Incarto n.
12.2018.22

Lugano

6 settembre 2019/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

 

 

 

 

 

visto l'appello 1° febbraio 2018 presentato da

 

 

 AP 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 27 dicembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa in data 9 febbraio 2016 nei confronti dell’appellante da

 

 

  AO 1 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto       che con petizione 9 febbraio 2016 l’avv. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 58'000.- oltre interessi, il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. 1706746 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, nonché la condanna della convenuta al pagamento all’attrice di fr. 103.30 per spese del PE e fr. 290.- oltre interessi per la tassa d’incasso, il tutto con protesta di spese e ripetibili, domanda integralmente avversata dalla convenuta;

 

                                         che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2017, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento all’attrice di fr. 58'000.- oltre interessi e accessori;

 

                                         che contro tale giudizio è insorta la convenuta con atto di appello 1° febbraio 2018, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere la petizione, di accertare, in via principale, la nullità del contratto di mandato tra le parti in causa e della relativa nota d’onorario e, in via subordinata, di invalidarlo, con conseguente ordine all’attrice di restituire l’acconto di fr. 6'500.-, di annullare la procedura esecutiva, nonché di far ordine all’avv. AO 1 di corrisponderle fr. 5'000.-, oppure l’importo stabilito dal giudice in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

                                         che contestualmente all’appello la convenuta ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;

 

                                         che la decisione 6 agosto 2018 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in assenza del requisito della parvenza di buon fondamento dell’appello è stata confermata dal Tribunale Federale il 17 aprile 2019 (STF 4A_513/2018);

 

                                         che l’appellante è di conseguenza stata invitata il 7 giugno 2019 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’500.- entro il 24 giugno 2019 a garanzia delle spese processuali presumibili;

 

che l’anticipo non essendo stato pagato entro il termine assegnato, il 2 luglio 2019 è stato fissato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 19 agosto 2019 per versarlo, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

 

                                         che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

 

                                         che, prima della scadenza di quel termine, con istanza 17 agosto 2019, giunta alla scrivente Camera il 19 agosto seguente, l’appellante ha postulato il condono del pagamento dell’anticipo, sostenendo che la sua difficile condizione economica è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti e che la richiesta di pagamento di un importo per lei esorbitante costituisce un diniego di giustizia sostanziale in presenza di una “lesione di beni di valore inestimabile”, sicché deve trovare applicazione l’art. 112 CPC;

                                        

                                         che quest’ultima istanza è da respingere siccome irricevibile: nella misura in cui debba essere intesa come una richiesta di condono ai sensi dell’art. 112 CPC, essa non sarebbe ammissibile, la norma trovando spazio unicamente laddove vi è già una decisione di condanna al pagamento delle spese processuali, qui inesistente; nella misura in cui invece potesse essere intesa come una domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo ex art. 98 CPC, essa sarebbe pure inammissibile siccome tale aspetto è compreso nella tematica del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), già decisa con giudizio cresciuto in giudicato, ritenuto che tale decisione avrebbe potuto essere rivista solo a fronte di una modifica della situzione economica della richiedente, qui non addotta, senza dimenticare che il motivo per il quale quest’ultima è stata rifiutata non è di natura finanziaria, ma consiste nell’assenza di probabilità di esito favorevole (fumus boni iuris), rispetto alla valutazione della quale non sussistono motivi per discostarsi;

 

                                         che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello per mancato pagamento dell’anticipo nel termine suppletorio e deve dichiararlo inammissibile;

 

                                         che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma le particolari circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;

 

                                         che non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

 

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

 

 

 

decreta                    1.   L’istanza 17 agosto 2019 di AP 1, è irricevibile.

 

                                   2.   L'appello 1. febbraio 2018 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   3.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Notificazione:

 

-     

-      

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato

 

Damiano Stefani                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).