Incarto n.
12.2017.87

Lugano

22 gennaio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nelle cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2014.15 rispettivamente inc. n. SE.2014.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città -promosse con petizioni 10 aprile 2014 rispettivamente 4 luglio 2014 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’avv.  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 20'399.71 (recte: fr. 20'339.71), somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'591.30, oltre interessi all’8% dal 10 luglio 2013, rispettivamente di far ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in via definitiva, a favore dell’attrice e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto, un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di fr. 12'591.30 oltre interessi all’8% dal 10 luglio 2013;

 

domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle petizioni, e che il Pretore aggiunto con decisione 10 maggio 2017 ha accolto per fr. 11'056.70 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013, somma per la quale ha altresì ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale;

 

appellante il convenuto con appello 9 giugno 2017, con cui ha chiesto, previo annullamento della perizia giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le petizioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con risposta 4 settembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nei primi mesi del 2013 AO 1, così incaricata da AP 1 sulla base dell’offerta 5 dicembre 2012 (doc. A [N.d.R. tutti i documenti qui menzionati sono riferiti all’inc. n. SE.2014.15]), ha eseguito delle opere da gessatore e da intonacatore (posa del “cappotto” esterno) dell’edificio sito sulla part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di quest’ultimo.

                                         Alla fine dei lavori, essa gli ha trasmesso la fattura 5 giugno 2013 (doc. C), di fr. 35'339.71, con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 15'000.- già incassati, di fr. 20'339.71.

                                         A seguito delle obiezioni del committente e della successiva verifica delle misure ad opera del mediatore designato nella persona di M__________ W__________, essa gli ha poi inviato una nuova fattura datata 28 novembre 2013 (doc. K), ricalcolata in fr. 34'018.30, con un saldo residuo a suo favore, tenuto conto dell’ulteriore acconto di fr. 6'427.- ricevuto nel frattempo, di fr. 12'591.30.

 

 

                                   2.   Con petizione 10 aprile 2014 (inc. n. SE.2014.15), preceduta dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione (doc. F; cfr. inc. n. CM.2013.66 rich. I°), rispettivamente con petizione 4 luglio 2014 (inc. n. SE.2014.32), non necessitante inv ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo di condannarlo al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari
fr. 20'399.71 (recte: fr. 20'339.71) a fr. 12'591.30 oltre interessi all’8% dal 10 luglio 2013, rispettivamente di far ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in via definitiva, a suo favore e a carico della particella oggetto degli interventi, un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di fr. 12'591.30 oltre interessi all’8% dal 10 luglio 2013, in precedenza già annotata in via provvisoria (inc. n. SO.2013.511 rich. III°).

                                         Il convenuto si è integralmente opposto alle petizioni.

 

 

                                   3.   Congiunte le due cause, esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una perizia giudiziaria - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 10 maggio 2017, ha parzialmente accolto le petizioni, condannando il convenuto al pagamento di fr. 11'056.70 arrotondati oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013, rispettivamente ordinando per tale somma l’iscrizione dell’ipoteca legale; le spese giudiziarie sono state caricate alle parti in base alla loro soccombenza, di 1/2 ciascuna per la petizione 10 aprile 2014 rispettivamente di 1/10 dell’attrice e di 9/10 del convenuto per la petizione 4 luglio 2014. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice, per le prestazioni da lei svolte e fatturate nel doc. K, potesse pretendere una mercede di fr. 32'483.69 (fr. 31'007.72 = pos. 1 fr. 1'200.-, pos. 2 fr. 800.-, pos. 3 fr. 1'881.50, pos. 5 fr. 11'027.35, pos. 5.02
fr. 3'199.38, pos. 6 fr. 3'025.-, pos. 6.01 fr. 2'070.50, pos. 7
fr. 1'658.67, pos. 8 fr. 575.34, pos. 9 fr. 201.60, pos. 10 fr. 738.98, pos. 12 fr. 495.83, pos. 14 fr. 141.12, pos. 15 fr. 900.-, pos. NP 01 fr. 347.20, pos. NP 03 fr. 900.-, pos. NP 04 fr. 510.-, pos. NP 06 fr. 504.- e fr. 100.80, pos. NP 07 fr. 282.31, pos. NP 08 fr. 448.18; ./. fr. 930.23 sconto 3%; + 2'406.20 IVA 8%), importo da cui andavano poi dedotti gli acconti di fr. 21'427.-.

