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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.5367 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 30 ottobre 2018 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 |
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con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo del Tribunale di __________ (__________) n. __________ del 16 maggio 2017 - R.G. n.
__________ e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell’UE di __________, quest’ultima domanda in seguito ritirata;
istanza che il Pretore con decisione 20 novembre 2018 ha accolto, riconoscendo e
dichiarando esecutivo in Svizzera il suddetto decreto ingiuntivo inaudita altera parte;
ed ora sul reclamo 19 dicembre 2018 con cui la convenuta ha chiesto di riformare la
querelata decisione nel senso di respingere l’istanza 30 ottobre 2018, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con risposta 22 gennaio 2019 si è opposta al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A seguito del ricorso per decreto ingiuntivo telematico 21 aprile 2017 inoltrato da CO 1 nei confronti di RE 1, il Tribunale di __________ ha emanato il decreto ingiuntivo 16 maggio 2017 (doc. C), intimando alla seconda società di pagare alla prima € 10'772.54 oltre accessori a fronte di fatture inevase relative alla fornitura di merce, oppure di proporre opposizione nel termine di 40 giorni.
2. Il 20 settembre 2017 RE 1 ha sollevato opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo (doc. IV prodotto con il reclamo). Dopo udienza del 29 gennaio 2018, con ordinanza 12 marzo 2018 il Tribunale di __________ ha concesso al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 648 CPC-it (doc. B), per poi munirlo di formula esecutiva il 30 aprile 2018 e dell’attestato di cui all’art. 54 CLug l’8 giugno 2018 (plico doc. C).
3. Con PE n. __________ dell’UE di __________, notificato in data 24 luglio 2018, CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 12'548.- oltre accessori (doc. D), mentre quest’ultima società ha sollevato opposizione.
4. Con istanza 30 ottobre 2018 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, postulando il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo summenzionato e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al citato PE.
5. Con ordinanza 5 novembre 2018 il Pretore ha assegnato all’ istante un termine di 10 giorni per scegliere se presentare solo l’istanza di exequatur a titolo indipendente, e una volta questa definitiva, quella di rigetto, oppure alternativamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione con esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo esecutivo, e ciò per evitare la congiunzione della procedura di exequatur in via principale con quella di rigetto dell’opposizione.
6. In data 13 novembre 2018 l’istante ha indicato di optare per la prima soluzione, ritirando pertanto l’istanza di rigetto dell’opposizione con riserva di riproporla in un secondo momento.
7. Con decisione 20 novembre 2018 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo in questione e ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.- a carico della convenuta.
8. Con reclamo 19 dicembre 2018, contestato dalla controparte con risposta 22 gennaio 2019, RE 1 si è aggravata contro tale decisione chiedendone la riforma nel senso di respingere l’istanza 30 ottobre 2018. Le sue censure vertono essenzialmente su quattro questioni: la formulazione della suddetta istanza, il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 53 CLug, il mancato rispetto dei termini di pagamento e opposizione al decreto ingiuntivo previsti dal diritto italiano e la litispendenza.
9. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC). Nella fattispecie, sia il reclamo 19 dicembre 2018, sia la risposta 22 gennaio 2019 sono tempestivi.
10. Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
11. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC e art. 326 cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC).
12. Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Nonostante il giudice debba esaminare d’ufficio l’adempimento dei presupposti di exequatur previsti dalla CLug, in virtù dello spirito di tale convenzione, che intende facilitare la libera circolazione e il riconoscimento delle decisioni nel suo campo di applicazione (DTF 127 III 186, consid. 4), spetta al convenuto allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi di diniego (cfr. DTF 138 III 82, consid. 3.5.3).
13. Con la prima censura, la reclamante sostiene che l’istanza 30 ottobre 2018 è gravata da un vizio di forma, siccome inizialmente caratterizzata da un’inammissibile congiunzione di due istanze (quella di exequatur e quella di rigetto dell’opposizione) parzialmente incompatibili fra loro. A suo dire, il Pretore avrebbe erroneamente assegnato all’istante un termine per decidere se optare per una procedura di exequatur indipendente oppure per un exequatur puramente pregiudiziale senza garantirle il diritto al contraddittorio.
