Incarto n.
12.2017.95

Lugano

22 gennaio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.40 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 19 febbraio 2015 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 42'710.- oltre interessi,

 

pretesa avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 50'687.-,

 

domande sulle quali ha statuito il Pretore con sentenza del 22 maggio 2017, accogliendo la petizione e respingendo l’azione riconvenzionale,

 

appellante il convenuto con atto di appello del 21 giugno 2017 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

mentre l’attrice con risposta del 7 agosto 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,  

  

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

in fatto:                       

 

A.    Nel corso della primavera 2012 AP 1, proprietario in ragione di un ½ delle part. __________, ha incaricato AO 1 (in seguito: AO 1), impresa attiva nell’ambito dell’esecuzione di lavori di pittura, intonaci e gessi, di eseguire lavori di “intonacatura e stuccatura delle pareti e dei soffitti interni, di tinteggiatura dei locali interni (soffitti/pareti), intonacatura e stuccatura delle pareti esterne, tinteggiatura della facciata esterna, colla- rete per giunti- paraspigoli per finestre e porte, varie” (doc. P, inc. CM.2014.715) su un preesistente edificio sito sul mapp. n. __________, nonché su uno stabile di nuova edificazione posto sul mappale n. __________. Gli accordi tra le parti sono stati conclusi - essenzialmente - in maniera orale.

 

B.   Per quanto attiene alla mercede AO 1 ha trasmesso al committente diverse richieste di acconto, in base allo stato di avanzamento dei lavori; acconti che sono stati solo parzialmente saldati (doc. da D a L in inc. CM.2014.715). A partire da novembre 2012, infatti, AP 1 non ha più versato quanto richiestogli (doc. O).

 

C.   Non avendo ottenuto risposta ai solleciti di pagamento inviati al committente, in data 8 gennaio 2013, G__________ in rappresentanza di  AO 1 si quindi è recato sul cantiere dove ha incontrato AP 1. In quel frangente quest’ultimo ha comunicato verbalmente alla controparte che i lavori eseguiti presentavano dei difetti.  G__________ si è dichiarato disponibile ad effettuare alcuni interventi di siliconatura e ritocchi di pittura alle pareti interne, purché il committente procedesse al pagamento di almeno fr. 20'000.-, corrispondenti alla metà degli acconti scoperti (doc. Q). Non avendo AP 1 dato seguito a questa richiesta, in data 15 gennaio 2013 AO 1 ha trasmesso al committente le liquidazioni finali relative alle opere eseguite sui mappali n. __________ dalle quali, dopo deduzione degli acconti già percepiti, risultava un saldo scoperto di complessivi fr. 42'710.-, di cui fr. 1'170.- relativi al mappale n. __________ e fr. 41'540.- relativi al mappale n. __________  RFD di __________ (doc. M, doc. N in inc. CM.2014.715).

 

D.   Con scritto raccomandato datato 19 gennaio 2013 ma inviato il successivo 21 gennaio (doc. P in inc. CM.2014.715), AP 1 ha notificato all’impresa di pittura di ritenere “il lavoro carente e difettoso”, segnalando che esternamente “la verniciatura esterna presenta screpolature e in qualche punto si sono aperte delle fessure (…) il colore presenta delle problematiche di fissaggio alla parete e diversa granulometria (…) le finiture a ridosso dei serramenti sono scadenti e imprecise (…) tutti i serramenti sono sporchi con vernice”. In relazione all’interno egli ha rilevato che “sono visibili diverse crepe nelle pareti, e a ridosso dei serramenti (…) il colore del soffitto e delle pareti si sta già staccando in diversi punti (…) le finiture a ridosso dei serramenti sono scadenti e mancano gli angolari (…) tutti i serramenti sono sporchi con vernice (…) la granulometria dei soffitti e delle pareti non sono uniformi, in alcuni punti della stessa parete sono lisci  e in altri sono ruvidi, e questo non è ammissibile, va completamente rifatto internamente” (doc. P in inc. CM.2014.715).

