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Incarto
n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.721 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione dell’8 ottobre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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PI 1
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con cui gli attori hanno chiesto, in via principale, la condanna dei convenuti al pagamento in solido di complessivi di fr. 160'046.40 oltre interessi e, in via subordinata, che sia fatto ordine agli stessi di procedere all’eliminazione dei difetti e al pagamento in solido di complessivi fr. 20'046.40 oltre interessi,
pretese contestate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore statuendo con sentenza del 29 dicembre 2017 ha respinto in relazione al convenuto PI 1 mentre l’ha parzialmente accolta nei confronti del convenuto AP 1 condannando lo stesso al pagamento di fr. 88'546.40 oltre interessi,
appellante il convenuto AP 1 con atto di appello del 15 febbraio 2018, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con risposta de 23 aprile 2018 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. In data 14 febbraio 2003 AO 1 hanno sottoscritto, in qualità di “committente”, con PI 1 e con l’architetto AP 1 un accordo denominato “contratto di appalto” redatto su modulo SIA avente per oggetto l’esecuzione di “tutti i lavori e le forniture necessarie alla consegna della costruzione finita, escluse le opere eseguite per il tramite degli acquirenti”, in relazione all’edificazione di una casa di abitazione sita sul mapp. __________ RFD di __________. Più nel dettaglio, nel documento PI 1 veniva designato quale “assuntore” e l’arch. AP 1 quale “direttore dei lavori” (doc. B).
AO 1 hanno quindi acquisito in data 18 marzo 2003 la proprietà di predetto fondo tramite l’esercizio del diritto di compera ceduto loro da PI 1 con rogito n. __________ del notaio P__________ di data 21 febbraio 2003. Come emerge dagli atti, l’acquisto del fondo era vincolato al progetto precedentemente commissionato da PI 1 all’architetto AP 1, per il quale era già stata rilasciata la relativa licenza (doc. C) nonché all’appalto dell’esecuzione dell’edificio allo stesso PI 1.
B. Terminata l’opera - il collaudo tecnico da parte del Comune è avvenuto il 18 dicembre 2003 - sono emersi quasi subito dei difetti, poi progressivamente aggravatisi nel tempo, in particolare è stata riscontrata la presenza di crepe nei muri della casa, sia al suo interno che all’esterno, come pure il distacco del betoncino dei gradini in legno sulle scale interne (posati da una ditta terza incaricata direttamente dall’appaltatore), nonché la presenza di piastrelle rotte nella pavimentazione esterna.
AO 1 hanno quindi notificato i difetti a AP 1, con contestuale richiesta di fare il necessario per ottenere le riparazioni del caso, e in un secondo tempo anche a PI 1, che per l’esecuzione delle opere si era rivolto in subappalto a ditte terze. Tra le parti vi sono stati un intenso scambio di scritti e diversi incontri (doc. D, E, F, L, O) che hanno portato all’esecuzione di alcuni interventi che non hanno però permesso di risolvere i problemi.
In data 7 dicembre 2007 i proprietari hanno chiesto l’assunzione di una prova peritale a futura memoria che è poi stata allestita dall’ing. S__________, la quale ha evidenziato la presenza di vari difetti nell’opera, in particolare di numerose fessure nei muri interni ed esterni dello stabile, nelle piastrelle della terrazza e nell’intonaco delle alzate degli scalini delle scale interne (doc. U e V; vedi anche inc. DI.2007.1550).
In data 3 dicembre 2008, AO 1 hanno inoltre fatto spiccare nei confronti delle controparti i PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, contro i quali gli escussi hanno interposto opposizione (doc. X, Y). Nuovi precetti sono poi stati spiccati il 25 novembre 2009, anche in questo caso vi è stata l’opposizione degli escussi (doc. Z, AA).