13.1 La congiunzione delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione (art. 90 CPC e art. 125 CPC), entrambe da trattare in procedura sommaria, è fonte di problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure. Il giudice dovrebbe quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura e dare all’istante la possibilità di scegliere tra, da una parte, il trattamento dell’istanza (principale) di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito da quello della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione secondo gli art. 252 seg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur, e dall’altra il trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo di rigetto (CEF del 20 settembre 2017, inc. 14.2016.146, consid. 1.2; CEF del 4 settembre 2017, inc. 14.2016.247, consid. 1.1 b; cfr. anche DTF 5A_367/2013 del 26 settembre 2013, consid. 3 e DTF 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014, consid. 5.1). Va peraltro ricordato che, giusta l’art. 41 CLug, la procedura di exequatur indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano è unilaterale, ovvero non lascia spazio al contraddittorio, e ciò anche per preservare l’effetto sorpresa (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 42 seg. ad art. 41 CLug).
13.2 Nel caso concreto il giudice di prima sede ha correttamente seguito la suesposta procedura, facendo decidere all’istante la via da seguire e attenendosi alla derivante scelta, ovvero quella di un exequatur indipendente e non contraddittorio, quindi senza il coinvolgimento della controparte. Nemmeno prima di tale scelta la notifica dell’istanza alla medesima era giustificata, per non vanificare la possibilità di una procedura unilaterale, come poi è avvenuto. La censura della reclamante deve dunque essere respinta.
14. La reclamante contesta altresì che le condizioni poste dall’art. 53 CLug siano state adempiute dall’istante, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, osservando che tutti i documenti contenuti nel plico doc. C, segnatamente la decisione estera e l’allegato V, sono delle semplici fotocopie.
14.1 Giusta l’art. 53 cpv. 1 CLug, la parte che chiede il riconoscimento
di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La presentazione di una semplice fotocopia della decisione non è sufficiente (DTF 5A_241/2009 del 24 settembre 2009, consid. 2.2; IICCA dell’11 aprile 2018, inc. 12.2017.194). Può invece bastare la produzione di una copia certificata conforme all’originale dall’autorità competente nello stato d’origine della decisione. I requisiti di autenticità vanno dunque verificati secondo il diritto dello stato che ha rilasciato la decisione (Gelzer in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 3 ad art. 53 CLug; Bucher in: Commentaire romand, Loi fédérale sur le droit international privé [LDIP] / Convention de Lugano [CL], n. 1 ad art. 53 CLug; DTF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 6.2).
La procedente deve inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora detto attestato non venga prodotto, il giudice può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente o, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55 cpv. 1 CLug).
Giusta l’art. 56 CLug, per tali documenti non è richiesta la legalizzazione o alcuna formalità analoga, e ciò in particolare allo scopo di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere negli stati richiesti.
14.2 Nella fattispecie, per quanto riguarda l’autenticità della decisione, ovvero del decreto ingiuntivo telematico, fanno stato le norme di diritto italiano. In particolare, l’art. 16bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, … possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”. Pertanto l’istante, per soddisfare i requisiti posti dall’art. 53 cpv. 1 CLug, poteva limitarsi a produrre una copia analogica (cartacea) del decreto ingiuntivo telematico munita di un’attestazione di conformità ai sensi del citato disposto. Tale attestazione, redatta dall’avv. __________ e che la reclamante nemmeno menziona, è presente nell’incarto di prima sede, seppure in semplice fotocopia, unitamente a una copia cartacea del decreto ingiuntivo. In ogni evenienza il primo giudice, nell’impugnata decisione (p. 2), ha accertato la produzione e visione della copia conforme all’originale, non di semplici fotocopie, e ciò corrisponde a quanto spiegato dall’istante in sede di risposta al reclamo, ovvero di avere prodotto in prima sede gli originali dei documenti di cui al plico doc. C, che in seguito le sono stati restituiti. Con la risposta, essa ha peraltro ripresentato i suddetti documenti in originale, e in particolare l’attestazione di conformità, confermandone l’esistenza. Lo stesso discorso deve valere anche per l’allegato V, rimasto agli atti in semplice fotocopia ma riproposto in originale in questa sede, ritenuto abbondanzialmente che per esso non è prevista alcuna particolare formalità (ammettendo l’art. 55 CLug perfino la possibilità di una relativa dispensa) e che la reclamante nemmeno contesta l’avvenuta notifica, l’esecutività e l’autenticità della decisione.
14.3 Da tutto ciò ne discende che l’accertamento del primo giudice in relazione all’adempimento delle formalità previste dagli art. 53 seg. CLug resiste alla critica e merita conferma.
