sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2018.63 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con domanda supercautelare e cautelare 7 novembre 2018 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta locatrice di eliminare entro 15 giorni i difetti all’ente locato;
domanda avversata dalla controparte e che il Pretore aggiunto con decisione 7 dicembre 2018 ha ritenuto inammissibile, con spese e ripetibili poste a carico della parte soccombente;
reclamante l’istante, con reclamo 20 dicembre 2018, con cui chiede la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio, nel senso di rinunciare al prelievo di spese processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 29
ottobre 2014 CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 un’abitazione sita a __________
per una pigione mensile di fr. 1'200.- (doc. G).
Con istanza 30 marzo 2018 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Mendrisio, previo deposito a partire dal mese di marzo dell’intera pigione,
la conduttrice ha chiesto l’eliminazione di asseriti difetti dell’ente locato e
l’esecuzione di una serie di controlli, ottenendo l’8 ottobre 2018
l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 cpv. 4 CPC.
2. Con petizione 7
novembre 2018 RE 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
chiedendo in via supercautelare e cautelare la condanna di CO 1
all’eliminazione a sue spese entro 15 giorni dei “difetti contenuti
nell’appartamento” e nel merito la riduzione della pigione netta del 50%
dal 1. gennaio 2015 e fino all’eliminazione degli asseriti difetti e fr.
30'000.- quale risarcimento del danno subito durante i quattro anni di
locazione.
In occasione dell’udienza di discussione della domanda cautelare del 6 dicembre
2018, la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria.
Statuendo con decisione 7 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato
inammissibile l’istanza cautelare e posto le spese a carico dell’istante,
condannata altresì a rifondere ripetibili alla controparte.
3. Con
reclamo 20 dicembre 2018 l’istante insorge contro il dispositivo n. 2 di questa
decisione e ne chiede la riforma nel senso di rinunciare al prelievo di spese
processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di
ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito
patrocinio in prima sede.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
4. La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr.10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIª ed., Vol. 1, art. 110, pag. 565).
5. Il Pretore aggiunto
ha ritenuto, in sintesi, che la domanda cautelare fosse irricevibile già per
una carente specificazione della domanda di giudizio, siccome la prestazione
richiesta non risultava descritta in modo preciso e univoco, ma anzi
addirittura appariva contraddittoria e indeterminata. Abbondanzialmente, il
primo giudice ha peraltro rilevato che la domanda cautelare sarebbe comunque da
respingere nel merito, difettandone i requisiti, segnatamente l’urgenza, il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità,
risultando in sostanza un’inammissibile richiesta di provvedimento di
esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 262 lett. b CPC.
Stante l’inammissibilità dell’istanza, il Pretore aggiunto ha posto le spese
giudiziarie a carico dell’istante, ritenuta l’assenza di una specifica domanda
di gratuito patrocinio e comunque la mancanza dei requisiti per la sua
concessione, condannandola pure a versare fr. 2'500.- di ripetibili, calcolati
sulla base di un valore di causa di fr. 90'925.- corrispondente al costo
complessivo delle riparazioni e degli interventi di eliminazione degli asseriti
difetti.
6. La reclamante
insorge contro il giudizio, limitatamente alla questione della mancata
concessione del gratuito patrocinio, all’ammontare delle spese processuali e
alle ripetibili.
diniego del gratuito patrocinio
7. La reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto un eccesso di formalismo per aver reputato che ella
non abbia fatto richiesta del gratuito patrocinio nella procedura cautelare.
Infatti, dalla petizione di merito, assortita dell’apposito certificato
comunale (doc. CC), rispettivamente dal relativo petitium, emergerebbe in
maniera lampante la sua indigenza e la sua necessità di un supporto, che non
avrebbe senso concedere per l’azione di merito e non anche per la relativa
richiesta cautelare; l’assenza di una specifica domanda in tal senso
risulterebbe pertanto un’ininfluente questione di mera forma.
La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di non aver adeguatamente
valutato le circostanze, per aver a torto ritenuto che l’istanza fosse
sprovvista di possibilità di esito positivo. A suo parere l’esistenza dei
difetti all’ente locato risulterebbe già dai documenti agli atti, tra i quali
una perizia effettuata in sede conciliativa tramite un architetto scelto dalla
locatrice. A mente della reclamante “pare evidente che nella sostanza
l’inquilina abbia ragione. Al limite va e andrà accertata (in
istruttoria) l’entità dei difetti ed i costi di riparazione” (reclamo pag.
3).
La censura di eccessivo formalismo può rimanere indecisa. Infatti, la
motivazione pretorile merita comunque conferma, siccome autonoma e bastante da
sola per respingere la richiesta, in merito all’assenza del requisito posto
dall’art. 117 lett. b CPC, ovvero della possibilità di esito positivo della
procedura cautelare.