C. In data 8 ottobre 2010 AO 1 hanno inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 2, una petizione con cui hanno chiesto, in via principale, la condanna di PI 1 e AP 1 al pagamento in solido di complessivi di fr. 160'046.40 (di cui fr. 100'000.- a titolo di minor valore dell’opera, fr. 40'000.- quali risarcimento danni, fr. 11'179.30 per i costi della perizia a futura memoria, fr. 4'367.10 per le spese di patrocinio preprocessuale e fr. 4'500.- per i costi del collaudo da parte dell’appaltatore che non avrebbe avuto luogo) oltre interessi e, in via subordinata, che sia fatto ordine agli stessi di procedere all’eliminazione dei difetti e al pagamento in solido di complessivi fr. 20'046.40.- (di cui fr. 11'179.30 per i costi della perizia a futura memoria, fr. 4'367.10 per le spese di patrocinio preprocessuale e fr. 4'500.- per il mancato collaudo dell’edificio) oltre interessi. In sintesi, essi hanno lamentato la presenza di vari difetti nell’opera oggetto del contratto doc. B, ciò che emergerebbe anche dalla perizia allestita quale prova a futura memoria, e hanno sostenuto di aver tempestivamente segnalato gli stessi alle controparti le quali non avrebbero però provveduto alla loro eliminazione, da qui la presente petizione. Gli attori hanno sostenuto che i lavori erano stati terminati nel corso del mese di dicembre 2003 per cui la notifica sarebbe stata tempestiva. Essi hanno affermato altresì che l’accordo sottoscritto dalle parti sottostava alle norme SIA 118. Delle singole argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
Con risposta congiunta del 14 gennaio 2011 i convenuti hanno respinto le richieste attoree. In breve, essi hanno sostenuto la tardività dell’azione, l’inammissibilità dell’azione estimatoria e l’assenza di una tempestiva e dettagliata notifica dei difetti. Essi hanno inoltre negato che non vi sia stato il collaudo e hanno fatto risalire la fine dei lavori già al mese di ottobre 2003. Nel contempo essi hanno negato la legittimazione passiva di AP 1 il quale avrebbe ricevuto l’incarico dall’assuntore PI 1.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone alcuni aspetti.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata allestita anche una perizia giudiziaria con relativo complemento che ha sostanzialmente confermato quanto accertato dalla prova peritale a futura memoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni. In merito all’applicabilità o meno delle norme SIA i convenuti hanno assunto nei loro allegati una posizione confusa e a tratti contradditoria, di cui si dirà per quanto necessario in seguito.
D. Con sentenza del 29 dicembre 2017 il Pretore ha respinto la petizione in relazione al convenuto PI 1 mentre che l’ha parzialmente accolta nei confronti del convenuto AP 1 condannando lo stesso al pagamento di fr. 88'546.40 oltre interessi.
E. Con atto di appello del 15 febbraio 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Mentre gli attori con risposta de 23 aprile 2018 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Con decisione del 21 agosto 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda contenuta nella risposta del 23 aprile 2018 degli appellati volta alla sospensione della procedura di appello ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione di carenza di valida rappresentanza processuale dell’appellante.
E considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nell’ottobre 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 29 dicembre 2017 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2 pag. 129 - 130).
2. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato la questione della natura giuridica dei contratti venuti in essere tra le parti in causa giungendo alla conclusione che tra gli attori e PI 1 fosse venuto in essere un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118 mentre che tra i primi e AP 1 un contratto di mandato. Il primo giudice, sulla base delle perizie agli atti, ha ritenuto accertata la presenza di vari difetti le cui cause erano da attribuire a manchevolezze delle ditte subappaltatrici facenti capo all’appaltatore principale PI 1. Il Pretore ha però ritenuto che nell’incarto non vi fosse prova che questi difetti fossero stati notificati allo stesso nel termine di due anni previsto dall’art. 172 norme SIA 118, termine che secondo il primo giudice ha iniziato a decorrere dal 18 dicembre 2003 giorno del collaudo tecnico allestito dal Comune. I vari scritti di notifica agli atti precedenti il 18 dicembre 2005 risultavano infatti essere stati trasmessi unicamente a AP 1. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione nei confronti di PI 1 ritendo i diritti di garanzia degli attori perenti per tardiva notifica dei difetti.
