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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° dicembre 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e spese esecutive e rigettando in via definitiva, limitatamente a fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e a fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016, le opposizioni interposte ai due PE;
appellante la convenuta con appello 12 febbraio 2018, con cui ha chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 13 febbraio 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 19 ottobre 2018 (inc. n. 12.2018.31) con cui questa Camera ha posto la convenuta al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 9 febbraio 2015 denominato “accordo di collaborazione” (doc. 2) AO 1 e AP 1, quest’ultima in qualità di “Advisor”, hanno formalizzato un’intesa commerciale volta alla promozione di prodotti / servizi offerti dalle varie società del Gruppo AO 1, nel senso che “AO 1 conferisce ad Advisor un mandato di mediazione plurimandatario non esclusivo limitato a una serie di prodotti / clienti che verranno di volta in volta assegnati e i cui mandati verso AO 1 e il Gruppo sono parte integrante del presente accordo”. Per la prestazione e l’espletamento delle attività previste dal “mandato”, che aveva “validità di tre mesi a partire dalla data di stipula (periodo di prova)” ritenuto che “in assenza di disdetta … entro una settimana dalla fine di tale periodo esso si intende automaticamente prorogato fino al 31 dicembre 2015, con ulteriore rinnovo automatico di anno in anno a meno che uno dei contraenti non dia disdetta per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza annuale”, AO 1 si impegnava a riconoscere all’Agente il seguente corrispettivo omnicomprensivo: “15% dei ricavi (in caso di servizi) o del margine lordo (qualora AO 1 o la società del Gruppo agisca come Agente o Distributore) conseguiti da AO 1 o da società del Gruppo per i contratti di prodotti / servizi andati a buon fine grazie ad Advisor purché si tratti di deal o clienti assegnati tramite email; tutte le spese e i costi sostenuti dall’Advisor nel corso dell’espletamento delle attività oggetto di mandato (spese telefoniche, gestionali, affitti, etc.) sono a carico esclusivo dell’Advisor” e “di regola saranno a carico di AO 1 le sole spese (es. marketing, promozionali, trasferte) preventivamente approvate; ad Advisor verrà corrisposto un importo di fr. 15'000.- a titolo di anticipo provigionale da corrispondersi in un’unica quota anticipata entro 3 gg dalla firma del presente accordo”, fermo restando che “a fronte di questa somma Advisor si impegna a profondere un impegno pari a 0.5 FTE (full time equivalent - 16 [poi corrette a mano in ragione di 21] ore a settimana) per un periodo di tre mesi”.
2. Con petizione 1° dicembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano. Essa, in estrema sintesi, ha chiesto la restituzione dell’anticipo provigionale di fr. 15'000.- corrisposto nell'ambito dell’ “accordo di collaborazione”, per il quale la controparte non avrebbe maturato alcun credito nei suoi confronti, e ha altresì preteso la rifusione degli ulteriori fr. 45'000.- consegnatile nell’ambito di un contratto di mutuo.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Respinti, con disposizione ordinatoria processuale 11 settembre 2017, tutti i mezzi di prova ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle stesse, il Pretore, con decisione 3 gennaio 2018, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e spese esecutive e rigettando in via definitiva, limitatamente a fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016 e a fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2016, le opposizioni interposte ai due PE.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’ “accordo di collaborazione” (doc. 2), per altro definito come un “mandato di mediazione plurimandatario”, non costituiva un contratto di lavoro, mancando il necessario rapporto di subordinazione tra le parti, l’obbligo (tranne forse nei primi 3 mesi) di fornire una prestazione lavorativa e l’impegno di pagare un salario fisso di fr. 5'000.- mensili oltre alle eventuali provvigioni maturate. Ciò premesso, con riferimento ai fr. 15'000.- anticipati alla convenuta nell’ambito dell’ “accordo di collaborazione”, egli ha ritenuto che quest’ultima, oltre ad essersi espressa nei suoi allegati in modo contraddittorio, non avesse provato di aver diritto a un salario fisso durante 3 mesi e non avesse allegato e dimostrato (con l’osservazione che le prove da lei offerte non erano riferite ad attività definite) di aver concluso o intermediato degli affari a favore dell’attrice per i quali avesse poi maturato provvigioni in tale misura. Analoghe considerazioni valevano per gli altri fr. 45'000.-, ritenuto che, pur non essendovi la prova che l’importo versato a suo tempo fosse stato corrisposto in base a un contratto di mutuo, la convenuta, per la quale si trattava invece di un ulteriore anticipo sulla remunerazione dovuta nell’ambito dell’ “accordo di collaborazione”, non aveva in ogni caso provato di aver diritto a un salario fisso durante 9 mesi e neppure aveva allegato e dimostrato di aver concluso o intermediato degli affari a favore dell’attrice per i quali avesse poi maturato provvigioni in tale misura, per cui anche in questo caso era tenuta a restituirli.
