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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG) |
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chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 9 ottobre 2018 da
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RI 1 |
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(patr. dall’ PA 1 ) |
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contro la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell'
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CO 1
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che ne ha ordinato lo scioglimento;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 13 marzo 2018, l'Ufficio
del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1, società con sede a __________
e recapito in __________, a notificare entro trenta giorni, pena la
cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, o a
comunicare in forma scritta la validità di quello risultante iscritto a
registro di commercio;
che, constatato il mancato
rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del 27 agosto 2018, l'Ufficio del registro di commercio
ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale
concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa
iscrizione;
che il 28 settembre 2018 l'CO 1, preso atto come all'ordine impartito non fosse
stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento della società,
nominando i liquidatori e modificando di conseguenza il tenore dell'iscrizione
a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di fr. 500.- ciascuno
a __________ __________ e __________ __________, in qualità di persone
obbligate alla notificazione;
che con il ricorso 9
ottobre 2018 RI 1, rappresentata dal presidente __________ __________ e dal
membro __________ __________, è insorta contro la decisione chiedendo di
dichiararla “nulla e/o annullabile” e nel contempo di condannare lo
Stato del Cantone Ticino in rappresentanza dell’Ufficio del registro di commercio
a rifonderle un’indennità di fr. 5'385.- a titolo di rimborso delle spese
causate dalla controversia ai sensi dell’art. 49 LPAmm;
che, a mente della ricorrente, i responsabili della società non sarebbero stati
in grado di capire quale inadempienza burocratica venisse loro imputata con la
diffida del 13 marzo 2018, che le rimproverava di non avere più il domicilio legale
nel luogo della sua sede; una dipendente della società avrebbe comunque
prontamente interpellato l’CO 1 per comunicare l’operatività della società e
sapere come procedere, attenendosi poi alle indicazioni ricevute, in
particolare comunicando in forma scritta la validità del domicilio iscritto a
RC;
che all’CO 1 viene pertanto rimproverato di aver agito su presupposti errati, siccome
la segnalazione di terzi che avrebbe dato avvio alla procedura sarebbe stata menzognera
e diffamatoria, come facilmente accertabile; l’Ufficio avrebbe quindi proceduto
alla pubblicazione del 27 agosto 2018 in assenza dei presupposti legali,
verosimilmente a causa di un disguido interno all’Ufficio, che non aveva preso
atto del tempestivo riscontro della società già dopo la prima diffida;
che, con risposta 30
ottobre 2018, l’CO 1 ha confermato la bontà della sua decisione, precisando
come la manchevolezza rimproverata alla società fosse da ricondurre all’assenza
di locali propri adibiti ad ufficio per l’esercizio dell’attività commerciale nell’immobile
sito in __________ a __________, segnatamente per mancanza di un valido
contratto di locazione, le comunicazioni societarie successive alla prima
notifica (telefonata ed e-mail) non essendo pervenute nelle forme adeguate e
non avendo pertanto permesso di chiudere la procedura in corso che avrebbe
comunque richiesto all’Ufficio di esperire ulteriori accertamenti, segnatamente
in merito all’esistenza di un contratto di locazione;
che, con replica 22 novembre 2018, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta,
aumentando a fr. 7'323,60 l’ammontare dell’indennità pretesa; essa rileva anzitutto
come solo con la risposta al ricorso avrebbe finalmente preso conoscenza della
segnalazione dalla quale avrebbe preso avvio la procedura e lamenta il fatto che
mai in precedenza le sarebbe stato indicato che il problema del valido
domicilio legale fosse da ricondurre all’esigenza di dimostrare l’esistenza di
un contratto di locazione, a suo dire sempre esistito come risulterebbe dalla
documentazione prodotta in questa sede; la ricorrente rileva quindi come mai vi
sarebbe stato un problema di recapito degli invii postali, contrariamente a
quanto fattole credere in un primo tempo; all’Ufficio viene quindi rimproverato
l’eccesso di formalismo per aver proceduto alla pubblicazione della diffida sul
foglio ufficiale svizzero di commercio, senza un contemporaneo avviso postale
raccomandato, a fronte di una svista interna all’ufficio stesso che avrebbe invece
dovuto dare adeguato seguito alla comunicazione societaria via e-mail del 15
marzo 2018, essendo chiaro a quel momento che si trattasse di una società pienamente
operativa, con una decina di dipendenti attivi nei suoi uffici, situati in __________
a __________, desiderosa di scongiurare una liquidazione;
con duplica 3 gennaio 2018 (correttamente: 2019) l’Ufficio del registro di
commercio ha rilevato come non sussista più motivo di procedere allo scioglimento
della società, siccome il contratto di locazione prodotto in sede di replica
(doc. Z) attesterebbe l’esistenza di un valido domicilio legale nel luogo della
sede statutaria; per il resto, a suo dire, la decisione andrebbe comunque confermata,
in merito a tasse e ammenda, siccome un valido titolo giuridico per disporre
dei locali siti all’indirizzo del domicilio legale iscritto non sussisteva al
momento dell’avvio della procedura, il precedente contratto avendo preso
