Incarto n.
12.2018.135

Lugano

17 gennaio 2022/jh                  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

 

sedente per giudicare nella causa - inc. 10.2004.17 della terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA) - promossa direttamente in appello con petizione 3 novembre 2004 da

 

 

 AP 1  (I)

 AP 2  (I)

 

entrambi patrocinati dagli   PA 1 PA 2

 

 

 

contro

 

 

 

 

  AO 1 

  AO 2 

  AO 3 

  AO 4 

 

tutti già patrocinati dall’avv. F__________, __________

e ora patrocinati dall’  PA 3 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 2'891'387.- oltre

accessori a titolo di risarcimento del danno derivante da una conduzione negligente del

mandato di patrocinio;

 

 

domanda avversata dai convenuti, che con risposta 24 marzo 2005 hanno altresì

chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di fr. 92'858.55 oltre interessi per

prestazioni professionali rimaste insolute, crediti da compensare in caso di

accoglimento della domanda principale;

 

ritenuto che con decisione 31 ottobre 2016 la terza Camera civile del Tribunale

d’appello ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto la domanda

riconvenzionale nella misura di fr. 57'155.05 oltre interessi;

 

ricorrenti gli attori, che in data 5 dicembre 2016 hanno presentato un ricorso in

materia civile innanzi al Tribunale federale, il quale l’ha dichiarato inammissibile con

sentenza 6 aprile 2017 (inc. 4A_691/2016), rinviando la causa all’autorità inferiore al

fine di farla pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare quale seconda

istanza cantonale;

 

considerato che con risoluzione 20 febbraio 2019 n. 851 il Consiglio di Stato del

Cantone Ticino ha attribuito alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (IICCA)

la competenza a trattare il ricorso in seconda istanza;

 

richiamata la decisione 13 febbraio 2020 con cui questa Camera ha assegnato agli

attori un termine di 30 giorni per riformulare il proprio allegato ricorsuale 5 dicembre

2016 secondo i contenuti e le forme previste dagli art. 308 seg. CPC;

 

vista la nuova impugnativa conseguentemente presentata in data 15 maggio

2020, con cui AP 1 e AP 2 hanno chiesto di

accogliere la loro petizione e respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con risposta 9 settembre 2020 hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

tenuto conto della replica 5 ottobre 2020 degli appellanti ed evasa, con decisione 29

aprile 2021, l’ivi contenuta eccezione processuale dell’incapacità postulatoria dell’avv.

F__________, allora patrocinatore degli appellati, a fronte di un presunto conflitto

d’interessi;

 

letta la duplica 28 maggio 2021 presentata dagli appellati per il tramite del nuovo

patrocinatore avv. PA 3;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

 

 

A.        Fra il 1997 e il 1998 R__________, allora direttore della filiale di __________ della banca __________ SA, ha effettuato per conto di AP 1 e AP 2, titolari della relazione bancaria n. __________, due operazioni finanziarie (acquisto di azioni della società __________ per complessivi
$ 630'000.- e concessione di un mutuo di $ 800'000.- alla società __________.

 

B.        Il 19 novembre 1998 la banca ha sottoposto e fatto sottoscrivere ai due clienti una dichiarazione di scarico secondo la quale essi "prendono atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro averi presso il __________, __________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società __________) perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 19 novembre 1998, danno pieno e totale discarico alla banca del proprio operato" (doc. H).

 

C.        Con il concretizzarsi dei sospetti relativi alle operazioni in questione, che si sono rivelate ben difformi a quanto prospettato ai clienti e hanno per loro comportato delle ingenti perdite di denaro, nel dicembre 1998 la banca ha trasmesso al Ministero Pubblico una segnalazione formale. Il procedimento penale avviato a carico di R__________, ove AP 1 e AP 2 si sono costituiti parte civile con il patrocinio dello studio legale S__________, si è concluso con la decisione 9 giugno 2000 con cui la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato l’imputato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per ripetuta truffa e falsità in documenti e al pagamento in favore di AP 1 e AP 2 di $ 800'000.- in solido con il co-imputato L__________ e di $ 630'000.- singolarmente (doc. D). In sintesi, è emerso che R__________, prospettando ai clienti degli investimenti sicuri e redditizi, aveva fatto loro acquistare delle azioni (__________) in realtà possedute da altri clienti della banca e prive di reale mercato, nonché concedere un mutuo alla società __________ sottacendo il reale impiego del denaro ottenuto, destinato a scopi estranei e/o speculativi.

 

D.        Con petizione 18 maggio 2001 proposta direttamente innanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (IICCA, inc. 10.2001.22), la società F__________ SA, cessionaria delle pretese risarcitorie di AP 1 e AP 2 e ancora una volta assistita dallo studio legale S__________ (poi divenuto “__________”) per il tramite del suo dipendente avv. __________ P__________, ha chiesto la condanna di __________ SA al pagamento di fr. 2'716'910.20 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, ovvero fr. 1'071'660.- (corrispondente a $ 636'000.-) quale prezzo d’acquisto delle azioni __________, fr. 1'348'000.- (corrispondente a $ 800'000.-) versati per la concessione del mutuo a __________, fr. 280'669.45 quale mancato reddito conseguente alla perdita di tali due importi e fr. 16'580.75 per spese legali preprocessuali.

La convenuta si è opposta alla petizione, facendo valere la dichiarazione di scarico a suo tempo sottoscritta dagli attori.