 

 

                                   4.   Con l’appello 9 giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 4 settembre 2017, il convenuto ha chiesto, previo annullamento della perizia giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le petizioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.                                         Egli ha ribadito che le pretese legittimamente fatturate dell’attrice nel doc. K (pos. 1 fr. 1'200.-, pos. 3 fr. 1'500.-, pos. 5 fr. 11'027.35, pos. 5.02 fr. 3'199.38, pos. 6 fr. 3'025.-, pos. 6.01 fr. 2'070.50, pos. 7 fr. 1'502.67, pos. 9 fr. 201.60, pos. 10 fr. 574.64, pos. 12
fr. 204.38, pos.
NP 01 fr. 218.40, pos. NP 04 fr. 387.50) fossero inferiori ai danni causatigli in occasione dei lavori (danno alle sonde del riscaldamento fr. 504.90, pittura della scala e del portico fr. 3'629.-, pulizia dei canali e delle beole fr. 1'500.-, sostituzione di un davanzale fr. 500.-, maggiori spese di ponteggio fr. 700.-, tinteggio della ringhiera al secondo piano
fr. 213.60) ed agli acconti a lei già corrisposti (fr. 21'427.-).

                                        

 

                                   5.   Con la prima serie di censure il convenuto ha rimproverato al Pretore aggiunto di essersi fondato “in misura prevalente” sulla perizia giudiziaria resa dall’arch. G__________ B__________.

                                         Per quanto qui interessa, l’esperto, richiesto innanzitutto di dire, previa verifica delle misure di cui al conteggio (doc. C), se i lavori di cui all’offerta (doc. A) rispettivamente esposti nelle fatture (doc. C e K) erano stati effettivamente realizzati, aveva risposto: di aver “verificato le misure riportate sulla fattura del 5 giugno 2013 (doc. C)” e che “le stesse risultano corrette …”; che “relativamente all’effettiva realizzazione degli interventi richiesti la stessa può essere confermata solo dall’esame visivo esperito durante il sopralluogo”, aggiungendo di ritenere che “le posizioni 2, 3, 7 e 8 siano presumibilmente state eseguite mentre per le altre può confermare la loro esecuzione pur non potendo confermare lo spessore del materiale utilizzato”; e che “non è possibile per contro procedere ad un controllo della fattura del 28.11.2013 non essendoci dettagliati computi metrici” (perizia pt. 3.1.1). Il perito aveva in seguito dichiarato che “i lavori supplementari, fatturati sia nella fattura del 05.06.2013 e sia del 28.11.2013, … sono giustificati e necessari a rendere il più possibile efficace e razionale l’intervento effettuato” (perizia pt. 3.1.3). Dopo aver “fatto allestire da una nota azienda fornitrice di materiale, F____________________ __________, un preventivo di base il cui totale è risultato più basso del preventivo dell’attrice”, aveva poi ritenuto che “i prezzi esposti nell’offerta siano prezzi di mercato” (perizia pt. 3.1.4). Con riferimento all’adeguatezza o meno dei prezzi esposti per le opere supplementari, aveva quindi indicato di non disporre “di elementi sufficienti per poter fare una valutazione esatta di quanto richiestogli, non avendo a sua disposizione, per esempio, il tipo di elemento utilizzato per il supporto delle gelosie e lo sviluppo / dettaglio delle velette”, precisando di ritenere “per quanto attiene il tinteggio delle mattezze [N.d.R. pos. NP 05] e la formazione dello zoccolo [N.d.R. pos. NP 06] … giustificato l’importo esposto dalla parte attrice sia per quanto attiene alle ore impiegate per l’esecuzione sia per l’importo fatturato per le ore a regia … che per il materiale impiegato”, mentre che “per quanto riguarda il supplemento per la tinta [N.d.R. pos. NP 04]” aveva ritenuto, sulla base delle spiegazioni da lui fornite, che il “prezzo esposto di fr. 1.- è pienamente giustificato” (perizia pt. 3.1.5). Fornite altre spiegazioni, aveva infine ritenuto di poter presumere “relativamente alla pos. 8, relativa ad una ricarica di collante supplementare … che, vista la particolarità dell’oggetto e le probabili irregolarità del fondo, sia stato necessario utilizzare più del doppio del collante necessario e che pertanto la richiesta sia giustificata”; anche il prezzo esposto in quella posizione era giustificato (perizia pt. 3.1.6).

