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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.68 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 marzo 2016 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2015 e fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2015;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 2 luglio 2018 condannando la convenuta a pagare agli attori fr. 205'509,10 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2015;
appellante la convenuta che con appello 27 agosto 2018 ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione con spese a carico degli attori e la loro condanna a rifonderle fr. 15'000.- di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di appello;
mentre gli attori, con risposta 12 ottobre 2018, hanno postulato l’integrale reiezione del gravame con seguito della tassa di giustizia e delle ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
rogito n. 590 del notaio __________ G__________, in data 15 dicembre 2014 __________
P__________, AO 1 e AO 2, comproprietari della part. N__________ RFD __________
(così descritta: A. edificio di mq 162, b. edificio di mq 35, NE superficie non
edificata di mq 818), hanno concesso a AP 1, __________, rappresentata
dall’amministratore unico V__________ P__________, un diritto di compera
esercitabile fino al 31 marzo 2015 (v. doc. B e J). Il prezzo di vendita era
stato fissato in fr. 4'000'000.-, di cui fr. 200'000.- già versati su un conto
del notaio, con l’indicazione che sarebbero stati liberati a favore dei
concedenti a intervenuto adempimento delle condizioni indicate alla clausola
2f, ossia l’ottenimento (i) della necessaria autorizzazione LAFE oppure la
decisione di non assoggettamento e (ii) della licenza edilizia per il tramite
della procedura di notifica relativa alla demolizione parziale e alla
realizzazione di un ingresso veicolare e parcheggio esterno, così come da progetto
allegato all’atto notarile quale inserto B. Le parti hanno altresì precisato
che in caso di mancato adempimento della condizione sub (ii) l’atto notarile
sarebbe decaduto e la beneficiaria avrebbe avuto diritto alla restituzione
della caparra versata. L’atto pubblico prevedeva pure che il diritto di compera
era prorogabile a semplice richiesta scritta di tutte le parti, in particolare
qualora le condizioni di cui al punto 2f non fossero adempiute entro la
scadenza del 31 marzo 2015, le parti impegnandosi a prorogare adeguatamente la
durata qualora il temporaneo mancato realizzarsi di una delle condizioni non fosse
stato imputabile al dolo o alla grave negligenza di una di esse (v. doc. J, in
particolare pag. 7 e 8 all’inizio).
B. La
notifica di costruzione 3 dicembre 2014 per “Adattamento e sistemazione del
corpo accessorio __________ e perfezionamento dell’ingresso pedonale mediante
l’arretramento del cancello di accesso” (v. doc. J: Inserto B, v. anche doc. L)
ha incontrato le opposizioni della __________ e dei confinanti F__________ e P__________
A__________ (v. doc. M). Con lettera 13 febbraio 2015 AP 1 in qualità di
istante, l’architetto progettista e AO 1 per i proprietari hanno chiesto al
Municipio di __________ di sospendere temporaneamente la notifica di
costruzione 3 dicembre 2015 (correttamente: 2014) (v. doc. Q). Sempre in data
13 febbraio 2015 le medesime parti hanno presentato una nuova notifica inerente
a interventi sul corpo accessorio a uso box per due posteggi auto (sub. b part.
__________ RFD __________)(v. doc. P). Dopo discussioni (v. doc. R, T, U, V, W e
Z) il diritto di compera è stato prorogato con atto pubblico del 31 marzo 2015 fino
al 30 aprile 2015 (v. doc. AA), quindi con atto pubblico del 29 aprile 2015
fino al 31 maggio 2015 (v. doc. FF). Con lettera 18 maggio 2015 l’amministratore
unico di AP 1 ha comunicato ad AO 1, all’indirizzo anche degli altri
proprietari, che la società non era in grado di esercitare il diritto di
compera ritenendo non adempiuta la condizione prevista dall’art. 2f dell’atto
costitutivo (v. doc. GG).