 

E.        In corso di causa, e meglio nell’aprile/maggio 2004 prima dell’inoltro delle conclusioni scritte, F__________ SA ha cambiato patrocinatori, decidendo di farsi da quel momento assistere dallo studio legale B__________, e concretamente dall’avv. __________ A__________. Con istanza 11 giugno 2004 la medesima ha denunciato la lite allo studio legale S__________, che tuttavia non è intervenuto in causa (doc. N).

 

F.        Con sentenza del 5 agosto 2004 (doc. O) la IICCA ha respinto la petizione per l’assente tempestiva contestazione della dichiarazione di scarico per vizio di volontà entro il termine di un anno dalla scoperta dell’errore o del dolo (art. 31 CO): ciò in quanto il termine aveva iniziato a decorrere al più tardi al momento della chiusura dell'istruzione penale in data 10 marzo 2000 (ovvero quando gli attori hanno scoperto la portata degli illeciti commessi da R__________), mentre la prima contestazione dello scarico che risulta dagli atti di causa è contenuta nella petizione 18 maggio 2001. Le spese processuali di fr. 39'650.- e le ripetibili di
fr. 85'000.- sono state poste a carico di F__________ SA. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

 

G.       Con petizione 3 novembre 2004, proposta direttamente innanzi alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA) giusta l’art. 302 cpv. 1 CPC/TI (inc. 10.2004.17), F__________ SA ha postulato la condanna degli avvocati AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 al pagamento di fr. 2'891'387.- oltre accessori a titolo di risarcimento per la conduzione negligente e colpevole del mandato di patrocinio gestito dal loro dipendente avv. __________ P__________ (art. 101 CO), che ha condotto alla reiezione della causa (segnatamente per la tardiva contestazione della dichiarazione di scarico). L’importo si compone di fr. 2'716'910.20 già pretesi nei confronti di __________ SA (v. sopra consid. D),
fr. 49'476.80 quale restituzione di onorari già versati e fr. 125'000.-
quale rimborso delle spese giudiziarie poste a suo carico nella summenzionata procedura innanzi alla IICCA.

 

H.        Su istanza dell’attrice, e raccolto il consenso dei convenuti, con ordinanza 18 marzo 2005 la IIICCA ha disposto il subingresso in causa di AP 1 e AP 2, cessionari e titolari originari della pretesa risarcitoria, con dimissione dalla lite di F__________ SA.

 

I.          Con risposta 24 marzo 2005 i convenuti hanno contestato la petizione e hanno chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento in loro favore di fr. 92'858.55 oltre interessi per prestazioni professionali rimaste insolute, opponendoli subordinatamente in compensazione in caso di accoglimento della domanda principale.

 

J.         Dopo lo scambio di ulteriori allegati scritti preliminari, gli attori hanno nuovamente cambiato patrocinatori, incaricando lo studio legale L__________. In data 28 luglio 2006 essi hanno poi denunciato la lite agli avv. __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, soci dello studio legale B__________, che non sono tuttavia intervenuti in causa.

 

K.        Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte delle parti (ove gli attori hanno introdotto una domanda subordinata volta a esprimere la propria pretesa in una diversa valuta, ovvero
$ 636'000.- + $ 800'000.- + $ 165'801.71 + fr. 49'476.80 +
fr. 125’000.-), con decisione 31 ottobre 2016 la IIICCA ha respinto la petizione 3 novembre 2004 (con seguito di spese e ripetibili a carico degli attori principali) e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale 24 marzo 2005 nella misura di fr. 57'155.05 oltre interessi del 5% dal 18 marzo 2005 (con aggravio delle spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili).

In relazione all’azione principale la IIICCA, dopo aver accertato che la sentenza 5 agosto 2004 della IICCA è di massima opponibile ai convenuti a fronte della denuncia di lite rivolta nei loro confronti (art. 56 CPC-TI), ha rilevato che in realtà la stessa non ha tenuto in considerazione l’inapplicabilità della dichiarazione di scarico 19 novembre 1998 alla fattispecie: secondo il principio dell’affidamento e analogamente a quanto vale nel diritto societario, essa poteva difatti estendersi solo a fatti noti alla parte dichiarante nel momento in cui è stata data, e pertanto non alle manovre truffaldine di R__________ (in quel momento neppure conosciute dalla banca) né alle relative conseguenze emerse solo nel seguito (perdita totale del capitale investito). La banca aveva piuttosto richiesto la sottoscrizione della dichiarazione unicamente per ottenere dai clienti la conferma che gli investimenti fossero avvenuti con il loro accordo, ciò che essa stessa aveva motivo di dubitare. Per la IIICCA, questi ragionamenti potevano essere dedotti dagli allegati scritti introduttivi redatti dai convenuti, ritenuto oltretutto che lo scarico, perlomeno in relazione al mutuo, è pure viziato da nullità, in quanto volto a liberare preventivamente (ovvero prima dell’insorgere del relativo danno nel gennaio 1999) dalla responsabilità per dolo o colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). L’impugnazione della dichiarazione di scarico ai sensi dell’art. 31 CO non era pertanto necessaria. La suddetta Autorità ha altresì osservato che nel corso della causa contro la banca, gli attori hanno incaricato dei nuovi patrocinatori: sono stati quest’ultimi a sostenere la tesi del dolo nelle conclusioni scritte, nonché a omettere di presentare un ricorso (per riforma) al Tribunale federale, che avrebbe avuto buone possibilità di successo. Per tutti questi motivi la IIICCA ha concluso che la parte convenuta, fondandosi sulla non-vincolatività della dichiarazione di scarico nell’ambito del suo mandato di patrocinio, non ha violato il suo dovere di diligenza e che l’esito negativo della causa inc. 10.2001.22 non può esserle imputato. Di qui la reiezione della petizione. Peraltro, la pretesa di risarcimento dei danni riconducibili alle due operazioni d’investimento sarebbe stata da respingere anche poiché formulata in una valuta errata rispetto a quanto previsto dall’art. 84 CO (considerato che il cambio di valuta inserito dagli attori in sede di conclusioni è inammissibile, in assenza della necessaria domanda di mutazione dell’azione) e, per quanto riguarda il mancato guadagno, anche per carente dimostrazione (in assenza di una perizia). Pure le pretese di rifusione delle spese legali preprocessuali e di restituzione degli acconti versati sarebbero comunque state da respingere, siccome non dimostrate.

