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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2018.571 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 4 giugno 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto di far ordine al gerente della società convenuta di convocare l’assemblea dei soci di quest’ultima per una data da fissare dal giudice, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
domanda sulla quale la convenuta non si è espressa e che il Pretore aggiunto con decisione 21 agosto 2018 ha parzialmente accolto, facendo ordine al gerente della convenuta di convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre 2018, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di ritardo;
appellante la convenuta con appello 7 settembre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con conseguente retrocessione dell’incarto al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 11 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 giugno 2018, promossa in procedura sommaria giusta gli art. 265 e 250 lett. c n. 9 CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo in via supercautelare e nel merito di far ordine al gerente di quella società, in virtù dei combinati disposti degli art. 805 cpv. 5 e 699 cpv. 4 CO, di convocare l’assemblea dei soci di quest’ultima per una data da fissare dal giudice, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento;
che con decisione 5 giugno 2018 il Pretore ha respinto le domande supercautelari e ha citato le parti all’udienza di discussione del successivo 28 giugno;
che con decisione processuale ordinatoria 27 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura, annullando nel contempo l’udienza già indetta per l’indomani;
che con decisione processuale ordinatoria 2 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha ordinato la riattivazione della causa e ha citato le parti all’udienza di discussione del successivo 21 agosto;
che, preso atto che la convenuta non era comparsa all’udienza del 21 agosto 2018 e rilevato che la documentazione prodotta come pure le allegazioni dell’istante rimaste incontestate giustificavano l’accoglimento delle sue domande, il Pretore aggiunto, con decisione di pari data, ha parzialmente accolto l’istanza, facendo ordine al gerente della convenuta di convocare l’assemblea dei soci per il 21 settembre 2018, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di ritardo;
che con l’appello 7 settembre 2018, che qui ci occupa, la convenuta, lamentando di essere stata privata della facoltà di partecipare all’udienza di discussione e dunque di essere stata vittima di una violazione del suo diritto di essere sentito, ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di retrocedere con ciò l’incarto al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha in particolare evidenziato come la citazione del 2 agosto 2018 fosse stata irritualmente indirizzata al domicilio privato del suo gerente (“c/o __________, __________, __________”, cfr. doc. C), che a quel momento era però assente per ferie e per altro non aveva motivo di attendersi una notificazione non essendo parte di alcuna procedura, anziché, come avrebbe dovuto avvenire di regola (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 1, n. 14 ad art. 136), alla sede legale della società (“__________, __________”, cfr. doc. C), e fosse poi stata ritornata alla Pretura, al termine del periodo di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”, aggiungendo che solo il 28 agosto 2018 essa aveva in seguito ricevuto, ancora una volta al domicilio privato del suo gerente, una copia della citazione all’udienza, ormai già tenutasi, unitamente alla decisione finale;
che con risposta 11 ottobre 2018 l'istante ha postulato la reiezione del gravame pure protestando spese e ripetibili: a suo dire, la citazione del 2 agosto 2018 sarebbe invece stata indirizzata alla sede legale della convenuta, per cui, non essendo stata ritirata nel termine di giacenza postale, sarebbe stata validamente notificata; e in ogni caso la successiva notificazione di quella citazione al domicilio privato del gerente della convenuta, che non aveva dimostrato di essere stato in precedenza in ferie, sarebbe stata regolare;
che dall’incarto, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante e come invece rilevato dalla convenuta, è risultato che la citazione del 2 agosto 2018 era stata dapprima inviata, con un invio raccomandato postale, al domicilio privato del gerente di quest’ultima, salvo essere stata ritornata il 23 agosto 2018 alla Pretura, al termine del periodo di giacenza postale, con la dicitura “non ritirato”, e che quel medesimo giorno una sua copia (con allegata una copia della busta con la dicitura “non ritirato” e la decisione finale) era in seguito stata inviata, questa volta tramite la Polizia, sempre al domicilio privato del gerente della convenuta, che l’aveva per finire ricevuta il 28 agosto 2018, ossia dopo l’effettuazione dell’udienza e l’emanazione della decisione, entrambe già avvenute il precedente 21 agosto;
che dall’incarto si è tuttavia pure potuto evincere che, in precedenza, anche la decisione 5 giugno 2018 e la decisione processuale ordinatoria 27 giugno 2018 erano state inviate, con due invii raccomandati postali, all’indirizzo privato del gerente della convenuta, senza che quest’ultima avesse mai contestato di averle ricevute (e del resto dal fascicolo processuale non risulta in alcun modo che quelle due missive siano poi state ritornate alla Pretura con la dicitura “non ritirato”);
che, in tali circostanze, visto da una parte che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la citazione a una persona giuridica possa essere effettuata pure all’indirizzo di un suo organo avente qualità di rappresentarla (cfr. Trezzini, op. cit., ibidem; Frei, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 136 CPC; Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in: RDS 2010 I p. 308; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 136; TF 12 luglio 2012 5A_268/2012 consid. 3.4, in: RSPC 2013 p. 18; Obergericht Obwalden 17 febbraio 2014 in: OGVE 2014/2015 Nr. 6 p. 25 consid. 2.2.2; Handelsgericht Zürich 18 marzo 2015 HE150040 consid. 3; Obergericht Zürich 30 settembre 2015 HG150062 consid. 1.1) e considerato dall’altra che nel caso concreto il gerente della convenuta, che disponeva del diritto di firma individuale a RC (cfr. doc. C) e poteva rappresentare la società (art. 814 CO), poteva senz’altro attendersi, non essendo - come detto - stato preteso e dimostrato che non avesse ricevuto la decisione 5 giugno 2018 e la decisione processuale ordinatoria 27 giugno 2018, un’ulteriore notificazione al suo indirizzo relativa alla presente causa, la notificazione della citazione del 2 agosto 2018 dev’essere considerata valida e avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), ossia dal 10 agosto 2018;
che l’appello della convenuta deve pertanto essere respinto;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A e C), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 7 settembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).