AP 1 è stata sciolta e quindi posta in liquidazione con decisione 2 giugno 2015
dell’assemblea generale (v. doc. E1 e 3)
Con decisione del 1. luglio 2015 il Municipio di __________ ha respinto la notifica 3 dicembre 2014 (v. doc. HH e 2), mentre il successivo 24 luglio ha approvato quella del 13 febbraio 2015 (v. doc. II).
__________ P__________
ha venduto la sua quota di comproprietà della part__________ RFD __________ ad AO
1 e AO 2 in data 31 luglio 2015 (v. doc. C) e il medesimo giorno ella ha ceduto
agli acquirenti la quota di credito vantata nei confronti di AP 1 a dipendenza
della decadenza del predetto diritto di compera (v. doc. D).
In data 27 ottobre 2015 il notaio rogante ha comunicato al legale dei
proprietari che l’importo di fr. 200'000.- di cui al pt. 2c del suo rogito n.
590 era stato retrocesso alla beneficiaria del diritto di compera visto il
mancato esercizio e ritenuto che non gli era stata trasmessa la licenza
edilizia relativa a quanto previsto al pt. 2f (v. doc. KK).
C. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire (v. doc. JJ), con petizione 17 marzo 2016 AO 1 e AO 2
hanno convenuto AP 1 in liquidazione chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 200'000.- oltre interessi, nonché fr. 10'000.- oltre interessi, per
violazione del contratto di costituzione del diritto di compera.
Con risposta 3 giugno 2016 AP 1 in liquidazione (in seguito: AP 1) ha chiesto
di respingere la petizione.
Con la replica e la duplica le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
Esperita l’istruttoria esse hanno nuovamente confermato le loro domande in sede
di conclusioni scritte.
D. Con
decisione 2 luglio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di
conseguenza condannato AP 1 a pagare ad AO 1 e AO 2 l’importo di fr. 205'509,10
oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2015, con seguito di tassa, spese e
ripetibili.
Avverso il primo giudizio è insorta AP 1 con atto di appello 27 agosto 2018
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione con
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico degli attori.
Con risposta 12 ottobre 2018 AO 1 e AO 2 hanno chiesto di respingere l’appello
con seguito di tassa, spese e congrue ripetibili.
Considerato
in diritto:
1. L’appello
27 agosto 2018, a fronte di una decisione ricevuta il 3 luglio precedente, è
tempestivo (v. art. 145 cpv. 1 let. b, 311 cpv. 1 CPC); parimenti tempestiva è
la risposta 12 ottobre 2018 a fronte dell’assegno termine 10 settembre 2018,
recapitato il 12 successivo (v. art. 312 cpv. 2 CPC).
2. Nel
suo giudizio il Pretore, preso atto degli elementi agli atti e delle risultanze
istruttorie, ripercorso l’iter procedurale e confrontate le due notifiche,
esaminata la deposizione di M__________ __________ M__________, azionista unico
della convenuta, ha rilevato che la decisione di quest’ultimo di non ritirare
la prima notifica poggiava su motivazioni del tutto estranee al progetto di
modifica del manufatto adibito a posteggio, ossia che lo scopo dichiarato in
sede di interrogatorio non coincideva con quello perseguito dalle parti con la
condizione sospensiva inserita nel contratto, scopo che entrambe le notifiche
permettevano di raggiungere. Il primo giudice ha quindi richiamato l’impegno
assunto di prorogare la durata del diritto di compera qualora il temporaneo
mancato realizzarsi delle condizioni di cui alla clausola 2f del contratto non
fosse imputabile al dolo o alla negligenza di una delle parti, rilevando che la
convenuta oltre a non richiedere una (nuova) proroga aveva rescisso il
contratto anzitempo perché la nota condizione non era adempiuta. Alla luce di
tutto quanto precede il Pretore ne ha dedotto che la convenuta aveva in
malafede impedito la realizzazione della condizione sospensiva, che doveva
pertanto essere considerata realizzata in applicazione dell’art. 156 CO, con
conseguente diritto per gli attori a ottenere il versamento della caparra di
fr. 200'000.-.