Di riflesso, per quanto riguarda l’azione riconvenzionale, la IIICCA ha stabilito l’obbligo per gli attori di pagare ai convenuti il saldo delle note d’onorario relative alla procedura innanzi alla IICCA (incontestato nella sua quantificazione), ma non quello di saldare due ulteriori note professionali relative al procedimento penale (in assenza di dimostrazione).

 

L.        Con ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre 2016, gli attori si sono aggravati contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere l’azione riconvenzionale. Con sentenza 6 aprile 2017 (inc. 4A_691/2016) l’Alta Corte ha osservato che nella fattispecie le condizioni per giudicare la vertenza con un’istanza cantonale unica ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 LTF non erano adempiute, spettando al Cantone Ticino fare in modo che le sentenze emanate in prima e unica istanza dal Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 302 cpv. 1 CPC/TI senza l’accordo di tutte le parti potessero essere oggetto di un ricorso presso un tribunale cantonale di seconda istanza. Ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, rinviando la causa all’autorità inferiore al fine di farla pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare quale seconda istanza cantonale che avesse almeno la facoltà di esaminare le censure di cui agli art. 95-98 LTF.

 

M.       In occasione dell’udienza per incombenti del 20 novembre 2018 le parti sono state sentite dalla IICCA (alla quale l’incarto era stato attribuito dal Presidente del Tribunale d’appello in ragione della materia oggetto del contendere) in relazione alle modalità di designazione dell’autorità giudiziaria competente a decidere il ricorso. Nel seguito, con risoluzione 20 febbraio 2019 n. 851, il Consiglio di Stato ha formalmente attribuito alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello (giudicante ora in una composizione totalmente diversa da quella che ha emanato la sentenza 5 agosto 2004) la competenza a trattare il ricorso in seconda istanza. La decisione non è stata contestata dalle parti in causa.

 

N.        Un’ulteriore udienza del 10 dicembre 2019 ha avuto per oggetto i passi procedurali da compiere ai fini della trattazione della causa. Con successiva decisione del 13 febbraio 2020, questa Camera ha assegnato agli attori un termine di 30 giorni per riformulare, se l’avessero desiderato, il proprio allegato ricorsuale 5 dicembre 2016 secondo i contenuti e le forme previste dagli art. 308 seg. CPC. Anche questa decisione è rimasta incontestata. Il termine è stato prorogato sino al 15 maggio 2020.

 

O.       In data 15 maggio 2020 gli attori hanno presentato una nuova impugnativa, nella forma dell’appello, con cui hanno chiesto di accogliere la loro petizione (nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 2'716'910.20 più interessi al 5% dal 4 agosto 2000, oltre a fr. 49'476.80 più interessi al 5% dal 3 novembre 2004 e a fr. 125'000.- più interessi al 5% dal 3 novembre 2004, o subordinatamente al pagamento di $ 636'000.- + $ 800'000.- +
$ 165'801.71 più interessi al 5% dal 4 agosto 2000, oltre a
fr. 49'476.80 più interessi al 5% dal 3 novembre 2004 e a
fr. 125'000.- più interessi al 5% dal 3 novembre 2004), e respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

P.        Con risposta 9 settembre 2020 i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio della IIICCA.

 

Q.       Con replica 5 ottobre 2020 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi e hanno sollevato l’eccezione processuale dell’incapacità postulatoria dell’avv. F__________, patrocinatore della controparte, a fronte di un presunto conflitto d’interessi (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), derivante dal fatto che a fine 2019/inizio 2020 quest’ultimo e l’avv. __________ A__________ sono divenuti soci e partner del neocostituito studio C__________.

 

R.        Gli appellati si sono opposti all’eccezione con l’allegato scritto 30 ottobre 2020 (risposta all’eccezione processuale) e hanno contestualmente prodotto la duplica di appello nel rispetto del termine loro fissato con ordinanza 6 ottobre 2020. Questo atto processuale non è stato notificato alla controparte visto il contenuto dell’eccezione suddetta.

Le parti si sono ulteriormente espresse con scritti 16 novembre 2020 (replica spontanea sull’eccezione processuale), 27 novembre 2020 (duplica spontanea all’eccezione processuale con domanda subordinata di stralcio dell’appello) e 11 dicembre 2020 (presa di posizione degli appellanti sulla suddetta domanda subordinata). Il tema è stato altresì approfondito in occasione dell’udienza del 2 marzo 2021.

 

S.        Con scritto 15 marzo 2021 gli appellati, e 8 aprile 2021 gli appellanti hanno raggiunto un accordo processuale sul mantenimento negli atti dell’appello 15 maggio 2020, della risposta 9 settembre 2020 e della replica 5 ottobre 2020, l’estromissione della duplica 30 ottobre 2020 presentata dall’avv. F__________, la rinuncia di quest’ultimo e più in generale dello studio legale (__________) al mandato di rappresentanza processuale degli appellati per il proseguo della procedura e l’assegnazione a questi ultimi di un nuovo termine per provvedere all’inoltro della duplica per il tramite di un nuovo patrocinatore.