 

 

                               5.1.   Il convenuto ha innanzitutto messo in dubbio la competenza del perito giudiziario, rilevando come quest’ultimo fosse un “sedicente architetto diplomato al politecnico di __________, dove tuttavia è completamente sconosciuto” (appello p. 2). La censura, per altro rimasta allo stadio di puro parlato, è nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

 

                               5.2.   Egli ha in seguito contestato l’imparzialità del perito giudiziario, evidenziando come quest’ultimo fosse il presidente dell’Associazione dei gessatori del Cantone Ticino, a cui l’attrice era affiliata e pagava una quota annuale di fr. 500.-, e fosse pure amico del titolare dell’attrice; a conferma dell’assenza di imparzialità del perito, ha poi aggiunto come gli anticipi per rispondere alle sue domande fossero stati quasi il doppio di quelli chiesti per rispondere alle domande dell’attrice (appello p. 2 seg.). Anche in questo caso le circostanze addotte nell’appello, per altro non provate (salvo laddove è stato preteso che il perito fosse il presidente dell’Associazione dei gessatori del Cantone Ticino e che gli anticipi da lui richiesti fossero diversi, ciò che è però ben lungi dal mettere in dubbio la sua imparzialità siccome le domande poste dal convenuto comportavano un maggiore impegno), sono nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

 

                               5.3.   Per il convenuto, lo stesso giudice di prime cure, ammettendo con decisione processuale ordinatoria 30 giugno 2015 la sua domanda di delucidazione del referto peritale (poi non esperita a seguito del mancato pagamento dell’anticipo da parte sua), avrebbe di fatto già ritenuto che quella perizia fosse inutilizzabile perché manifestamente incompleta e inveritiera (appello p. 3 segg.). Non è affatto così. Contrariamente a quanto preteso nell’appello, non è in effetti vero che in quella decisione il giudice avrebbe dichiarato che “la perizia, chiesta, voluta e pagata dall’appellata, doveva essere completa, chiara e utilizzabile affinché il giudice la potesse utilizzare per la sua decisione” e che alle domande di delucidazione “si dovesse dare una risposta, pena il decadimento della perizia in quanto inutilizzabile per allestire una sentenza”. A quel momento il giudice si è al contrario limitato a confermare la rilevanza delle domande di delucidazione poste dal convenuto, e nulla più.

 

 

                               5.4.   Il convenuto ha in ogni caso ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto far astrazione dalle risultanze peritali siccome l’esperto era stato sconfessato “dai fatti, dai risultati, dal controllo delle misure nonché dai testi a volte fino a 3, 4 con l’appellante” (appello p. 5 segg.). Le circostanze addotte a tale scopo nel gravame, che per altro verranno riprese più avanti con riferimento alle singole posizioni fatturate nel doc. K, non sono in realtà tali da imporre l’annullamento o meglio la mancata considerazione della perizia, che può entrare in linea di conto unicamente laddove il referto risulti lacunoso, inconcludente o contraddittorio (cfr. Guyan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6b ad art. 157 CPC; Schweizer, Code de procédure civile commenté , n. 19 ad art. 157 CPC), ed in particolare se e nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. pure DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14 luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188).

                                         Concretamente, il convenuto ha in primo luogo rimproverato al perito di aver confermato, a suo dire a torto, l’otturazione dei buchi del ponteggio (pos. 11), la posa del gocciolatoio (pos. 14) e la posa dei paraspigoli “come indicato dalla parte attrice” (pos. 10). Egli può essere seguito, senza che a questo momento sia necessario esaminare se ciò sia avvenuto a ragione o a torto, solo sul tema del gocciolatoio, ritenuto che il perito non pare invece aver confermato l’otturazione dei buchi del ponteggio, posizione che in effetti non era più stata esposta nella fattura di cui al doc. K pure oggetto della perizia, mentre, pur essendo pacifico che la posa dei paraspigoli sia stata effettuata, non risulta che nella perizia sia stato confermato che la stessa sia avvenuta proprio “come indicato dalla parte attrice” nel doc. K.

                                         Il convenuto ha in seguito rimproverato al perito di aver confermato, a suo dire sempre a torto, le somme esposte nel doc. C per il trasporto di materiale e di attrezzi (pos. 1), per la copertura (pos. 2), per la formazione di archi (pos. 15), per il supplemento di collante (pos. 8) e per il fissaggio meccanico alla parete nord (pos. 7). Sennonché l’esperto non ha mai confermato - nemmeno con riferimento alla pos. 8 - alcuna di queste cifre, essendosi espresso solo sull’esecuzione delle relative opere e sulle misure indicate nel doc. C.

