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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG) |
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chiamato
a giudicare sul ricorso presentato il 20 dicembre 2018 da
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RI 1
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contro
la decisione 11 dicembre 2018 (n. 8853/2017) dell'
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Ufficio del registro di commercio, Biasca
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che ne ha ordinato lo scioglimento;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 1° settembre 2017 l'Ufficio del registro di commercio di Biasca ha diffidato RI 1 a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, siccome sulla base della segnalazione ricevuta non vi sarebbe più stato un domicilio legale nel luogo della sede statutaria;
che, constatato il mancato
rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del __________ 2017, l'Ufficio del registro di commercio
ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale
concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa
iscrizione;
che l’11 dicembre 2018 l'Ufficio del registro di commercio, preso atto come
all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di
scioglimento della società, nominando un liquidatore e modificando di
conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel
contempo un'ammenda di fr. 500.- a G__________ __________ __________, __________,
in qualità di persona obbligata alla notificazione;
che con il ricorso 20
dicembre 2018 RI 1 rappresentata dall’amministratore unico G__________ __________
__________, è insorta contro la decisione dichiarando di “non voler chiudere
la società”, indicando che avrebbe proveduto “a regolarizzare tramite
notaio la nuova sede legale” per rimediare così alle incomprensioni sorte e
preannunciando la trasmissione a questa Camera della relativa documentazione;
che con risposta 11
gennaio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha preso atto delle intenzioni
dichiarate dalla ricorrente e, rilevato di non aver ricevuto la preannunciata istanza
atta a sanare la situazione legale, ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare
la decisione di scioglimento impugnata;
che con scritto 28 dicembre 2018 (correttamente: gennaio 2019) l’Ufficio del
registro di commercio ha trasmesso i documenti nel frattempo ricevuti dalla
ricorrente, preannunciando di voler prendere posizione in merito nell’ambito
dell’auspicata duplica;
che con replica 12 febbraio 2019 G__________ __________ __________, per conto
della ricorrente, ha comunicato l’intervenuta modifica della sede statutaria e
l’inoltro della relativa istanza di iscrizione e postulato “di accogliere la
richiesta di ripristino della società con l’iscrizione della nuova sede”;
che con duplica 15 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha
confermato l’intervenuto ripristino della situazione legale nelle more della
procedura, chiedendo di conseguenza l’accoglimento parziale del ricorso e la
conferma della decisione in merito a tasse e ammenda;
che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 20 dicembre 2018 da G__________ __________ __________ per conto di RI 1 è pertanto tempestivo;
che nel caso di specie la
decisione di scioglimento della società è ineccepibile, l’istruttoria avendo
permesso di accertare che RI 1 non ha reagito alle richieste dell’Ufficio del
registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti;
che resta da esaminare se la società abbia nondimeno provveduto a ripristinare
la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che,
come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di
documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di Commercio, la
società ha nel frattempo provveduto ad inoltrare una regolare istanza atta a
ripristinare la situazione legale relativa al domicilio;
che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per
quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 e 3 relativi allo scioglimento, alla
nomina del liquidatore e alla nuova iscrizione nel registro di commercio;
che per contro, considerata la negligente inattività della società e del suo
amministratore unico, non vi sono motivi per annullare i dispositivi della
decisione relativi alle spese e all’ammenda inflitta a G__________ __________ __________,
responsabile per non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti
dal competente Ufficio;
che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva il ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
decide:
1. Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 11 dicembre 2018 dell’Ufficio del registro di commercio sono annullati. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le spese processuali di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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- ; - Ufficio del registro di
commercio, Via Tognola 7, Biasca;
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).