chiamato a giudicare sul ricorso presentato il 27 marzo 2018 da
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RI 1 |
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contro la decisione 8 marzo 2013 (n. 7765/2017) dell'
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Ufficio del registro di Commercio, Biasca
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che ne ha ordinato lo scioglimento;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 26 ottobre 2017 l'Ufficio del registro di Commercio di Biasca ha diffidato la ditta individuale RI 1 a notificare entro trenta giorni, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 938a cpv. 1 CO, il nuovo domicilio legale, o a comunicare in forma scritta la validità di quello risultante a quel momento iscritto a registro di commercio, siccome sulla base della segnalazione ricevuta non vi sarebbe più stato un domicilio legale nel luogo della sede statutaria;
che, constatato il mancato
rispetto del termine così assegnato, con pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del 24 gennaio 2014, l'Ufficio del registro di Commercio
ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare entro trenta giorni la situazione legale
concernente il domicilio legale della società e a notificare la relativa
iscrizione;
che l’8 marzo 2018 l'Ufficio del registro di Commercio, preso atto come
all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di scioglimento
della società, nominando un liquidatore e modificando di conseguenza il tenore
dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel contempo un'ammenda di
fr. 300.- a RI1, in qualità di persona obbligata alla notificazione;
che con il ricorso 27 marzo 2018 RI 1, rappresentata dal gerente L__________ __________, è insorta contro la decisione attribuendo ad una serie di disguidi interni la mancata notifica del cambiamento di indirizzo societario, comunicando di avervi nel frattempo provveduto tramite inoltro dell’istanza relativa al competente Ufficio e chiedendo pertanto l’annullamento della decisione di scioglimento così come dell’ammenda inflitta;
che con osservazioni 7 maggio 2018 l’Ufficio del registro di Commercio ha confermato il ricevimento dell’istanza atta a sanare la situazione legale, chiedendo che la società ricorrente, e meglio il suo gerente, venga comunque condannato al pagamento delle spese per essersi attivato, contrariamente ai suoi obblighi legali, solo dopo che l’Ufficio si è visto costretto ad emanare la contestata decisione;
che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 27 marzo 2018 da RI 1 è pertanto tempestivo;
che nel caso di specie la
decisione di scioglimento della società è ineccepibile, l’istruttoria avendo
permesso di accertare che RI 1 non ha reagito alle richieste dell’Ufficio del
registro di commercio di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti;
che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a
ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella
procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza,
sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che,
come del resto risulta dalle prove allegate al ricorso (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di
Commercio, la società ha nel frattempo provveduto ad inoltrare una regolare
istanza atta a ripristinare la situazione legale relativa al domicilio;
che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per
quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 relativi allo scioglimento e alla nomina
del liquidatore e pure la nuova iscrizione al registro di commercio (consid. n.
3) deve essere di conseguenza adeguata;
che per contro, considerata la negligente inattività della società e del suo
gerente, non vi sono motivi per annullare i dispositivi della decisione
relativi alle spese e all’ammenda inflitta a L__________ __________,
responsabile per non aver tempestivamente dato seguito agli ordini impartiti
dal competente Ufficio;
che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la convenuta, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva il ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
1. Il ricorso 27 marzo 2018 di RE1 è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 8 marzo 2018 dell’Ufficio del Registro di commercio sono annullati. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le spese processuali di fr. 300.-, anticipate dalla ricorrente sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).