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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.2600 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 17 maggio 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 e AP 1
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chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda alla quale i conduttori si sono opposti e che il Pretore ha accolto con decisione 12 giugno 2017;
appellanti i convenuti, con appello del 23 giugno 2017, con il quale chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di poter disporre di un termine più lungo per la riconsegna del bene locato;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 1°
dicembre 2016 AP 2 e AP 1 conducono in locazione un appartamento di 3.5 locali
nello stabile sito in via __________ a __________ (doc. A);
che, previe diffide del 25 gennaio
2017 (doc. B) e 9 febbraio 2017 (doc. C), la locatrice AO 1 ha notificato ai
conduttori in data 29 marzo 2017, con modulo ufficiale e
separatamente, la disdetta straordinaria del contratto per il 30 aprile 2017
(doc. D);
che in
assenza di riconsegna dell’ente locato, con istanza 17 maggio 2017 nella
procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla
Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori, assortita delle comminatorie
atte a esigerne l’esecuzione effettiva;
che, in occasione dell’udienza del 7 giugno 2017 (atto II), i convenuti hanno
riconosciuto la situazione di mora, sottolineando il parziale pagamento e
preannunciando l’intenzione di provvedere entro breve a saldare il dovuto;
che, con giudizio 12 giugno 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione dei conduttori entro 20 giorni, con le comminatorie di rito;
che con appello
23 giugno 2017 i convenuti hanno chiesto la riforma del giudizio pretorile e la
concessione di un termine per la riconsegna di 30 giorni a decorrere
dall’emanazione della sentenza di secondo grado;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte e la procedura,
visto il suo esito, può essere decisa dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC), che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che contro la decisione
pretorile pronunciata in procedura sommaria è proponibile l’appello nel termine
di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC);
che con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto gli appellanti hanno presentato un breve testo di appello
con il quale, oltre a non aver formulato esplicita domanda di annullamento o
riforma del giudizio pretorile, non hanno neppure tentato di confutare le
circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel
pagamento delle pigioni scadute, limitandosi a esporre una serie di
considerazioni a supporto della richiesta di avere un tempo maggiore per tenere
conto delle loro esigenze personali e familiari;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con il
giudizio impugnato;
che nulla muta a questo riguardo l’invocato stato di salute di uno dei
conduttori, peraltro definito quale momentanea inabilità a seguito di
infortunio di cui nulla di più preciso è stato indicato, motivo per il quale
neppure occorre chinarsi sulla ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC), sulla portata
e sulla rilevanza della prova che gli appellanti hanno offerto con la
produzione del certificato medico 20 giugno 2017 del dott. med. __________;
che abbondanzialmente va rilevato come, visto il lasso di tempo trascorso, i
conduttori avrebbero comunque già dovuto essere in grado di provvedere alla
liberazione dei locali, secondo quanto da essi stessi sostenuto e con la
tempistica invocata;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 54’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte, alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 23 giugno 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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-; - a; -.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).