Per quanto attiene invece a AP 1, il Pretore ha ritenuto che questi nella sua veste di direzione lavori fosse venuto meno al suo obbligo di assistenza ai committenti per non essersi attivato affinché venissero risolti i difetti e in particolare per non aver notificato correttamente e in tempo gli stessi all’appaltatore. Il primo giudice ha pertanto giudicato AP 1 responsabile ai sensi dell’art. 398 CO per negligente esecuzione del mandato e l’ha condannato al pagamento di complessivi fr. 88'546.40.
3. Con l’appello AP 1 ripropone la tesi di prima sede secondo cui i difetti riscontrati, “in particolare le fessurazioni” sarebbero da attribuire a “errori di progettazione” e non sarebbero pertanto imputabili alla direzione lavori. A detta dello stesso, inoltre, i difetti “non sono comunque stati notificati tempestivamente neppure alla DL”(cfr. appello, pag. 2). Per quanto attiene alle piastrelle della terrazza esterna egli afferma poi che tale opera “neppure era compresa nel contratto” (cfr. appello, pag. 3). L’appellante contesta l’applicabilità delle norme SIA 118 in quanto pur essendo state citate a più riprese dalle parti in causa esse non sono state prodotte agli atti. Oltre a ciò egli fa risalire la fine dei lavori al più tardi al mese di novembre 2003. In più punti AP 1 lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, il primo giudice non avrebbe preso posizione su argomenti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. appello, pag. 3, 6 segg.). Egli afferma anche che la pretesa per la responsabilità del direttore lavori sarebbe ormai prescritta, in quanto il precetto fatto spiccare nei suoi confronti in data 25 novembre 2009 e notificatogli il 3 dicembre 2009 avrebbe annullato e sostituito l’esecuzione avviata il 3 dicembre 2008. L’appellante contesta inoltre la quantificazione del danno e l’addebito delle spese preprocessuali e della prova a futura memoria.
4. La censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito va trattata preliminarmente. Come accennato sopra, in questa sede, AP 1 rimprovera di fatto al Pretore una carente motivazione della decisione. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte
le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; sentenze II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 9 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Nel caso concreto, la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno del buon fondamento delle pretese attoree vantate nei confronti della direzione lavori come pure le considerazioni espresse in relazione alla natura giuridica del rapporto venuto in essere tra le parti e alle norme applicabili, riassunte sopra, erano decisamente chiare e permettevano all’attore di capire le ragioni di fatto e di diritto alla base della propria decisione e di presentare il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa, come per altro lo stesso ha fatto trasmettendo a questa Camera un lungo e finanche prolisso atto di appello (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1). La censura è pertanto priva di buon fondamento.
5. Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti, op. cit., n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la questione dell’applicabilità delle norme SIA 118, l’oggetto del contratto doc. B, il termine di consegna dell’edificio e la quantificazione del danno.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
6. Per quanto attiene alla contestazione di AP 1 relativa all’inapplicabilità delle norme SIA 118 al contratto di appalto tra gli attori e PI 1 con l‘argomentazione che le stesse non sarebbero state prodotte agli atti, è necessario chiarire che le decisioni citate dall’appellante risultano ormai superate dai nuovi sviluppi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia, la quale ha ritenuto costitutiva di formalismo eccessivo la decisione con cui l’autorità cantonale aveva rifiutato di esaminare le pretese attoree fondate sulle norme SIA per il solo fatto che queste ultime non erano state formalmente allegate e versate agli atti conformemente alle disposizioni cantonali di procedura (cfr. TF 6 luglio 2017 4A_582/2016 consid. 4.6). L’argomentazione appellatoria è pertanto errata. Per il resto, come accennato in precedenza, l’appellante non si confronta con le motivazioni pretorili - giudicate corrette da questa Camera - poste alla base dell’applicabilità di predette norme, ragion per cui la censura è avantutto inammissibile (consid. 5).