Inutilmente la reclamante insiste nel perorare la tesi dell’esistenza dei
difetti e della loro evidenza sulla base dei documenti agli atti. A prescindere
dal fatto che la determinazione della loro entità e del costo di riparazione
sarà appunto oggetto della causa di merito, come la stessa reclamante riconosce
in questa sede, la conclusione pretorile sull’evidente impossibilità di esito
favorevole di una domanda cautelare così formulata si regge su altre considerazioni,
che appaiono corrette.
Il Pretore ha infatti adeguatamente esposto, con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza, le ragioni di evidente inammissibilità dell’istanza in oggetto,
anzitutto a causa della carente specificazione della domanda e inoltre per
l’assenza dei presupposti necessari ad una pronuncia cautelare ai sensi
dell’art. 261 CPC (giudizio impugnato pag. 5).
La reclamante non si confronta con queste deduzioni pretorili e la sua censura
risulta pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC) oltre che infondata.
ammontare della tassa di giustizia
8. La reclamante si
lamenta del giudizio pretorile che ha posto a suo carico la tassa di giustizia
di fr. 200.-, ritenuta sproporzionata alla complessità della causa, rimasta a
una fase preliminare. A suo dire, la somma sarebbe eccessiva in quanto
corrispondente al massimo fissato per controversie in materia di locazione.
Il rispetto di tale limite è riconosciuto dalla reclamante stessa, che non
indica per quali motivi il giudice, nell’esercizio del suo potere di
apprezzamento, non potrebbe applicare il massimo della tariffa. A ben vedere il
limite massimo non è comunque fissato dall’art. 9 cpv. 3 LTG, come erronemente
indicato dalla reclamante, bensì dall’art. 10 LTG.
L’invocazione di una pretesa sproporzione rispetto all’importanza della lite,
alle sue difficoltà e all’ampiezza e complessità dell’atto di causa risulta
troppo generica ed è peraltro contraddetta dalle stesse argomentazioni proposte
in entrambe le sedi di giudizio a sostegno della fondatezza di una richiesta di
eliminazione di una serie di difetti di diversa natura da ordinare già in via
cautelare.
Anche su questo punto il reclamo, a ben vedere irricevibile per carente
motivazione, risulta quindi infondato e va respinto.
ripetibili
9. La reclamante
critica la decisione pretorile che ha fissato in fr. 2'500.- la somma
riconosciuta alla convenuta a titolo di ripetibili per la procedura cautelare
in questione.
Invocando anche a questo riguardo la sproporzione rispetto all’importanza della
lite, alle sue difficoltà e all’ampiezza del lavoro e al tempo impiegato
dall’avvocato di controparte, la reclamante riconosce che la somma di fr.
2'500.- risulta rispettare i parametri fissati dalla legge, ma ritiene come “certamente
più ragionevole considerate le circostanze” la limitazione delle ripetibili
al minimo tariffale, calcolato in fr. 1'454.80.
Al contrario di quanto asserito dalla reclamante il primo giudice non è tenuto
a applicare il minimo tariffale previsto, e contrapporre solamente una diversa
opinione sulla base di valutazioni soggettive non adempie agli obblighi di
motivazione. La censura della reclamante è pertanto irricevibile oltre che
infondata.
valore di causa
10. La reclamente rimprovera
al Pretore aggiunto un’errata applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC, il valore
litigioso dovendo essere stabilito sulla base della domanda di causa che, nel
caso in questione, non indicava alcuna cifra.
Il primo giudice, a fronte di un petitum che non postulava il pagamento di una
specifica somma e chiedeva l’eliminazione di una serie di difetti, ha
correttamente valutato le circostanze rilevanti per determinare il valore
litigioso (art. 91 cpv. 2 CPC). A fronte degli atti di causa e più
specificatamente delle stesse allegazioni dell’istante che, a proposito del
prevedibile costo complessivo del ripristino dell’ente locato, ha fatto capo
alla valutazione di professionisti (prodotta quale doc. Q) per quantificare in
fr. 90'925.- “il totale della spesa necessaria al fine di riportare
l’appartamento in condizioni idonee” (petizione pag. 6 ad 4), non si può ora
rimproverare al Pretore aggiunto di aver ritenuto che il valore di causa fosse
da considerare perlomeno pari a tale ammontare. Anche questa censura è pertanto
infondata.
11. Ne
consegue che, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della
reclamante che, in questa sede, non ha formulato alcuna domanda di gratuito
patrocinio.
Non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte alla quale
il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Il valore della presente procedura, ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, è pari alla somma degli importi oggetto di reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo 20 dicembre 2018 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).