                                         Il convenuto ha quindi rimproverato al perito di aver confermato, a suo dire sempre a torto, i raccordi a tetto e a materiali di diversa natura (pos. 12), il supplemento per tinta forte per 510 kg (pos. NP 04), l’esecuzione da parte dell’attrice delle mazzette sulle finestre a nord e dell’isolazione delle pareti al secondo piano (pos. 6.01) e la spesa per la posa dei sostegni per le imposte in realtà inesistenti (pos. NP 03). Il rilievo non è pertinente. Il convenuto stesso ha in effetti ammesso che la posa dei raccordi a tetto e a materiali di diversa natura era stata effettuata, contestando unicamente l’entità della prestazione fornita; egli ha pure ammesso che i sostegni per le imposte erano stati posati (appello p. 7 e 18) e non risulta per altro che il perito ne abbia confermato la spesa; neppure risulta che il perito abbia confermato il supplemento per tinta forte per 510 kg, egli essendosi limitato a confermare l’esecuzione della prestazione e il prezzo unitario; quanto alle mazzette sulle finestre a nord e all’isolazione delle pareti al secondo piano, il perito si è limitato a confermarne l’avvenuta esecuzione, del tutto pacifica, ma non ha affermato che fosse avvenuta ad opera dell’attrice.

 

 

                                   6.   Il convenuto ha in seguito rimproverato al Pretore aggiunto di non essersi fondato sul documento, che a suo dire costituirebbe la “verifica delle misure effettuata dall’impresario M__________ W__________” (versato agli atti in occasione dell’audizione testimoniale di quest’ultimo e corrispondente di fatto alla fattura di cui al doc. C su cui erano state apposte delle correzioni manoscritte in rosso), e che avrebbe poi dovuto essere posto alla base della fattura di cui al doc. K. La censura è infondata. Sentito in qualità di teste (verbale 4 febbraio 2016 p. 3 seg.), M__________ W__________ ha dichiarato che quel documento era in realtà il risultato di una prima verifica richiesta dal convenuto, aggiungendo che successivamente egli aveva provveduto a una seconda verifica con il tecnico dell’attrice C__________ Z__________ e che solo questa seconda verifica, in cui si era limitato a verificare le misure in facciata, ossia le superfici, ma non aveva invece potuto verificare cosa era stato effettivamente posato sotto, era stata posta alla base del doc. K.

 

 

                                   7.   Prima di passare in rassegna le censure del convenuto sulle singole posizioni della fatturazione di cui al doc. K e sulle singole pretese di risarcimento del danno, va ancora rammentato che l’art. 311 cpv. 1 CPC stabilisce che l’appello deve essere proposto in forma scritta ed essere motivato. Ne consegue che, nella propria impugnativa, la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e spiegare per quali motivi di fatto o di diritto le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

                                         Per quanto attiene alle fattispecie, come quelle qui in esame, sottoposte alla procedura semplificata, secondo l’art. 243 CPC, queste esigenze sono meno rigorose e la motivazione dell’appello può essere breve e succinta. La giurisprudenza è nondimeno concorde nel ritenere che anche in queste fattispecie un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non costituisce una motivazione sufficiente (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3 pubbl. in SJ 2012 I 231; II CCA 13 novembre 2012 inc. n. 12.2012.50), come non lo è il fatto di ribadire, senza alcuna spiegazione, il buon fondamento di una pretesa esposta in prima sede (cfr. TF 23 gennaio 2015 4A_463/2014 consid. 1).

 

 

                                   8.   Ciò premesso, le posizioni oggetto della fatturazione di cui al doc. K possono essere evase come segue.

 

 

                               8.1.   Come evidenziato dal giudice di prime cure, e non censurato in questa sede dal convenuto, le pos. 5 (fornitura e posa di lastre in polistirolo di 120 mm: fr. 11'027.35), pos. 5.02 (fornitura e posa di lastre in polistirolo di 140 mm: fr. 3'199.38), pos. 6 (rasatura pareti: fr. 3'025.-) e pos. 9 (supplemento per applicazione di lastra in polistirolo XPS estruso di 30 cm: fr. 201.60) non erano state oggetto di contestazione nella sede pretorile, per cui devono senz’altro essere ammesse.

 

 

                               8.2.   Sempre come rilevato nella decisione impugnata, neppure la pos. 1 (trasporto e sgombero di materiali e di attrezzature:
fr. 1'200.-) era stata oggetto di contestazione nella sede pretorile e deve pertanto essere confermata. Il fatto che il convenuto, per la prima volta in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) e senza per altro aver concretizzato la sua richiesta di riduzione, abbia rimproverato al perito di aver confermato, a suo dire a torto, la somma esposta in quella posizione anziché quella di fr. 400.- proposta da una ditta concorrente, non sarebbe stato in ogni caso tale da modificare quella conclusione, visto che la prestazione, pacificamente eseguita, corrispondeva a quella proposta a corpo nell’offerta (doc. A), da lui accettata.