3. Nella
prima parte del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore un arbitrario
accertamento dei fatti, in particolare per aver considerato che le due
notifiche – ossia quella del 3 dicembre 2014 (doc. L) e quella del 13 febbraio
2015 (doc. P) – erano sostanzialmente analoghe e perseguivano il medesimo
scopo. Il primo giudice ha dato ragione della sua affermazione a pag. 4 i.f. e
5 all’inizio del suo giudizio descrivendo le differenze, effettivamente non
rilevanti, tra i due progetti, rinviando inoltre alla documentazione agli atti
e alle testimonianze. Nella misura in cui l’appellante omette di confrontarsi
con il giudizio, limitandosi a generiche e soggettive considerazioni - secondo
cui ad esempio due domande di costruzione distinte non perseguono mai il
medesimo scopo, o secondo cui i due progetti non sarebbero analoghi poiché il
primo non è stato approvato mentre il secondo si - l’appello risulta su questo
punto irricevibile. D’altronde, per sincerarsi che i due progetti erano
analoghi non è certamente necessario ricorrere a una valutazione specialistica,
come sembra suggerire l’appellante, ma è già sufficiente leggere le premesse
delle relazioni tecniche, che sono identiche salvo la frase “e perfezionando
parallelamente l’ingresso/cancello a lato del corpo __________.” contenuta
nella prima notifica (v. doc. L, foglio 2; doc. P, foglio 4), ciò che non
consente certamente di intravvedere una modifica dello scopo, come a torto
pretende invece l’appellante.
Per completezza riguardo alla prima parte dell’appello va aggiunto che non è
dato comprendere il rimprovero al Pretore di aver “trascurato di rilevare”
che la seconda notifica non è stata pubblicata, ciò che la legislazione
edilizia peraltro consente (v. art 12. cpv. 3 LE), come pure quello secondo cui
egli “ha sorvolato” sul fatto che gli attori non hanno immediatamente
reagito alla comunicazione del mancato esercizio del diritto di compera.
4. L’appellante
rimprovera in seguito al Pretore un grave errore interpretativo e di
applicazione del diritto nella valutazione della condizione di cui al punto 2f
(ii) del contratto. Secondo AP 1, che richiama in particolare l’audizione
testimoniale di M__________ __________ M__________ (v. verbale 8 febbraio 2018,
atto XI), la condizione in esame non poteva limitarsi alla banale finalità di
poter formare una qualsiasi apertura della facciata dell’autorimessa ma era
anche strumentale alla volontà di comprendere quali fossero i margini di
manovra per la ristrutturazione della villa sia al suo interno che all’esterno,
siccome interessata da un vincolo di protezione quale bene culturale di
interesse locale inserito nel piano regolatore, prima di procedere
all’acquisto. Di conseguenza, la vera e concorde volontà delle parti sarebbe stata
quella di far dipendere la validità del diritto di compera dall’ottenimento di
una licenza edilizia volta a permettere almeno l’apertura del muro divisorio
interno e la parziale demolizione di un muro perimetrale dell’autorimessa, come
postulato dalla notifica annessa all’atto (v. appello, pag. 9, pt. 2.1.3). In
via subordinata, secondo l’appellante deve comunque valere il principio
dell’affidamento, in virtù del quale determinante risulta il testo del
contratto che fa unicamente riferimento al progetto allegato quale inserto B
(v. appello, pag. 9/10, pag. 9/10, pt. 2.1.4).
Ci si potrebbe avantutto interrogare sulla ricevibilità dell’appello su questo
punto, AP 1 non confrontandosi con la motivazione del primo giudice spiegando per
quale ragione sarebbe errato quanto esposto in particolare alle pagine 5 e 6
del giudizio, ma limitandosi a costruire la sua tesi su quanto espresso in sede
di audizione dal suo azionista unico che dovrebbe assurgere a vera e concorde
volontà delle parti.