 

T.        Questa Camera ha ratificato l’accordo con decisione 29 aprile 2021, dichiarando evasa la suddetta domanda processuale pregiudiziale, estromettendo dagli atti la duplica 30 ottobre 2020 degli appellati e assegnando loro un termine di 30 giorni per provvedere all’inoltro della duplica mediante un nuovo patrocinatore, ciò che è avvenuto in data 28 maggio 2021 per il tramite dell’avv. PA 3. Va in ogni caso precisato che l’eccezione sarebbe stata da respingere. Da un lato giacché si poneva in contrasto con il principio della buona fede, che impone alle parti di sollevare tempestivamente eventuali vizi processuali (soprattutto se ciò permette di apportare un eventuale correttivo, cfr. STF 4A_476/2012 del 24.5.2013, consid. 3.1 e 4C.347/2000 del 6 aprile 2001, consid. 2b), avendo gli appellanti saputo della comunanza di studio fra l’avv. __________ A__________ e l’avv. F__________ già in data 4/5 dicembre 2019 (doc. 31 e 32 prodotti con la risposta all’eccezione processuale) e avendo ciò malgrado deciso di attendere sin dopo alla presentazione della risposta 9 settembre 2020 per presentare la propria contestazione. Dall’altro lato, il rischio concreto di un conflitto d’interesse non sussisteva. Non solo poiché la stessa parte convenuta è stata la patrocinatrice degli attori dagli albori della controversia alla primavera del 2004 e già ne conosceva approfonditamente i dettagli; ma anche perché gli appellanti non hanno saputo indicare quali eventuali nuove informazioni l’avv. F__________ avrebbe potuto ottenere dall’avv. __________ A__________ (a partire da quando è stato costituito lo studio C__________) e utilizzare a loro danno in questa sede, tenuto anche conto della limitazione posta dall’art. 317 CPC. In effetti, dagli scritti degli appellati non emerge alcun elemento che non sia già stato ampiamente sviscerato nei numerosi stadi della presente controversia. Sulla questione non occorre attardarsi ulteriormente.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi alla IIICCA è stata iniziata nel novembre 2004 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione comunicata nel novembre 2016 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2).

 

2.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, considerate le particolarità sopra elencate, l’appello 15 maggio 2020 è ricevibile e tempestivo, ritenuto che lo stesso ricalca essenzialmente le censure già contenute nel ricorso inoltrato al Tribunale federale (se non per quanto indicato qui di seguito). Lo stesso dicasi per gli ulteriori scritti delle parti, tenuto conto dei termini e delle relative proroghe assegnate come pure dell’evasione della questione pregiudiziale relativa alla incapacità di postulazione dell’avv. F__________.

 

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

4.         Gli appellanti criticano l’autorità precedente per avere travisato il contenuto e la portata della dichiarazione di scarico e omesso di accertarne la vincolatività (ratifica), rispettivamente per non aver ammesso una negligenza professionale della controparte a fronte della sua mancata impugnazione ex art. 31 CO.

Essi sostengono innanzitutto che il diritto societario e segnatamente l’art. 758 CO (costituente un unicum nel diritto federale volto a considerare le peculiarità del settore, fra cui il particolare processo di formazione ed espressione della volontà di una società) non può trovare un’applicazione analoga nel caso concreto (invero esponendo al riguardo delle considerazioni non contenute nel ricorso al Tribunale federale del 5 dicembre 2016, cfr. la relativa p. 13). La dichiarazione sarebbe piuttosto stata da interpretare secondo l’art. 18 CO, ritenuta la prevalenza dell’interpretazione soggettiva (trascurata dalla IIICCA) e l’esistenza di una comune volontà delle parti, le quali intendevano estendere lo scarico a qualsiasi ipotesi di responsabilità e perciò anche agli illeciti commessi da R__________ (vista l’ampia formulazione della clausola e i sospetti già esistenti al momento della sua sottoscrizione). D’altronde, in quel frangente i due clienti erano stati espressamente invitati a verificare la presenza di eventuali ammanchi/malversazioni negli estratti bancari, di cui non vi era traccia. Semplicemente, i medesimi si trovavano in errore sulla reale natura e portata degli illeciti, in quanto convinti che il sospetto vertesse su un’indebita appropriazione di averi. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, l’autorità precedente avrebbe dovuto verificare il significato della dichiarazione così come poteva essere compresa dalla destinataria dello scarico (la banca) e non dai firmatari (i clienti), ciò che avrebbe altresì condotto ad ammettere uno scarico pieno e illimitato. In sostanza, lo scopo della liberatoria era quello di proteggere la banca da qualsiasi eventuale irregolarità commessa dal suo ex direttore.

Gli appellanti contestano altresì che la dichiarazione (in relazione al mutuo) possa essere considerata nulla ai sensi dell’art. 100 CO, giacché il danno si sarebbe verificato prima della sua sottoscrizione, e meglio già al momento dell’erogazione del denaro alla società americana e al suo utilizzo per scopi estranei a quelli prefissati, per cui in quel momento l’impossibilità della restituzione del prestito si era già realizzata.

