Incarto n.
12.2018.20

Lugano

25 marzo 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.18 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 febbraio 2017 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  PA 1 e dall’__________. __________ __________, 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

rappr. dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'237.02

oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2016 quale risarcimento di spese mediche, danno

domestico, torto morale e costi legali pre-processuali derivanti da un incidente della

circolazione;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore aggiunto ha respinto integralmente con decisione 20 dicembre 2017;

 

appellante l’attrice con appello 1. febbraio 2018, con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

 

mentre con risposta 23 marzo 2018 la convenuta postula la reiezione del gravame, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto:

A.      Il 24 luglio 2016, AP 1 è stata coinvolta in un incidente stradale. Mentre circolava all’interno di una rotonda ad __________, la sua vettura è stata urtata lateralmente, nella parte posteriore, dal veicolo di __________, che si stava immettendo nella rotatoria. CO 1, assicurazione di responsabilità civile di __________, ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità di quest’ultima nell’incidente e ha liquidato i danni materiali subiti dal veicolo di AP 1 pari a fr. 6'239.265. Per contro, l’assicurazione ha respinto qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria della medesima.

 

B.      Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 febbraio 2017 AP 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo il pagamento di complessivi fr. 15'237.02 oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2016 quale risarcimento per spese mediche, danno domestico, torto morale e spese legali preprocessuali, affermando di avere patito, a seguito dell’incidente, danni fisici assimilabili a un “colpo di frusta” e un derivante pregiudizio della capacità lavorativa in ambito domestico (70 giorni di inabilità lavorativa), producendo dei certificati medici (doc. E e F). Non ha per contro avanzato alcuna pretesa per impedimento al lavoro, malgrado fosse attiva professionalmente in Svizzera tramite procedura di notifica (cfr. petizione, p. 5, e doc. 8).

 

C.      Con osservazioni 24 aprile 2017, la convenuta ha postulato la reiezione integrale della petizione, sottolineando in particolare la lieve entità della collisione, l’assenza di qualsivoglia derivante pregiudizio fisico e di una conseguente inabilità lavorativa e l’inattendibilità dei certificati medici prodotti, contestando l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato fra l’incidente e le lesioni lamentate, e in ogni caso l’ammontare degli importi pretesi, la necessità dei costi legali pre-processuali sostenuti, come pure la valuta con la quale sono state espresse le pretese attoree, segnatamente quella per danno domestico.

 

D.      In occasione dell’udienza di dibattimento 12 giugno 2017, le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni con replica e duplica. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto con decisione 20 dicembre 2017 ha respinto integralmente la petizione, ponendo le spese processuali pari a fr. 1'500.- a carico dell’attrice e condannandola altresì a versare alla convenuta fr. 2'800.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto inattendibili e insufficienti i certificati medici prodotti dall’attrice e la conseguente mancata dimostrazione di un danno fisico, sottolineando i propri dubbi in merito all’esistenza di una causalità naturale fra l’incidente e il danno e la palese assenza di un legame causale adeguato. Non essendo dovuto alcun risarcimento per l’asserito danno fisico, il primo giudice ha respinto tutte le pretese attoree, in quanto derivanti dallo stesso. A titolo abbondanziale, il primo giudice ha rilevato che queste apparivano ben poco allegate e sostanziate e finanche inammissibili con riferimento alla pretesa per danno domestico, espressa in franchi svizzeri malgrado esso si fosse eventualmente prodotto all’estero, non essendo l’attrice domiciliata in Svizzera.

 

E.      Con appello 1. febbraio 2018 l’attrice si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Ella ha in sintesi asserito di avere dimostrato il suo danno fisico mediante attendibili certificati medici, che indicherebbero pure la relativa causa, ovvero l’incidente in questione, osservando che l’urto subito è stato grave rispettivamente che la perizia considerata dal primo giudice è arbitraria, imprecisa e fondata soltanto su dati ipotetici, ribadendo infine l’ammissibilità e il buon fondamento delle pretese avanzate. Con risposta 23 marzo 2018 la convenuta ha postulato l’integrale reiezione del gravame.

