Incarto n.
12.2018.33

Lugano

28 giugno 2019/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.127 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 23 giugno 2014 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall’avv.  PA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dallo studio legale PA 2PA 2 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'266.70, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 51'022.70, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 dicembre 2017 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 34'631.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014;

 

appellante la convenuta con appello 14 febbraio 2018, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 20 aprile 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 16 agosto 2010 (doc. A, che sostituiva i precedenti accordi di cui ai doc. 3 e 4) AP 1 ha assunto a far tempo dal 1° settembre 2010 AO 1, che negli anni precedenti era già stato il suo azionista e presidente del consiglio d’amministrazione, con la qualifica formale di venditore, ma di fatto in qualità di responsabile gestionale, di gestore commerciale e di capo delle maestranze dell’azienda. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva una retribuzione mensile lorda di fr. 5’200.- dovuta per 13 mensilità.

                                         In occasione dell’incontro avvenuto il 23 dicembre 2013 AP 1 ha licenziato in tronco AO 1 dopo aver ravvisato, “alla luce dei fatti accaduti venerdì 20 dicembre”, “una chiara violazione dell’obbligo di lavoro e violazione dell’obbligo di fedeltà” (doc. B). Richiesta di meglio motivare il provvedimento (doc. E), essa, con scritto 11 febbraio 2014 (doc. 8), ha poi osservato che “le gravi asserzioni proferite a tutti i dipendenti durante l’incontro del 20 dicembre 2013 e la scoperta del furto dei dati della AP 1, copiati illecitamente su un hard disk, attestano la grave violazione dell’obbligo di fedeltà”.

                                     

 

                                   2.   Con petizione 23 giugno 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari
fr. 53'266.70 a fr. 51'022.70 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014. Oltre ad aver rivendicato lo stipendio di dicembre 2013 e la tredicesima 2013 (fr. 9'544.-), mai percepiti, egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso il pagamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima dovuta fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 28 febbraio 2014 (fr. 10'278.70) e il riconoscimento di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 6 mensilità (fr. 31’200.-).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   3.   Con decisione 29 dicembre 2017 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 34'631.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di complessivi fr. 1’000.- a carico dell’attore per 1/5 e per 4/5 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

                                         Il giudice di prime cure, ritenendo che il licenziamento immediato ex art. 337 CO dell’attore fosse ingiustificato, gli ha riconosciuto lo stipendio di dicembre 2013 e la tredicesima 2013 (fr. 9'544.-), lo stipendio di gennaio e febbraio 2014 e la relativa quota parte di tredicesima (fr. 9'487.80) nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a 3 mensilità (fr. 15’600.-).

 

 

                                   4.   Con l’appello 14 febbraio 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con osservazioni (recte: risposta) 20 aprile 2018, la convenuta, ribadendo che il licenziamento in tronco della controparte era giustificato e osservando che comunque un’indennità per licenziamento ingiustificato non era dovuta rispettivamente che in ogni caso dalle spettanze salariali di gennaio e febbraio 2014 doveva essere dedotto quanto l’attore aveva guadagnato altrove in quel medesimo periodo (pari ad almeno fr. 5'163.66), ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le spese di entrambe le sedi e le ripetibili di prima (quantificate in fr. 5'000.-) e di seconda istanza; in via subordinata, laddove l’istruttoria dovesse essere completata sul tema dei guadagni conseguiti altrove dall’attore nel gennaio e febbraio 2014, ha chiesto di annullare la decisione pretorile e di rinviare l’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado.

 

 

                                   5.   Il Pretore ha escluso che il fatto che il 20 dicembre 2013 l’attore, all’insaputa della dirigenza, avesse convocato fuori ditta tutti i dipendenti della convenuta fornendo loro informazioni confidenziali sul gruppo A__________/A__________ (al quale facevano capo gli azionisti), criticando pesantemente la dirigenza e inducendo i dipendenti a credere che i loro posti di lavoro fossero in pericolo, era tale da giustificare il suo licenziamento in tronco.

                                         Il giudice di prime cure ha premesso che in sé il fatto che l’attore avesse organizzato una riunione dei dipendenti non era stato invocato a giustificazione del licenziamento e che in ogni caso l’istruttoria aveva provato che tale iniziativa non era una novità.