Anche a un esame di merito la tesi dell’appellante risulta comunque priva di
fondamento.
M__________ __________ M__________, azionista unico della convenuta e pertanto
interessato all’esito della causa, come da lui stesso dichiarato, ha sostenuto
che “Il progetto edilizio menzionato al punto 2f.ii non si è concretizzato
perché la condizione sospensiva che era stata posta e concordata con la
controparte per la verifica di un eventuale vincolo relativo alla
riqualificazione esterna e interna dell’immobile non si è realizzata.” (v.
verbale 8 febbraio 2018, atto XI, pag. 1 i.f. e 2 all’inizio, anche pag. 3,
terzo periodo e quinto periodo). Sennonché, e come già evidenziato nella
decisione impugnata, dal rogito e dal suo Inserto B non emerge minimamente che
la notifica 3 dicembre 2014, relativa come già detto ad “alcuni lavori al
corpo accessorio che serve “AP 1”, in vero il corpo __________ adibito a box
per due posteggi.” (v. doc. J, Inserto B, Premessa della Relazione
tecnica), sarebbe servita per “esplorare i vincoli che la società AP 1
avrebbe incontrato nella riqualificazione del bene a scopi abitativi” (v.
verbale citato, 8 febbraio 2018, pag. 3, terzo periodo). In altri termini, non
vi è alcun elemento che permette di sorreggere la tesi secondo cui la condizione
in esame sarebbe stata strumentale alla volontà della convenuta di comprendere
quali fossero i margini di manovra per la ristrutturazione della villa (v.
appello, pag. 9, punto 2.1.3). Ne deriva che quanto riferito dall’azionista
unico di AP 1 corrisponde al suo pensiero ma non certo alla vera e concorde volontà
delle parti al contratto.
L’appellante sostiene poi, in via subordinata, che ai fini interpretativi è
determinante solo il testo letterale della predetta condizione stabilita nel
contratto e che quindi occorre fare riferimento solo al progetto allegato al
medesimo quale inserto B. Tuttavia non è dato comprendere come ciò sia
possibile alla luce della sospensione di quel progetto (v. doc. Q) nonché della
presentazione di uno analogo (v. doc. P). In altri termini, proprio sulla base
del principio dell’affidamento richiamato dall’appellante, quest’ultima omette
di considerare l’insieme delle circostanze, dalle quali emerge che i
proprietari potevano ragionevolmente desumere dal comportamento della
beneficiaria del diritto di compera che il primo progetto era superato poiché
sostituito secondo le modalità sopra descritte. Proprio in virtù del suddetto
principio interpretativo, a AP 1 va attribuito il senso oggettivo del suo
comportamento, anche qualora non corrisponda alla sua intima volontà, in casu
quella dell’azionista unico.
5. L’appellante
considera non sostenibile che la condizione iniziale sia stata in seguito
modificata dall’inoltro della notifica 13 febbraio 2015 (v. appello, pag. 10 a
12).
La sua argomentazione è tuttavia viziata dalla tesi già confutata al punto che
precede secondo cui la notifica avrebbe avuto carattere esplorativo riguardo ai
vincoli del piano regolatore gravanti il fondo, ossia nell’ottica della
ristrutturazione sia interna che esterna della villa (v. appello, pag. 11,
punto 2.2.2).
L’appellante evita in tal modo di confrontarsi con quanto risulta dal primo
giudizio, secondo il quale lo scopo perseguito dalle parti, e oggetto della
condizione posta per la validità del contratto, era solo quello di ottenere
l’autorizzazione di eseguire delle modifiche al corpo accessorio adibito a
posteggio ed entrambe le notifiche permettevano di raggiungerlo (v. sentenza
impugnata, pag. 6 in alto). Già si è detto che la bontà di questo assunto
emerge con evidenza dal confronto delle premesse delle relazioni tecniche, del
tutto identiche se si esclude la frase “e perfezionando parallelamente
l’ingresso/cancello a lato del corpo __________.”, assente nella seconda
notifica (v. doc. L, foglio 2 e doc. P, foglio 4). Ancora una volta
l’appellante non spiega per quale ragione sarebbe errata la deduzione del
Pretore secondo la quale entrambe le notifiche permettevano di raggiungere lo
scopo previsto della modifica del posteggio.