15. Le ulteriori censure della reclamante riguardano il mancato rispetto, da parte del giudice estero, di determinate questioni procedurali. Più specificamente, trattasi di censure già sollevate rispettivamente sollevabili in quella sede (cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 30 seg. ad art. 45 CLug e doc. IV), ovvero la litispendenza e l’errata assegnazione di un termine per opporsi al decreto ingiuntivo o pagare la somma in questione. A tal proposito, si ricorda che ai sensi degli art. 36 e 45 cpv. 2 CLug, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito, ad eccezione di quanto previsto dagli art. 34 e 35 Clug (cfr. consid. 12). Riservate tali norme, il giudice dell’esecuzione non verifica dunque se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
16. La reclamante sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo a fronte di una violazione dell’art. 641 CPC-it da parte del giudice italiano, avendole questi assegnato un termine di 50 giorni per pagare la somma in questione, rispettivamente un termine di 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, malgrado potesse beneficiare di un termine di 60 giorni in quanto residente di uno stato extra-UE.
16.1 L’art. 34 cifra 2 CLug stabilisce che le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Per adempiere tale motivo di diniego la reclamante non può dunque limitarsi a dimostrare una qualsiasi relativa irregolarità, bensì deve dimostrare che questa gli ha concretamente negato la possibilità di difendersi ed esprimersi nel merito (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 27 seg. ad art. 34 CLug; Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 11 seg. ad art. 34 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 50 seg. e 69 seg. ad art. 34 CLug). Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo le è stato notificato il 26 luglio 2017 (plico doc. C), e un termine di 40/50 giorni è del tutto adeguato per allestire la propria difesa (cfr. DTF 5A_560/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 3.1 e 3.3.2). Ciò che la reclamante ha poi fatto, sollevando opposizione il 20 settembre 2017 (doc. IV prodotto con il reclamo), alla quale è seguita un’udienza il 29 gennaio 2018 e la pronuncia della provvisoria esecutività del decreto il 12 marzo 2018 (doc. B). Ne consegue che il motivo di diniego previsto dall’art. 34 cifra 2 CLug non è nella fattispecie adempiuto.
16.2 La reclamante nemmeno sostiene che tale circostanza abbia comportato una violazione manifesta dell’ordine pubblico svizzero (art. 34 cifra 1 CLug) né argomenta in tal senso. Ad ogni modo, la riserva dell’ordine pubblico deve trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali pacificamente non presenti nel caso concreto. A titolo puramente abbondanziale si osserva che i termini impartiti dal giudice estero rientrano comunque nel ventaglio delle possibilità a sua disposizione, prevedendo l’art. 641 CPC-it, per i cittadini extra-UE, un termine minimo di 30 giorni e un termine massimo di 120 giorni.
17. Infine, la reclamante sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo a seguito di litispendenza, osservando che prima di avviare la causa in Italia, la controparte aveva promosso in Svizzera una procedura di conciliazione inerente alla medesima controversia. Ribadita l’impossibilità di un riesame del merito della decisione estera, l’unico motivo di diniego che entra in considerazione è quello della manifesta violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero (art. 34 cifra 1 CLug), che non risulta leso già in presenza di una grave violazione del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (DTF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1). La reclamante, in violazione del suo onere di motivazione, non argomenta minimamente in tal senso e non specifica sufficientemente, ancor prima di dimostrare, la sua censura, nemmeno indicando la data in cui tale procedura conciliativa è stata avviata in Svizzera né producendo pertinente documentazione. Peraltro, sia dal reclamo sia dalla relativa risposta della controparte risulta che in seguito a tale procedura conciliativa e al rilascio della relativa autorizzazione ad agire non è stata avviata alcuna causa di merito in Svizzera, ricordato che lo spirare infruttuoso del termine per l’inoltro della petizione fa decadere la litispendenza (Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 25 ad art. 209 CPC). La censura della reclamante è dunque irricevibile per carenza di motivazione, rispettivamente è priva di fondamento.
18. Per tutti questi motivi, non risulta adempiuto alcun motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano, per cui nulla osta al riconoscimento e all’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo in esame, a conferma dell’impugnata decisione pretorile. Ne discende che il reclamo dev’essere integralmente respinto.
19. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale, il valore litigioso, di fr. 12'548.-, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 19 dicembre 2018 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 500.-, sono poste a carico della
reclamante, che rifonderà alla controparte
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).