Incarto n.
12.2018.35

Rinvio TF

Lugano

6 giugno 2018/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.130 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 ottobre 2011 da

 

 

AO 1 

patrocinata da:   PA 2 

 

 

 contro

 

PI 1,

rappr. dall’RA 3,  e

AP 1, 

rappr. dall’RA 1,

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento in solido di fr. 705'219.15 oltre interessi al 5 % dal 15 ottobre 2010;

 

domanda avversata dai convenuti e accolta parzialmente dal Pretore con decisione 20 maggio 2014, con la quale ha condannato le parti convenute a pagare all’attrice, in solido, l’importo di fr. 273'441.90 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 11'500.- e le spese a carico dell’attrice per 3/5 e a carico delle parti convenute, sempre in solido, per 2/5, con l’obbligo per l’attrice di rifondere a ciascuna parte convenuta fr. 17'000.- quali ripetibili ridotte;

 

appellante il convenuto AP 1 con appello 23 giugno 2014, con il quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, con la specifica che l’importo rivendicato quali ripetibili della procedura di appello è pari a fr. 12'690.-;

 

preso atto del memoriale 5 settembre 2014 di AO 1, nonché dello scritto 29 gennaio 2018 con il quale l’appellante chiede che sia deciso anche sulla liberazione della cauzione processuale in favore dei convenuti per l’importo di fr. 28'200.-;

 

e ora in materia di spese e ripetibili della procedura di prima e seconda istanza cantonale a seguito della sentenza 22 gennaio 2018 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 4A_587/2016), che ha riformato il giudizio 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.106), respingendo la petizione e rinviando la causa a questa Camera per nuova fissazione delle spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza cantonale;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con decisione 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.106) questa Camera ha accolto parzialmente l’appello di PI 1, riformando il giudizio impugnato e, meglio, il dispositivo n. 1, nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare le convenute a pagare all’attrice, in solido, fr. 273'441.90, con interessi al 5% dal 15 ottobre 2010 unicamente a carico di AP 1;

 

                                         che in tale giudizio le spese processuali di appello, di fr. 8'000.-, sono state poste a carico dell’appellante per fr. 7'500.- e per fr. 500.- a carico della parte appellata, con l’obbligo, per l’appellante, di rifondere alla controparte fr. 9'000.- a titolo di parziali ripetibili di appello;

 

                                         che la I Corte civile del Tribunale federale, adita con ricorso in materia civile da AP 1, con sentenza 22 gennaio 2018 (inc. n. 4A_587/2016) ha riformato il giudizio testé menzionato, nel senso di respingere la petizione e ha poi rinviato la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali;

 

                                         che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che a seguito del giudizio di rinvio del Tribunale federale di cui si è detto sopra va accolto l’appello di AP 1 e la decisione di prima sede riformata, nel senso che la petizione è respinta;

 

                                         che, quindi, AO 1 risulta essere integralmente soccombente sia in prima sia in seconda sede cantonale;

 

                                         che per quanto concerne le spese giudiziarie di prima sede, in assenza di critica sull’ammontare delle medesime si procede unicamente a porle integralmente a carico dell’attrice;

 

                                         che per quanto concerne la commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili di seconda istanza si rinvia alle considerazioni già esposte al consid. n. 17 della decisione 9 settembre 2016 (inc. n. 12.2014.106), note alle parti;

 

                                         che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Rtar

 

decide:                      I.   La tassa di giustizia, di fr. 11'500.- e spese (comprese quelle della procedura di conciliazione, di fr. 300.-) di prima istanza, da anticiparsi dalla parte attrice, restano integralmente a suo carico, con l’obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti fr. 28'200.- per ripetibili di prima sede.

 

                                         § Di conseguenza, in favore di AP 1 è ordinata la liberazione della cauzione versata dall’attrice pari a fr. 28'200.-, una volta cresciuta in giudicato la decisione in questione.

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura di appello (inc. 12.2014.106), di fr. 8'000.-, sono poste a carico di AO 1, la quale rifonderà all’AP1 fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                  III.   Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per la presente decisione.

 

                                 IV.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).