosiddette operazioni monetarie, anche queste a suo
dire influenzate dalla possibilità di ottenere una sentenza con rito
abbreviato. In conclusione, su quanto sopra riportato, la banca contesta “che
l’agire di C__________ fosse abusivo e costituisse addirittura reato” (v.
appello, pag. 15, secondo periodo).
3.
Le contestazioni della banca al giudizio pretorile, riassunte al
punto che precede, sono prive di fondamento.
Si rileva avantutto che l’appellante si contraddice quando da un lato riferisce
del rilascio sistematico di firme in bianco a comprova di un “rapporto
specialissimo fra C__________ e le due donne e la loro società” (appello, pag.
6, secondo periodo) e d’altro lato si appoggia sul doc. 6 per giustificare la
ratifica a posteriori degli investimenti in titoli argentini. Comunque sia, in
che modo una relazione assimilabile a una relazione sentimentale fra C__________
e la B__________ (v. appello, pag. 6, terzo periodo) possa giustificare, o
anche solo far apparire meno grave, l’agire del primo non è dato comprendere.
In ogni modo, rimproverando al primo giudice di essersi fondato sul giudizio
penale riassunto nei fatti, l’appellante sembra misconoscere i presupposti
della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc. E, pag. 12
i.f.), come meglio si dirà ancora in seguito. Si impone quindi di rammentare
che, in virtù dell’art. 358 cpv. 1 CPP, l’imputato può chiedere al pubblico
ministero di procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai
fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le
pretese civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP nel
dibattimento il tribunale interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su
cui poggia l’accusa e se l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti.
Infine, secondo l’art. 362 cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del
giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le
fattispecie penali (les faits, die Straftatbestände), le sanzioni e le pretese
civili figuranti nell’atto d’accusa.
Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio
del 10 giugno 2011 __________ C__________ ha confermato le ricostruzioni effettuate
dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14), senza
alcuna obiezione da parte del rappresentante legale di B__________, mentre nel
corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise correzionali di
Lugano, per quanto qui interessa, ha accertato che l’imputato ha ammesso i
fatti, ha ritenuto legale e opportuna la procedura abbreviata, ha considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa, ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori
privati, tra cui pure B__________, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in
particolare pag. 12 e13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la
portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni
dell’imputato è palesemente inopportuno, oltre che contrario alla buona fede
processuale poiché in aperta contraddizione con il suo stesso comportamento in
sede penale.
In ogni modo, riprendendo le contestazioni dell’appellante, si può aggiungere
quanto segue.
Contrariamente a quanto sostiene la banca, il RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE
dell’OPERATO di E: C__________: le transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina”della
relazione “600058 G__________ SRL” (doc. 6), non è stato allestito dal perito G__________
su richiesta del Ministero pubblico (v. appello, pag. 6, 5 periodo), ma su
mandato della B__________) SA (v. doc. 6, pag. 1), come dà anche atto il
Rapporto E__________ (doc. 4, pag. 3). Anche volendo prescindere da quanto
precede è evidente che delle semplici ipotesi sull’allestimento delle schede di
acquisto non diminuiscono certo la portata delle ammissioni di __________ C__________
(su cui si dirà ancora in seguito). Non va poi dimenticato che sia __________ B__________
(v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio), sia __________ D__________ (v. doc.
3/B2, pag. 8, in questo interrogatorio alla presenza dei legali della banca),
sentite quali testimoni dal Ministero pubblico, hanno dichiarato di non aver
mai dato ordini di acquisto o vendita di titoli argentini o di altri titoli,
ciò che ha ben altra valenza probatoria rispetto alle ipotesi formulate dalla
banca. Anche in merito alle operazioni monetarie quest’ultima si limita a
formulare ipotesi e, a parte il mancato riconoscimento da parte delle clienti, che
è ovviamente primordiale, nemmeno si vede perché sarebbero “manifestamente
inattendibili” (v. appello pag. 14, primo periodo) le ammissioni di __________
C__________ che, nel suo interrogatorio del 10 giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag.
5 in alto), confrontato con 4 prelevamenti, così si è espresso: “Confermo di
non aver ricordo preciso di queste operazioni, che però si configurano
esattamente come le malversazioni da me già ammesse. Per le ultime due
operazioni ritengo di aver utilizzato un modulo firmato in bianco dalla
cliente”; dichiarazione resa alla presenza del rappresentante legale della
banca senza che questi opponesse una qualsiasi obiezione.