 

 

                               8.3.   Con riferimento alle pos. 6.01 (rasatura mazzette: fr. 2'070.50) e pos. NP 05 (tinteggio mazzette: fr. 0.-), si osserva che il convenuto ha già ottenuto nella sede pretorile le riduzioni da lui richieste, di fr. 340.- per la prima rispettivamente di fr. 792.- e di fr. 158.40 per la seconda, senza che l’attrice abbia in questa sede avuto da obiettare. Non è pertanto necessario esprimersi sulle ulteriori motivazioni addotte al proposito nel gravame.

 

 

                               8.4.   Con riferimento alle pos. 3 (lavatura della superficie:
fr. 1’881.50), pos. NP 07 (fornitura e posa di lastre in polistirolo di 100 mm: fr. 282.31) e pos. NP 08 (fornitura e posa di lastre in polistirolo di 60 mm: fr. 448.14), si osserva che il convenuto, pur avendo ribadito in questa sede le riduzioni da lui richieste, rispettivamente di fr. 381.50 per la prima, di fr. 282.31 per la seconda e di fr. 448.14 per la terza, non ha fornito alcuna spiegazione a sostegno delle sue domande. In base alla giurisprudenza evocata in precedenza (consid. 7), la relativa censura risulta pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                               8.5.   In questa sede il convenuto ha ribadito che la remunerazione pretesa dall’attrice per la pos. 2 (coperture varie e rimozione al termine dei lavori: fr. 800.-) doveva essere stralciata o quanto meno ridotta a fr. 400.-. La richiesta può essere parzialmente accolta, con una riduzione in via equitativa della pretesa attorea a fr. 600.-. Nonostante gli operai dell’attrice abbiano confermato la posa delle protezioni atte a far sì che le opere fossero realizzate senza macchiare il manufatto (testi B__________ K__________, C__________ S__________ e G__________ D__________, cfr. verbale 26 novembre 2015 p. 2, 4  rispettivamente 5), l’istruttoria (e in particolare le fotografie allegate al doc. G di parte convenuta) ha in effetti permesso di accertare che i manufatti, in particolare l’asfalto, il pavimento in pietra, le beole e i pluviali, sono stati macchiati in più punti, il che dimostra come la protezione fosse insufficiente o non fosse stata posata in modo corretto.

                                         Del tutto irrilevante è invece il fatto che il convenuto, per la prima volta in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), possa aver evidenziato che il collaboratore del perito (recte: la ditta concorrente F__________ SA, cfr. perizia pt. 3.1.4) avrebbe offerto per quella posizione un importo di soli fr. 400.-: nell’offerta (doc. A), da lui accettata, quella prestazione doveva in effetti essere remunerata a corpo in ragione di fr. 800.-.

 

 

                               8.6.   La richiesta del convenuto di dedurre fr. 156.- dalla pos. 7 (supplemento per fissaggio meccanico di lastre su pareti e plafoni: fr. 1'658.67) può essere ammessa. Il giudice di prime cure, fondandosi sulla testimonianza di M__________ M__________ (verbale 4 febbraio 2016 p. 6) e sul rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. I/J di parte convenuta), ha accertato che al momento di posare le lastre sulla facciata l’attrice aveva erroneamente omesso di segnalare le tubature dell’abitazione sulle pareti dove avrebbero dovuto essere apposti i fissaggi meccanici (recte: i tasselli in plastica per la fissazione meccanica del “cappotto”), salvo poi aver respinto la deduzione richiesta siccome gli atti di causa non contenevano alcuna indicazione sulle metrature che rispecchierebbero un’esecuzione diligente. Tale assunto non può essere condiviso, visto e considerato che, come è stato confermato dal rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. I/J di parte convenuta), ritenuto - come detto - fedefacente dallo stesso Pretore aggiunto, quell’omissione aveva di fatto imposto la mancata posa dei tasselli in plastica per la fissazione meccanica del “cappotto” su una superficie di 12 mq (a fr. 13.- al metro) invece fatturata.

 

 

                               8.7.   Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, il mancato stralcio integrale della pos. 8 (supplemento alla pos. 5 per carica supplementare di collante: fr. 575.34) può senz’altro essere confermato. Nel caso di specie è in effetti incontestato che l’attrice abbia effettivamente posato 95.89 m di lastre in polistirolo di cui alla pos. 5 (tant’è che - come si è visto - la relativa mercede neppure era stata contestata, cfr. consid. 8.1) ed è pertanto evidente che il convenuto, avendo accettato nell’offerta di dover pagare quel supplemento in ragione di fr. 6.- per ogni metro lineare posato (doc. A), debba essere tenuto a corrispondere la somma esposta nella pos. 8. Poco importa se il prezzo unitario fatturato e i quantitativi di collante effettivamente forniti siano ora stati da lui ritenuti eccessivi.

