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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48 lett. b cfr. 7a LOG) |
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visto il reclamo 29 gennaio 2018 presentato dall’
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RE 1
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contro
la decisione 23 gennaio 2018 con la quale
il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, ha tassato le note
professionali (del 29 aprile 2016 e del 15 novembre 2017) nella causa inc. n. OR.2018.11 promossa con petizione
27 ottobre 2014 da
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RE 1 PA
1 nei
confronti di |
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CO 1
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ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 27
ottobre 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 3,
chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 839'596.– oltre interessi quale risarcimento danni e torto morale per un
asserito errore medico. La convenuta si è integralmente opposta alla richiesta.
Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande,
l’attrice avendo peraltro ridotto la richiesta condannatoria a fr. 739'596.-.
2. Preso atto delle
richieste di assunzioni di prove formulate dalle parti in occasione
dell’udienza del 27 agosto 2015 (Atto VI), con decisione 15 aprile 2016 (Atto VII)
il Pretore ha ordinato una perizia medica giudiziaria, rinviando alle fasi successive
la decisione sull’assunzione di ulteriori prove.
Con decisione 27 aprile 2016 (atto III, inc. SO.2014.4589) RE 1 è stata posta
al beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell’avv. RA 1 quale
patrocinatore.
3. Svolta una prima fase istruttoria, con l’allestimento del referto peritale, il Pretore ha preso atto della dichiarazione dell’attrice di non essere intenzionata a proseguire oltre nella vertenza e, con decisione 11 settembre 2017, ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza, decidendo pure in merito a tasse, spese e ripetibili. Con decisione 17 gennaio 2018 il Pretore ha nuovamente statuito in materia di spese e di rifusione delle ripetibili a seguito della decisione di rinvio di questa Camera del 16 ottobre 2017 che aveva accolto il reclamo 4 ottobre 2017 dell’attrice (inc. n. 12.2017.164/165).
4. Con decisione 23 gennaio 2018 il Pretore ha poi statuito in merito alla tassazione delle note d’onorario dell’avv. RE 1, accogliendo solo parzialmente la richiesta del patrocinatore.
4.1.
Preliminarmente il giudice di prime cure ha ricordato come una prima nota
d’onorario del 6 luglio 2015, relativa alla procedura di conciliazione, fosse
già stata tassata con decisione 16 luglio 2015, cresciuta in giudicato.
4.2.
Esaminata la seconda nota d’onorario del 29 aprile 2016 (riferita alle
prestazioni fornite dal 24 ottobre 2014 al 25 aprile 2016), con la quale il
patrocinatore aveva fatturato complessivi fr. 10'425.70, di cui fr. 7'348.50 di
onorario, fr. 2'319.- di spese e IVA, il Pretore ha riconosciuto un onorario
complessivo di fr. 6'840.- (pari a 38 ore a fr. 180.-) e fr. 500.- di spese
(con riferimento all’art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di
ripetibili, RTar), oltre IVA, con motivazioni di cui si dirà nei considerandi
successivi.
4.3.
Con riferimento alla terza nota d’onorario del 15 novembre 2017 (per le
prestazioni fornite dal 9 maggio 2016 al 10 novembre 2016) di complessivi fr.
5'835.50, di cui fr. 4'001.40 di onorario, fr. 1’402.- di spese e IVA, il
Pretore ha riconosciuto unicamente un onorario di fr. 450.- (pari a due ore e
30 minuti a fr. 180.-) e spese per fr. 45.- (ovvero il 10 % dell’onorario ai
sensi dell’art. 6 RTar). In particolare egli ha ritenuto di dover stralciare
tutte le prestazioni posteriori alla data di consegna della perizia, non
essendo queste coperte dall’assistenza giudiziaria.
Con riguardo all’accompagnamento della cliente a G__________, per sottoporsi
all’esame peritale, il primo giudice ha ritenuto che la prestazione esulasse dai
compiti del patrocinatore e conseguentemente stralciato l’importo di fr.
2'340.- esposto nella nota a questo titolo, riconoscendo al riguardo il diritto
alla remunerazione di soli 30 minuti ritenuti necessari per preparare la
cliente all’incontro con il perito (in luogo di 1 ora e 15 minuti esposti per
il colloquio e per l’invio di posta elettronica al medico).