Erra certamente la banca nel definire strana la confessione di __________ C__________
sul tema dei titoli argentini poiché resa “quando era già per lui chiaro che
avrebbe beneficiato di una condanna con rito abbreviato sospesa con la
condizionale”. (v. appello, pag. 9, quarto periodo): essa risale infatti al 9
maggio 2008 (v. doc. 3/A11, in particolare pag. 7) mentre la proposta di rito
abbreviato è ben posteriore, ossia del giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag. 1). Non
va omesso di segnalare che la confessione di C__________ è avvenuta dopo un
breve incontro con il suo difensore, il rappresentante legale delle parti
civili e quello della banca (v. doc. 3/A11, pag. 7 i.f.). Come già sopra
ricordato, mal si concilia quindi la tesi dell’inattendibilità delle
dichiarazioni di C__________ poiché influenzate dalla prospettiva di un rito
abbreviato allorquando la banca medesima vi ha aderito. Già si è detto che
questo comportamento contraddittorio è contrario alla buona fede processuale e costituisce
pertanto un abuso di diritto.
La banca rimprovera pure alla controparte di aver contestato le operazioni “non
riconosciute” soltanto nell’inchiesta penale (v. appello, pag. 12, quinto
periodo) ma cade ancora una volta in contraddizione con sé stessa dal momento
che nella sua denuncia 13 dicembre 2014 al Ministero pubblico si legge, tra
l’altro, che “In occasione dei recenti incontri, di cui si è detto sopra, dopo
che C__________ era sparito, le clienti hanno contestato le operazioni in
obbligazioni argentine” (v. doc. C, pag. 8, in particolare quinto periodo). D’altra
parte la banca non spiega come le clienti tratte in inganno avrebbero potuto
accorgersi prima delle malversazioni poste in atto dal suo funzionario allorquando
essa stessa non se ne era accorta, senza contare che subito dopo che C__________
era sparito sia __________ B__________ (v. doc. 3/B1, pag. 9) che R________ (v.
doc. 3/B2, pag. 6) hanno consegnato la documentazione in loro possesso, ossia
le tabelle excel successivamente oggetto di condanna per falsità in
documenti (v. doc. E, pt. 4, 4.3), per cui non si vede quale rimprovero possa
essere loro mosso .
Comunque sia, che la tesi della perdita fittizia a fini fiscali (correttamente:
ai fini di evasione fiscale), non stesse in piedi (era una grossa stupidaggine,
per riprendere i termini dell’avv. fiscalista della G__________ : v. doc. 3/B5,
a metà pagina), la banca lo ha capito già al momento della sua denuncia (v.
doc. C, pag. 8 i.f.), ossia non appena verificato che la perdita era reale e per
niente fittizia.
In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi sono
elementi oggettivi che consentono di anche solo mettere in dubbio il carattere
illecito delle azioni di __________ C__________ così come accertate in sede
penale e le cui conclusioni devono così valere anche in questa sede civile.
Ne consegue che trattandosi di una relazione in raccolta d’ordine, aspetto
questo pacifico, la banca non è riuscita a dimostrare, come le incombeva (v.
decisione pretorile, pag. 1, primo periodo i.f.), di disporre di validi ordini
da parte delle titolari di G__________ Srl per le operazioni oggetto della
petizione.
4.
Come sopra esposto il Pretore ha escluso l’esistenza di una colpa
concomitante della cliente, e a maggior ragione un’interruzione del nesso
causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale
ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi
indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il
primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF
(4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono
trovare giustificazioni nell’agire del cliente, nel senso che il mancato
controllo di questi sull’agire del suo consulente non è causale con l’illecita
appropriazione.
5.
Nella parte finale del suo appello (pag. 14 a 18) la AP 1 SA
sostiene che si impone invece l’applicazione della giurisprudenza secondo la
quale costituisce una gravissima concolpa del cliente, tale da escludere ogni
responsabilità della banca, il fatto di aver rilasciato a un funzionario un
documento firmato in bianco che questi ha poi compilato a suo vantaggio, e che
essa intravvede nella sentenza del 7 maggio 2002 di questa Camera, inc.
10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale federale con sentenza del 12
novembre 2002, inc. 4C.210/2002. L’appellante fa quindi riferimento ad altre
sentenze che andrebbero nella stessa direzione. Infine l’appellante contesta
l’applicazione al caso concreto della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno
2007, che condurrebbe a suo dire a un risultato urtante in ragione dei
strettissimi rapporti fra le clienti e __________ C__________ e per il cumulo
delle negligenze delle prime.
6.
Le tesi dell’appellante, nella misura in cui sono ricevibili, vanno
respinte per i seguenti motivi.
