Incarto n.
12.2018.125

Lugano

4 settembre 2019/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2014.5 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 14 marzo 2014 da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'991.94 lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 30 luglio 2018 ha sostanzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 10'009.38, oltre oneri sociali salvo la LPP, e di fr. 4'982.56, oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014;

 

appellante la convenuta con appello 18 settembre 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con risposta 2 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, con conseguente conferma della decisione pretorile;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 10 maggio 2011 (doc. 1) AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di manovale, per un salario mensile di fr. 4'500.- lordi.

                                         Con raccomandata 13 dicembre 2013 (doc. 7) essa, dopo che con scritto 25 novembre 2013 (doc. 3) aveva già provveduto a disdirgli il contratto con effetto al 31 gennaio 2014, gli ha significato il licenziamento in tronco, con la motivazione che “da venerdì 06.12.2013 non si è più presentato al lavoro” e che “l’avevamo avvisata con lettera del 29.11.2013, che non avremmo tollerato altre assenze arbitrarie”.

                                     

 

                                   2.   Con petizione 14 marzo / 1° aprile 2014 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 14'991.94 lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014. Egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso il pagamento dello stipendio e delle indennità per giorni festivi, per vacanze e per tredicesima dovuti fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 31 gennaio 2014 (fr. 10'009.38) e il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a una mensilità (fr. 4'982.56), e meglio come al conteggio versato agli atti quale doc. A.

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   3.   Con decisione 30 luglio / 17 agosto 2018 il Pretore, in sostanziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'009.38, oltre oneri sociali salvo la LPP, e di fr. 4'982.56, oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014 (dispositivo n. 1), senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

 

 

                                   4.   Con l’appello 18 settembre 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 ottobre 2018, la convenuta, ribadendo che il licenziamento in tronco della controparte era giustificato e osservando comunque che l’indennità per licenziamento ingiustificato non era dovuta, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

                                   5.   Il Pretore, nella sua decisione, ha accertato, in fatto: che con lettera 21 novembre 2013 (doc. 2) il patrocinatore dell’attore aveva assegnato alla convenuta un termine di 7 giorni per provvedere al pagamento dello stipendio di ottobre e garantire quello di novembre, aggiungendo che in caso di mancato riscontro l’attore avrebbe potuto sospendere il lavoro; che con lettera 25 novembre 2013 (doc. 3) la convenuta, senza aver preso posizione su quello scritto, aveva notificato all’attore la disdetta del contratto per il 31 gennaio 2014; che con lettera 28 novembre 2013 (doc. 4) il patrocinatore dell’attore, oltre ad aver contestato il licenziamento ordinario, aveva comunicato alla convenuta che dal giorno seguente l’attore avrebbe sospeso il lavoro e le aveva assegnato un nuovo termine di 7 giorni per provvedere al pagamento dello stipendio di ottobre e garantire quello di novembre, aggiungendo che in caso di mancato riscontro l’attore avrebbe potuto licenziarsi in tronco; che con lettera 28 novembre 2013 (doc. 5), ricevuta il venerdì 29 novembre 2013, la convenuta aveva comunicato che il pagamento dello stipendio di ottobre sarebbe avvenuto entro l’indomani e quello di novembre sarebbe avvenuto a tempo debito; che il 29 novembre 2013 l’attore non si era presentato al lavoro; che con lettera 29 novembre 2013 (doc. 6), ricevuta il lunedì 2 dicembre 2013, la convenuta aveva comunicato - a torto, siccome l’ordine di bonifico da lei impartito (doc. 9) era in realtà rimasto in sospeso per mancanza di fondi - di aver effettuato il pagamento dello stipendio di ottobre e, ritenendo così “del tutto sconsiderata” la decisione dell’attore di non presentarsi al lavoro quel giorno, aveva aggiunto che “nel caso in cui dovesse ripetersi un’altra volta quanto successo oggi, riterremo interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro per abbandono ingiustificato” da parte sua; che, informato dal suo patrocinatore del tenore di quello scritto, nel pomeriggio del 2 dicembre 2013 l’attore aveva ripreso il lavoro; che il 4 dicembre 2013, informato dall’attore che lo stipendio di ottobre non era stato ancora pagato, il suo patrocinatore aveva sollecitato un incontro urgente per sbloccare la situazione, poi concordato per il 9 dicembre 2013, con tutte le parti in causa, compresa l’attuale committente della convenuta, B__________ __________; che da venerdì 6 dicembre 2013 l’attore non si era presentato al lavoro; che all’incontro del 9 dicembre 2013, a cui la convenuta non si era presentata, la sua attuale committente aveva comunicato che avrebbe presto saldato alcune fatture sufficienti al pagamento degli stipendi arretrati; che il 12 dicembre 2013 il patrocinatore dell’attore, preso atto come quel giorno l’attore avesse finalmente ricevuto lo stipendio di ottobre (cfr. doc. 11), aveva telefonato al titolare della convenuta, che gli aveva assicurato da una parte che lo stipendio di novembre sarebbe stato pagato quello stesso giorno o l’indomani e dall’altra che “se i dipendenti volevano lavorare potevano presentarsi lunedì mattina”, cioè il 16 dicembre 2013 (teste __________ p. 12); che lo stipendio di novembre era pervenuto all’attore il 13 dicembre 2013 (cfr. doc. 11); che con lettera 13 dicembre 2013 (doc. 7), la convenuta aveva notificato all’attore il licenziamento in tronco lamentando il fatto che quest’ultimo non si era presentato al lavoro dal 6 dicembre 2013.