Di conseguenza, a loro modo di vedere, la dichiarazione di scarico era perfettamente applicabile alla fattispecie e avrebbe dovuto essere impugnata per vizio di volontà entro il termine di un anno (decorrente già dal 10 febbraio 1999, giorno in cui i clienti si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, o al più tardi il 10 marzo 2000 alla chiusura dell’istruttoria penale, come definitivamente accertato dalla IICCA con la sentenza 17 gennaio 2022). In tale caso, la causa rivolta nei confronti della banca avrebbe avuto ottime possibilità di esito favorevole (responsabilità della banca per l’agire del suo direttore), non potendo essere loro rimproverata alcuna negligenza nella scelta degli investimenti in questione e una colpa concomitante nella realizzazione del danno, né essendo la pretesa ostacolata dalla prescrizione. Di qui la responsabilità dell’avv. __________ P__________ (il quale sapendo della dichiarazione di scarico e avendo seguito i due clienti sia in sede civile che penale, avrebbe dovuto riconoscere l’importanza di una contestazione ex art. 31 CO) e conseguentemente dei convenuti, per l’insuccesso della causa.

Nel seguito del gravame, gli appellanti rilevano altresì che un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza 5 agosto 2004 della IICCA non avrebbe verosimilmente avuto probabilità di successo e ribadiscono l’ammissibilità della loro pretesa espressa in franchi (art. 84 CO), della mutazione dell’azione inserita nelle loro conclusioni (art. 74, 76 e 92 CPC-Tl) nonché il buon fondamento delle ulteriori pretese avanzate.

 

5.         Al considerando 3 della decisione impugnata, la IIICCA ha già esposto la pertinente giurisprudenza in materia di diligenza dell’avvocato. Si può comunque qui ricordarla.

Quale mandatario, l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). Anche se non è tenuto a fornire un risultato, deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista, egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può in particolare essere ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo, tenuto conto della potenziale complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite legate alla procedura giudiziaria come pure di certe imperfezioni umane minori legate allo svolgimento di un'attività intrisa di incertezze. Spetta difatti alle parti sopportare il rischio del processo. Il grado di diligenza richiesto al mandatario non va determinato in termini generali, ma sulla base delle circostanze del caso concreto; devono in particolare essere tenute in considerazione le capacità, le competenze specifiche e le attitudini di quest'ultimo che il mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, la situazione fattuale e giuridica e le difficoltà con cui il medesimo si è trovato confrontato (DTF 117 II 563, consid. 2a; STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1). Sapere se il modo di agire di un avvocato vada o meno qualificato come conforme al suo dovere di diligenza risulta da una ponderazione tra il rischio generato dalla professione esercitata, da un lato, e le competenze autoritativamente certificate, dall'altro. Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, il patrocinatore può vedersi soppresso o ridotto il diritto all’onorario (a dipendenza dell’utilizzabilità della sua prestazione), e deve rispondere del danno che causa al suo mandante (personalmente o per il tramite dei suoi ausiliari). La violazione è generatrice di responsabilità (art. 97 CO) soltanto quando essa è causale per il danno insorto al cliente, ovvero qualora sia dimostrato che l’esito della procedura giudiziaria, in caso di comportamento diligente, sarebbe stato più favorevole (STF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020, consid. 6; 4A_659/2018 del 15 luglio 2019, consid. 3.1; 4A_380/2016 del 1° novembre 2016, consid. 4.1 e 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016, consid. 3 e 7.4).

 

Sull’impostazione della causa da parte dei convenuti

 

6.         Con l’impugnativa, gli appellanti non contestano debitamente quanto osservato dalla IIICCA ai considerandi 4.5 e 5.3.2 della decisione impugnata, ovvero che negli allegati introduttivi redatti dai convenuti nell’inc. 10.2001.22 non era stata addotta l’esistenza di vizi di volontà né era stato menzionato il dolo, che quindi la causa non era stata impostata sugli art. 23 seg. CO, che la tesi degli attori si basava piuttosto, in termini più generali, sulla non-vincolatività della dichiarazione di scarico in relazione ai fatti non conosciuti dai medesimi, e che da detta tesi nonché dalle allegazioni proposte si potevano dedurre le considerazioni di diritto esposte dalla giurisdizione precedente e già sopra riassunte (ciò che è una conseguenza dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice, cfr. art. 87 CPC-TI e art. 57 CPC-CH).

Solo la replica 5 ottobre 2020 affronta marginalmente questo aspetto, e soltanto in relazione all’art. 100 CO, laddove a p. 6 evidenzia che il tema della presunta nullità della dichiarazione non è mai stato sollevato nella causa introdotta contro la banca. La censura, che non approfondisce la tematica e in particolare non spiega quali fossero le allegazioni fattuali e le informazioni mancanti che avrebbero impedito una sussunzione secondo i criteri dell’art. 100 CO, è tuttavia da considerare tardiva: essa difatti non riguarda questioni affrontate per la prima volta nella risposta 9 settembre 2020 degli appellati, bensì un tema già trattato nella decisione impugnata sul quale gli appellanti avrebbero potuto e dovuto confrontarsi già nell’appello (a maggior ragione allorquando era stato concesso loro di riformulare l’impugnativa).