4.4.
In conclusione, tenuto conto dell’acconto di fr. 4'000.- già percepito dal
legale, il Pretore ha calcolato un saldo a favore del patrocinatore di fr.
4'461.80 (compresi fr. 626.80 di IVA).
5. Con reclamo 29
gennaio 2018 l’avv. RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede la riforma
nel senso di tassare per fr. 8'476.38 (IVA inclusa) la nota professionale del
29 aprile 2016 e per fr. 5'543.20 (IVA inclusa) la nota professionale del 15
novembre 2017.
Il reclamo è stato notificato a PI 1 che non ha formulato osservazioni.
6. La decisione di
tassazione della nota professionale del patrocinatore di una parte posta al
beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile con il rimedio del reclamo
(art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC). Presentato entro il termine di 10 giorni,
il reclamo è tempestivo.
7. Il reclamante
lamenta la violazione del diritto di essere sentito, siccome la motivazione
pretorile in merito alle deduzioni operate sarebbe carente e a tratti
addirittura assente, risultando “impossibile risalire alle operazioni
aritmetiche effettuate nell’ambito delle decurtazioni operate”; la
motivazione lascerebbe inoltre trasparire “una certa nota di spregio nei
confronti dell’operato e della dignità professionale” del patrocinatore
(reclamo pag. 4 e 5 n. 9).
La censura non può essere accolta. Il reclamante ha infatti potuto comprendere
i motivi posti alla base delle decurtazioni operate dal primo giudice e non è
stato impedito nell’esercizio del suo potere di critica, come dimostrano peraltro
le contestazioni sollevate con il reclamo nel merito delle singole questioni,
nel tentativo di dimostrare l’inadeguatezza delle valutazioni pretorili.
8. In termini generali il
reclamante ritiene arbitrarie le diverse riduzioni operate dal Pretore in
merito a prestazioni effettivamente svolte, così come sono state esposte nelle
note d’onorario sottoposte per tassazione. Sottolineata la complessità della
causa, avente quale oggetto questioni particolarmente delicate, che hanno
comportato un lavoro non ordinario (dovendosi l’avvocato confrontare con
nozioni mediche altamente specialistiche), a mente del reclamante le
decurtazioni risulterebbero altresì incomprensibili e incoerenti se confrontate
con la somma di fr. 35'000.- riconosciuta a titolo di ripetibili al patrocinatore
di controparte, peraltro in assenza di una sua nota professionale e per un
lavoro che sarebbe stato più agevole vista la specifica situazione.
9. Nel merito del
calcolo il reclamante rivendica, per la nota 29 aprile 2016, un onorario di fr.
7'348.50 (per 39.34 ore svolte) in luogo di fr. 6'840.- tassato dal Pretore,
oltre a fr. 500.- per spese di cancelleria e IVA.
A tal proposito va anzitutto rilevato come il reclamante, che non ha contestato
la congruità della tariffa oraria di fr. 180.-, non si avverta che la sua
pretesa è frutto di un calcolo aritmetico errato; le 39.34 ore da lui esposte
nella nota e qui rivendicate corrispondono infatti, secondo tale tariffa, ad
una somma di fr. 7'081.20. Una riduzione della pretesa per questo motivo di fr.
267.30 merita quindi conferma, in quanto pienamente giustificata, oltre che neppure
adeguatamente contestata in questa sede.
Rimane da esaminare se il Pretore ha deciso correttamente riducendo a sole 38
ore il dispendio orario ritenuto adeguato per il patrocinio. A ben vedere la
motivazione pretorile risulta incongruente, siccome indica l’intenzione di
ridurre da 20 a 16 le ore riconosciute per la stesura della replica, e da 4 ore
e 5 minuti a sole 2 ore e 30 minuti quelle per il lavoro di preparazione e svolgimento
dell’udienza di prime arringhe (sentenza pag. 2, primo paragrafo), salvo poi
concretamente operare una riduzione dell’onorario complessivo di sole 1.34 ore
(38 riconosciute invece delle 39.34 esposte e qui rivendicate).