4. Con l’appello 12 febbraio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 13 febbraio 2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore, rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe, le avesse di fatto impedito di dimostrare alcune circostanze da lei asseritamente allegate, in particolare che l'attività da lei svolta nell'ambito dell' “accordo di collaborazione” era costitutiva di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni pari ad almeno fr. 60'000.-.
5. Nel gravame la convenuta ha tra le altre cose versato agli atti, sub doc. G, la corrispondenza email tra lei ed alcuni clienti dell’attrice rispettivamente alcuni contratti conclusi da quest’ultima, tutti risalenti tra il 23 giugno 2015 e il 21 gennaio 2016, che non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si trattava di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova), che con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze avrebbero già potuto essere prodotti in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa non ha per altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe stato ragionevolmente possibile produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1). Parimenti irrita è la dichiarazione scritta resa il 9 febbraio 2018 dal teste __________, ora versata agli atti sub doc. H, siccome la stessa, pur essendo successiva alla decisione impugnata (novum autentico), era stata fatta allestire solo dopo il ricevimento della sentenza pretorile (ciò che costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid. 3.3.) e in ogni caso avrebbe a sua volta già potuto essere richiesta e prodotta nella procedura di primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
In questa sede la convenuta ha pure auspicato il richiamo di un incarto penale, nonché, come già richiesto in prima istanza, l’assunzione di 3 testimoni e l’edizione di alcuni documenti (ora rivendicata, in via subordinata, anche nei confronti di terze società e sostituibile, in via ancor più subordinata, con l’assunzione del nuovo testimone __________). Sennonché, a parte il fatto che le domande di edizione da terzi e l’assunzione del nuovo testimone formulate in via subordinata e in via ancor più subordinata sono di per sé nuove e con ciò irrite (art. 317 cpv. 1 CPC), si osserva che, come si dirà più avanti, alla luce delle allegazioni fornite dalla convenuta negli allegati preliminari, tutte queste prove non erano rilevanti, cioè non erano idonee a modificare l’apprezzamento reso dal Pretore.
6. Con la prima censura la convenuta ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non le avrebbe permesso di dimostrare che l'attività da lei svolta nell'ambito dell' “accordo di collaborazione” era costitutiva di un contratto di lavoro, con il suo conseguente diritto a una remunerazione fissa di fr. 5'000.- mensile. A torto.
Negli allegati preliminari la convenuta, confrontata con l’assunto dell’attrice secondo cui quest’ultimo accordo, per il suo chiaro senso e tenore, non prevedendo in particolare il pagamento di uno stipendio fisso di fr. 5'000.- mensili ma solo di eventuali provvigioni, costitutiva un contratto di mandato e non certamente un contratto di lavoro (replica p. 3, 4 e 5), si era limitata ad obiettare come essa avesse per contro “lavorato” per l’attrice o per un’altra società del Gruppo (risposta p. 2, 3 e 4, duplica p. 2, 4 e 5), avesse “fornito” o “svolto del lavoro” per costoro (risposta p. 3 e 4), fosse stata impiegata “a metà tempo (0.5 FTE, full time equivalent)” nell’ambito di un contratto che poteva “essere disdetto con 3 mesi di preavviso” e che prevedeva il “pagamento anticipato di fr. 15'000.- (fr. 5'000.- mensili)” ossia di una “remunerazione prestabilita” (duplica p. 2 e 3), disponesse “di un account di mail” a nome di una società del Gruppo (risposta p. 4, duplica p. 5), avesse “collaborato alla conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti” con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e in definitiva “gli elementi che emergono dall’accordo di cui al doc. 2, tra cui anche l’impegno per tutta la settimana lavorativa e la remunerazione prestabilita, deve essere visto come un contratto di lavoro” (duplica p. 4).
Sempre a suo dire, i 3 testi da lei offerti negli allegati preliminari, e meglio __________ (collaboratrice di una società del Gruppo), __________ (cliente di una società del Gruppo) e __________ (fratello della convenuta e che aveva lavorato con lei), avrebbero poi dovuto riferire sul fatto che essa aveva lavorato per l’attrice e per un’altra società del Gruppo (duplica p. 4) rispettivamente in merito al lavoro da lei eseguito (cfr. verbale 29 agosto 2017 p. 3).
In tali circostanze, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la situazione di fatto e di diritto fosse chiara, per cui le prove testimoniali, offerte dalla convenuta solo per confermare aspetti generici e con ciò non determinanti sul tema (e meglio l’effettuazione da parte sua di un’attività lavorativa a favore della controparte, ma non sugli aspetti remunerativi), non avrebbero potuto modificare l’esito della lite, ritenuto poi che nemmeno il richiamo dell’incarto penale inc. n. 2016.911 avviato nel frattempo nei suoi confronti dall’attrice, da lei auspicato in questa sede sempre per provare che essa “abbia svolto effettivamente del lavoro per la parte attrice” (appello p. 11), risultava rilevante.