                                         Ciò detto, il primo giudice ha rilevato che a seguito della riunione dei dipendenti organizzata dall’attore nella mattinata di venerdì 20 dicembre 2013, __________ A__________, amministratore unico della convenuta, il successivo lunedì 23 dicembre aveva a sua volta riunito i dipendenti e sulla base dei colloqui con ciascuno di loro era stato allestito uno scritto riassuntivo datato 21 gennaio 2014 di quelle che sarebbero state le esternazioni dell’attore in occasione della riunione del 20 dicembre 2013 (doc. 5, secondo cui l’attore avrebbe dichiarato: “l’azienda AP 1 non è più di interesse del Gruppo A__________, pertanto siamo in vendita; alla fine dell’anno nessuno sarà licenziato, mi hanno dato le vostre lettere di licenziamento da firmare, ma non ho voluto, per questo motivo non siete ancora stati licenziati, se non fosse stato per me le avreste ricevute; A__________ è al corrente di questa riunione straordinaria; ricordate ragazzi, la AP 1 sono io, se me ne vado, tutti i clienti mi seguono e restate da soli; il 90% dei fornitori mi seguirà; il gruppo A__________ vuole eliminare le aziende artigianali, pertanto da giugno la AP 1 sarà chiusa o venduta; l’azionariato di __________ (società del gruppo A__________), è composto dal 49% di proprietà __________ e 51% __________; vogliono dividere la AP 1 in due società perché non vogliono vendere lo stabile ma vogliono vendere l’attività AP 1, nell’ottica di A__________ tutte le società con manovalanza saranno eliminate e vendute, non troveranno più spazio i nomi __________, __________, __________ e AP 1; ragazzi non spaventatevi, ma noi da oggi pomeriggio siamo in vendita; è sicuro che se dovessi andarmene il 90% dei clienti mi segue; sicuramente troveranno qualche pollo disposto ad acquistare AP 1, ma ricordatevi che non acquisterà la clientela perché seguirà me; noi dobbiamo andare via dal loro stabile, perché hanno altri progetti; A__________ sta comprando anche lo stabile da parte al nostro, è in trattativa, la stanno per chiudere, probabilmente sposteranno AP 1 lì; nello stabile attuale, A__________ ha affittato tutti gli spazi, probabilmente non avremo nemmeno più la mensa a disposizione; ovviamente nella nuova sartoria, non posso garantirvi le stesse condizioni di oggi; la volontà di A__________ è quella di chiudere la sartoria, al massimo salvare 1 persona, purtroppo dopo le vacanze ci saranno queste condizioni, io non posso più far nulla, ho tentato, ho cercato di far cambiare idea, ma non è stato capito; sono tre anni che salvo la sartoria dalle minacce di A__________; la __________ è in perdita, grazie ai soldi della AP 1 A__________ gira con la F__________ e la M__________; per cambiare qualcosa dovremmo licenziarci tutti (… no dai scherzo era una battuta); ricordate che le persone che alla mattina vi salutano, vi chiedono come state, sono quelle che oggi vi hanno inculato; io sono dentro la direzione, e credetemi ne vedo di tutti i colori, è un bene uscire dal gruppo A__________, ci farà bene e andremo a recuperare parecchi lavori; tenete in considerazione che loro fanno quello che vogliono, hanno venduto ditte senza pensarci due volte, hanno venduto __________, hanno chiuso altre ditte, a loro se guadagnano interessate altrimenti state a casa, non siete ancora stati licenziati perché ci sono io altrimenti oggi avreste ricevuto la lettera di licenziamento; A__________ mi ha proposto di acquistare la AP 1 a + di 1.5 mio di franchi, non l’ho comprata perché non acquistavo il nome AP 1, ma acquistavo una nuova società creata appositamente con il nome __________”). Sennonché, per il Pretore, sulla base delle testimonianze assunte non si poteva affermare che quanto riportato in quel documento, che rifletteva, ma solo in parte, la sostanza delle informazioni date ai vari dipendenti durante l’incontro del 20 dicembre 2013, corrispondesse precisamente a quanto era stato detto dall’attore (testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e E__________ __________, che di fatto smentivano quanto invece dichiarato dai testi __________ e __________): in definitiva quel documento appariva, più che un resoconto fedefacente delle precise ed effettive esternazioni dell’attore e di quanto poi riportato dai dipendenti, una semplice ricostruzione riassuntiva ed elaborata allestita dalla convenuta.

