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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti - inc. n. SO.2017.6579 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 20 dicembre 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attrice chiede la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'019.15 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di__________;
richiesta avversata dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha accolto con sentenza del 14 febbraio 2018;
appellante il convenuto con appello del 19 febbraio 2018 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
l'appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 ottobre 2014 AO 1 ha rilasciato alla società V__________, una carta di credito aziendale Visa n. __________). Il contratto è stato altresì sottoscritto da AP 1, socio e gerente con firma individuale della ditta, riconoscendo così di aver ricevuto, compreso e accettato le relative condizioni generali, di aver preso conoscenza e di accettare la clausola di solidarietà espressamente menzionata al punto 4 del Contratto generale (cfr. doc. A, pag. 3), al punto 6 della domanda di carta (cfr. doc. A, pag. 7) nonché nelle precitate condizioni generali (cfr. doc. A, art. 1 pag. 5 e 9).
B. Dall'utilizzo di tale carta di credito è risultato, il 15 maggio 2015, uno scoperto di fr. 10'019.15, compresi fr. 636.30 di interessi già maturati. Il relativo estratto conto, come quelli precedenti, è rimasto incontestato (cfr. doc. C) ed è pertanto stato tacitamente approvato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali (cfr. doc. A, pag. 9). Il 18 maggio 2015 AO 1 ha diffidato la controparte al pagamento di tale importo nel termine di 10 giorni (cfr. doc. E). In assenza di riscontro, AO 1 ha quindi fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Delémont, al quale l'escusso ha interposto opposizione (cfr. doc. F).
C. Visto il mancato pagamento, AO 1 ha avviato, il 21 dicembre 2016, una nuova esecuzione facendo notificare a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'medesimo Ufficio esecuzioni a cui l'escusso ha nuovamente interposto opposizione (doc. H). Con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 20 dicembre 2017 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di condannare AP 1 al pagamento di fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29 maggio 2015 su fr. 9'382.85, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE, facendo valere in sintesi, la responsabilità solidale di AP 1 per il debito rimasto scoperto. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2018 il convenuto ha, in sostanza, concluso alla reiezione dell'istanza.
D. Statuendo il 14 febbraio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare all'istituto bancario fr. 10'019.15 oltre interessi al 15% dal 29 maggio 2015 su fr. 9'382.85, rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 250.- a carico del convenuto.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 febbraio 2018, redatto in lingua francese, chiedendo di annullare la decisione impugnata così come i precetti esecutivi a suo carico. Il 27 febbraio 2018 egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio mentre il 6 marzo 2018 lo stesso ha chiesto di sospendere l'esecutività della decisione impugnata. L'appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
considerando
in diritto: 1. Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.
Per l'art. 315 cpv. 1 CPC l'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia e l'esecutività della deciisone impugnata. La richiesta dell'appellante di sospendere l'esecutività del giudizio impugnato si rivela pertanto senza oggetto.
2. Giusta l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che, se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l'istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 consid. 5.1.1).
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; II CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012).
3. In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza giudicando che con la sottoscrizione del contratto di carta di credito aziendale e delle relative condizioni generali AP 1 si sia impegnato nei confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente con la ditta. L'appellante ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla stregua di un debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di credito sono state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché, conformemente alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali oneri.
Ora, secondo quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 17 ottobre 2014 da AP 1, socio e gerente della V__________, l'azienda e il titolare - quest'ultimo nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la carta quale dipendente dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente professionali per l'azienda medesima - rispondono solidalmente (“répondent solidairement”) nei confronti della banca, ossia ciascuno singolarmente e integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali (doc. A, pag. 5 e 9 “répondent solidairement”, pag. 7 “le titulaire répond solidairement avec l'entreprise). In effetti, una clausola di una carta aziendale con la quale il lavoratore accetta di costituirsi debitore solidale con il suo datore di lavoro per ogni debito risultante dall'uso della stessa, sarebbe nulla poiché contraria all'art. 327a cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738 con rinvii). Se non che, tale ipotesi non si realizza però nella presente fattispecie. Per tacere del fatto che AP 1 non pretende, né tanto meno dimostra, di avere chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda, nessun elemento agli atti permette di concludere per l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la ditta e l'interessato.
In tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui AP 1 si è impegnato, solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della carta di credito aziendale, non può dirsi errata. Ne segue che l'appello, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con l'art. 129 CPC secondo cui il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, deve essere respinto.
4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare - eccezionalmente - a ogni prelievo, l'appellante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale l'appello non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio è priva d'oggetto.
3. Non si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).