 

E considerato

in diritto:

 

1.      Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 20 dicembre 2017 è stata notificata all’appellante il 21 dicembre 2017, per cui l’appello 1. febbraio 2018, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

 

 

 

 

2.      Nella risposta all’appello, l’appellata contesta preliminarmente la validità della procura doc. A, in quanto la relativa delega alle patrocinatrici dell’appellante non sarebbe sufficientemente documentata. La censura è palesemente destituita di fondamento. Già la petizione 21 febbraio 2017 è stata presentata dallo studio __________ giusta la procura doc. A, che indica quali mandatari una serie di patrocinatori fra cui l’avv. __________, firmatario della petizione, e l’abg. __________, co-firmataria dell’appello, e pure la facoltà di sub-delega.

 

3.      Con riferimento allo stato di salute dell’attrice, che ha affermato di avere sofferto di disturbi derivanti da un “colpo di frusta”, il primo giudice ha concluso che i due certificati medici allestiti dal dr. __________ (doc. F, p. 4-5) sono inattendibili, siccome in contrasto con quanto dichiarato dalla dr.ssa __________, secondo la quale i sintomi dell’attrice dal 17 agosto 2016 erano in regressione (doc. 3). Il Pretore aggiunto ha pure accertato che il primo di questi certificati è stato allestito senza effettuare una visita personale della paziente, che in quel momento era in vacanza, e che comunque i certificati medici della dr.ssa __________ (doc. F, p. 1-3, doc. 3) sono in contrasto con il comportamento avuto dall’attrice dopo l’incidente, che non ha avanzato alcuna pretesa per perdita di guadagno in ambito lavorativo rispettivamente che perlomeno dal 28 agosto 2016 si trovava in vacanza al mare (doc. 7). Infine, ha pure stabilito che i certificati medici prodotti dall’attrice sono troppo generici, per cui il danno alla salute non è stato dimostrato.

 

3.1    L’appellante contesta innanzitutto che dalle foto di cui al doc. 7, che la ritraggono in vacanza al mare, possa essere dedotto alcunché in relazione al suo stato di salute, in quanto le date ivi indicate sono solamente quelle di caricamento delle fotografie sul suo profilo Facebook. Afferma in seguito che il doc. E attesta la diagnosi da “colpo di frusta”, che il doc. 3 accerta l’esistenza di una condizione patologica ancora esistente, seppure in regressione, e che i certificati medici prodotti indicano chiaramente un’inabilità lavorativa di 70 giorni rispettivamente che le sono stati prescritti un collare morbido, dei farmaci e fisioterapia.

 

3.2    Le contestazioni dell’appellante appaiono già di primo acchito poco puntuali e dettagliate. Ella non prende infatti posizione sulle critiche mosse dal primo giudice ai certificati del dr. __________ (in particolare all’assenza di una visita personale) e si riferisce a dei “certificati medici” (p. 4 appello) senza indicare alcun riferimento concreto, né contesta sufficientemente l’accertamento pretorile in merito alla loro genericità, ciò che costituisce un inammissibile modo di procedere (art. 310 e 311 CPC).

 

3.3    Anche volendo ammettere la ricevibilità della relativa censura, la dimostrazione dei disturbi lamentati dall’appellante richiede un sufficiente grado di approfondimento che in concreto non è presente. Le lesioni assimilabili a un “colpo di frusta” comportano di regola tutta una serie di conseguenze difficilmente differenziabili laddove spesso non è ravvisabile una causa organica oggettivabile mediante accertamenti strumentali. In tal contesto, la giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito delle assicurazioni sociali, applicabile pure alla responsabilità civile (DTF 4A_494/2009 del 17 novembre 2009, consid. 2.2) ha riconosciuto che, dopo aver subito un “colpo di frusta”, vi è un tipico decorso medico rispettivamente una manifestazione di sintomi legati ai disturbi del collo e della colonna vertebrale quali nausea, spossatezza, mal di testa, vertigini, difficoltà di concentrazione, perdita di equilibrio o di memoria (DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109, consid. 6.2.1), sintomi che tuttavia sono comuni ad altre patologie. In questo senso, è necessario che le informazioni sul decorso dello stato di salute del paziente nei giorni immediatamente successivi all’incidente e le relative indagini mediche siano sufficientemente accurate e documentate. In particolare, gli accertamenti medici devono riguardare anamnesi, conseguenze dell’incidente e decorso dei sintomi, riscontri oggettivi, diagnosi, fattori estranei e condizioni pre-esistenti del paziente, e assumono un’importanza fondamentale anche per la valutazione del nesso causale (DTF 119 V 335, consid. 2b/aa e bb; DTF 134 V 109, consid. 9). Nell’esame degli atti medici, il giudice deve apprezzare liberamente il valore probatorio di ciascun documento, in particolare in base alla sua attendibilità, estensione, grado di approfondimento e motivazione (DTF 125 V 351, consid. 3).