Il primo giudice non può essere seguito laddove, senza indicare un valido
motivo per una simile decurtazione, pretende di ridurre in modo importante il
tempo necessario per la preparazione e lo svolgimento dell’udienza di prime
arringhe. Il dispendio orario complessivo di 4 ore e 5 minuti esposto dal
patrocinatore risulta sostanzialmente adeguato se solo si considera il tempo necessario
per l’udienza e se si tiene conto dell’oggettiva complessità della causa e
dell’istruttoria che si prospettava a quel momento. Risulta senz’altro necessario
un impegno di almeno due ore per la preparazione in vista di una ponderata e
motivata proposta di prove durante un’udienza che, come attesta il verbale
(atto VI inc. OR.2014.211), è poi risultata tutt’altro che semplice e priva di
contestazioni.
Nell’esito però il giudizio pretorile regge alla critica, alla luce dell’ampio
margine di apprezzamenteo di cui gode il primo giudice e del riserbo con cui
questo giudice esamina le tassazioni di note d’onorario dei patrocinatori
operanti in regime di assistenza giudiziaria. Anche con la riduzione di 1.35
ore (rispetto alle 39.34 ore complessivamente esposte nella nota), l’indennità
riconosciuta al patrocinatore risulta nel complesso adeguata a remunerarne le
prestazioni rientranti nelle sue incombenze, con riferimento al tempo ragionevolmente
necessario per l’adempimento del mandato.
Ne consegue che la tassazione pretorile della nota 29 aprile 2016 deve essere
confermata.
10. Con riferimento alla
nota d’onorario 15 novembre 2017 il reclamante rivendica un onorario di fr. 3'882.60
(per 21.57 ore svolte) in luogo di fr. 450.- tassato dal Pretore, oltre a fr.
750.- per spese di trasferta, fr. 500.- per spese di cancelleria e IVA.
10.1.
Il reclamante ritiene la conclusione pretorile al riguardo lesiva del diritto costituzionale
ad un adeguato patrocinio che, a fronte di una perizia giudiziaria, deve anche
comprendere il lavoro del patrocinatore necessario per un adeguato esame e
un’eventuale critica del referto.
La censura merita parziale accoglimento. La decisione pretorile di concessione
del gratuito patrocinio limitatamente allo svolgimento della prima fase istruttoria,
segnatamente “fino ad esito della perizia giudiziaria atta ad accertare se
vi sia stato o meno un errore medico” (decisione 27 aprile 2016, atto III
inc. SO.2014.4589), va intesa secondo il principio della buona fede nel senso
che l’attrice e il suo patrocinatore dovevano senz’altro essere coscienti che
il gratuito patrocinio avrebbe dovuto essere nuovamente richesto e
adeguatamente motivato per qualsiasi ulteriore atto istruttorio o per eventuali
altre iniziative giudiziarie (in tal senso ad esempio, come avvenuto, per la
remunerazione del lavoro in vista della procedura di reclamo, sfociata con la
decisione 12 maggio 2017 della Terza Camera Civile del Tribunale d’appello,
inc. n. 13.2017.4). Secondo lo stesso principio, la limitazione del gratuito
patrocinio fino a tale fase istruttoria non poteva invece essere intesa o
valere quale rifiuto della facoltà dell’attrice indigente di farsi assistere dal
legale per le esigenze immediatamente connesse con l’assunzione della prova del
referto peritale. La procedura di allestimento della perizia giudiziaria
comporta inevitabilmente l’esigenza (e il corrispettivo dovere di patrocinio)
di lettura e comprensione del referto peritale, compresa una successiva valutazione
della situazione che ne consegue dal punto di vista della specifica fase
istruttoria in corso. Questo esame è necessario affinchè le parti possano
determinarsi in merito al proseguimento della procedura, a maggior ragione se
il mancato raggiungimento della prova ricercata è atto ad indurre una parte a
modificare le sue domande e contestazioni, come effettivamente avvenuto nel
caso concreto con la desistenza dell’attrice.
Ne consegue che la decisione pretorile di negare qualsiasi pretesa per il
patrocinio posteriore al 3 ottobre 2016 non può trovare conferma, costituendo
una violazione del diritto al patrocinio della parte indigente. Appare quindi adeguato
riconoscere a questo titolo complessive quattro ore, per esame della perizia e relativa
discussione con la patrocinata e per lo scambio della corrispondenza così come
indicato nella nota d’onorario, per un onorario complessivo di fr. 720.-, oltre
spese e IVA.
10.2.