L’appellante sostiene poi che non emergerebbe da nessun documento che le parti
abbiano inteso sostituire la domanda di costruzione del 3 dicembre 2014 con
quella del 13 febbraio 2015 e in buona sostanza attribuisce quest’ultima a
un’iniziativa di AO 1 volta a prendere tempo ed evitare che la prospettiva
della vendita sfumasse, mentre la società convenuta non ha mai accettato di
ritirare la prima domanda ribadendone così la validità.
AP 1 dimentica però in tal modo di confrontarsi da un lato con la domanda di
sospensione del primo progetto (doc. Q) e d’altro lato con la notifica 13
febbraio 2015 (doc. P), entrambe da essa stessa firmate. In altre parole,
l’appellante avrebbe dovuto spiegare quale altro significato avrebbero questi
due documenti oltre alla chiara intenzione di sbloccare la situazione e
superare gli ostacoli sorti a seguito delle opposizioni al primo progetto.
Ricondurre il tutto all’asserito tentativo di AO 1 di prendere tempo ha invero
scarsa portata. Sul significato del mancato ritiro della prima domanda da parte
di AP 1 si dirà invece in seguito.
6. L’appellante,
nell’avversata ipotesi in cui si volesse sostenere che le parti abbiano a un
certo punto concordato di non far dipendere la condizione sospensiva dal
progetto del 3 dicembre 2014 bensì da quello del 15 febbraio 2015, invoca la
nullità di una tale pattuizione per mancato rispetto dei requisiti formali,
ossia della forma autentica, con la conseguenza che l’unica condizione pattuita
rimarrebbe quella contenuta nell’istromento di cui al doc. J (v. appello, pag.
12 e 13, punto 2.2.4).
Questo argomento, sollevato per la prima volta in questa sede, è irricevibile
(v. art. 317 cpv. 1 CPC). In merito è nondimeno utile osservare quanto segue.
L’esigenza di forma concerne i punti oggettivamente essenziali del contratto
(cosiddetti essentialia negotii) mentre è controversa per quanto attiene
ai punti soggettivamente essenziali (v. ad es. Xoudis,
Commentaire romand, CO I, 2a ed., n 25 e 26 ad art. 11; Berner Kommentar – Müller Christoph, Art. 11 OR, N 167 ff).
AP 1 avrebbe così dovuto allegare in prima sede, e dimostrare, che le parti
consideravano la condizione di cui al punto 2f ii) del contratto una clausola
dal carattere soggettivamente essenziale che necessitava della forma autentica
anche in caso di sua modifica.
Pertanto, il fatto di non considerare la predetta condizione quale stipulazione
complementare accessoria ai sensi dell’art. 12 CO, ancora non significa che una
sua modifca necessita della forma autentica, come sembra a torto ritenere
l’appellante.
Giova comunque aggiungere che, anche volendo ammettere che per la modifica
della citata condizione occorreva la forma autentica, AP 1 non potrebbe
validamente prevalersene. È infatti palese che, dopo la firma della notifica di
cui al doc. P, sostenerne la nullità ai fini di causa costituisce un
comportamento contraddittorio, ossia un manifesto abuso di diritto ai sensi
dell’art. 2 cpv. 2 CC.
7. Al
punto 3 dell’appello AP 1 esprime una serie di considerazioni volte a escludere
che il suo comportamento avrebbe interferito nella realizzazione della
condizione sospensiva del contratto. Non è tuttavia possibile intravvedere in
queste considerazioni delle specifiche censure del giudizio impugnato e
pertanto su questo punto l’appello risulta irricevibile.