Con scritto del 23 gennaio 2013 AO 1 ha risposto a AP 1 manifestando la propria disponibilità “ad effettuare i seguenti lavori a spese nostre: copertura, siliconature e ritocchi di pittura a pareti interne oltre a raddrizzare la spalletta storta”” purché egli provvedesse a versare l’importo di fr. 20'000.-, come già richiestogli, ciò che il committente non ha però fatto (doc. Q, inc. CM.2014.715).

 

A fine gennaio AP 1 ha incaricato le società G__________ SA e G__________ SA (in seguito: G__________ SA) di verificare lo stato dei lavori realizzati dall’impresa di pittura, ciò che ha portato all’allestimento di una perizia tecnica doc. R dell’inc. CM.2014.715 e di un rapporto definitivo doc. 8, dei quali si dirà per quanto necessario in seguito.

 

E.   In data 26 febbraio 2013 AO 1 ha inoltrato un’istanza di annotazione provvisoria di ipoteca legale per l’importo di fr. 42'710.-, accolta limitatamente all’importo di fr. 1'170.-, poiché era stato richiesto unicamente di gravare il fondo n. __________ (inc. SO.2013.858). In seguito l’impresa ha rinunciato all’ipoteca legale e ne ha chiesto e ottenuto la cancellazione in data 23 luglio 2013.

 

F.    Previo tentativo di conciliazione, in data 19 febbraio 2015 AO 1 ha inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 3, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 42'710.- oltre interessi del 5% dal 21 gennaio 2013, a saldo delle fatture per i lavori eseguiti sui fondi mapp. __________. In breve, l’attrice ha affermato che le prestazioni da lei effettuate erano state eseguite su specifiche richieste del convenuto - facente funzione di DL - ed ha precisato che il dettaglio di quanto realizzato risultava dalle fatture allegate agli atti. In merito alle opere interne, essa ha spiegato di aver consigliato al convenuto di far posare le reti d’armatura in fibra sintetica e di applicare due strati di colla cementizzata, ma questi avrebbe deciso di non far eseguire queste opere per ragioni di costo. L’attrice ha, inoltre, aggiunto di aver provveduto a inviare al committente delle richieste di acconto in base allo stato di avanzamento dei lavori ma che a partire da novembre 2012 questi avrebbe smesso di saldato il dovuto e si sarebbe reso difficilmente reperibile, senza fornire alcuna spiegazione. Solo in data 8 gennaio 2013, in occasione di una visita sul cantiere da parte di G__________, il committente avrebbe comunicato allo stesso di ritenere difettosi i lavori, senza però entrare nel dettaglio. Solo in data 21 gennaio 2013, dopo ricezione delle fatture di liquidazione finali, AP 1 avrebbe notificato all’impresa una serie di presunti difetti. Difetti che l’attrice ha contestato e che comunque, a detta della stessa, non giustificherebbero il mancato pagamento della mercede in misura del 60%. Essa ha contestato, altresì, il contenuto e la forza probatoria dei referti fatti allestire dalla convenuta ed ha, inoltre, aggiunto che i lamentati difetti sarebbero da attribuire alle particolari scelte esecutive imposte dal committente. La notifica degli stessi sarebbe comunque tardiva.

 

       Il convenuto si è opposto alla petizione ed ha contestato integralmente le pretese creditorie, con la sola eccezione dell’importo di fr. 1'170.- relativo alle opere effettuate nell’immobile sito sul mapp. __________. In sintesi, AP 1 ha affermato di non essere stato presente sul cantiere, di non avere avuto funzioni di DL, di non conoscere le regole dell’arte e pertanto di non essere stato in grado di muovere lamentele. A detta dello stesso, tenuto conto delle ferie natalizie, la notifica dell’8 gennaio 2013, poi concretizzatasi nello scritto di data 19 gennaio, sarebbe da ritenersi tempestiva, essendo stata “scritta con l’ausilio di terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua”.

       Egli ha sostenuto, inoltre, che i difetti sarebbero stati riconosciuti dalla controparte oltre che attestati dai referti tecnici elaborati dalle ditte G__________ SA e G__________ SA. AP 1 ha contestato genericamente il contenuto degli incarichi conferiti e delle prestazioni effettuate dall’attrice e affermato di non aver mai sottoscritto né un preventivo né un’offerta. I difetti rilevati sarebbero ingenti e assommerebbero, stando alla perizia della società G__________ SA, a fr. 92'590.-. Egli ha pertanto chiesto, in via riconvenzionale, il versamento di complessivi fr. 50'687.-, corrispondenti alla metà dei costi di ripristino stimati dal rapporto della G__________ SA, a cui andavano, da un canto, dedotti fr. 1'170.- riconosciuti alla controparte, ma dall’altro, sommati i costi di allestimento del citato referto.

