Incarto n.
12.2018.2

Lugano

20 aprile 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna (giudice supplente)

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.23 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 30 ottobre 2012 da

 

 

CO 1 

  PA 2 

 

 

contro

 

 

IS 1IS 1 

  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 412'913.55 oltre interessi; domanda avversata dal convenuto, che il Pretore, con sentenza 16 novembre 2017, ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 410'866.55 oltre interessi;

 

appellante il convenuto con atto di appello 29 dicembre 2017, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi;

 

e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dal convenuto contestualmente all'appello, completata il 30 gennaio e 1° febbraio 2018;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con sentenza 16 novembre 2017 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto la petizione 30 ottobre 2012 di CO 1, condannando IS 1 a versare all’attrice fr. 410'866.55 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno provocato (responsabilità dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO).

                                   2.   Il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello 29 dicembre 2017 (inc. n. 12.2018.1), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi. Contestualmente alla presentazione dell'appello egli ha altresì chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado (inc. n. 12.2018.2), istanza che ha in seguito completato su richiesta del vicepresidente di questa Corte.

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii).

 

                                   4.   È indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. Un’eventuale eccedenza conduce a negare l’indigenza se essa permette alla parte istante di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni. All’istante incombe l’onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l’entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (art. 119 cpv. 2 CPC; DTF 135 I 221 consid. 5.1 con rinvii; TF 18 ottobre 2011 5A_617/2011 consid. 2.2 con rinvii, 7 febbraio 2012 5A_810/2011 consid. 2.2 e 2.3, 5 ottobre 2011 4A_459/2011 consid. 1.2 - 1.5).

                                     

                                         In seconda istanza il gratuito patrocinio deve coprire l'onorario del patrocinatore per la sola procedura di appello e le spese processuali di quel giudizio.
Per la quantificazione delle spese giudiziarie, tenuto conto del valore litigioso di fr. 410'866.55, vanno considerate le specifiche circostanze che vedono l’oggetto della lite sostanzialmente limitato alla questione della responsabilità del convenuto per l’agire quale organo societario in una specifica circostanza (sottoscrizione di un impegno per conto della società e conseguenze a seguito della successiva procedura di realizzazione del pegno) e le censure di appello (una decina di pagine) insistere preminentemente su questioni di diritto e sulle erronee deduzioni pretorili su specifiche circostanze.
Le spese processuali del giudizio d’appello possono pertanto essere stimate, alla luce dei criteri posti dagli art. 7, 8 e 13 LTG, in fr. 8'000.-, spese e IVA comprese (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a Regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili) rimanendo ai limiti inferiori stabiliti dalla tariffa, analogamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Si tratta quindi di verificare se l'appellante, assistito in questa sede da un patrocinatore, con un onere per spese di patrocinio stimabile in fr. 8’000.-, spese e IVA comprese (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LTar) disponga di mezzi sufficienti per far fronte alle spese di patrocinio e all'onere del processo di questa sede, entro uno o, in subordine, due anni.

 

                                   5.   Per quel che concerne il reddito e la situazione patrimoniale del richiedente va anzitutto rilevato che al momento dell’inoltro della domanda di gratuito patrocinio l’appellante si è limitato a esporre la situazione succintamente, in appena sette righe, con le quali ha dichiarato di essere “attualmente in disoccupazione, con un’entrata mensile pari a CHF 3'623.45 (indennità di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno personale pari a CHF 3'731.-, oltre ad avere a carico il fabbisogno del figlio maggiorenne ma ancora agli studi” e precisato di non disporre di alcuna sostanza, “avendo dovuto erodere quanto aveva risparmiato per far fronte in questi anni al fabbisogno, trovandosi confrontato con una grave malattia e alla conseguente perdita di lavoro” (appello pag. 15 n. 5).
A sostegno di tale richiesta l’appellante ha allegato una lista ricapitolativa delle “spese correnti mensili” con alcuni documenti relativi agli oneri per l’assicurazione malattia, ad un bonifico non meglio precisato di fr. 500.-, al leasing mensile di fr. 841.15 per un’autovettura (doc. 4), producendo altresì una decisione con relativi conteggi della cassa di disoccupazione (doc. 5) e alcuni estratti di conti bancari (doc. 6).
A mente dell'appellante, in assenza di un'eccedenza o di una sostanza che gli consentano di far fronte alle spese processuali e di patrocinio presumibili, la prima condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento del gratuito patrocinio sarebbe pertanto data.

