Incarto n.
12.2017.98

Lugano

5 ottobre 2018/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 29 febbraio 2016 da

 

 

 

 AP 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dagli avv.  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 12'160.15 oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015 di cui al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 24 maggio 2017 ha respinto;

 

appellante l'attore con appello 23 giugno 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 25 settembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che il 28 / 29 aprile 2014 la società G__________ SA ha stipulato con la società AO 1 il contratto di leasing nr. __________ avente per oggetto il sistema per la gestione e la vendita al dettaglio di carburante “__________”: il contratto (doc. B), che prevedeva il versamento di un canone mensile di fr. 505.- pagabile in rate trimestrali anticipate, risulta essere stato firmato, per la società G__________ SA, dal suo amministratore unico AP 1, il quale risulta pure aver sottoscritto, questa volta a titolo personale, un’ulteriore clausola contrattuale denominata “assunzione cumulativa di debito”;

 

                                         che il 30 aprile 2014 AO 1 ha inviato a AP 1 una lettera raccomandata (doc. 4) con cui lo ringraziava per la dichiarazione di assunzione cumulativa del debito di cui al contratto di leasing n. __________, di cui aveva allegato una copia, e gli confermava, a seguito dell’avvenuta consegna dell’oggetto, la validità dello stesso e con ciò la sua responsabilità personale e diretta, insieme a G__________ SA, per tutti i diritti di pagamento scaturiti dal contratto;

 

                                         che dopo aver sollecitato il pagamento delle rate di leasing scadute, con due lettere datate 14 settembre 2015 (doc. 8 e 9), AO 1 ha disdetto il contratto chiedendo separatamente a G__________ SA e a AP 1 il pagamento del saldo contrattuale di fr. 11'980.90;

 

                                         che con il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. B inc. n. SO.2015.817 rich.) AO 1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 12'160.15 oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015, indicando come motivo del credito “contratto di leasing n. 159-247 del 28.04.2014 - 29.04.2014. Debitore solidale con: G__________ SA, __________”; al PE è stata interposta opposizione;

 

                                         che in data 9 febbraio 2016 (doc. A) l’opposizione al PE è stata rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 12’160.- (8 canoni trimestrali per fr. 12’120.- e spese di 2 solleciti per fr. 40.-) oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015;

 

                                         che con petizione 29 febbraio 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord per far disconoscere il debito di fr. 12'160.15 (recte: fr. 12'160.-) oltre interessi: egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la firme apposte sul contratto di leasing non erano sue ma erano false e ha rilevato che in ogni caso l’“assunzione cumulativa di debito” contenuta nel contratto costituiva una fideiussione nulla siccome non allestita nella forma pubblica e non recante l’entità della somma garantita;

 

                                         che la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rievocando le circostanze fattuali di cui si è detto;

 

                                         che con la decisione 24 maggio 2017 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 680.- e le spese di fr. 120.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 1’100.- a titolo di ripetibili: egli, dopo aver confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro non contestate nel loro ammontare, e dopo aver accertato che nelle particolari circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa conformemente al suo tenore letterale, ha in sostanza concluso che l’attore non aveva motivato sufficientemente la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto (art. 178 CPC) e, se anche per ipotesi la sua contestazione fosse stata sufficiente, allo stesso andava comunque rimproverato, non avendo fornito al perito giudiziario nel termine assegnatogli le necessarie firme di confronto (ossia coeve a quelle contestate) ed essendosi con ciò indebitamente rifiutato di cooperare all’assunzione della prova peritale (art. 164 CPC), di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la loro autenticità; e in ogni caso, a prescindere da tutto ciò, il fatto che l’attore non avesse reagito alla raccomandata di cui al doc. 4 costituiva una tacita accettazione ex art. 6 CO degli impegni derivanti dal contratto;

 

                                         che con l’appello 23 giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 25 settembre 2017, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: egli ha sostenuto di aver sufficientemente motivato la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto e ha contestato che l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 potesse essere intesa come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;

 

                                         che a questo stadio della lite è ormai pacifico che le somme poste in esecuzione, per altro non contestate nel loro ammontare, erano corrette e che nelle particolari circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa conformemente al suo tenore letterale; resta da esaminare se quella clausola fosse vincolante per l’attore, quesito quest’ultimo a cui il Pretore ha dato una risposta affermativa in virtù di tre argomentazioni alternative e indipendenti, evidenziando da una parte che l’attore non aveva motivato sufficientemente la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto, rilevando dall’altra che, se per ipotesi così non fosse, allo stesso andava comunque rimproverato di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la loro autenticità e osservando infine che, a prescindere da queste considerazioni, l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 doveva in ogni caso essere intesa come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;

 

                                         che in questa sede l’attore - come detto - si è limitato, sul tema ancora controverso, a censurare la prima e la terza argomentazione resa dal Pretore, ma non si è assolutamente espresso sulla seconda, con il che l’appello deve essere dichiarato irricevibile (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13 secondo cui l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice spiegando perché sarebbero errate e l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore);

 

                                         che ad ogni buon conto l’esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno qualora l’appello fosse risultato ricevibile;

 

                                         che, in merito alla prima censura, si osserva che l’attore non ha spiegato, ancor prima di averlo dimostrato, in che modo il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che egli, essendosi limitato ad affermare che le firme “sono false” (petizione pt. 4) e che il documento “è quindi apocrifo” (petizione pt. 7), rispettivamente a sostenere - ciò che per il giudice di prime cure, per i motivi addotti nella decisione, risultava però privo di plausibilità - che un funzionario della convenuta avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione attestante la sua presenza al momento dell’apposizione della firma (petizione pt. 5), non avesse motivato sufficientemente, ai sensi dell’art. 178 CPC, la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto; l’attore non potrebbe comunque essere seguito laddove ha preteso che la palese differenza tra le firme autentiche (doc. F1-F14) e quelle apposte sul contratto, risultante da un loro confronto, e l’inoltro di una denuncia penale per falso in documenti basterebbero a ritenere sufficientemente motivata la sua contestazione (cfr. per analogia TF 4 agosto 2016 4A_197/2016 consid. 4.2 e 4.3), tanto più se si pensa poi che ad un esame sommario le firme in discussione risultano in realtà essere compatibili nei loro tratti caratteristici, che al contratto era stata allegata una fotocopia della carta d’identità dell’attore con l’annotazione, firmata da una funzionaria della convenuta, “Kd. identifiziert und Original eingesehen” e che l’attore neppure aveva poi reagito alla raccomandata di cui al doc. 4;  

 

                                         che, per quanto riguarda la terza censura, è infine pure a ragione che il giudice di prime cure, alla luce delle particolari circostanze del caso e segnatamente del fatto che l’attore era l’amministratore unico della prenditrice del leasing G__________ SA ed era cognito nel ramo commerciale, ha ritenuto che la sua assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 (che costituiva incontestabilmente una lettera di conferma in ambito commerciale), da lui pacificamente ricevuta (cfr. anche doc. 5), potesse in ogni caso essere intesa come una tacita accettazione (cfr. Gauch/Schluep/ Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 1163; DTF 100 II 18 consid. 3a, 114 II 250 consid. 2a, 123 III 35 consid. 2c/aa; TF 12 marzo 2002 4C.382/2001 consid. 3b; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.24, 13 giugno 2018 inc. n. 12.2016.204) della clausola di “assunzione cumulativa di debito” contenuta nel contratto, per altro non sottoposto a particolari esigenze di forma;

 

                                         che, stando così le cose, l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106 CPC), calcolate sul valore litigioso di fr. 12'160.-.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                   1.   L’appello 23 giugno 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).