 

In sede di replica e risposta riconvenzionale, l’attrice ha ribadito la propria tesi contestando, da un canto, la tempestività della notifica e, dall’altro, che i lamentati difetti potessero essere a lei addebitati affermando che gli stessi andavano imputati a precise richieste esecutive del committente. Essa ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza della richiesta riconvenzionale in quanto non supportata da alcuna prova.

 

In sede di duplica e replica riconvenzionale il convenuto ha ribadito la tesi della tempestiva notifica ed ha affermato che i difetti erano da imputare alla carente esecuzione dei lavori da parte dell’attrice. In merito alla riconvenzionale ha affermato che i costi per la riparazione dell’opera e quelli per le perizie tecniche andavano posti a carico dell’attrice.

 

In sede di duplica riconvenzionale l’attrice ha ribadito la propria posizione e negato la legittimità della pretesa.

 

                                         Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni

 

                                  G.   Con decisione del 22 maggio 2017, il Pretore ha accolto la petizione e respinto l’istanza riconvenzionale.

 

H.   Con atto di appello del 21 giugno 2017  AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 con risposta del 7 agosto 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. 

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.    Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

2.    Nel proprio giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto generiche e non sufficientemente motivate le contestazioni del convenuto in relazione alle opere effettuate dalla controparte ed esposte nella fattura doc. N, che egli ha pertanto confermato sia dal profilo delle prestazioni eseguite che da quello degli importi fatturati. In seguito, il primo giudice ha analizzato la problematica del corretto esercizio dei diritti di garanzia per difetti dell’opera, giungendo alla conclusione che la notifica del convenuto non rispettasse le premesse di legge e fosse intempestiva, con conseguente perdita per lo stesso di ogni diritto a far valere eventuali pretese avverso la ditta appaltatrice. Il Pretore ha quindi respinto la domanda riconvenzionale del convenuto.

                                         A titolo abbondanziale il giudice di prime cure ha, inoltre, spiegato che si sarebbe arrivati alla stessa soluzione anche ammettendo la tempestività della notifica in quanto l’istruttoria aveva evidenziato come i difetti fossero prevalentemente da addebitare a scelte esecutive imposte dal committente, nonostante il diverso avviso dell’appaltatrice. Secondo il Pretore, infine, i referti fatti allestire dal convenuto non permettevano di pronunciarsi compiutamente né sulle responsabilità della ditta di pittura né sui costi di riparazione.

 

3.    Con l’appello AP 1 contesta l’attendibilità della fattura di cui al doc. N e rimprovera al Pretore di non aver correttamente applicato l’onere della prova che ricadrebbe sulla controparte. L’appellante sostiene, inoltre, la tesi secondo cui la notifica dei difetti sarebbe stata tempestiva e sufficientemente circostanziata, ciò che emergerebbe in particolare dagli allegati di causa, dai documenti agli atti e dalle dichiarazioni del teste R__________.  Egli prosegue quindi contestando le considerazioni espresse dal Pretore in relazione alle perizie e ne ribadisce la forza probatoria in relazione all’accertamento e all’entità dei difetti.

 

4.    Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la portata del doc. N, il contenuto della notifica dell’8 gennaio 2013 e dei successivi contatti con R__________ e il momento in cui sarebbero terminati i lavori pattuiti contrattualmente. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

 

5.    Come accennato poc’anzi l’appellante contesta la portata del doc. N quo ai lavori svolti e agli importi fatturati e rimprovera al Pretore di aver fatto assurgere detta fattura “a prova della fondatezza e correttezza sia delle prestazioni eseguite da parte AO 1 che dei relativi importi fatturati” (cfr. appello pag. 9), sovvertendo in questo modo l’onere probatorio.