 

3.4    Nella fattispecie il doc. E, relativo a un accertamento medico effettuato due giorni dopo l’incidente (26 luglio 2016), riferisce che la paziente lamenta “dolori muscolari a livello della colonna cervicale irradiato alla spalla”, indica quale diagnosi un “colpo di frusta” e un’incapacità lavorativa di due giorni. Esso è tuttavia fondato sulla descrizione dei fatti fornita dalla paziente, e per il resto si limita ad attestare l’assenza di amnesie, nausea, vomito o di deficit oggettivabili. I certificati medici di cui al doc. F e al doc. 3 sono ancora più generici, quelli del dr. __________, oltre che inattendibili, anche difficilmente leggibili. Ne consegue che la diagnosi da “colpo di frusta” e le sue conseguenze non sono dimostrate mediante attendibili e dettagliate indagini mediche, ciò che comporta la conferma del relativo accertamento pretorile.

 

4.      In merito alla causalità, il primo giudice ha osservato che il nesso causale naturale fra incidente ed eventuale danno è quantomeno incerto, siccome l’attrice, subito dopo l’incidente, appariva in buona salute, secondo quanto riferito dai testi __________, __________, __________, __________ e __________ (impugnata decisione, p. 4).

 

5.      L’appellante osserva che cinque dei testi ascoltati sono legati fra loro da rapporti di famiglia, amicizia o conoscenza, ma la censura è irricevibile in quanto generica e non sufficientemente motivata (art. 310 e 311 CPC). Ella rileva in seguito che dopo l’incidente era turbata e dunque non in grado di realizzare immediatamente le proprie condizioni di salute, che spesso detti dolori fisici possono manifestarsi solo successivamente e che il certificato medico della dr.ssa __________ (doc. 3) indica chiaramente il nesso di causalità fra incidente e danno fisico subito.

 

5.1    Come già osservato dal primo giudice, dalle deposizioni agli atti, riferite al comportamento dell’attrice subito dopo l’incidente, non emerge un suo evidente turbamento, bensì che la stessa sembrasse tranquilla e in buona salute (decisione impugnata, p. 4 e riferimenti ivi citati). Ora, si può certamente ammettere che le ripercussioni di un incidente possano emergere solo in un secondo momento. Tuttavia, è al danneggiato che incombe l’onere di dimostrare il nesso di causalità naturale (art. 8 CC, art. 152 CPC). A tal riguardo, la verosimiglianza preponderante è sufficiente (DTF 132 III 715, consid. 3.2; DTF 4A_540/2010 dell’8 febbraio 2011, consid. 1.1 e 1.3). Secondo una prassi vigente in ambito delle assicurazioni sociali ma applicabile pure al caso concreto (DTF 4A_65/2009 del 17 febbraio 2010, consid. 5.1), un nesso causale fra incidente e danno è di regola ammesso se, malgrado l’assenza di cause organiche, viene diagnosticato un colpo di frusta ed entro 72 ore dall’incidente si manifestano una serie di disturbi tipici di questo tipo di lesione (cfr. consid. 3.3 e DTF 117 V 359, consid. 4b; DTF 134 V 109, consid. 6.2.1; DTF 8C_574/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 5.3.1). Essendo detti sintomi riconducibili pure ad altre patologie, il mero accertamento di tali sintomi non è sufficiente. In particolare, il fatto che essi siano comparsi poco tempo dopo un incidente ancora non significa che l’incidente ne sia stato la causa ("post hoc ergo propter hoc", cfr. DTF 119 V 335, consid. 2b/bb), per cui di principio occorrono degli accertamenti medici approfonditi e la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.

 

5.2    Ora, anche volendo prescindere dal comportamento avuto dall’appellante successivamente all’incidente, dai certificati medici da lei prodotti emerge una diagnosi da colpo di frusta, ma nessuna causa organica né i tipici sintomi associati a un tale danno. Anche il doc. 3 indicato dall’appellante è stringato e del tutto generico e dunque inadatto a comprovare un nesso causale, che risulta alquanto dubbio, per cui non si può ammettere che la causalità dell’incidente per i disturbi lamentati emerga con tale chiarezza da escludere razionalmente altre possibilità, così come preteso secondo il criterio della verosimiglianza preponderante.