A giusta ragione il Pretore ha pertanto applicato le norme SIA 118 alla presente fattispecie, disposizioni che prevedono tra l’altro un termine biennale per la notifica dei difetti a partire dal giorno del collaudo (art. 172), riservato il caso dei difetti occulti (art. 179).
7. Con l’appello AP 1 solleva delle contestazioni in merito all’oggetto del contratto doc. B e nega che la posa delle piastrelle ne facesse parte.
A prescindere dall’effettiva ammissibilità di questa contestazione, sollevata per la prima volta in sede di conclusioni e pertanto in maniera irrita, la stessa deve comunque essere respinta in quanto priva di buon fondamento. Infatti, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’oggetto del contratto è chiaro ed espressamente indicato al punto 1 dello stesso e concerne “tutti i lavori e le forniture necessari alla consegna della costruzione finita” eccezion fatta per “le opere eseguite per il tramite degli acquirenti”. Il descrittivo allegato al contratto rappresenta un elenco sommario e non esaustivo dei lavori da eseguire. Pur non figurandovi espressamente, è innegabile che la rifinitura della terrazza - in concreto, effettuata con la posa di piastrelle - rientri tra le opere necessarie alla consegna dell’edificio finito. Dagli atti non emerge, e neppure l’appellante lo sostiene, che questi lavori siano stati eseguiti per il tramite degli acquirenti.
8. L’appellante prosegue sostenendo che dalla perizia giudiziaria emergerebbe in maniera chiara che la parte più importante del danno è dovuta a “errori di progettazione”, ragion per cui “nulla è rimproverabile alla Direzione lavori” o “a manchevolezze delle ditte subappaltatrici”. Egli ribadisce, infatti, la tesi secondo cui la progettazione “non faceva parte del contratto oggetto della vertenza” ma era stata “deliberata in precedenza da PI 1 a AP 1”(cfr. appello, pag. 4).
8.1. Preliminarmente è necessario chiarire che a questo stadio della procedura la venuta in essere di un contratto di mandato tra AO 1 e AP 1 avente per oggetto la direzione lavori del progetto è pacifica.
Come correttamente ricordato dal Pretore, giusta l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. A non averne dubbio rientra tra i compiti del direttore lavori anche l’assistenza dei mandanti/committenti in relazione ai difetti dell’opera, circostanza per altro mai contestata dall’appellante. Questa incombenza ingloba sia l’individuazione di eventuali difetti che la loro segnalazione ai mandanti/committenti come pure l’obbligo di attivarsi per la loro risoluzione.
8.2. Entrando nel merito dell’argomentazione appellatoria, non si può che costatare la malafede dell’appellante. Se pur è vero, come da questi più volte sottolineato, che il contratto di progettazione non è oggetto della presente procedura, neppure si può sottacere che AP 1 è stato sia il progettista che il direttore lavori dell’opera. Come si vedrà anche in seguito (consid. 9.1), contrariamente a quanto cerca di sostenere l’appellante, questa doppia funzione - benché derivante da due distinti contratti di cui uno solo qui in esame - non può essere considerata un’attenuante del suo comportamento negligente ma va semmai giudicata quale aggravante in relazione all’omessa constatazione dei difetti e alla successiva omessa tempestiva notifica degli stessi. In ragione della sua conoscenza specifica del progetto – di cui era stato, come visto, l’artefice – e della sua regolare presenza sul cantiere, egli era, infatti, colui che per primo avrebbe dovuto rilevare eventuali errori o mancanze e attivarsi per la loro risoluzione e, se del caso, anche autodenunciarsi ai committenti/mandanti in emanazione del suo obbligo di diligenza e fedeltà derivante dal precitato art. 398 cpv. 2 CO.