 

                               5.1.   A prescindere dalla sua ammissibilità (cfr. consid. 4), tale censura è priva di fondamento. L’appellante pare, infatti, confondere l’onere probatorio in relazione ai lavori svolti e alla mercede - che gravava controparte - con l’onere di allegazione e contestazione - che ricadeva invece su di lui. Nella propria sentenza il Pretore non ha rovesciato l’onere probatorio, bensì ha ritenuto che l’attrice avesse adempiuto allo stesso producendo la fattura doc. N e illustrando le opere eseguite, mentre ha giudicato generiche e insufficienti le critiche mosse dal convenuto al riguardo e pertanto non atte a contestare efficacemente quanto addotto dalla controparte. Questa valutazione merita di essere condivisa.

                                         Risulta, infatti, dagli atti che su questo punto AP 1 si è limitato a formulare una critica generica senza mai precisare o sostanziare le proprie obbiezioni. In particolare, in sede di risposta egli ha sostenuto unicamente che i “preventivi/offerte”  “non sono mai stati approvati, avvallati, firmati”, senza però esprimersi o sollevare contestazioni in merito al contenuto della fattura finale (cfr. risposta, pag. 3 seg.). Anche in sede di duplica le critiche del convenuto si sono concentrate sulle scelte del committente senza però affrontare la questione dell’esecuzione o meno delle prestazioni, rispettivamente degli importi fatturati per le stesse. L’unica prestazione che il committente parrebbe contestare è la posa dei paraspigoli in relazione ai quali egli scrive nel proprio allegato “la fattura fa pure riferimento alla posa di paraspigoli” per poi aggiungere poco sotto “la perizia Galli evidenzia la mancanza di paraspigoli” (cfr. duplica, pag. 5 seg.). Anche in questo caso egli omette però di entrare nel dettaglio della lamentela e di fornire indicazioni più precise.

 

                                         Alla luce di tutto quanto precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto la fattura emessa da AO 1 incontestata e ne ha confermato il contenuto riconoscendo, nel contempo, il buon fondamento delle pretese attoree. 

 

6.    L’appellante prosegue quindi contestando la decisione pretorile nella misura in cui il Pretore gli ha negato la possibilità di avvalersi dei diritti di garanzia per difetti in ragione sia dell’insufficiente precisione che della tardività della notifica. Più nel dettaglio, rivedendo quanto asserito in prima istanza, egli sostiene ora che la comunicazione dell’8 gennaio 2013 “benché (…) non dettagliata e tecnicamente precisa” era “sufficiente a salvaguardare i diritti di garanzia per difetti dell’opera” ed afferma di aver “formulato le sue contestazioni (…) in modo sufficientemente esplicito e comprensibile” (cfr. appello, pag. 11). A sostegno della propria tesi egli fa pure riferimento al sopralluogo che si sarebbe svolto il giorno stesso con R__________. Egli sostiene, inoltre, che l’attrice “ha di fatto riconosciuto l’esistenza di difetti e mancanze cui si è dichiarata disposta ad ovviare”, pur “subordinandone l’esecuzione al pagamento della somma di CHF 20'000.-“.  

Per quanto attiene alla tempestività l’appellante afferma che l’attrice ha abbandonato il cantiere senza terminare i lavori e che non vi sarebbe pertanto stata alcuna consegna dell’opera. Egli ribadisce, inoltre, la tesi secondo cui in considerazione delle ferie natalizie la comunicazione effettuata l’8 gennaio 2013 era da considerare tempestiva per la notifica dei difetti.

 

6.1.     Il Pretore si è già ampiamente espresso sulla dottrina e la giurisprudenza applicabili nel presente caso. A questo stadio della lite basta pertanto ricordare che, giusta l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. L’opera deve di regola essere verificata quando tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall’appaltatore (v. per tutti Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2109, pag. 765). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v. DTF 4A_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., 2016, n. 3830; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.).

                                         L’appaltatore può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti, ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell’intempestività della notifica - si adoperi senza riserve nell’eliminazione degli stessi. L’onere della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per tutti Gauch, op. cit., n. 2163 con rinvii).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2180 e 2180; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 3818 segg.; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b).

                                         La notifica deve essere inoltre sufficientemente dettagliata affinché all’appaltatore possa essere chiaro quali delle opere eseguite debbano essere considerate come non accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di difetti non è sufficiente per ritenere data l’esistenza di una valida notifica dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO (v. DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n. 2128 segg.; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., 3815 ).