 

6.      Comuque sia, le censure dell’appellante non meritano accoglimento pure per un altro motivo, ovvero per le insufficienti contestazioni relative a dinamica ed entità dell’incidente e al nesso di causalità adeguata.

 

6.1    Il nesso di causalità adeguata presuppone che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110, consid. 3a). Un danno alla colonna cervicale come quello subito da un “colpo di frusta” viene causato quando il movimento rispettivamente la sollecitazione causata dall’incidente supera la resistenza rispettivamente il limite di tolleranza fisiologica del corpo (Löhle, Verletzungen der Halswirbelsäule [HWS], AJP 1999, p. 357 seg.). La dinamica dell’incidente, e in particolare la sua gravità, sono dunque elementi rilevanti per valutare se lo stesso era adatto a causare un determinato disturbo fisico. Il Tribunale federale ha più volte indicato che una variazione di velocità causata da una collisione (delta-v) inferiore ai 10-15 km/h comporta generalmente l’ammissione di un incidente di lieve entità (DTF 8C_626/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.2.2; DTF 8C_51/2007 del 20 novembre 2007, consid. 4.3.1; DTF 4A_494/2009 del 17 novembre 2009, consid. 2.9), seppure la trasformazione di valori tecnici (come il delta-v) in una probabilità di danno fisico non può costituire un criterio di valutazione esclusivo, potendo una moltitudine di fattori e circostanze contribuire all’insorgere del danno (peso e massa dei veicoli, tipologia di sedile e posizione della testa, eccetera), rispettivamente potendo anche opportune perizie mediche accertare se un danno fisico è o meno riconducibile al tipo di incidente subito. Ne consegue che il giudice deve valutare il nesso causale adeguato sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione (DTF 1C_575/2012 del 5 luglio 2013, consid. 5.1 seg.; DTF 8C_489/2013 del 16 agosto 2013, consid. 3.2). Anche le perizie private, ovvero prodotte da una delle parti, possono essere considerate nell’ambito del libero apprezzamento delle prove, se si confrontano in modo serio e competente con la problematica in esame. Determinante è dunque valutare se le conclusioni ivi contenute sono convincenti (DTF 8C_489/2013 del 16 agosto 2013, consid. 3.2; DTF 8C_138/2009 del 23 giugno 2009, consid. 4.3.3).

 

6.2    Il Pretore aggiunto ha concluso che l’incidente era inadatto a causare il danno alla salute dell’attrice, rilevando la sua lieve entità e i danni limitati subiti dal veicolo, circostanze evidenziate dalle risultanze della perizia doc. 2 e dall’audizione del suo estensore __________ e determinate sulla base di un esame della dinamica del sinistro, in particolare dell’angolazione dello scontro (impatto laterale) e di una variazione di velocità (delta-v) di appena 3-6 km/h, ovvero ben al di sotto di una soglia di innocuità pari a 10 km/h, limite peraltro applicabile a tamponamenti da tergo, ben più pericolosi di quelli laterali.

 

6.3    Ribadendo che l’urto è stato grave e che ciò si desumerebbe anche dall’ingente ammontare dei danni a paraurti e fiancata, l’appellante non muove critiche sostanziate e puntuali al relativo accertamento pretorile, opponendovi una propria tesi e allegazioni generiche (art. 310 e 311 CPC), ciò che è inammissibile. Il fatto poi che __________, nella sua deposizione, abbia sottolineato lo spavento causatole dall’incidente, non è lontanamente sufficiente per ammettere che l’urto fosse atto a determinare l’insorgere delle lesioni asserite dall’appellante. Per quanto concerne invece il doc. 2, l’appellante sostiene che esso è una perizia di parte di scarsa se non nulla forza probatoria, basato su una ricostruzione imprecisa del sinistro (circostanza che lo stesso perito avrebbe ammesso nella sua deposizione), e meglio su dati ipotetici decisi a posteriori, e che le tre ricostruzioni (“crash-test”) di cui alle pag. 7 e 8 sono arbitrarie in quanto riguardanti angolazioni di scontro di 90° gradi (le prime due) rispettivamente vetture diverse (la terza), contestando pure il paragone ivi effettuato con gli urti subiti negli “autoscontro” (doc. 2, p. 6), in quanto in queste ultime situazioni il corpo è più preparato a subire degli urti. A suo dire, pure il doc. 2 accerterebbe del resto che l’impatto le ha causato delle sollecitazioni compatibili con le conseguenze fisiche lamentate e accertate dai certificati medici prodotti.