                                         Abbondanzialmente, per quanto riguarda il merito di quanto discusso durante quella riunione, ha rilevato che la questione della trattativa per una possibile vendita della ditta non costitutiva una sorpresa siccome già vi erano delle “voci di corridoio” in tal senso (teste __________), che tra il personale vi era una certa insicurezza (teste __________) e che vi erano effettivamente dei problemi in particolare nel settore sartoria che non fatturava abbastanza (teste E__________ __________).

 

 

                               5.1.   La censura, inerente ai fatti, con cui la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver ritenuto dimostrato che le informazioni fornite dall’attore ai dipendenti della società in occasione della riunione del 20 dicembre 2013 fossero state date precisamente nei termini poi riportati nello scritto riassuntivo 21 gennaio 2014 (doc. 5), al quale non è pertanto stata attribuita alcuna rilevanza concreta, è senz’altro fondata.

                                         Il giudice di prime cure non ha in effetti tenuto conto del fatto che lo scritto in questione era stato firmato, sia pure a distanza di un mese dai colloqui effettuati il 23 dicembre 2013, da non meno di 11 dei 12 dipendenti che avevano allora partecipato alla riunione con l’attore, e meglio da __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (quest’ultimo nel doc. 14). In tali circostanze il fatto che solo 6 dei suoi firmatari, ossia __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (a cui va aggiunta E__________ __________, che invece non lo aveva firmato), sentiti in qualità di testimoni tra l’ottobre 2015 e il gennaio 2016, cioè a distanza di circa un anno e mezzo / due anni dai fatti, abbiano dichiarato di non poter confermare o di non ricordare se le parole utilizzate dall’attore durante la riunione del 20 dicembre 2013 fossero proprio quelle riportate nello scritto di cui al doc. 5, rispettivamente se i molteplici dettagli e le diverse cifre riportati in quello scritto corrispondessero a quanto allora detto dall’attore, non è ancora tale da mettere in dubbio il contenuto di quel documento, anche perché quei 6 (tutti salvo E__________ __________, che è per altro un teste da apprezzare con un certo riserbo, essendo legata sentimentalmente all’attore) non hanno affermato che la firma sul documento fosse stata ottenuta senza o persino contro la loro volontà e oltretutto hanno confermato, chi più chi meno, fornendo anche dei riferimenti puntuali (__________, __________ e __________), che il succo del discorso e i temi discussi erano per l’appunto quelli riportati nello stesso. Si aggiunga che altri 2 dipendenti che avevano partecipato alla riunione del 20 dicembre 2013 e avevano firmato quel documento, ossia __________ e __________, sentiti a loro volta in qualità di testimoni, hanno confermato, fornendo anch’essi dei riferimenti puntuali, che lo stesso riportava quanto era stato detto a suo tempo dall’attore.

 

 

                               5.2.   Stando così le cose, l’apprezzamento in diritto con cui il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie non fossero date le condizioni per licenziare in tronco l’attore non può essere condiviso.