 

 

                               8.8.   La richiesta del convenuto di dedurre fr. 172.26 dalla pos. 10 (fornitura e posa di paraspigoli: fr. 746.90, ammessa dal giudice di prime cure in ragione di fr. 738.98) può essere ammessa. Come si è visto, nella perizia giudiziaria era stato indicato che le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano state eseguite, sennonché il perito, pur avendo confermato la correttezza delle misure oggetto della fattura di cui al doc. C, aveva in seguito affermato di non poter confermare, per questa ed altre posizioni, ossia per le posizioni non visibili, lo “spessore del materiale utilizzato”, aggiungendo poi di non poter neppure procedere a una verifica della fattura di cui al doc. K; il teste M__________ W__________ aveva a sua volta confermato che in occasione dell’allestimento del doc. K si era limitato ad una verifica delle misure in facciata, ossia delle superfici, ma non aveva invece potuto verificare cosa era stato effettivamente posato sotto. In tali circostanze, non si può ritenere provato con certezza che i paraspigoli, non visibili dall’esterno, siano stati effettivamente posati per tutti i 67.90 m esposti nella fattura, con il che appare giustificato fondarsi sul rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. L di parte convenuta), da cui risultava che gli stessi erano stati posati solo per 50.52 m (a fr. 11.- al metro).

 

 

                               8.9.   La richiesta del convenuto di dedurre fr. 458.02 dalla pos. 12 (esecuzione di vari raccordi a tetto e a materiali di diversa natura: fr. 662.40, ammessa dal giudice di prime cure in ragione di fr. 495.83) non può essere ammessa. Il convenuto si è in effetti limitato a sostenere, senza per altro averlo provato (il primo rapporto di M__________ W__________ da lui evocato al proposito non essendo come detto vincolante), che i raccordi al tetto sarebbero stati eseguiti in ragione di 27.04 m, ma non si è però espresso sulla misura dell’esecuzione dei raccordi a materiali di diversa natura, che, sommati ai primi (senza che nel doc. K risultasse la ripartizione tra quelle due posizioni), avevano comportato una fatturazione di complessivi 88.32 m (a fr. 7.50 al metro). In tali circostanze, ritenuto che secondo il perito le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche queste, erano state effettivamente eseguite e considerato che il teste M__________ W__________ aveva a sua volta implicitamente confermato, trattandosi di una prestazione visibile, la bontà della posizione così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato motivo di scostarsi dalla conclusione pretorile.

 

 

                             8.10.   La richiesta del convenuto di dedurre fr. 142.24 (recte:
fr. 141.12) dalla pos. 14 (applicazione di gocciolatoio: fr. 141.12) può essere ammessa. Nonostante nella perizia giudiziaria sia stato indicato che le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano state eseguite, i testi M__________ N__________ e M__________ M__________ (cfr. verbale 4 febbraio 2016 p. 2  rispettivamente 7) hanno in effetti dichiarato l’esatto contrario. Questa situazione di incertezza deve così essere risolta a sfavore dell’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).

 

 

                             8.11.   La richiesta del convenuto di stralciare la mercede per la pos. 12 (supplemento per formazione di archi: fr. 900.-) non può essere ammessa. Il convenuto si è in effetti limitato a sostenere, senza per altro averlo provato (il teste M__________ M__________ da lui evocato al proposito non essendosi espresso come da lui preteso), che la relativa prestazione non era stata fornita. Ritenuto che secondo il perito le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano invece state eseguite e considerato che anche il teste M__________ W__________ aveva a sua volta implicitamente confermato, trattandosi di una prestazione visibile, la bontà della posizione così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato motivo di scostarsi dalla conclusione pretorile. Del tutto irrilevante è invece il fatto che il convenuto, per la prima volta in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), possa aver evidenziato che il collaboratore del perito (recte: la ditta concorrente F____________________ SA, cfr. perizia pt. 3.1.4) avrebbe offerto per quella posizione un importo di solo fr. 300.-: nell’offerta (doc. A), da lui accettata, quella prestazione doveva in effetti essere remunerata in ragione di fr. 900.-, ossia fr. 300.- per ogni arco.

 

 

                             8.12.   Il convenuto ha ribadito la richiesta di dedurre fr. 128.80 dalla pos. NP 01 (supplemento per formazione di velette: fr. 347.20). A torto. Egli si è in effetti limitato a sostenere, senza per altro averlo provato (il fatto che l’esecuzione di una tapparella esistente avrebbe impedito di fare una veletta, da lui addotto per la prima volta, e con ciò in modo irrito, solo in questa sede, non dimostrando ancora l’erroneità delle misure fatturate), che le velette sarebbero state eseguite solo in ragione di 3.12 m anziché dei 4.96 m fatturati (a fr. 70.- al metro). Ritenuto nuovamente che secondo il perito le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano state effettivamente eseguite e considerato che il teste M__________ W__________ aveva a sua volta implicitamente confermato, trattandosi di una prestazione visibile, la bontà della posizione così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato motivo di scostarsi dalla conclusione pretorile.