termine al 31 dicembre 2017 e un nuovo contratto essendo stato validamente
stipulato solo dopo l’emanazione della decisione di scioglimento impugnata;
che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di
trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda
Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto
ricorsuale, presentato il 9 ottobre 2018 da RI 1 è pertanto tempestivo;
che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche
solo nella procedura ricorsuale, è idoneo, in base alla dottrina e alla
giurisprudenza, ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che, nel caso concreto, a prescindere dalla sua correttezza iniziale, la
decisione impugnata deve quindi essere annullata per quanto concerne i
dispositivi n. 1 e 2 relativi allo scioglimento e alla nomina dei liquidatori,
rispettivamente il dispositivo n. 3 ordinante la nuova iscrizione al registro
di commercio nonché il disp. n. 4 e 5 in quanto riferito a quest’ultima
operazione;
che, alla luce della
contestazione su tasse, spese e ammende inflitte a __________ __________ e __________
__________, in qualità di persone obbligate alla notificazione, resta comunque da
esaminare se la decisione di scioglimento della società possa essere ritenuta ineccepibile,
ovvero se risulta essere la corretta conseguenza della mancata reazione alle
richieste dell’CO 1 di ripristinare la situazione legale;
che, alla luce delle circostanze accertate in questa sede, non può essere
rimproverato alla società ricorrente, e meglio al suo presidente e al suo
membro, di non essersi adeguatamente attivati o di essere venuti meno ai loro
obblighi legali, imponendo così all’Ufficio di emanare la contestata decisione
per poter ripristinare una situazione di legalità;
che va piuttosto imputato all’Ufficio un errore di comunicazione per non aver
adeguatamente indicato alla società destinataria della diffida del 13 marzo
2018 quale fosse il motivo alla base dell’avvio della procedura, inducendola a
credere trattarsi di un problema di recapito o di effettiva operatività negli
uffici presso la sede legale; alla medesima autorità va altresì rimproverato di
non aver adeguatamente chiarito le circostanze rilevanti neppure a fronte
dell’immediata reazione della destinataria della diffida; sebbene avvenuta
nella forma di un colloquio telefonico e di un successivo invio e-mail, viola
il divieto di formalismo eccessivo ed è contrario alla tutela della buona fede
riposta nell’agire dell’autorità amministrativa il rimprovero mosso dall’Ufficio
alla società di non aver adeguatamente formalizzato la sua comunicazione (nel
rispetto della forma scritta) e di aver atteso confidando nella soluzione della
questione;
che va sottolineato come
la cancellazione ai sensi dell’art. 938a cpv. 1 CO debba comunque rimanere una
conseguenza estrema, a fronte dell’esigenza per la preposta autorità di
chiarire d’ufficio le circostanze rilevanti; la procedura di diffida tramite pubblicazione
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio appare senz’altro adeguata a fronte
della difficoltà a reperire il destinatario della comunicazione, in particolare
quando altri elementi lasciano presagire una mancata reazione; un tale
formalismo appare per contro eccessivo quando alla prima diffida fa seguito,
come nel caso concreto, un pronto riscontro di una rappresentanza della società,
che esprime il desiderio di porre rimedio e interpella l’autorità per sapere
come procedere, fornendo altresì elementi che reputa (a torto o a ragione)
adeguati per dissipare i dubbi sorti;
che, nel caso concreto, a causa della comunicazione non esplicita
dell’autorità, è stato peraltro solo con la risposta di causa in questa sede
che la ricorrente ha finalmente potuto comprendere la rilevanza della questione
dell’esistenza di un valido contratto di locazione, provvedendo a chiarire le
circostanze rilevanti e a fugare ogni dubbio al proposito;
che, nella scelta delle misure atte a ripristinare una situazione conforme alle
norme applicabili, tenuto conto anche di possibili interessi di terzi e
dell’interesse pubblico, lo scioglimento della società deve rimanere l’ultima
ratio e non può essere conseguenza di un automatismo decisionale dell’Ufficio
che prescinda dalle informazioni di cui dispone, o di cui può disporre senza particolare
sforzo (con riferimento alla giurisprudenza in merito all’esercizio dell’ampio
potere di apprezzamento del giudice in caso di lacune organizzative della
società ai sensi dell’art. 731b CO cfr. DTF 136 III 371 consid. 11.4.1, con
rif.);
che pertanto, non ravvisando una negligente inattività della società e dei suoi
organi, sono annullati pure i dispositivi della decisione relativi alle spese e
all’ammenda di fr. 500.- inflitta a __________ __________ e __________ __________,
che non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CO per
non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti dal competente
Ufficio;
che la ricorrente chiede
di riconoscerle un’indennità ai sensi dell’art. 49 LPAmm quale rimborso delle
spese asseritamente causatele dalla controversia (quantificate inizialmente in
fr. 5'385.- e successivamente aumentate a fr. 7'323,60); la domanda può essere
parzialmente accolta, limitatamente a
fr. 1’500.-, ritenuto un dispendio adeguato di tempo per far valere le proprie
ragioni in questa sede, chiarendo le circostanze rilevanti;
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 47 e 49 LPAmm nonché la LTG
decide:
1. Il ricorso 9 ottobre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che la decisione 28 settembre 2018 (n. __________) dell’CO 1 è annullata.
2. Non si prelevano spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 1'500.-.
3. Notificazione:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).