                                         Nel caso di specie è incontestabile che l’attore, al quale dev’essere pacificamente riconosciuta una posizione dirigenziale (egli, di fatto assunto - come detto - in qualità di responsabile gestionale, di gestore commerciale e di capo delle maestranze dell’azienda, ha oltretutto ammesso di aver agito in qualità di direttore della convenuta [conclusioni p. 4; risposta all’appello p. 3, 7 e 10] e di aver partecipato in quel ruolo alle relative riunioni di direzione [doc. 5: “io sono dentro la direzione”]) e con ciò un obbligo di fedeltà e di diligenza accresciuto nei confronti della convenuta (Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 2 ad art. 321a CO e n. 8 ad art. 337 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 7ª ed., p. 76 e 573; DTF 127 III 86 consid. 2c, 130 III 28 consid. 4.1; TF 2 dicembre 2009 4A_476/2009 consid. 3.1, 11 dicembre 2009 4A_480/2009 consid. 6.1, 10 ottobre 2018 4A_105/2018 consid. 3.2.1; II CCA 30 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.95, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24), abbia violato gli obblighi impostigli dall’art. 321a cpv. 1 CO in modo talmente grave da aver fatto venir meno, senza che sia necessario un avvertimento, la fiducia necessaria per il proseguimento del suo contratto di lavoro giusta l’art. 337 cpv. 1 CO. In effetti, come si è potuto evincere dallo scritto riassuntivo 21 gennaio 2014 (doc. 5), l’attore, verosimilmente deluso dalla diversa visione strategica della convenuta e frustrato dall’impossibilità di riottenerne la proprietà, nel corso della riunione del 20 dicembre 2013 aveva cercato di screditare o di mettere in cattiva luce, con affermazioni anche al limite della calunnia e della diffamazione, gli altri dirigenti della convenuta (“mi hanno dato le vostre lettere di licenziamento da firmare, ma non ho voluto, … se non fosse stato per me le avreste ricevute; … la volontà di A__________ è quella di chiudere la sartoria, al massimo salvare 1 persona, purtroppo dopo le vacanze ci saranno queste condizioni; … sono tre anni che salvo la sartoria dalle minacce di A__________; … la __________ è in perdita, grazie ai soldi della AP 1 A__________ gira con la F__________ e la M__________; … ricordate che le persone che alla mattina vi salutano, vi chiedono come state, sono quelle che oggi vi hanno inculato; ... tenete in considerazione che loro fanno quello che vogliono, hanno venduto ditte senza pensarci due volte, hanno venduto __________, hanno chiuso altre ditte, a loro se guadagnano interessate altrimenti state a casa”; cfr. pure testi __________ p. 4 e __________ p. 2); aveva cercato di accaparrarsi la fiducia dei dipendenti ergendosi a loro unico paladino (“alla fine dell’anno nessuno sarà licenziato, mi hanno dato le vostre lettere di licenziamento da firmare, ma non ho voluto, per questo motivo non siete ancora stati licenziati, se non fosse stato per me le avreste ricevute; … la volontà di A__________ è quella di chiudere la sartoria, al massimo salvare 1 persona, purtroppo dopo le vacanze ci saranno queste condizioni, io non posso più far nulla, ho tentato, ho cercato di far cambiare idea, ma non è stato capito; … sono tre anni che salvo la sartoria dalle minacce di A__________; … non siete ancora stati licenziati perché ci sono io altrimenti oggi avreste ricevuto la lettera di licenziamento”; cfr. pure testi __________ p. 3 e __________ p. 5); aveva diffuso informazioni confidenziali sulla strategia della società e del gruppo a cui essa apparteneva (“l’azienda AP 1 non è più di interesse del Gruppo A__________, pertanto siamo in vendita; … il gruppo A__________ vuole eliminare le aziende artigianali, pertanto da giugno la AP 1 sarà chiusa o venduta; … vogliono dividere la AP 1 in due società perché non vogliono vendere lo stabile ma vogliono vendere l’attività AP 1, nell’ottica di A__________ tutte le società con manovalanza saranno eliminate e vendute, non troveranno più spazio i nomi __________, __________, __________ e AP 1; … ragazzi non spaventatevi, ma noi da oggi pomeriggio siamo in vendita; … sicuramente troveranno qualche pollo disposto ad acquistare AP 1; … noi dobbiamo andare via dal loro stabile, perché hanno altri progetti; … A__________ sta comprando anche lo stabile da parte al nostro, è in trattativa, la stanno per chiudere, probabilmente sposteranno AP 1 lì; … nello stabile attuale, A__________ ha affittato tutti gli spazi, probabilmente non avremo nemmeno più la mensa a disposizione; … la volontà di A__________ è quella di chiudere la sartoria, al massimo salvare 1 persona, purtroppo dopo le vacanze ci saranno queste condizioni”; cfr. pure testi __________ p. 3, __________ p. 2 e __________ p. 5); aveva creato nei dipendenti una grave situazione di incertezza e di preoccupazione per il loro futuro all’interno della società (“alla fine dell’anno nessuno sarà licenziato, mi hanno dato le vostre lettere di licenziamento da firmare, ma non ho voluto, per questo motivo non siete ancora stati licenziati; … la volontà di A__________ è quella di chiudere la sartoria, al massimo salvare 1 persona, purtroppo dopo le vacanze ci saranno queste condizioni; … tenete in considerazione che loro fanno quello che vogliono, hanno venduto ditte senza pensarci due volte, hanno venduto __________, hanno chiuso altre ditte, a loro se guadagnano interessate altrimenti state a casa, non siete ancora stati licenziati perché ci sono io altrimenti oggi avreste ricevuto la lettera di licenziamento”; cfr. pure testi __________ p. 3, __________ p. 1), preoccupazione che era poi stata esternata quella stessa sera, nel corso della cena aziendale, ad altri dirigenti della convenuta (cfr. teste B__________ __________ p. 1); e aveva persino proposto ai dipendenti, in modo più o meno velato, di lasciare la società e di seguirlo in una nuova attività in concorrenza con la convenuta, facendo notare che in una tale eventualità la stragrande maggioranza degli attuali clienti e fornitori li avrebbero seguiti (“ricordate ragazzi, la AP 1 sono io, se me ne vado, tutti i clienti mi seguono e restate da soli; … il 90% dei fornitori mi seguirà; … è sicuro che se dovessi andarmene il 90% dei clienti mi segue; … sicuramente troveranno qualche pollo disposto ad acquistare AP 1, ma ricordatevi che non acquisterà la clientela perché seguirà me; … ovviamente nella nuova sartoria, non posso garantirvi le stesse condizioni di oggi; … per cambiare qualcosa dovremmo licenziarci tutti (… no dai scherzo era una battuta); … è un bene uscire dal gruppo A__________, ci farà bene e andremo a recuperare parecchi lavori”). Il fatto che nella riunione del 20 dicembre 2013 l’attore possa eventualmente essersi limitato a rispondere alle domande che gli erano state poste, rispettivamente che a quel momento vi potessero essere già delle “voci di corridoio” su una possibile vendita della ditta, che tra il personale vi fosse già una certa insicurezza e che nel settore sartoria vi fossero effettivamente dei problemi, nulla toglie alla gravità di quanto da lui dichiarato, senza per altro disporre di alcuna autorizzazione  (interrogatorio __________ A__________ p. 1), il cui tenore e contenuto oltrepassava di gran lunga quanto avrebbe potuto e dovuto essere comunicato ai dipendenti.                   