8. Al
punto 4 dell’appello AP 1 sostiene l’inesistenza di un nesso di causalità tra
il comportamento rimproveratole, ovvero il mancato ritiro della domanda di
costruzione del 3 dicembre 2014, e la mancata realizzazione della nota condizione.
L’appello si esaurisce in una serie di considerazioni prive di confronto con il
giudizio impugnato. È peraltro ovvio che il rimprovero di non aver richiesto una
proroga del diritto di compera va inserito nel contesto del ragionamento svolto
dal Pretore (v. giudizio impugnato, pag. 6, in particolare secondo periodo) e
non può essere considerato a sé stante, come sembra voler fare l’appellante. Non
è poi dato comprendere come si possa affermare che “gli attori non hanno
chiesto alla convenuta di stipulare un’ulteriore proroga del diritto di
compera, alla scadenza del termine del 31 maggio 2015” (v. appello, pag.
15, punto 4.3), a fronte della chiara lettera di rescissione del contratto datata
18 maggio 2015 (v. doc. GG). Altrettanto incomprensibile, oltre che errata, la
tesi secondo cui i proprietari avrebbero potuto autonomamente ritirare la prima
domanda di costruzione. L’appellante omette di considerare che il titolare
della licenza edilizia è l’istante (v. Lucchini,
Compendio giuridico per l’edilizia, seconda edizione, 2014, pag. 23 i.f.) e
pertanto non si vede come i proprietari avrebbero validamente potuto ritirare
un progetto senza il consenso dell’istante, a maggior ragione allorquando quest’ultima
si opponeva a un tale agire (v. doc. DD). La citazione dottrinale riportata
all’inizio della pag. 16 del gravame non sorregge peraltro la tesi ivi
sostenuta.
9. Anche
al punto 5 del suo appello AP 1 vorrebbe sostituire la sua lettura dei fatti al
giudizio del Pretore senza confrontarsi con le motivazioni ivi contenute.
Il primo giudice ha in effetti considerato che l’impossibilità di ottenere
prima del 31 maggio 2015 la licenza edilizia per la seconda notifica era dipesa
dal mancato ritiro della prima. Egli ha altresì ricordato che nel contratto le
parti si erano impegnate a prorogare adeguatamente la durata del diritto di
compera qualora il temporaneo mancato realizzarsi di una delle condizioni di
cui alla clausola 2f non fosse stato imputabile al dolo o alla negligenza di
una delle parti e che la convenuta aveva pure dichiarato agli attori che i
tempi sarebbero stati rispettati, mentre in seguito aveva rescisso anzitempo il
contratto senza richiedere una (nuova) proroga. Il Pretore ne ha concluso che,
con il suo comportamento, AP 1 aveva così impedito in mala fede il realizzarsi
della nota condizione che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 156 CO,
doveva considerarsi realizzata (v. giudizio impugnato, pag. 6 e 7 all’inizio).
Visto quanto precede l’appellante rimprovera pertanto a torto al Pretore una
violazione dell’obbligo di motivazione.
L’appellante tenta poi invano di inserire nuovamente la propria tesi sugli
scopi differenti che attribuiva alle due notifiche alla quale già si è dato
riscontro (v. sopra ai considerandi 3, 4 e 5).
Infine, non si comprende per quale ragione l’appellante, in qualità di istante
delle notifiche di costruzione, dovrebbe dolersi della facilitazione
procedurale data dalla mancata pubblicazione del secondo progetto, possibilità
peraltro prevista dalla LE (v. sopra al considerando 3 i.f.). In ogni modo, l’iter
procedurale adottato dal Municipio di __________ nel caso in esame nulla ha a
che vedere con i comportamenti di AP 1 che a ragione, per i suesposti motivi,
il Pretore ha considerato costitutivi di mala fede.
10. Ne discende che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 200'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 27 agosto 2018 di AP 1 in liquidazione è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 9'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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- - e notarile
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).