                                   6.   Con disposizione ordinatoria 11 gennaio 2018 il vicepresidente di questa Corte, premesso come l’asserita indigenza non risultasse supportata da una completa esposizione delle circostanze rilevanti e dalla produzione della relativa documentazione e rimarcato che le condizioni economiche del richiedente il gratuito patrocinio non risultavano specificate, ha assegnato all’istante, con le dovute avvertenze, un termine “per esporre le circostanze rilevanti e produrre la documentazione attestante i redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 (certificato fiscale), l’ultima notifica di tassazione disponibile, le spese per l’alloggio 2016 e 2017, i conteggi dei premi di cassa malati e assicurativi mensili 2016 e 2017, le spese per veicoli e gli estratti bancari e postali al 31 dicembre 2017 di tutti i componenti dell’eventuale comunione domestica (coniuge o convivente)”.

 

                                   7.   Con scritto 30 gennaio 2018 l’istante ha prodotto una serie di documenti (doc. 7-18) tra i quali l’apposito certificato comunale, ha indicato che il reddito per l’anno 2016 corrispondeva a fr. 66'586.55 lordi e osservato “che, malgrado la relazione con la compagna M__________ C__________ sia venuta a finire, resta in essere la convivenza, in quanto il signor IS 1 si trova attualmente in gravi difficoltà finanziarie e di salute” e confermato altresì di non versare alla compagna un canone di locazione, “ma di provvedere a pagare la cassa malati per la compagna, la figlia della compagna e il figlio comune, pari a CHF 1'587.05”.
Con invio 1° febbraio 2018 l’istante ha completato la produzione di documenti.

                                   8.   Già alla luce dell’atteggiamento processuale adottato dall’istante la domanda deve essere respinta, siccome manifestamente carente dal punto di vista allegatorio.
In violazione degli obblighi di specificazione incombenti alla parte richiedente, questa non ha esposto già con la domanda la sua situazione reddituale e patrimoniale, pronunciandosi nel merito e sui mezzi di prova che intende proporre (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha dimostrato di essere sprovvista dei mezzi necessari (art. 117 lit. a CPC) per far fronte alla procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012).
Seppur reso esplicitamente attento con l’ordinanza 11 gennaio 2018 summenzionata, e benché invitato a colmare tale carenza fornendo le indicazioni necessarie ai sensi dell’art. 56 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_174/2013 del 9 luglio 2013), l’appellante non vi ha provveduto, ritenendo potesse bastare la sola produzione di una serie di documenti, con scarne e poco coerenti indicazioni sulla situazione familiare.
Pur tenendo conto dell’applicabilità del principio inquisitorio limitato, non incombe al giudice tentare di porvi rimedio con ulteriori atti istruttori o cercando di dedurre gli elementi da alcuni documenti (peraltro per nulla espliciti e eloquenti), a maggior ragione a fronte di una situazione fattuale complessa che il richiedente non ha esposto con la necessaria trasparenza e un minimo grado di dettaglio.
La domanda di gratuito patrocinio va pertanto respinta già per questo motivo.