 

 

                                   6.   Il Pretore ha parimenti ritenuto che il licenziamento in tronco dell’attore non potesse essere giustificato nemmeno dal fatto che quest’ultimo aveva provveduto a copiare tutti i dati della società su un hard disk esterno appositamente comprato a tale scopo e di cui lui solo era in possesso. Da un lato, dalle testimonianze assunte (testi __________, B__________ __________, E__________ __________ e F__________ __________) risultava che vi erano effettivamente stati dei problemi con il sistema informatico della convenuta e che vi era quindi la necessità di spostare e salvare i dati per motivi di sicurezza. Dall’altro nulla permetteva di sostenere che l’attore avesse agito con finalità illecite né tanto meno che avesse fatto un uso illecito dei dati in questione. L’apprezzamento del giudice di prime cure non può essere condiviso né in fatto né in diritto.

 

 

                               6.1.   L’istruttoria ha in realtà permesso di accertare che i problemi al sistema informatico della convenuta riscontrati nell’autunno 2013 e in particolare da inizio dicembre 2013, dovuti perlopiù al fatto che alcuni dati relativi alla società salvati nel server G (contenenti anche i contatti e i dati dei clienti) erano stati spostati su un altro server su richiesta del responsabile informatico della convenuta B__________ __________ siccome ritenuti vecchi e inutilizzabili, erano per finire stati risolti il 17 dicembre 2013 dal tecnico esterno F__________ __________, che a quel momento aveva provveduto a ripristinare la situazione precedente (cfr. doc. Q e 6; testi __________ p. 5 e F__________ __________ p. 2).

                                         La richiesta dell’attore di copiare tutti i dati del server G su un supporto esterno è stata formulata, sempre quel giorno, ma successivamente all’avvenuto ripristino, con la giustificazione che “nell’immediato ci sarebbero potuti essere dei grossi cambiamenti aziendali e che a discrezione della proprietà, anche senza preavviso, avrebbero potuto cancellare definitivamente i nostri dati presenti nel server e perderli definitivamente” (doc. 6; cfr. pure teste __________, autore del documento, p. 5, secondo cui l’attore aveva spiegato “il suo desiderio di effettuare un ulteriore backup dei dati della AP 1 a seguito del suo timore che la società decidesse di far sparire tutti questi dati, dandoci il ben servito: si voleva pertanto premunire salvando direttamente le informazioni”). La diversa giustificazione addotta dall’attore, nel suo interrogatorio, non può così essere ritenuta.

                                         La copiatura dei dati è poi stata attuata il 18 dicembre 2013.