                                         In diritto, ne ha quindi dedotto: che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il pagamento degli stipendi di ottobre rispettivamente di novembre; che la mancata presenza al lavoro (“sospensione dal lavoro”) dell’attore durante 7 soli giorni, il 29 novembre e dal 6 al 13 dicembre 2013, per altro successiva alla comunicazione alla controparte che la stessa era dovuta al mancato pagamento delle sue spettanze e con ciò non era definitiva, era legittima; che a seguito del licenziamento in tronco del 13 dicembre 2013 l’attore non aveva più potuto riprendere il lavoro il 16 dicembre 2013, data quest’ultima che era stata concordata tra le parti per la ripresa della sua attività una volta che la mora della convenuta fosse terminata; e che oltretutto la diffida del 29 novembre 2013 (doc. 6) nemmeno era valida, visto che in realtà la convenuta era ancora in mora con il pagamento dello stipendio di ottobre e considerato dunque che anche l’assenza di quel giorno dell’attore era legittima.

                                         Di qui il carattere ingiustificato del licenziamento immediato significato all’attore (art. 337 CO), con conseguente conferma delle pretese salariali da lui fatte valere (art. 337c cpv. 1 CO), per altro non contestate nel loro ammontare, e, tenuto conto delle circostanze del caso, tra le quali da una parte la durata di circa due anni e mezzo del rapporto lavorativo, l’assenza di colpe imputabili all’attore e l’evidente necessità di quest’ultimo di percepire il salario per le sue esigenze personali e quelle della sua famiglia, e dall’altra la colpa della convenuta, che era in mora con il pagamento dello stipendio per carenza di liquidità, l’attribuzione dell’indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO) concretamente rivendicata dall’attore.

 

 

                                   6.   In questa sede la convenuta non si è confrontata con la motivazione pretorile appena riassunta e in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse essere riformata. Il suo appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

 

 

                                   7.   Nel gravame la convenuta si è più che altro limitata a evidenziare alcune circostanze, che tuttavia - come di dirà - non sono assolutamente tali da modificare l’esito della lite, per altro perfettamente corretto e condiviso da questa Camera. 

 

 

                               7.1.   Essa ha innanzitutto rimproverato al Pretore di aver “attribuito un’importanza eccessiva al tenore letterale della lettera del 13 dicembre 2013 ritenendo di dover applicare l’art. 337d CO in considerazione del fatto che la stessa riporta la dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro””, aggiungendo che invece “il giudice avrebbe dovuto procedere con un’approfondita disamina di tutti gli aspetti”, segnatamente quelli che erano alla base del licenziamento in tronco ex art. 337 CO, “senza limitarsi al campo di applicazione dell’art. 337d CO” (appello p. 4).

                                         Il rilievo è privo di fondamento, visto e considerato che nella decisione il giudice di prime cure ha ampiamente trattato la questione del carattere giustificato o meno del licenziamento in tronco dell’attore (art. 337 CO), mentre il tema dell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte sua (art. 337d CO) è stato tutto sommato esaminato solo in modo marginale.

 

 

                               7.2.   Essa ha in seguito rimproverato al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l’intera vicenda” ed in particolare di non aver considerato “ad esempio la dimensione della ditta, la posizione ricoperta dal dipendente nella stessa ditta”, ossia il fatto che la convenuta era una piccola ditta e che l’attore e il suo collega J__________ __________ (che a sua volta aveva agito in quel modo ed era pure stato licenziato) erano allora i suoi unici dipendenti, “il tipo di rapporto instauratosi tra dipendente e datore di lavoro”, ossia il fatto che tra l’attore e il titolare della convenuta, entrambi originari della stessa regione del Portogallo, si era creato uno stretto legame personale, e “il grado di conoscenza del dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa ecc.” (appello p. 4 segg.).

