Incarto n.
12.2018.41

Lugano

3 luglio 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.162 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13 luglio 2015 da

 

 

 RE 1 

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in via principale, di fr. 117'579.- e, in via subordinata, di fr. 27'082.- oltre accessori;

 

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha respinto con decisione di data 5 febbraio 2018 ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.- a carico dell’attore per l’importo di fr. 2'400.- mentre la differenza a carico dello Stato in virtù della concessione del gratuito patrocinio parziale, l’attore è stato altresì tenuto a rifondere alla convenuta fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;

 

reclamante l’attore con atto denominato “appello” (corretto: reclamo) del 7 marzo 2018 con cui chiede di concedere al rimedio l’effetto sospensivo, di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, di modificare il dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- per  fr. 1'000.- a suo carico e per la differenza a carico dello Stato, nonché di ridurre le ripetibili a fr. 4'000.-;

 

con decisione del 14 marzo 2018 il presidente di questa Camera ha negato la concessione del gratuito patrocinio e, nel contempo, ha fissato alla controparte un termine per esprimersi limitatamente alla concessione dell’effetto sospensivo, a cui quest’ultima si è opposta, mentre che alla medesima non è stato chiesto di esprimersi nel merito;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che, dopo aver esperito il necessario tentativo di conciliazione, in data 13 luglio 2015 RE 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione chiedente la condanna di CO 1 al pagamento, in via principale, di fr. 117'579.- e, in via subordinata, di fr. 27'082.- oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il sinistro accorsogli il 20 ottobre 2012 presso un cantiere notturno sito in __________ a Lugano;

 

                                         che, con risposta dell’8 settembre 2015, la convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree sostenendo che all’attore andava ascritta la colpa grave e esclusiva dell’infortunio capitatogli;

 

                                         che, in sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni; al termine dell’istruttoria esse hanno rinunciato alle arringhe finali e hanno presentato dei memoriali conclusivi con cui hanno confermato le rispettive domande di causa;  

 

                                         che con decisione di data 5 febbraio 2018 il Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.- a carico dell’attore per l’importo di fr. 2'400.- mentre la differenza a carico dello Stato in virtù della concessione del gratuito patrocinio parziale, l’attore è stato altresì tenuto a rifondere alla convenuta fr. 8'000.- a titolo di ripetibili;

 

                                         che con il ricorso del 7 marzo 2018 che qui ci occupata, da trattarsi, come si dirà meglio in seguito, quale reclamo essendo impugnato unicamente il dispositivo sulle spese giudiziarie (cfr. art. 110 CPC), RE 1 chiede di concedere al rimedio l’effetto sospensivo, di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, di modificare il dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.- per  fr. 1'000.- a suo carico e per la differenza a carico dello Stato, nonché di ridurre le ripetibili a fr. 4'000.-;

 

                                         che con decisione del 14 marzo 2018 il presidente di questa Camera ha negato la concessione del gratuito patrocinio e, nel contempo, ha fissato a CO 1 un termine per esprimersi limitatamente alla concessione dell’effetto sospensivo, richiesta a cui quest’ultima si è opposta con scritto del 21 marzo 2018;

 

                                         che con scritto del 16 aprile 2018 il reclamante ha comunicato a questa Camera che “è stato raggiunto un accordo per il pagamento delle ripetibili, che già sono state saldate (allegati). Su questo punto il ricorso è quindi da ritenersi evaso in tal senso”, circostanza confermata dalla documentazione prodotta che attesta il versamento a favore della controparte dell’importo di fr. 4'000.- a saldo delle ripetibili; egli ribadisce di contro la censura relativa “all’ammontare delle spese giudiziarie di primo grado” in merito alle quali chiede “di procedere a un’ulteriore riduzione” e che la controparte sia “dimessa dalla causa di modo che non ci siano più oneri a carico di quest’ultima”;

 

                                         che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini in: Trezzini/Fornara/ Cocchi/ Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, p. 565);

 

                                         che nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dall’attore è senz’altro ricevibile;

 

                                         che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);

 

                                         che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto il reclamante, non patrocinato, presenta uno scritto con il quale espone un elenco di considerazioni di natura soggettiva, senza confrontarsi in maniera puntuale con il giudizio impugnato, omettendo concretamente una specifica contestazione delle conclusioni pretorili;

che, con riferimento alla tassa di giustizia, egli sostiene che per la loro determinazione si sarebbe dovuto tener conto sia della sua situazione finanziaria che “non è disastrata, ma neppure è delle più fortunate” sia del fatto che “il valore di causa è artificiosamente alto a causa della proiezione sul danno futuro” (cfr. reclamo pag. 2), aspetti che, a suo dire, il Pretore avrebbe ignorato;

 

                                         che, a prescindere dall’effettiva ricevibilità di queste contestazioni su cui permangono seri dubbi connessi alla loro carente motivazione, il reclamo deve comunque essere respinto nel merito in quanto privo di buon fondamento,

 

                                         che, infatti, il valore litigioso è determinato dalla domanda, ovvero dalla richiesta di giudizio inoltrata dall’attore con la petizione (art. 91 CPC), il quale ha quantificato la propria pretesa in fr. 117'579.-;

 

                                         che la LTG prevede per valori litigiosi compresi tra fr. 100'000.- e fr. 200’00.- una tassa di giustizia da fr. 5'000.- a fr. 12'000.-;

 

                                         che la tassa stabilita dal Pretore si avvicina al minimo legale previsto per valori litigiosi di questo ordine di grandezza a riprova del fatto che nella sua commisurazione il primo giudice ha già considerato tutti i parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura di tale valore (art. 2, 7 LTG);

 

                                         che su questo punto non vi è pertanto motivo di discostarsi da quanto deciso dal Pretore nella propria sentenza di primo grado che viene qui confermata con la precisazione che, come praltro già sopra esposto, il reclamante neppure invoca validi motivi per i quali il primo giudice avrebbe dovuto derogare al minimo tariffale;

che per la questione delle ripetibili di prima sede il reclamo è divenuto privo d’oggetto le parti avendo raggiunto un accordo in merito alle stesse;

 

                                         che, in virtù delle particolari circostanze, non si accollano spese processuali al reclamante né si assegnano ripetibili d’appello alla controparte alla quale è stato chiesto di esprimersi unicamente in relazione alla richiesta di effetto sospensivo.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:                      I.   L’appello (corretto: reclamo) 7 marzo 2018 di RE 1, per quanto non divenuto privo di oggetto, è respinto.

 

                                   II.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-   

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).