                                   9.   Abbondanzialmente, va rilevato come la domanda avrebbe uguale sorte, anche se si volessero considerare gli elementi di fatto deducibili dalle scarse allegazioni e dai documenti prodotti.
Il richiedente non indica nulla sul suo percorso professionale e sull’evoluzione dei redditi negli ultimi anni, a fronte di un passato di dirigente aziendale (oggetto della causa di risarcimento per responsabilità dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO) e di un reddito da lavoro annuo di fr. 77'725.- nel 2015 (doc. 8) e 77'015 nel 2016 (doc. 19). Nessuna spiegazione o indicazione chiara è fornita sulla situazione contingente che lo vede beneficiare di un’indennità di disoccupazione, apparentemente dal mese di aprile 2017 (doc. 10).
La grave malattia invocata, che sarebbe addirittura stata la causa della perdita del lavoro, non è minimamente specificata e dimostrata, nulla essendo noto a proposito di effetti invalidanti ed eventuale diritto alle prestazioni assicurative o ad indennità.
L’appellante non fornisce spiegazione alcuna neppure sull’evoluzione del suo patrimonio negli ultimi anni, omettendo ad esempio di indicare cosa ne sia stato della proprietà delle azioni della I__________ SA (ora N__________ S__________ SA), società con recapito al suo indirizzo privato di via __________ a __________ e di cui è stato amministratore unico dal dicembre 2011 al 14 aprile 2017 (cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino e doc. 19) e per conto della quale dichiara di versare a tutt’oggi fr. 500.- mensili a saldo di non meglio precisati scoperti per contributi LPP (doc. 9.5).
Sul fronte dell’attuale tenore di vita l’istante non specifica sulla base di quali disponibilità finanziarie, a fronte di un’asserita indigenza, possa continuare a sostenere alcuni oneri ricorrenti rilevanti ad esempio per coperture extra obbligatorie di cassa malati (doc. 4) o per un veicolo di prestigio (Mercedes __________) che per leasing (fr. 841.15), assicurazione (fr. 243.40 doc. 4 e doc. 9) e tasse di circolazione (fr. 69.- doc. 9) comporta un onere mensile ingente, non risultando l’esigenza di disporre di un simile mezzo di trasporto al fine dello svolgimento di una professione.
Completamente assente dalle allegazioni dell’appellante risulta anche un’adeguata spiegazione della situazione familiare (appena accennata e non chiarita dalla sola produzione dello scritto doc. 18). A fronte dell’evidente esigenza di considerare oneri e risorse familiari complessive, l’istante non ha chiarito gli elementi determinanti alla luce del fatto che vive tutt’ora nell’abitazione di __________ assieme alla compagna e madre del figlio comune. Nulla è stato indicato in merito alla situazione di reddito e sostanza di quest’ultima, ma dai documenti prodotti risulta aver perlomeno dichiarato, ai fini fiscali, redditi della sostanza di fr. 54'360 per il 2015 (doc. 15) e di fr. 53'934.- per il 2016 (doc. 16), apparentemente frutto di sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero.
In merito alla sostanza si rileva infine come al momento dell’istanza l’appellante disponesse perlomeno di liquidità pari al saldo bancario di fr. 5'007.35 al 31.12.2017 (doc. 6 e 14).

                                10.   Malgrado le mancate spiegazioni fornite dall’istante e alla luce degli elementi comunque deducibili dalla documentazione prodotta e sulla base della situazione familiare e del tenore di vita mantenuto, vi è fondato motivo di credere che sussista un'eccedenza che, unitamente a elementi di sostanza (di cui non si conosce meglio la rilevanza), consentono all'appellante di far fronte alle spese processuali e di patrocinio presumibili in meno di 12 rispettivamente 24 mesi.
Concretamente, già solo il risparmio conseguibile facendo capo ad un mezzo di trasporto più economico e con l’utilizzo della disponibilità sul conto bancario summenzionato (doc. 6) vi sarebbero risorse sufficienti a far fronte alle spese prevedibili.
La prima condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento del gratuito patrocinio non è pertanto data.

 

                                11.   Visto quanto sopra, appare superfluo esaminare l’adempimento della seconda condizione relativa alla prognosi sull’esito presumibile dell’appello e alla conseguente probabilità di successo della causa (art. 117 lett. b CPC).

 

                                12.   L’istanza deve dunque essere respinta e all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 8'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione.

                                13.   Nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne nel caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, la Camera non ha d’altronde ritenuto di dover sentire l’attrice appellata, com'era sua facoltà (art. 119 cpv. 3 CPC).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                       

 

                                   1.   L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 29 dicembre 2017 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).