 

                               6.2.   Per quanto attiene alla questione della sufficiente o meno precisione della notifica di data 8 gennaio 2013, contestata dall’attrice, si osserva che negli allegati di prima istanza il convenuto - contrariamente a quanto cerca ora di sostenere in questa sede - ha di fatto ammesso di non aver formulato in quel frangente delle contestazioni dettagliate adducendo quale giustificazione una pretesa mancata conoscenza delle regole dell’arte e un’insufficiente padronanza della lingua italiana. Per tali ragioni egli avrebbe pertanto necessitato dell’aiuto di terzi per redigere la notifica datata 19 gennaio 2013. Al riguardo il legale di AP 1 ha indicato “(…) pertanto era ben difficile potesse muovere lamentele” ed ancora “ (…) difetti/mancanze, poi concretizzati nella lettera del 19 gennaio 2013, scritta con l’ausilio di terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua” (cfr. risposta, pag. 4); e poi in maniera ancora più esplicita “la notifica per difetti avvenuta nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2013 non poteva essere precisa, dettagliata, proprio perché AP 1 non aveva le cognizioni, le competenze per esprimere una critica definitiva. Per questo motivo, come pure per la difficoltà ad esprimersi in italiano, AP 1 ha chiesto l’ausilio di terzi (…) per scrivere la lettera del 19 gennaio 2013, (doc. P) a valere quale valida notifica dei difetti” (cfr. duplica, pag. 4).

                                         Egli è pertanto malvenuto a cercare di sostenere il contrario in sede di appello.

                                         Ciò detto, non permette di trarre conclusioni diverse neppure il contenuto dello scritto inviato il 23 gennaio 2013 da AO 1 al committente e invocato a più riprese da quest’ultimo nel proprio allegato ricorsuale al fine di avvalorare la propria tesi (doc. Q). Infatti, i lavori che l’attrice si sarebbe offerta di fare dopo l’incontro avuto l’8 gennaio 2013 con AP 1, ovvero “le siliconature e i ritocchi di pittura a pareti interne”, e indicati in predetta missiva, non corrispondono - se non in minima parte - ai difetti poi notificati con lo scritto inviato  il 21 gennaio 2013, elemento che porta a ritenere che in quel momento essa non fosse ancora stata informata di quali fossero nel dettaglio le contestazioni a lei mosse.  

                                         In merito al sopralluogo sul cantiere che avrebbe dovuto aver luogo il pomeriggio dell’8 gennaio 2013 con R__________, non è stato possibile stabilire se detto incontro abbia effettivamente avuto luogo - o se vi sia stato solo un contatto telefonico tra le parti - e tantomeno se in quel frangente si sia entrati nel dettaglio dei lamentati difetti, ciò che per altro neppure l’appellante afferma esplicitamente. L’audizione di R__________ non ha permesso di fare chiarezza su questo aspetto, il teste, infatti , ha dichiarato di non ricordare se vi fosse stato un incontro con il rappresentante della ditta attrice (cfr. audizione testimoniale dell’11 maggio 2016, pag. 5).

                                         Nello scritto del 23 gennaio 2013 di AO 1, che AP 1 cerca ora di opporre alla controparte, l’impresa di pittura ha indicato di aver “chiamato telefonicamente la nuova direzione lavori, il signor R__________” e di aver “fissato un appuntamento per un sopralluogo nel pomeriggio” senza però null’altro aggiungere al riguardo; essa accenna, per contro, ad un incontro con R__________ del 15 gennaio 2013 in cui avrebbe nuovamente ribadito la propria disponibilità ad effettuare le siliconature e i ritocchi di pittura, previo pagamento di fr. 20'000.- (doc. Q), circostanza che - per i motivi indicati poc’anzi - lascia ragionevolmente suppore che in quel momento AO 1 non sapesse ancora quali erano nel dettaglio le opere non accettate. Ad ogni buon conto - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - né questa proposta né quanto indicato dall’attrice in seguito, ovvero dopo ricezione della notifica dei difetti inviatale in data 21 gennaio 2013 (e più precisamente, “sono disposto a venire ad effettuare  (…) a spese nostre: copertura, siliconature e ritocchi di pittura a pareti interne oltre a raddrizzare la spalletta storta. (…) solo dopo aver ricevuto CHF 20'000.-” cfr. doc. Q) può essere inteso quale riconoscimento incondizionato da parte della stessa dei lamentati difetti ma va semmai considerato come un tentativo dell’impresa di trovare un accordo conciliativo con la controparte, senza però che vi sia una contestuale assunzione di responsabilità.