                                         La censura è infondata. Le circostanze evocate nell’occasione dalla convenuta, dalle quali a suo dire si dovrebbe concludere per l’esistenza di un rapporto di fiducia o persino di amicizia tra le parti (che comunque, diversamente da quanto da lei preteso, non è tale da imporre al lavoratore la rinuncia ad eventuali diritti previsti dalla legge), non migliorano in effetti la sua posizione, non togliendo che l’attore sia in definitiva stato ingiustificatamente licenziato in tronco per il solo fatto di aver sospeso la sua attività lavorativa, dopo aver tempestivamente avvisato la controparte delle sue intenzioni, in conseguenza del pacifico mancato pagamento del suo stipendio (cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 3 ad art. 323 CO, con rif. a DTF 120 II 209 consid. 6 e JAR 1999 p. 137), il tutto con un provvedimento per altro significato dopo che all’attore era stato garantito che avrebbe poi potuto ripresentarsi al lavoro e oltretutto fondato su una diffida (doc. 6) neppure valida. È dunque senz’altro a torto che la convenuta, rimproverando all’attore un’ “insensibilità nei confronti del datore di lavoro” (appello p. 9) o ancora rilevando che “maggiore comprensione doveva … essere riservata … nei confronti del datore di lavoro” (appello p. 10), ha sostenuto che sarebbe stato al contrario “l’atteggiamento del dipendente” a “compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore” (appello p. 8).

 

 

                               7.3.   Sempre nell’ambito del rimprovero mosso al Pretore di “una manifesta insufficiente considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l’intera vicenda” di cui si è appena detto, la convenuta ha inoltre evidenziato che la sospensione dell’attività lavorativa da parte dell’attore neppure sarebbe stata legittima, siccome a quel momento le sue pretese salariali sarebbero comunque già state garantite in altro modo. Non è così.

                                         Il fatto che un datore di lavoro che non ha tempestivamente corrisposto al lavoratore lo stipendio gli fornisca poi delle garanzie a tale scopo non è in effetti tale da escluderne la mora e con ciò da far venir meno il diritto di quest’ultimo di sospendere la sua attività lavorativa. E comunque, in concreto, nel fatto che l’attuale committente della convenuta, B__________ __________, possa a un certo momento essersi impegnata a pagare alcune fatture della convenuta, che in tal modo avrebbe potuto a sua volta pagare l’attore, non si può intravedere una valida “garanzia” di pagamento delle sue spettanze salariali, visto che non si trattava di una vera e propria promessa di pagamento e che oltretutto quel suo eventuale pagamento sarebbe andato a favore della convenuta senza però la certezza che quest’ultima avrebbe poi provveduto a girarlo all’attore.

 

 

                               7.4.   Del tutto infondate sono infine le argomentazioni con cui la convenuta ha contestato l’attribuzione all’attore di un’indennità per licenziamento ingiustificato, evidenziando come essa, allora priva di liquidità e rimasta priva di maestranze nell’imminenza delle ferie natalizie, si fosse in definitiva trovata “in un vicolo cieco senza alcuna alternativa” (appello p. 10).

                                         Al di là del fatto che non è dato di vedere in che modo il licenziamento in tronco dell’attore e del collega J__________ __________ - che ha fatto sì che la convenuta, per sua stessa scelta, rimanesse senza maestranze in quel delicato periodo dell’anno - costituisse l’unica possibilità allora a sua disposizione, si osserva che sulla base delle circostanze evocate nella decisione, per altro neppure censurate in questa sede, e alle quali si può qui aggiungere da una parte il fatto che l’attore era nel frattempo pure stato oggetto di un licenziamento ordinario chiaramente abusivo siccome notificato a seguito della sua intenzione di sospendere l’attività lavorativa per il mancato pagamento della sue spettanze (art. 336 cpv. 1 lett. d CO) e dall’altra il fatto che la convenuta era pacificamente recidiva nel tardivo pagamento dei salari (cfr. osservazioni p. 2, conclusioni p. 2), il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’attore l’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato pari a una mensilità da lui rivendicata non presta assolutamente il fianco a alcuna critica (essendo per altro incontestabile che, a fronte di una richiesta superiore - l’art. 337c cpv. 3 CO dispone in effetti che una tale indennità poteva se del caso ammontare fino a sei mesi di salario - la stessa avrebbe fors’anche potuto essere ammessa in tale maggior misura). Per altro, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la circostanza che la convenuta si trovasse in una situazione di carenza di liquidità, fors’anche solo temporanea, non è tale da attenuare la sua colpa, il rischio d’impresa dovendo essere posto proprio a carico del datore di lavoro e non certo del lavoratore. 

 

 

                                   8.   Ne discende che l’appello della convenuta, manifestamente infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). All’attore, risultato vincente, non si attribuiscono ripetibili, non avendole qui richieste (DTF 139 III 334 consid. 4.3).

 

 

                                   9.   Non ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 18 settembre 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro, come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 14'991.94 e così inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).