 

Sulla validità e portata della dichiarazione di scarico

 

7.         Gli appellanti sostengono invano l’esistenza di una vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO, interpretazione soggettiva) in relazione all’estensione della dichiarazione di scarico: i due attori si sono difatti sempre opposti alla sua validità in relazione ai fatti oggetto di causa (in caso contrario, non vi sarebbe neppure stato spazio per un vizio di volontà). Piuttosto, tenuto conto che lo scarico costituisce una dichiarazione unilaterale con cui in sostanza il dichiarante riconosce l’assenza di pretese in relazione a una determinata fattispecie, rispettivamente rinuncia a sollevare in futuro determinate pretese, nel caso in esame è necessario ricorrere all’interpretazione oggettiva (verificando quella operata dalla IIICCA) e stabilire come detta dichiarazione potesse in buona fede essere intesa dal destinatario alla luce delle circostanze del caso concreto, segnatamente del suo scopo, del suo contesto, degli interessi e delle conoscenze delle parti (DTF 95 II 320, consid. IV.1-IV.3; 129 III 118, consid. 2.5; 130 III 686, consid. 4.3.1). Il principio dell’affidamento si trova d’altronde alla base dell’art. 758 cpv. 1 CO (DTF 95 II 320, consid. IV.3) e deve a maggior ragione trovare applicazione nella presente fattispecie di natura contrattuale, alla luce della particolare relazione di fiducia istauratasi fra i clienti e la banca. Aggiungasi che per ammettere una volontà (soggettiva o normativa) del dichiarante, questi deve poter essere ritenuto consapevole delle pretese a cui sta rinunciando, per cui le azioni o i comportamenti potenzialmente suscettibili di responsabilità devono essere per lui riconoscibili (cfr., in via analoga, la DTF 102 III 40, consid. 3f). In caso di dubbio, una dichiarazione di rinuncia dovrà essere interpretata in maniera restrittiva, rispettivamente secondo il principio “in dubio contra stipulatorem”. Laddove il risultato dell’interpretazione conduca a una limitazione o all’inapplicabilità dello scarico in relazione a una determinata fattispecie, un’impugnazione per vizio di volontà non è necessaria: essa si impone soltanto nell’ambito della sua validità e della sua portata.

 

8.         Nel caso concreto, a torto gli appellanti pretendono che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico (19 novembre 1998), le manovre truffaldine dell’ex direttore fossero riconoscibili per i clienti e per la banca. E meglio, rinviando alla formulazione ampia della dichiarazione, rispettivamente sostenendo che la banca già disponeva di concreti indizi di reato (alla luce del primo contatto avuto con il Ministero pubblico nel novembre 1998 e della successiva segnalazione del dicembre 1998), che loro erano al corrente della sospensione di R__________ dalle sue funzioni e che avevano verificato all’interno della documentazione bancaria l’esistenza di eventuali ammanchi/malversazioni, essi espongono una propria visione soggettiva insufficientemente confrontata con il giudizio impugnato e con le risultanze istruttorie. Resistono in particolare alla critica i considerandi 4.2 e 4.3 della decisione impugnata, secondo i quali né la banca, né tantomeno i clienti, prima del gennaio 1999, disponevano in realtà di concreti indizi di reato: essi ancora non immaginavano che R__________ avesse promosso l’acquisto di titoli “spazzatura” (le azioni __________) e la concessione di un mutuo che non avrebbe potuto essere restituito. L’unico scenario concreto che si prospettava in quel frangente era che il direttore, sospeso dal suo ruolo per motivi disciplinari, avesse violato il rapporto di collaborazione con la sua datrice di lavoro e le direttive interne, proponendo ai clienti dei prodotti non indicati dalla banca e facendole concorrenza sleale (cfr. doc. 13, p. 2-4; doc. 14, p. 3; doc. 15, p. 3; doc. U, p. 6; teste C__________, commercialista degli attori, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-4). Non solo dalle prove agli atti, ma anche dal tenore stesso della dichiarazione risulta perfettamente condivisibile che la banca, nel sottoporre lo scarico ai suoi clienti, desiderasse semplicemente ottenere conferma che i medesimi fossero a conoscenza delle operazioni in questione (ossia che avessero acconsentito alle proposte loro presentate al riguardo) e che dunque negli estratti bancari non vi fossero ammanchi ma solamente movimentazioni conformi alle loro istruzioni (doc. 13, p. 3 e relativo allegato 1; doc. 14, p. 3; teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2-3). Esclusa l’eventualità di un’appropriazione indebita di denaro e sulla base di una semplice visione delle scritture contabili, i clienti hanno dunque sottoscritto lo scarico, che rimaneva così limitato a questi aspetti (e in quel momento non poteva appunto essere altrimenti).

In relazione alle (limitate) conoscenze della banca in quel periodo, le prove summenzionate (doc. U, p. 6 e doc. 13) non possono essere sovvertite da quella proposta tardivamente dagli appellanti solo con la replica 5 ottobre 2020 (p. 16). In ogni caso, il fatto che la banca disponesse eventualmente di maggiori informazioni rispetto ai clienti non può mutare le conclusioni della precedente istanza, dipendendo l’interpretazione oggettiva dal senso che un destinatario leale e in buona fede può attribuire alle dichiarazioni fatte dalla sua controparte, la quale nel caso concreto poteva ancora supporre che gli investimenti, malgrado la violazione delle direttive interne, fossero comunque conformi ai propri interessi, e ignorava totalmente le reali problematiche delle due operazioni (ciò che l’impugnativa non smentisce in alcun modo).

Ne discende che la conclusione della IIICCA secondo cui la banca non poteva in buona fede confidare che lo scarico fosse esteso alle macchinazioni effettivamente compiute da R__________ e che i clienti intendessero rinunciare a qualsivoglia futura pretesa di risarcimento per qualunque azione di natura penale risulta corretta e dev’essere qui confermata. Potendo la dichiarazione di scarico essere ritenuta inapplicabile alla presente fattispecie, l’impugnazione della medesima per vizio di volontà nel termine dell’art. 31 CO non era necessaria. In ogni caso, la questione non era di immediata risoluzione alla luce della legge o della giurisprudenza, per cui ai convenuti non può essere rimproverato di avere aderito all’una piuttosto che all’altra posizione, né di avere crassamente trascurato dei chiari principi giuridici. In assenza di una violazione contrattuale fondante la responsabilità e l’obbligo di risarcimento del danno, le successive considerazioni verranno esposte unicamente a titolo abbondanziale.

