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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente,
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2018.343 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza (notificazione) 15 gennaio 2018 da
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RE 1
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volta a stabilire se l’interesse di RE 1 al mantenimento dell’iscrizione nel registro di commercio della società CO 1 era meritevole di protezione;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22 novembre 2018, ha stabilito che quell’interesse giustificava il mantenimento dell’iscrizione e ha posto la tassa di giudizio e le spese, in complessivi fr. 300.-, nonché le spese di pubblicazione, da anticipare da RE 1, a carico della società CO 1;
reclamante RE 1 con reclamo 10 dicembre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento della parte del dispositivo che lo obbligava ad anticipare le spese processuali, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
vista la risposta 2 maggio 2019 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che l’Ufficio del registro di commercio, atteso che da una parte nei confronti della società CO 1 erano stati emessi degli attestati di carenza beni (doc. B), che dall’altra la cancelleria comunale del Comune di __________ aveva comunicato che la società non svolgeva più alcuna attività economica (doc. C) e che infine erano trascorsi più di 10 anni dall’iscrizione dello scioglimento della società per cui si poteva presumere che la procedura di liquidazione fosse conclusa, con raccomandata 6 dicembre 2017 (doc. D) le ha intimato di notificare entro 30 giorni la cancellazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo (art. 155 cpv. 1 ORC);
che, preso atto che l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, l’Ufficio del registro di commercio, il 15, il 18 e il 19 dicembre 2017 (doc. E), ha proceduto a tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, esortando i soci, gli azionisti e i creditori a comunicare per scritto entro 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione, con l’avvertenza che in caso di assenza di domande tempestive la società sarebbe stata cancellata d’ufficio mentre che in caso contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al tribunale competente per decisione (art. 155 cpv. 2-4 ORC e 938a cpv. 1 e 2 CO);
che, rilevato che in data 12 gennaio 2018 (doc. F) RE 1 aveva comunicato di avere un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione, il 15 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per decisione;
che il Pretore, dopo aver invano chiesto
alla società - alla quale aveva riconosciuto la qualità di parte convenuta
(mentre la qualità di parte istante era stata attribuita all’Ufficio del
registro di commercio) - di presentare le sue osservazioni, con decisione 22
novembre 2018, ha per finire stabilito che l’interesse di RE 1 giustificava il
mantenimento dell’iscrizione (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giudizio
e le spese, in complessivi
fr. 300.-, nonché le spese di pubblicazione, da anticipare da quest’ultimo, a
carico della società (dispositivo n. 2);
che con reclamo 10 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto di annullare il dispositivo n. 2 nella misura in cui lo obbligava ad anticipare le spese processuali, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: premesso che la società, pacificamente gravata di attestati di carenza beni, non sarebbe mai stata in grado di restituirgli le spese processuali che egli era stato condannato ad anticipare con la decisione impugnata, ha in sostanza fatto notare come quest’ultima fosse errata, nessuna disposizione permettendo di far anticipare le spese processuali, tanto meno alla fine del procedimento, da una terza persona, alla quale neppure era stata riconosciuta la qualità di parte;
che mentre la società, richiesta in un primo tempo di esprimersi, non si è determinata sul rimedio giuridico, l’Ufficio del registro di commercio, richiesto in un secondo momento di formulare le sue osservazioni, con risposta 2 maggio 2019 si è rimesso al giudizio dell’autorità di secondo grado, evidenziando unicamente che giusta l’art. 155 cpv. 4 seconda frase ORC le richieste di anticipo delle spese e le spese procedurali non potevano essergli addossate;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato
impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e
ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr.
10'000.- (il capitale sociale della società essendo in effetti di
fr. 2'000'000.-, cfr. doc. A), questa Camera, nella composizione di un giudice
unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul
reclamo che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente;
che nelle cause a procedura sommaria, come quella in esame (cfr. Rüetschi, Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 26 ad art. 155; Siffert, Die Löschung von Amtes wegen bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und ohne Aktiven, in: REPRAX 2/2017 p. 83 seg.; ZR 2013 p. 204), nell’ambito della quale il tribunale, giusta gli art. 155 cpv. 4 ORC e 938a cpv. 2 CO, è chiamato a decidere se l’interesse di un socio, azionista o creditore al mantenimento dell’iscrizione nel registro di commercio di una società che non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili è meritevole di protezione e con ciò idoneo a impedirne la cancellazione, la qualità di parte istante compete all’Ufficio del registro di commercio e al socio, azionista o creditore, mentre la qualità di parte convenuta compete alla società (cfr. ZR 2013 p. 204; Handelsgericht Zürich 14 gennaio 2016 inc. n. HE 150295; Handelsgericht St. Gallen 13 dicembre 2017 inc. n. HG.2017.168);
che giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che la parte attrice o istante anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili: ritenuto che nelle cause ai sensi dell’art. 155 cpv. 4 ORC e 938a cpv. 2 CO all’Ufficio del registro di commercio non possono essere addossate tra le altre cose le richieste di anticipo delle spese (art. 155 cpv. 4 seconda frase ORC), è evidente che le richieste di anticipo avrebbero invece potuto essere domandate al socio, azionista o creditore interessato al mantenimento dell’iscrizione nel registro di commercio, in concreto dunque a RE 1, che nel caso di specie non è tuttavia mai stato richiesto di provvedere in tal senso, se non nell’ambito della decisione finale, che aveva posto quelle spese a carico della società;
che la condanna di quest’ultimo ad anticipare le spese processuali contenuta nella decisione finale, che altro non è che una richiesta di fornire l’anticipo una volta terminata la causa, è errata: in effetti, giusta l’art. 111 cpv. 1 CPC al termine della causa le spese processuali devono essere compensate con gli anticipi prestati dalle parti, ritenuto che l’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese;
che ciò significa che se, come nel caso concreto, non sono stati forniti anticipi nel corso della causa, tutte le spese processuali devono essere poste a carico di chi è condannato a pagare le spese, ossia della società, senza che sia possibile farle anticipare da altri;
che, stando così le cose, il reclamo di RE 1 è fondato e deve pertanto essere accolto;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 300.-, dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ed essere con ciò poste a carico della società o, eventualmente, dell’Ufficio del registro di commercio: sennonché gli stessi non possono concretamente essere considerati soccombenti (TF 24 luglio 2017 5A_932/2016 consid. 2.2.4, 8 marzo 2018 4D_69/2017 consid. 6), la prima non avendo contribuito all'emanazione del dispositivo contestato né avendo preso posizione sul reclamo, e il secondo, al quale le spese procedurali non potevano in ogni caso essere addossate (art. 155 cpv. 4 seconda frase ORC), non avendo a sua volta contribuito all'emanazione di quel dispositivo ed essendosi rimesso al giudizio dell’autorità di seconda istanza sul rimedio giuridico;
che in definitiva appare così giustificato (art. 107 cpv. 2 CPC), per il giudizio di secondo grado, non prelevare spese processuali e non assegnare ripetibili, queste ultime non potendo essere addebitate in equità nemmeno allo Stato del Cantone Ticino (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 11 ad art. 107 CPC; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 13 ad art. 107 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107 CPC; DTF 140 III 385 consid. 4.1; II CCA 19 maggio 2017 inc. n. 12.2016.55, 26 marzo 2019 inc. n. 12.2017.176).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 10 dicembre 2018 di RE 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 22 novembre 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi fr. 300.- e le spese di pubblicazione sono a carico della società CO 1.
2. Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).