L’ “accordo di collaborazione”, denominato emblematicamente “mandato di mediazione”, non era in effetti costitutivo di un contratto di lavoro. Esso era caratterizzato dalla sostanziale assenza di un rapporto di subordinazione tra le parti, ritenuto come la convenuta godesse di una grande indipendenza nell’espletamento della sua attività, potendo organizzare liberamente lo svolgimento della stessa (sia pure, nei primi 3 mesi, impegnandosi a svolgere un minimo di ore settimanali, sempre e comunque secondo modalità e tempistiche da lei scelte) e non essendo tenuta a rispettare particolari istruzioni personali e organizzative (salvo beninteso quelle tipiche di ogni contratto di collaborazione, aventi segnatamente per oggetto il divieto di attività concorrenziali, l’obbligo di agire in buona fede e di rispettare le leggi applicabili e il rispetto della politica di prezzo della società, ecc., cfr. doc. 2), quali ad esempio l’obbligo di presenza in ufficio, evocato dalla convenuta, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPC), solo in sede conclusionale.
Ma soprattutto, e in ogni caso, l’accordo non prevedeva assolutamente, nemmeno per i primi 3 mesi di collaborazione, il pagamento di un corrispettivo mensile fisso a favore della convenuta, tanto meno di fr. 5'000.-, ma unicamente il versamento di provvigioni per gli eventuali affari procacciati.
7. Pure infondata è l’altra censura con cui la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di averle impedito di dimostrare che, nell'ambito dell' “accordo di collaborazione”, avrebbe maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-.
Negli allegati preliminari la convenuta aveva in effetti rilevato che la petizione avrebbe dovuto essere respinta per il fatto - come detto infondato - che essa aveva maturato il diritto al pagamento di un salario fisso di fr. 60'000.- (“le parti avevano … concordato un importo di fr. 15'000.- per 3 mesi di remunerazione … Il contratto essendo durato oltre un anno, la remunerazione dovuta era di almeno fr. 15'000.- x 4 = fr. 60'000.-” risposta p. 2; “essa ha guadagnato l’importo [N.d.R. fr. 60'000.-] lavorando sia per AO 1 che per A__________ e percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi” risposta p. 4; “non è un caso se le somme dovute alla convenuta ammontano ad almeno fr. 60'000.-. Si tratta infatti dell’importo di remunerazione fissa anticipato dall’attrice”, duplica p. 4; “si ribadisce che la signora AP 1 ha guadagnato l’importo lavorando sia per AO 1 che per A__________ e percepito la remunerazione pattuita per 12 mesi”, duplica p. 5; “l’importo [N.d.R. fr. 45'000.-] corrisponde a quanto era dovuto in base al contratto di collaborazione”, conclusioni p. 4), senza pretendere in modo chiaro che la petizione dovesse essere respinta in via subordinata anche per il fatto che le provvigioni maturate ammontavano a fr. 60'000.-.
Ma se anche, per mera ipotesi, si volesse ammettere che la convenuta in via subordinata aveva pure addotto una tale tesi, resterebbe il fatto che essa, venendo meno al suo obbligo di allegazione, a quel momento non aveva assolutamente indicato quali sarebbero stati i contratti da lei concretamente procacciati con cui avrebbe maturato quelle eventuali provvigioni, non potendo evidentemente bastare a tale proposito il fatto che essa avesse allora sostenuto di aver “collaborato alla conclusione di diversi grossi affari concludendo dei contratti importanti” con i clienti dell’attrice (risposta p. 4) e di aver allegato “diversi e-mail di contatto con clienti e di contratti conclusi” (risposta p. 4), di fatto corrispondenti al doc. 5, rispettivamente ancora il fatto che essa, nell’ambito dell’indicazione dei mezzi di prova, avesse a quel momento chiesto, genericamente e senza alcuna specificazione, l’ “edizione dalla controparte di ogni contratto concluso con AO 1 o A__________ a cui ha collaborato la signora AP 1” (risposta p. 4, 5 e 6, duplica p. 5, 6 e 7): per altro a quel momento, sulla base di quanto era evincibile dal doc. 5 e dai doc. G e H d’appello (che facevano riferimento a contatti con le società __________, __________, __________ e __________), una concreta e precisa allegazione sarebbe stata finanche possibile.
8. L’appello della convenuta deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 60'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che la convenuta è stata nel frattempo posta al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura d’appello.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 febbraio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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- - - , (in formato elettronico)
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).