 

                                         Alla luce di quanto precede non si può che constatare la mancata dimostrazione del fatto che la comunicazione dell8 gennaio 2013 soddisfaceva i requisiti di precisione e specificità fissati dalla legge. Le conseguenze di questa mancanza sono da porre in capo a AP 1 su cui ricadeva, nello specifico, l’onere della prova.   

                                         Dagli accertamenti istruttori risulta pertanto che solo la notifica circostanziata dei difetti inviata alla ditta appaltatrice il 21 gennaio 2013 adempiva i presupposti dell’art. 367 CO.

 

                               6.3.   In relazione alla tempestività della notifica si osserva, a titolo preliminare, che l’affermazione - riproposta in questa sede - del convenuto secondo cui l’attrice non avrebbe “portato a termine i propri lavori” ed avrebbe abbandonato il cantiere non ha trovato alcun risconto agli atti ed è pertanto da ritenere infondata.

                                         A questo vada aggiunto che, come accennato in precedenza (cfr. consid. 4), AP 1 non si è confrontato criticamente con gli accertamenti pretorili quo al momento della fine dei lavori, ragion per cui la questione della tempestività va esaminata alla luce di quanto stabilito dal giudice di prima istanza che ha fatto risalire la fine dei lavori alla seconda metà del mese di dicembre 2012, “prima delle ferie natalizie del 2012” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).    

                                         Tenuto conto di quanto precede, pur volendo ammettere, nell’ipotesi più favorevole all’appellante, che i lavori siano terminati nell’imminenza delle ferie natalizie e che il cantiere sia rimasto chiuso sino all’8 gennaio 2013, la notifica inviata dal committente solo in data 21 gennaio 2013, e pertanto 13 giorni dopo che il rappresentante di AO 1 si era recato, non preannunciato, sul cantiere per incontrarlo e discutere la questione del mancato pagamento degli acconti, si rivela tardiva in quanto eccedente i termini ammessi dalla giurisprudenza ricordati in precedenza (cfr. consid. 6.1). La valutazione pretorile si rivela pertanto corretta e va confermata.

 

                                         Nel caso specifico, neppure si giustifica un’attenuazione dell’onere di notifica previsto dall’art. 367 CO, ciò che peraltro neppure l’appellante invoca esplicitamente. Le spiegazioni addotte in prima sede da AP 1 per giustificare l’invio di una notifica scritta e dettagliata “in data 19 gennaio 2013” (in realtà, malgrado quanto da egli ripetutamente indicato l’invio è avvenuto solo il 21 gennaio, cfr. timbro postale, doc. P in inc. CM.2014.715 ) si rivelano prive di fondamento. Come rettamente rilevato dal Pretore gli accertamenti istruttori hanno evidenziato che AP 1, pur non avendo svolto in precedenza formalmente ruolo di DL su altri cantieri, ha ricoperto, di fatto, questa funzione sul cantiere qui in discussione trattando direttamente coi vari artigiani e impartendo istruzioni. L’istruttoria ha altresì dimostrato che egli era perfettamente cognito dei lavori svolti dall’attrice tanto da operare scelte determinanti sia in relazione ai materiali da utilizzare che agli accorgimenti tecnici da adottare (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 e audizioni testimoniali di Ri__________ del 24 febbraio 2016, pag. 1 seg., di A__________ dell’11 maggio 2016, pag. 4, di O__________ del 10 dicembre 2015, pag. 2 nonché interrogatorio di G__________ del 17 ottobre 2016,  pag. 3; cfr. anche doc. C, D, E, F).  Neppure può assurgere a valida giustificazione la pretesa problematica linguistica dovuta alla mancata conoscenza dell’italiano da parte del convenuto, ritenuto che le parti comunicavano abitualmente in inglese, lingua nota ad entrambe (cfr. interrogatorio di G__________ cit., pag. 3 a metà e interrogatorio di AP 1 del 17 ottobre 2016, pag. 4).          