 

9.         Per quanto concerne la nullità della dichiarazione ex art. 100 CO in relazione al mutuo, la tesi degli appellanti sul momento dell’insorgere del danno non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi sull’argomento in relazione ad alcune cause parallele avviate da ulteriori clienti della banca raggirati da R__________ nelle medesime modalità e pure firmatari di analoghe dichiarazioni di scarico: dopo aver rilevato che il danno subito dai clienti consisteva in una diminuzione di attivi (ovvero nella perdita di denaro rispettivamente del credito che essi detenevano nei confronti della società __________), l’Alta Corte ha osservato che esso si è verificato alla scadenza contrattuale del gennaio 1999, quando l'importo mutuato, divenuto esigibile, non è stato restituito e che pertanto lo scarico preventivamente rilasciato era nullo, essendo per contro irrilevante il momento della concessione del mutuo oppure della contravvenzione agli obblighi contrattuali da parte della banca (STF 4C.260-264-266/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1). Queste conclusioni devono valere anche nel presente caso, né gli appellanti contestano debitamente (cfr. sopra, consid. 6) che esse potessero essere dedotte dalle allegazioni proposte dai convenuti nella causa contro la banca (ricordato che la nullità viene accertata d’ufficio dal giudice, a ogni stadio della causa). La decisione della IIICCA resiste pertanto alla critica anche su questo punto.

Il momento della realizzazione del danno in relazione all’acquisto delle azioni __________ non è stato tematizzato dalle parti e dalla IIICCA. Ci si potrebbe chiedere (come suggerito dagli appellati) se l’art. 100 cpv. 1 CO possa in ogni caso trovare applicazione, non essendo il testo di legge esplicitamente ristretto a rinunce fatte prima dell’insorgere del danno, bensì menzionando in termini più generali le rinunce fatte “preventivamente” (“zum voraus getroffene Verabredung”, “libérer d’avance”). E meglio, secondo alcuni autori, avendo la norma lo scopo di proteggere la parte che fornisce lo scarico da una rinuncia fatta in un momento in cui non è in grado di stimare la portata del suo atto, la conseguenza della nullità graverebbe anche i casi in cui il dichiarante, al momento del rilascio della liberatoria, ancora non conosceva il danno (Weber/ Emmenegger in: Berner Kommentar OR, 2a ed., n. 6 ad art. 100; Thévenoz in: Commentaire romand CO I, 2a ed., n. 5 ad art. 100; nella STF 4A_25/2014 del 7 aprile 2014, consid. 7.2, il Tribunale federale ha lasciato la questione indecisa). Ciò potrebbe trovare applicazione nella fattispecie ritenute le sue particolarità, e meglio tenuto conto che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di scarico, i due clienti e la banca (peraltro esercitante un’industria sottoposta a pubblica concessione ai sensi dell’art. 100 cpv. 2 CO), non solo non immaginavano che il mutuo non avrebbe potuto essere restituito, ma nemmeno che le azioni non avessero più valore o prospettiva, per cui nemmeno si attendevano concretamente la realizzazione di un danno (cfr. teste C__________, verbale del 7 aprile 2008, p. 2; doc. 13, p. 3; doc. 14, p. 3; doc. U, p. 6). Viste le conclusioni sopra esposte, la questione non è determinante per l’esito del giudizio e non dev’essere qui definitivamente risolta o approfondita ulteriormente.

 

10.      In sintesi, anche se i patrocinatori avrebbero potuto, nel dubbio, effettuare un’impugnazione cautelativa secondo i dettami dell’art. 31 CO come pure approfondire maggiormente, in diritto, i motivi dell’inapplicabilità della liberatoria (non essendo a tal riguardo completamente esenti da critica), ciò non può condurre alla modifica della decisione impugnata. E meglio, non potendosi come detto ritenere necessaria l’impugnazione per errore o dolo, potendo bastare, alla luce del principio “iura novit curia”, le allegazioni di fatto esposte negli allegati introduttivi di cui all’inc. 10.2001.22, in virtù dei criteri giurisprudenziali e dottrinali sopra esposti, con particolare riferimento alle difficoltà di natura fattuale e giuridica cui erano confrontati, a mente di questa Camera non può essere ammessa l’esistenza di una negligenza, ossia di una violazione contrattuale da parte dei convenuti per il tramite del loro collaboratore.

 

Sull’interruzione del nesso causale

 

11.      Gli appellanti, come già menzionato, non contestano che la controparte, negli allegati introduttivi di prima sede nell’inc. 10.2001.22, non ha impostato la causa sugli art. 23 seg. CO e che la tesi del dolo è stata avanzata solo con le conclusioni del 6 luglio 2004 (allestite da un altro studio legale); a questo stadio della procedura rimane controversa la prognosi di un ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza del 5 agosto 2004 (che gli allora patrocinatori hanno deciso di non presentare). Gli appellanti, dopo aver premesso che per escludere una violazione dell’obbligo di riduzione del danno e l’interruzione del nesso causale non è necessario dimostrare che il ricorso sarebbe stato quasi certamente destinato all’insuccesso, sostengono che nel caso concreto non solo un ricorso in materia di diritto pubblico, ma anche un ricorso per riforma non avrebbe avuto possibilità di esito favorevole: ciò perché non vi sarebbe stata alcuna violazione di disposizioni federali in materia di prova, né alcuna questione giuridica che avrebbe potuto essere esaminata; piuttosto, la possibilità/impossibilità di stabilire la comune e reale volontà delle parti nell’ambito dell’interpretazione della dichiarazione di scarico e il mancato rispetto del termine di cui all’art. 31 CO costituiscono constatazioni di fatto che, come tali, non avrebbero più potuto essere messe in discussione innanzi all’Alta Corte. Con la replica (p. 6), gli appellanti aggiungono poi in maniera tardiva ed eccessivamente generica (cfr. anche sopra, consid. 6) che il Tribunale federale non avrebbe avuto a disposizione gli accertamenti fattuali necessari per procedere a una sussunzione ex art. 100 CO.

