|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nelle cause - inc. n. OA.2009.192-196, 198, 199, 201, 203-212, 215-218 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse il 23 ottobre 2009 da
|
|
IS 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
PI 1
|
||
|
|
|
|
|
volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di vari importi a titolo di risarcimento del danno;
ed ora sulla domanda di ricusazione presentata dagli attori il 22 febbraio 2018 (con la relativa domanda complementare del 23 febbraio 2018) nei confronti del Pretore aggiunto CO 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con 22 petizioni datate 23 ottobre 2009 __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno convenuto in giudizio PI 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di vari importi a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto si è integralmente opposto alle petizioni.
2. Il 22 e il 23 febbraio 2018 gli attori hanno chiesto la ricusazione del giudice adito, il Pretore aggiunto CO 1.
Con ordinanza 9 marzo 2018 il Pretore aggiunto, dopo aver confermato di non ravvisare in sé alcun motivo di esclusione o di ricusa ed aver provveduto alla notificazione agli attori delle osservazioni 1° marzo 2018 del convenuto, ha trasmesso per competenza tutti gli incarti alla scrivente Camera.
Il 22 marzo 2018 gli attori hanno poi inoltrato una breve replica, ribadendo il buon fondamento della loro domanda di ricusazione.
3. Le procedure di merito in cui si inserisce la procedura di ricusazione in parola sono state avviate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Conformemente all'art. 404 cpv. 1 CPC, la domanda di ricusazione in esame va pertanto decisa in applicazione del diritto processuale cantonale previgente e meglio del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI).
4. In virtù dell'art. 30 cpv. 1 CPC/TI, la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore - e con ciò anche del Pretore aggiunto - spetta alla Camera civile del Tribunale d'appello (sotto l'egida del nuovo diritto tale competenza è invece demandata alla Pretura viciniore, cfr. art. 37 cpv. 5 LOG). L'art. 30 cpv. 3 CPC/TI prevede inoltre che il suo giudizio non può essere impugnato nella sede cantonale.
5. Sennonchè, il diritto cantonale deve nel contempo soddisfare anche le esigenze minime imposte dal diritto federale, ritenuto in particolare che l’art. 75 cpv. 2 LTF esige ora che le decisioni di prima istanza possano essere impugnate innanzi a un tribunale cantonale superiore (cfr. DTF 137 III 127 consid. 2.4.1.5; TF 19 settembre 2012 4A_424/2012 consid. 1.2), ciò che rende la disposizione di cui all’art. 30 cpv. 1 e 3 CPC/TI non più conforme al diritto federale. In questa particolare situazione, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di ritenere che la Camera civile del Tribunale d'appello non possa più statuire direttamente sulla domanda di ricusazione di un Pretore ma che tale competenza, in analogia con quanto previsto sotto l'egida del nuovo diritto, spetti, conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 37 cpv. 5 LOG (I CCA 6 ottobre 2011 inc. n. 11.2011.138, 20 marzo 2012 inc. n. 11.2012.30), al Pretore viciniore, che renderà una decisione poi impugnabile con reclamo alla medesima Camera civile (art. 50 cpv. 2 CPC e 48 lett. b n. 2 LOG; cfr. per analogia TF 15 gennaio 2018 5A_775/2017 consid. 3.2.1).
6. In definitiva la domanda di ricusazione degli attori deve pertanto essere demandata al Pretore del Distretto di Riviera, abilitato a supplire il Pretore e il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (art. 36 cpv. 3 lett. d LOG), al quale l'incarto va fatto proseguire d'ufficio senza ulteriori formalità. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione per motivi di economia processuale, ossia al fine di evitare procedure parallele dinanzi a due autorità giudicanti di diverso grado (una delle quali dovrà per altro, se adita in via di reclamo, verificare l’operato dell’altra), se si considera che la domanda di ricusazione in esame è pure riferita ad altri incarti avviati dopo il 1° gennaio 2011, e con ciò disciplinati dal nuovo CPC.
7. La particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) e di non attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
I. La domanda di ricusazione è trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Riviera.
II. Non si riscuotono spese processuali.
III. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).