Certamente a torto l’appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7
maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel
caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il
cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e
concluso all’insaputa della banca, ai fini dell’operazione ivi descritta (v. in
particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al
Tribunale federale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il
funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto
di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame. Nulla
dimostra in effetti che gli stretti rapporti di amicizia in particolare tra __________
B__________ ed __________ C__________ abbiano mutato la natura del rapporto
contrattuale risultante dal doc. 2.1. L’amministratrice unica di G__________
Srl ha dichiarato al Ministero pubblico di essersi accordata con C__________
nel senso di una gestione tranquilla, non rischiosa (v. doc. 3/B1, pag. 7,
terz’ultimo periodo), rispettivamente di non aver mai ordinato o fornito a C__________
istruzioni di investire in titoli di Argentina, Turchia o altre nazioni, né di
aver ricevuto proposte in tal senso dal funzionario, questi conoscendo la sua
posizione al riguardo (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio). Quanto appena
riportato in merito ai titoli esteri __________ B__________ lo ha confermato
nel verbale di confronto con __________ C__________ (v. doc. 3/A4, pag. 5, in
particolare ultima frase). Di tenore analogo sono le dichiarazioni di __________
D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 6 ultimo periodo, sul conto nominativo G__________
Srl: “Comunque ripeto che questo non era un conto che doveva essere operativo”;
v. anche pag. 8, terzo periodo i.f.: “Io comunque non ho mai dato nessun ordine
di acquistare né di vendere dei titoli Argentina e di nessun tipo di titolo.”).
Inoltre, è del tutto errato che “fra C__________ e le due titolari della G__________
fosse stato concordato un rendimento del 10%” (v. appello, pag. 17, secondo
periodo). __________ B__________ ha dichiarato che “Abbiamo deciso di aprire
una relazione bancaria presso questa Banca in Svizzera su consiglio come detto
di C______, che aveva garantito sia a me che a D__________ l’interesse del 10%
sul capitale versato all’azienda (Ndr: G__________)” (v. doc. 3/B1, pag. 6,
quinto periodo), mentre nel verbale di confronto ha ribadito che “Fra l’altro
noi nemmeno abbiamo mai preteso di avere il 10% di interesse sul capitale” (v.
doc. 3/A4, pag. 5, primo periodo). Dello stesso tenore le dichiarazioni di __________
D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 3, secondo periodo: “In una e-mail C__________
ci aveva promesso un 10 % di interesse, senza nessun rischio, in quanto non
avrebbe fatto alcun tipo di investimento azionario, …… omissis.”; confermato nel
verbale di confronto con C__________: v. doc. 3/A4, pag. 5). Nel verbale di
confronto __________ C__________ ha affermato, in merito al conto della G__________:
“per garantire una rendita vitalizia dovevano rendere tra l’8 e il 10%.” (v.
doc. 3/A4, pag. 3, terzo periodo). Ora, tutto ciò è ben diverso da quanto
sostenuto dall’appellante.
In sintesi, i rapporti di amicizia, di qualsiasi natura essi siano stati, non
giustificano minimamente gli abusi commessi dal funzionario, come vorrebbe la
banca.
Chiaramente a torto quest’ultima ritiene pertanto inapplicabili al caso
concreto i principi esposti nella sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007,
richiamata invece a ragione dal Pretore a fondamento del suo giudizio.
Anche nel caso in esame infatti l’assenza di causalità adeguata tra il
comportamento delle clienti nell’ambito della relazione G__________ Srl e il
danno subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza
della vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari,
effettuino operazioni speculative e prelevamenti all’insaputa dei clienti con
agire illecito. Ne deriva che la banca deve rispondere del suo ausiliario C__________
come se avesse agito lei stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. ancora TF
4C.5/2007, 1° giugno 2007, consid. 5.3). Con altre parole, la fiducia riposta
nel funzionario è per definizione strettamente connessa alla fiducia riposta
nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non può sottrarsi in modo
pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata dall’art. 101 CO, in
presenza reati penali commessi dal primo, senza dimenticare che essa esercita
un’attività soggetta a una particolare sorveglianza, che a sua volta origina fiducia
da parte dei clienti. Sempre riprendendo il ragionamento espresso dal TF (v.
sentenza citata, consid. 8.5), il dolo commesso dal dipendente di B__________ __________
C__________ è talmente enorme da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il
profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa concomitante, il
comportamento di __________ B__________ e __________ D__________ per essersi
fidate della documentazione sottoposta loro e per aver firmato dei documenti in
bianco. Ancora una volta giova ricordare che sia la documentazione allestita da
__________ C__________ (fogli excel), sia i fogli firmati in bianco sono
stati gli strumenti per effettuare le malversazioni, rispettivamente per
occultarle (v. doc. E, pt. 4, pag. 9 i.f. e 10).
7. Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione 8 maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di fissare gli oneri processuali con una per ora ipotetica ulteriore decisione. Le ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 6 giugno 2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 7’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).