Ad ogni buon conto, nel caso concreto, diversamente da quanto asserisce l’appellante, un’attenta lettura della perizia e della prova a futura memoria non permette di ricondurre i difetti riscontrati nell’opera esclusivamente o in maniera predominante a mancanze di ordine progettuale, e comunque riconducibili al medesimo AP 1, siccome nei propri referti il perito fa espressamente riferimento ad altri fattori (quantomeno) concomitanti (cfr. rapporto peritale del 30 aprile 2014, pag. 5 segg., qui dato per trascritto, con rinvii alla prova a futura memoria e relativo complemento inc. DI.2007.1550).
9. L’appellante nega poi che vi sia stata una tempestiva notifica dei difetti da parte dei committenti nei suoi confronti. Egli non avrebbe pertanto più potuto salvaguardare il termine notificando a sua volta i difetti a PI 1. A detta dello stesso, la comunicazione dei difetti relativi alle fessurazioni sarebbe avvenuta con scritto di data 7 marzo 2006 mentre quella relativa alle piastrelle il 22 novembre 2006 e pertanto tardivamente.
9.1. In relazione all’applicabilità delle norme SIA 118 - e pertanto del termine biennale previsto dall’art. 172 di predette norme - erroneamente contestato dall’appellante, si rinvia a quanto esposto in precedenza (consid. 6).
Per quanto attiene alla questione della decorrenza del termine per la notifica dei difetti, l’appellante ripropone essenzialmente quanto asserito in prima sede senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio pretorile (cfr. appello, pag. 12 segg.); in particolare, egli non fornisce alcuna spiegazione sul perché la decisione pretorile di considerare quale data di consegna dell’opera la data del collaudo comunale effettuato il 18 dicembre 2003 - conformemente a quanto attestato dai convenuti medesimi nello scritto di data 12 ottobre 2007 (cfr. doc. MM e LL) - sarebbe errata. Ne discende l’irricevibilità di questa contestazione così come anticipato al consid. 5.
L’appellante prosegue quindi sostenendo che la comunicazione dei difetti relativi alle fessurazioni sarebbe avvenuta solo nel mese di marzo 2006: ciò non corrisponde però alla realtà. Dagli atti si evince, infatti, che già con scritto di data 6 settembre 2004 AO 1 avevano segnalato a AP 1 la presenza di crepe nei muri (doc. D) invitandolo ad attivarsi; segnalazione che essi avevano poi ribadito anche nei successivi scritti di data 5 ottobre 2004 (doc. E), 26 ottobre 2004 (doc. F) e 12 ottobre 2005 (doc. N) e pertanto tempestivamente, nel termine di due anni previsto dalle norme SIA 118.
Discorso analogo deve essere fatto anche in merito alla terrazza. Già nello scritto del 6 settembre 2004 (doc. D), AO 1 hanno fatto riferimento alla presenza di difetti al “fondo della terrazza” ed hanno, nel contempo, domandato a AP 1 aggiornamenti al riguardo, e più precisamente gli hanno chiesto “come sono le pratiche in merito a questi lavori in garanzia”, circostanza che lascia ragionevolmente desumere che la problematica gli fosse nota. Ad ogni buon conto, la notifica è poi stata riproposta anche nel successivo scritto di data 12 ottobre 2005 (doc. N) e pertanto anche questa segnalazione deve essere ritenuta tempestiva.
Ne discende che, contrariamente a quanto egli sostiene, AP 1 avrebbe avuto il tempo necessario per dar seguito alle richieste di AO 1 di attivarsi per la risoluzione dei difetti, in particolare, notificando gli stessi all’appaltatore e salvaguardando così i diritti di garanzia dei mandanti/ committenti, ciò che egli non ha però fatto in palese violazione del mandato conferitogli.
Alla luce di quanto precede anche questa contestazione si rivela infondata e va respinta.