 

                                         Alla luce di quanto precede, tutto ben considerato, non si può che concludere che AP 1 non ha adempiuto agli obblighi di tempestiva notifica imposti dall’art. 367 CO, con conseguente perdita di tutti i diritti di garanzia per difetti dell’opera garantiti al committente dall’art. 368 CO, così come stabilito dal Pretore.

 

                               6.4.   Così stando le cose è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che, venendo meno le premesse per porre in compensazione delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1) eventuali costi derivanti dai difetti dell’opera, le eccezioni sollevate dal convenuto al pagamento richiesto devono essere respinte e di conseguenza anche la sua domanda riconvenzionale.

 

7.    In virtù di quanto esposto in precedenza si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito delle lagnanze sollevate dall’appellante in relazione al valore probatorio dei referti che egli ha fatto allestire e al loro contenuto. Al riguardo è nondimeno utile ricordare che - diversamente da quanto egli sembra credere - le perizie di parte rivestono unicamente un ruolo di quasi-mezzo di prova e vanno valutate quali dichiarazioni della parte che le ha allegate; esse non godono pertanto della forza probatoria di una perizia giudiziaria e neppure rientrano nel perimetro dell’art. 157 CPC. Per quanto attiene invece all’audizione del loro estensore quale testimone perito ai sensi dell’art 175 CPC, ritenuta ammissibile da un’ampia parte della dottrina, essa sottostà al libero apprezzamento del giudice (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 14, 17 ad art. 157 con rinvii, n. 7  seg. ad art. 175 CPC).

                                         Nel caso concreto, come rettamente osservato dal primo giudice, i referti di parte fatti allestire da AP 1, e confermati in sede di audizione testimoniale dai loro estensori (cfr. audizioni testimoniali di Re__________ dell’11 maggio 2016 e di F__________ del 25 agosto 2016) non stabiliscono in maniera chiara ed univoca le cause dei difetti ma, in vari punti, si limitano a formulare delle ipotesi il cui acclaramento avrebbe necessitato degli approfondimenti ulteriori che non risultano essere stati fatti (cfr. ad esempio doc. 8 rapporto definitivo della G__________ SA, pag. 3 segg. in cui viene più volte indicato che ”si rimanda alla verifica delle modalità di esecuzione, alfine di verificare le cause di formazione di fessure all’interno dello stabile. E’ probabile che necessitava la posa di rete in fibra” ed ancora doc. 8 perizia tecnica di F__________, pag. 2 e suo verbale di audizione cit., pag. 2, dove si evidenzia quale difetto la presenza di microfessure nell’intonaco senza però stabilirne con precisione la causa); per quanto attiene alla stima dei costi di ripristino, le misure proposte sembrano, inoltre, eccedere gli standard esecutivi richiesti dal committente - tendenti, stando a quanto emerso in istruttoria, a un’esecuzione rapida ed economica dei lavori - e non paiono pertanto sufficientemente attendibili.

 

                                         A questo vada aggiunto che, stando al contenuto dei citati referti e alle dichiarazioni rese dal teste Re__________ parte dei difetti rilevati sarebbe da attribuire alla mancata posa della rete d’armatura in fibra sintetica e all’uso di una sola mano di colla (cfr. verbale audizione di Re__________ cit., pag. 3), scelte esecutive che, come emerso in fase istruttoria, sono state imposte dal committente nonostante il diverso avviso della ditta appaltatrice (cfr. audizioni di O__________ cit., pag. 2 e di Ri__________ cit., pag. 2). Situazione che configura un caso di responsabilità del committente per i difetti sopraggiunti ai sensi dell’art. 369 CO.

 

                                         Ne discende che la valutazione pretorile secondo cui, anche ammettendo la tempestività della notifica, si sarebbe giunti alla reiezione della pretesa di AP 1, vista l’impossibilità di pronunciarsi compiutamente sia sulle responsabilità dell’appaltatrice che sui costi di ripristino, è corretta.

 

                                   8.   In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   Lappello 21 giugno 2017 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).