 

 

 

 

6.4    Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la perizia si limita ad accertare la presenza di alcune sollecitazioni, e non che queste fossero atte a causarle dei danni alla salute. Dell’insufficiente valore probatorio dei certificati medici menzionati dall’appellante peraltro si è già detto, osservato pure che il nesso di causalità adeguata è un concetto giuridico la cui valutazione incombe al giudice, e non al medico. Aggiungasi che __________, esperto di incidenti della circolazione, nel doc. 2 si è limitato ad osservare che non è stato possibile effettuare un’analisi estremamente precisa, per cui si è tenuto conto dei margini di tolleranza ed è stato calcolato un delta-v compreso fra i 3 e i 6 km/h, quest’ultimo valore comunque indicante un incidente di lieve entità. Per il resto, le contestazioni dell’appellante omettono di confrontarsi sufficientemente e puntualmente con quanto già accertato dal Pretore aggiunto in relazione alle risultanze del doc. 2 e della successiva audizione del perito __________: ella infatti non contesta che si sia trattato di un urto laterale e che un tale urto sia meno pericoloso di un tamponamento da tergo, e nemmeno che la tipologia del sinistro, in particolare l’angolazione dell’impatto e la variazione di velocità (delta-v), siano rilevanti nella valutazione della causalità, concentrando la sua attenzione su alcuni paragoni contenuti nella perizia e limitandosi genericamente a sostenere l’imprecisione rispettivamente l’arbitrarietà dei dati, senza indicare per quale motivi gli stessi sarebbero errati e quali dati sarebbero invece da utilizzare nella fattispecie, per cui ella non allega e dimostra sufficientemente i motivi per cui, a differenza di quanto accertato dal primo giudice, l’incidente sarebbe stato idoneo a causare i suoi disturbi fisici, se non riferendosi ai generici certificati medici di cui si è già detto. La sua censura è pertanto irricevibile per carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC), rispettivamente inadatta a rimettere in discussione il giudizio pretorile.

 

6.5    Comunque sia, il doc. 2 risulta sufficientemente approfondito, e spiega concretamente e in modo comprensibile i valori e i metodi di calcolo utilizzati. Nonostante il suddetto documento contenga considerazioni teoriche e paragoni con situazioni non forzatamente equivalenti, esso nelle sue valutazioni si riferisce alle circostanze concrete della fattispecie, come la tipologia dei veicoli convolti, la loro posizione e la loro massa, l’angolazione di impatto laterale, meno pericolosa di un impatto da tergo, e l’energia assorbita dalle deformazioni sulla base dei danni riscontrati sui veicoli, determinando in seguito la variazione di velocità causata dalla collisione e il tipo di sollecitazione subita dal corpo, tenendo anche in considerazione che esso era impreparato ad assorbire il colpo, escludendo pure un impatto della testa dell’appellante con la carrozzeria e concludendo conseguentemente che l’incidente è stato di lieve entità (doc. 2 e deposizione di __________ del 25 settembre 2017, p. 11-13). Per contro, agli atti non figurano perizie mediche o ulteriori mezzi di prova sufficientemente approfonditi che suggeriscano una conclusione di segno opposto, ovvero che determinate circostanze particolari permettano di ritenere la gravità dell’urto o che esso fosse atto a causarle il danno.

 

6.6    Per tutti questi motivi, anche l’accertamento pretorile relativo all’assenza di un nesso causale adeguato può senz’altro essere condiviso. Ne consegue che tutte le pretese dell’attrice devono essere respinte per assenza di un nesso causale fra il danno e l’incidente.

 

7.      È dunque soltanto a titolo abbondanziale che si condividono le ulteriori perplessità espresse dal primo giudice con particolare riferimento al torto morale e al danno domestico (cfr. impugnato giudizio, consid. 2, p. 4, e consid. 4, p. 5), non avendo l’attrice sufficientemente allegato, ancor prima che dimostrato, le relative poste di danno e l’adempimento dei presupposti per un relativo risarcimento, rispettivamente con riferimento alla valuta utilizzata per quantificare il danno domestico (art. 74 CO).

 

8.      Per tutti questi motivi l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 15'237.02, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7, 8 e 13 LTG e all’art. 11 RTar.

 

9.      Non ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

decide:

 

 

 

 

 

 

                                   1.   L’appello 1. febbraio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    e    

     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30’000 franchi (o almeno 15’000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).