 

12.      Ora, potendosi nel caso in esame come detto negare una violazione contrattuale, l’esame della causalità non è determinante. Si può nondimeno osservare che rispetto al ricorso in materia di diritto pubblico (ove le censure avrebbero potuto riguardare unicamente la violazione dei diritti costituzionali, ad esempio degli art. 9 o 29 Cost. o i diritti della CEDU, cfr. art. 84 OG), il ricorso per riforma (art. 43 OG) avrebbe aperto delle prospettive ben più interessanti. È pur vero che il suddetto rimedio non consentiva di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e i semplici accertamenti di fatto operati dall’istanza inferiore. Ciononostante, il Tribunale federale avrebbe potuto verificare la mancata o errata applicazione di principi risultanti esplicitamente o implicitamente dalle norme federali, nonché l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (ovvero la sua qualifica giuridica, cfr. STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 1). Ritenuto che la sentenza del 5 agosto 2004 non ha mai accertato una vera e concorde volontà delle parti, l’Alta Corte avrebbe in particolare potuto valutare la portata e applicabilità dello scarico alla fattispecie sulla base del principio dell’affidamento (quale questione di diritto), come sostenuto a ragione dagli appellati (v. ad esempio risposta all’appello, p. 53). Nel caso di una sufficiente allegazione dei fatti (che qui non occorre valutare per l’assenza di ammissibili censure), essa avrebbe anche potuto esaminare, nonché accogliere (almeno parzialmente) il ricorso sulla base dell’art. 100 cpv. 1 CO, accertando la nullità della dichiarazione di scarico perlomeno in relazione al mutuo (STF 4C.260/2006 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1), eventualmente previo completamento degli accertamenti di fatto in caso di violazione del diritto alla prova (art. 63 e 64 OG).

 

Conclusioni e spese giudiziarie

 

13.      Potendo la IIICCA respingere la petizione già sulla base dei motivi sopra esposti, non è necessario procedere a un esame dell’art. 84 CO e alla determinazione della valuta che avrebbe potuto essere utilizzata per la quantificazione delle pretese pecuniarie attoree. Comunque sia la pretesa di cui alla petizione 18 maggio 2001, espressa in franchi dai medesimi convenuti, avrebbe potuto essere verosimilmente accolta alla luce della permissiva prassi allora vigente (cfr. STF 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 e IICCA del 16 giugno 2006, inc. 10.2004.24, consid. 9), per cui un eventuale errore professionale dei convenuti avrebbe comportato la perdita di una pretesa formulata in tale valuta.

 

14.      In assenza di una responsabilità dei convenuti, gli attori non potevano da loro pretendere il risarcimento degli importi azionati nella causa inc. 10.2001.22. Comunque sia, in relazione al mancato guadagno e al risarcimento delle spese legali preprocessuali, l’appello è pure irricevibile per carente motivazione e confronto con la decisione impugnata, rispettivamente infondato. Difatti, in questa sede gli appellanti ripropongono acriticamente un proprio calcolo del mancato guadagno (rendimento annuo pari al 5% del capitale investito) non fondato su criteri oggettivi (quali il profilo d’investimento, il grado di rischio scelto e i rendimenti conseguibili nel periodo di riferimento, laddove l’esperimento di una perizia sarebbe stato proponibile anche innanzi alla IIICCA), per cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non avrebbe trovato spazio. Lo stesso dicasi per le spese legali preprocessuali
(fr. 16'580.75): la IIICCA ha a ragione evidenziato che l’importo non può ritenersi dimostrato, derivando da una nota d’onorario riferita a quattro diversi clienti in assenza di elementi oggettivi che possano confortare un distinguo delle rispettive e singole quote; gli appellanti non possono sovvertire tale conclusione limitandosi a proporre una propria stima sulla base del valore di causa senza nemmeno spiegare se e dove, negli allegati di prima sede, avessero proposto questo criterio di ripartizione.

 

15.      Alla luce dell’esito del gravame, decade anche la pretesa attorea volta al rimborso delle spese giudiziarie per la procedura di cui all’inc. 10.2001.22, come pure quella riferita alla restituzione degli acconti già versati ai patrocinatori (pretesa contestata dai convenuti alle p. 21-22 della risposta 24 marzo 2005 e alla p. 26 della duplica 9 maggio 2006, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che neppure si confrontano con l’assunto della IIICCA relativo alla sua mancata documentazione).

Per lo stesso motivo, la pretesa riconvenzionale così come quantificata dall’istanza precedente (onorari scoperti) dev’essere confermata, censurandola gli appellanti solo in funzione dell’errore professionale.

 

16.      Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata (in casu considerata di primo grado per i motivi esposti nella parte in fatto).

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'948'542.05 (fr. 2'891'387.- + fr. 57'155.05), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 35’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 20’000.-.

 

17.      Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-.

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 15 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

§    Di conseguenza, la decisione 31 ottobre 2016 della terza Camera civile del Tribunale d’appello è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 35’000.-, sono a carico degli appellanti, che rifonderanno agli appellati complessivi fr. 20'000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   

 

-     

 

                                         Comunicazione alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).