 

 

                               6.2.   Alla luce della giustificazione fornita a __________ il 17 dicembre 2013 e di quanto poi comunicato dall’attore ai dipendenti 3 giorni dopo nella riunione del 20 dicembre 2013 (doc. 5: “ricordate ragazzi, la AP 1 sono io, se me ne vado, tutti i clienti mi seguono e restate da soli; … il 90% dei fornitori mi seguirà; … è sicuro che se dovessi andarmene il 90% dei clienti mi segue; … sicuramente troveranno qualche pollo disposto ad acquistare AP 1, ma ricordatevi che non acquisterà la clientela perché seguirà me; … è un bene uscire dal gruppo A__________, ci farà bene e andremo a recuperare parecchi lavori”), è a ragione che la convenuta ha ritenuto che l’avvenuta copiatura dei dati informatici del server G su un supporto esterno, non giustificata da un’esigenza oggettiva e mai autorizzata (interrogatorio __________ A__________ p. 1), e soprattutto il fatto che nonostante tutti i backup giornalieri fossero già custoditi dal responsabile informatico della società (testi B__________ __________ p. 3 e F__________ __________ p. 2) quel supporto esterno sia poi stato portato e trattenuto dall’attore al suo domicilio privato, potessero ragionevolmente essere intesi, nelle particolari circostanze, come un illecito atto preparatorio in vista dell’avvio di una nuova attività in concorrenza con lei, idoneo a giustificare il suo licenziamento immediato.

                                     

 

                                   7.   Ritenuto che il licenziamento in tronco dell’attore va considerato giustificato e che quest’ultimo non ha così diritto a percepire quanto avrebbe guadagnato fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta giusta l’art. 337c cpv. 1 e 2 CO (lo stipendio dal 24 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 e la quota parte di tredicesima dal 24 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014) né a farsi attribuire un’indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, la richiesta d’appello formulata in via subordinata dalla convenuta, finalizzata all’annullamento della decisione pretorile e al rinvio dell’incarto al primo giudice affinché provvedesse a completare l’istruttoria sul tema dei guadagni conseguiti altrove dall’attore durante il termine ordinario di disdetta (dal 24 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014) e da dedurre dalle sue spettanze, con successiva emanazione di un nuovo giudizio, deve senz’altro essere disattesa, la tematica da completare non essendo rilevante per l’esito della lite.

 

 

                                   8.   Ciò non significa tuttavia ancora che l’appello debba essere interamente accolto, con conseguente reiezione della petizione. A questo stadio della lite è in effetti pacifico che all’attore debbano essere quanto meno riconosciuti lo stipendio dal 1° al 23 dicembre 2013 e la quota parte di tredicesima dal 1° gennaio al 23 dicembre 2013, che, mai versati in precedenza, gli erano stati attribuiti dal Pretore, sia pure con una motivazione non pertinente: la convenuta non ha in effetti censurato quel giudizio ed in particolare non ha riproposto in questa sede le obiezioni, trattenute e compensazioni fatte valere in prima istanza che a suo dire avrebbero comportato l’estinzione di quelle pretese.

                                         Sulla base dei calcoli fatti propri dal giudice di prime cure (che corrispondono poi a quelli proposti dall’attore in virtù del doc. L), non censurati in questa sede dalla convenuta, le spettanze dell’attore a questo titolo possono così essere quantificate in
fr. 8'224.55 (salario dal 1° al 23 dicembre 2013: fr. 5'200.- ./. 8.771% contributi AVS/AD/LAINF/CM x 23 giorni : 30 giorni ./.
fr. 343.85 contributo LPP fisso; spese di rappresentanza forfetarie dal 1° al 23 dicembre 2013: fr. 400.- ./. 8.771% contributi AVS/AD/LAINF/CM x 23 giorni : 30 giorni; tredicesima dal 1° gennaio al 23 dicembre 2013: fr. 5'200.- ./. 8.771% contributi AVS/AD/LAINF/CM x 353 giorni : 360 giorni).

 

 

                                   9.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che il giudizio pretorile può essere riformato nel senso che quest’ultima deve essere condannata a pagare all’attore fr. 8'224.55 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 34'631.80.

                                        

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 14 febbraio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 29 dicembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di
fr. 8'224.55 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2014.

                                         2.     La tassa di giudizio in complessivi fr. 3’000.- e le spese in fr. 500.- nonché la tassa e le spese della procedura di conciliazione in
fr. 500.- (inc. n. CM.2014.113), da anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta per 3/20 e per 17/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili parziali.

                                        

                                               

                                   II.   Le spese processuali di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellante per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- per parti di ripetibili di appello.

                                     

 

                                  III.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).