 

 

                             8.13.   La richiesta del convenuto di stralciare la mercede per la pos. NP 03 (fornitura e posa di 18 supporti per gelosie a fr. 50.- cadauno: fr. 900.-) non può essere ammessa. È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha rilevato che, rispondendo con un “questo è già meglio” all’offerta di un prezzo di fr. 50.- cadauno al posto di quello di fr. 98.- propostogli dall’attrice (doc. H), il convenuto abbia accettato di farsi fornire per un tale prezzo quei 18 supporti, che in seguito sono stati incontestabilmente posati (appello p. 7 e 18). Il convenuto, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha per contro dimostrato che i supporti siano stati poi forniti e posati da un’altra ditta e soprattutto che ciò possa essere avvenuto previo annullamento consensuale dell’accordo di fornitura concluso in precedenza con l’attrice.

 

 

                             8.14.   Il convenuto ha ribadito la richiesta di dedurre fr. 122.50 dalla pos. NP 04 (supplemento per colore tinta forte: fr. 510.-). A torto.

                                         Il rimprovero mosso all’attrice di aver utilizzato 510 kg di vernice (a fr. 1.- al kg) nonostante, in base alle indicazioni poi fornite da un fornitore, sarebbe stato sufficiente utilizzarne 387.50 kg, è in effetti privo di fondamento già per il fatto che per lo stesso convenuto (risposta p. 15) l’indicazione del fornitore in merito ad un consumo di 2.5 kg per mq era in realtà solo approssimativa (“circa”) e dunque non vincolante. Atteso pure che il materiale di consumo poteva normalmente variare, a dipendenza dell’intervento, tra il 10% e il 30% di quello previsto (perizia pt. 3.1.6), l’aumento del quantitativo utilizzato nell’occasione dall’attrice rispetto all’indicazione approssimativa del fornitore, pari a circa il 31.6% (con ciò di poco superiore alla norma), non può essere considerato una violazione contrattuale.

 

 

                             8.15.   La richiesta del convenuto di stralciare la mercede per la pos. NP 06 (formazione di zoccolo su facciata nord: fr. 900.-) non può essere ammessa. Il perito “per quanto attiene  … la formazione dello zoccoloaveva in effetti precisato di ritenere “giustificato l’importo esposto dalla parte attrice sia per quanto attiene alle ore impiegate per l’esecuzione sia per l’importo fatturato per le ore a regia … che per il materiale impiegato” (perizia pt. 3.1.5) e in questa sede il convenuto non ha assolutamente spiegato o dimostrato se e in che modo l’attrice si fosse allora limitata a mettere “uno strato di colla sopra il “cappotto”” (appello p. 18).

 

 

                                   9.   In merito alle pretese di risarcimento del danno formulate dal convenuto e da lui poste in compensazione al saldo residuo a favore dell’attrice si osserva invece quanto segue.

 

 

                               9.1.   Il convenuto, pur avendo riproposto in questa sede le pretese risarcitorie per la pittura della scala e del portico (fr. 3'629.-), per la pulizia dei canali e delle beole (fr. 1'500.-), per le maggiori spese di ponteggio (fr. 700.-) e per il tinteggio della ringhiera al secondo piano (fr. 213.60), non ha in realtà fornito alcuna spiegazione a sostegno delle stesse, limitandosi a postulare che quei danni “tutti figuranti agli atti e quanto chiesto … con la risposta e nel memoriale finale … siano scalati dall’importo figurante nella decisione del Pretore” (appello p. 20). Alla luce della giurisprudenza evocata in precedenza (consid. 7), la relativa censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                               9.2.   La richiesta del convenuto di farsi risarcire la somma di
fr. 504.90 fatturatale dalla ditta S__________ SA (doc. Sch di parte convenuta) per ripristinare le due sonde esterne del riscaldamento, la prima imbrattata e con ciò resa inutilizzabile dai lavori dell’attrice e la seconda addirittura coperta dalle lastre in polistirolo posate da quest’ultima, può essere accolta. Nonostante il giudice di prime cure abbia giustamente dato atto che il convenuto aveva chiesto agli operai di lasciare così com’era la prima sonda, si osserva che ciò non valeva per la seconda. E nemmeno si può poi ammettere che la pretesa risarcitoria dovesse in ogni caso essere disattesa per il fatto che il convenuto non aveva dimostrato di aver pagato la fattura inviatagli dalla ditta incaricata degli interventi di rispristino: a parte il fatto che l’attrice non aveva mai eccepito in causa una tale circostanza, si osserva in effetti che la fattura di un terzo, ancorché non pagata dalla parte danneggiata, è di principio sufficiente a provare il danno subito da quella parte se, come nel caso concreto, si può ritenere con certezza che il terzo creditore farà comunque valere nei suoi confronti, con esito positivo, la pretesa da lui fatturata (cfr. TF 20 luglio 2009 4A_520/2008 consid. 5.1; II CCA 31 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.202).