10. Manifestamente infondata si rivela pure l’ulteriore contestazione dell’appellante in merito all’asserita prescrizione della pretesa fatta valere in giudizio. Al riguardo è utile ricordare all’appellante che una domanda di esecuzione che soddisfa le esigenze poste dell’art. 67 LEF interrompe la prescrizione dal momento in cui viene spedita e questo addirittura a prescindere dall’effettiva notifica del precetto esecutivo (cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand I, 2ª ed., n. 12 ad art. 135 CO con rinvii). Nel caso specifico AO 1 hanno inoltrato due successive domande di esecuzione - la cui validità non è mai stata contestata dal qui appellante - che hanno prolungato i termini di prescrizione sino al tempestivo avvio della presente procedura. Anche questa censura va pertanto disattesa.
11. L’appellante prosegue quindi esponendo, in maniera invero assai confusa, una lunga serie di calcoli e lagnanze aventi per fine apparente quello di ridimensionare la quantificazione del danno operata dal Pretore (cfr. appello, pag. 7 segg.). Anche in questo caso AP 1 omette però di confrontarsi criticamente con la decisione pretorile - la quale si fonda sostanzialmente sulle risultanze peritali - proponendo invece una propria tesi e una propria lettura dei fatti, per il che la censura si rivela irricevibile (consid. 5). A titolo abbondanziale, si osserva nondimeno che la stima del danno effettuata dal Pretore sulla base della perizia giudiziaria del 30 aprile 2014 e del successivo complemento peritale del 27 aprile 2015 risulta corretta e va confermata. Del tutto prive di fondamento sono le illazioni dell’appellante secondo cui il Pretore non avrebbe adeguatamente considerato “alcune precisazioni peritali” (cfr. appello, pag. 7).
12. Merita per contro accoglimento la contestazione dell’appellante relativa alla ripartizione delle spese di patrocinio preprocessuali e della prova a futura memoria. Come per le spese processuali anche in questo caso la ripartizione dei costi deve seguire la soccombenza delle parti; essi vanno pertanto posti a carico degli attori e di AP 1 in proporzione di un mezzo ciascuno, ovvero fr. 7'773.20 per parte (fr. 4'367.10 + fr. 11'179.30 : 2; cfr. doc. BB, CC, DD, EE, FF, GG). La diversa ripartizione decisa dal Pretore con la sentenza impugnata, per altro senza fornire alcuna spiegazione, non è giustificata.
A titolo di complemento si osserva che la sentenza pretorile contiene un ulteriore errore nel dispositivo in relazione agli importi su cui calcolare gli interessi; errore che viene comunque qui corretto contestualmente all’accoglimento della presente censura (v. art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).
Si ricorda inoltre all’appellante che, contrariamente a quanto da egli sostenuto, la decorrenza e pertanto l’assegnazione degli interessi non presuppone la riparazione dell’opera.
13. Da quanto precede risulta così che l’appello di AP 1 dev’essere parzialmente accolto nel senso che le sue contestazioni sono ammesse solo per l’importo di fr. 7'773.20 di cui al consid. 12.
Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che la tutto sommato contenuta modifica del credito dovuto da AP 1 a favore degli attori a seguito del presente giudizio non giustifica di modificare il rispettivo grado di soccombenza in prima sede. Nell’attribuzione delle ripetibili di appello si è tenuto conto del fatto che il rappresentante degli appellati ha dovuto prendere posizione su un lungo e spesso confuso allegato ricorsuale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide:
I. L’appello 15 febbraio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. invariato
2. In quanto presentata nei confronti del convenuto AP 1 la petizione è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza l’arch. AP 1 è condannato a pagare a AO 1 in solido l’importo di fr. 80'773.20, oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010 su fr. 73'000.-, dal 30 luglio 2008 su fr. 3'480.-, dal 27 marzo 2009 su fr. 125.-, dal 24 aprile 2009 su fr. 1’780.-, dal 22 maggio 2009 su fr. 204.65, dal 3 marzo 2008 su fr. 1’396.55 e dal 14 febbraio 2009 su fr. 787.-.
3. invariato
4. invariato
II. Le spese processuali di appello di fr. 6'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 9/10 mentre che sono poste a carico degli appellati in ragione di 1/10. L’appellante verserà alle controparti fr. 4’500.- a titolo di ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).