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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG) |
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sedente per statuire sul reclamo 10 maggio (recte: 4 settembre) 2018, nella causa inc. n. CM.2016.151 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, presentato da
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AP 1 |
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contro |
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avv. AO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che dal 19 ottobre 2015 l'avv. AO 1, subentrando alla precedente patrocinatrice, ha rappresentato AP 1 in una causa di divorzio promossa il 25 settembre 2015 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna contro il marito AP 1, così come l’ha assistita nell’ambito di un procedimento penale;
che, revocato il mandato, in data 11 agosto 2016 il legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale di fr. 11'500.–;
che, per circostanze che qui non occorre rievocare, AP 1 ha ritenuto di vantare un credito di pari importo nei confronti del summenzionato patrocinatore e, con istanza 14 novembre 2016, si è quindi rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo di convocare l'avv. AO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la restituzione di fr. 11'500.-;
che, dopo varie vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018, alla quale AP 1 non è comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha di conseguenza considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli;
che in una lettera datata 10 maggio 2018 ma inviata il 4 settembre 2018, indirizzata a questa Camera AP 1 ha interposto “opposizione alla sentenza in oggetto considerato l'evolversi della situazione”;
che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
e considerato
in diritto: che il decreto di stralcio dell'istanza di conciliazione a causa della mancata comparizione dell'attore costituisce una disposizione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 cpv. 1 lett. b n. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_80/2017 del 21 marzo 2018; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 10 ad art. 206);
che, trattata come reclamo, l'“opposizione” in rassegna andrebbe di per sé trasmessa alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro “tutte le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG);
che, in concreto, tuttavia, prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare ch'esso non sia irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che per l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto;
che la reclamante si limita, in sintesi, a opporsi alla decisione in esame “considerato l'evolversi della situazione” ma, oltre a non pretendere l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, non spiega perché, vista la sua assenza all'udienza di conciliazione del 28 agosto 2018, il Pretore avrebbe erroneamente applicato il diritto, né tenta di giustificare la sua assenza o postula una restituzione del termine;
che, in tali circostanze, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG;
che non trattandosi di un caso di desistenza incondizionata dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può comunque riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC);
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
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- - avv.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).