 

 

                               9.3.   Anche la richiesta del convenuto di farsi risarcire, in ragione di
fr. 500.-, la fattura, questa volta regolarmente pagata, emessa dalla ditta V__________ M__________ SA (doc. V di parte convenuta) per la fornitura di un nuovo davanzale in granito e le relative spese di sostituzione del manufatto può essere accolta. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la responsabilità dell’attrice per la rottura di quel davanzale era in effetti stata provata dalla dichiarazione scritta allestita da M__________ M__________ (doc. V di parte convenuta), che non risulta essere stata contraddetta dalle altre dichiarazioni da lui rese in sede testimoniale, nonché dal rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. I/J di parte convenuta), già ritenuto fedefacente dallo stesso giudice (cfr. consid. 8.6). Del resto una tale prova nemmeno sarebbe stata necessaria, atteso che nella replica l’attrice non aveva validamente contestato la sua responsabilità per questo danno, essendosi limitata a rilevare, solo in modo generico e con ciò insufficiente, come i rimproveri mossile a quel proposito dalla controparte costituissero delle “presunte e contestate inadempienze contrattuali” (p. 4).

 

 

                                10.   Ricapitolando, all’attrice, per le prestazioni da lei svolte e fatturate nel doc. K, può essere riconosciuta una mercede di
fr. 31'790.78 (fr. 30'346.30 = pos. 1 fr. 1'200.-, pos. 2 fr. 600.-, pos. 3 fr. 1'881.50, pos. 5 fr. 11'027.35, pos. 5.02 fr. 3'199.38, pos. 6 fr. 3'025.-, pos. 6.01 fr. 2'070.50, pos. 7 fr. 1'502.67, pos. 8 fr. 575.34, pos. 9 fr. 201.60, pos. 10 fr. 574.64, pos. 12
fr. 495.83, pos. 15 fr. 900.-, pos. NP 01 fr. 347.20, pos. NP 03
fr. 900.-, pos. NP 04 fr. 510.-, pos. NP 06 fr. 504.- e fr. 100.80, pos. NP 07 fr. 282.31, pos. NP 08 fr. 448.18; ./. fr. 910.38 sconto 3%; + 2'354.87 IVA 8%), importo da cui vanno poi dedotti
fr. 1'004.90 per i danni causatigli in occasione dei lavori (danno alle sonde del riscaldamento fr. 504.90, sostituzione di un davanzale fr. 500.-) e gli acconti di fr. 21'427.-.

 

 

                                11.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere riformata nel senso che il convenuto deve essere obbligato a pagare all’attrice fr. 9'358.88 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013, somma per la quale dev’essere altresì ordinata l’iscrizione dell’ipoteca legale.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 22'113.40, e meglio di
fr. 11'056.70 per la petizione 10 aprile 2014 e di fr. 11'056.70 per la petizione 4 luglio 2014.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 9 giugno 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 maggio 2017 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

 

                                         1.     Le petizioni 10 aprile 2014 e 4 luglio 2014 sono parzialmente accolte. Di conseguenza:

                                         1.1   AP 1 è condannato a pagare a AO 1 fr. 9'358.88 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013.

                                         1.2   È fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di
fr. 9'358.88
oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013
a favore di AO 1 e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1.       

                                         2.     Le spese processuali della procedura di cui all’inc. n. SE.2014.15 di complessivi fr. 3'500.- e quelle della procedura di cui all’inc. n. CM.2013.66 di complessivi fr. 550.- sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Compensate le ripetibili.

                                         3.     Le spese processuali della procedura di cui all’inc. n. SE.2014.32 di complessivi fr. 2'800.- e quelle della procedura di cui all’inc. n. SO.2013.511 di complessivi fr. 700.- sono poste a carico dall’attrice per 1/4 e per 3/4 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.

                                        

                                    

                                   II.   Le spese processuali della procedura di appello di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante per 6/7 e per 1/7 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili parziali.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-    

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (la quale provvederà, ad avvenuta crescita in giudicato, alla notificazione all’Ufficiale dei registri di Locarno per l’esecuzione dell’ordine di cui al dispositivo n. I.1.2)

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).