L’appellante si duole pure del mancato riconoscimento della remunerazione e del
rimborso spese conseguenti la trasferta a G__________ del 29 luglio 2016 allo
scopo di assistere la cliente nell’ambito dello svolgimento della perizia medica.
Alla luce della disagevole situazione, delle difficoltà linguistiche
dell’attrice (già limitata con la lingua italiana e che ignorava la lingua
usata dal perito), il patrocinatore ha ritenuto che l’assistenza in tale
occasione rientrasse nel dovere di patrocinio.
Il giudizio pretorile merita conferma nella misura in cui non riconosce integralmente
la pretesa così come esposta (14 ore e fr. 750.- di spese di trasporto). La
soluzione individuata per la trasferta (con il veicolo del patrocinatore) e per
il supporto direttamente fornito alla patrocinata non risulta confacente dal
punto di vista dell’esigenza di contenimento dei costi in regime di gratuito
patrocinio, seppur comprensibilmente adeguata nell’ottica delle soggettive
esigenze e delle aspettative dell’attrice in quel delicato momento.
Ciò nonostante, viste le particolari circostanze, non sarebbe neppur risultata
adeguata la soluzione di lasciare che l’attrice si recasse da sola a G__________
per essere sottoposta a una perizia medica, senza premurarsi di garantirle il
necessario supporto per le esigenze di informazione e traduzione. Va peraltro
rilevato l’esplicito invito pretorile a volersi organizzare a questo proposito
poiché così auspicato dal perito (ordinanza 15 aprile 2016, atto VII).
L’esigenza di patrocinio imponeva quindi al legale di fornire adeguate spiegazioni
sulla prova in fase di assunzione e di garantire la traduzione e il supporto durante
lo svolgimento degli accertamenti peritali. Nella misura in cui il primo
giudice ha ritienuto inadeguato o inopportuno un intervento diretto del
patrocinatore designato, avrebbe allora dovuto riconoscere la necessità di un
supporto da parte di una terza persona, segnatamente un legale del posto
adeguatamente istruito. Risulta pertanto necessario riconoscere al reclamante
la remunerazione corrispondente a tale esigenza di patrocinio e assistenza,
ritenuto come la parte eccedente del suo lavoro o dispendio di tempo rimanga
scoperta. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali mansioni è valutabile in
sette ore, per un onorario complessivo di fr. 1'260.-, oltre a spese e IVA.
10.3.
Visto quanto precede, il giudizio pretorile a questo riguardo non potendo
trovare conferma, l’avvocato reclamante ha diritto a vedersi riconoscere
l’onorario per il lavoro svolto e questa Camera ritiene di poter procedere
direttamente alla tassazione delle note d’onorario esposte dal reclamante. Ne
consegue che la nota 15 novembre 2017 viene riconosciuta per complessivi fr.
2'430.- di onorario (450.- + 720.- + 1'260.-), oltre a fr. 243.- per spese (10%
dell’onorario) e IVA.
11. Viste le circostanze,
si prescinde dal prelievo di spese processuali. Al reclamante si riconoscono
ripetibili parziali, ritenuto che il reclamo è stato parzialmente accolto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo 29 gennaio 2018 dell’avv.
RE 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 3 e 4 della decisione 23
gennaio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, sono così
riformati:
3. La nota d’onorario del 15 novembre 2017 è
tassata in fr. 2'430.- d’onorario
e
in fr. 243.- di spese, oltre IVA.
4. La remunerazione dell’avv. RE 1 per le prestazioni eseguite in
favore della signora PI 1 nella procedura ordinaria di cui
all’inc.
OR.2014.211, ora inc. OR.2018.11 è fissata in:
- Nota d’onorario 29 aprile 2016 fr. 6'840.-
- Spese fr.
500.-
- Nota d’onorario 15 novembre 2017 fr. 2’430.-
- Spese fr.
243.-
- IVA 8% su fr. 10'013.- fr.
801.-
subtotale fr.
10'814.-
acconto percepito fr.
4'000.-
TOTALE fr.
6'814.-
2. Non si prelevano spese giudiziarie. Al reclamante si riconoscono fr. 300.- di ripetibili, poste a carico della Repubblica e Cantone Ticino.
3. Notificazione:
- RE 1
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- PI 1, __________
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).