Incarto n.
12.2018.53

Lugano

14 agosto 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato il 9 aprile 2018 da

 

 

 

RI 1 

rappr. dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

 

 

contro la decisione 21 febbraio 2018 (inc. n. __________) con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della ricorrente in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

 

preso atto della risposta 8 maggio 2018 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica spontanea 18 maggio 2018 della ricorrente e dell’ulteriore presa di posizione 23 maggio 2018 dell’Ufficio del registro di commercio;

 

viste altresì le osservazioni 25 luglio 2018 della ricorrente alla decisione ordinatoria 12 luglio 2018 del presidente della Camera;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che a far tempo dal 7 marzo 1972 il recapito iscritto nel registro di commercio della società RI 1 risulta essere in Via __________ ad __________;

 

                                         che, informato dall’Ufficio federale di statistica dell’impossibilità di recapitarle a quell’indirizzo un invio, che era stato ritornato dalla Posta con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, il 26 agosto 2015 l’Ufficio del registro di commercio ha invitato la società a verificare i dati iscritti nel registro e, se del caso, a contattarlo per apportare le modifiche necessarie;

 

                                         che, preso atto che quella comunicazione era a sua volta stata ritornata dalla Posta con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con raccomandata 19 ottobre 2017 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio legale o per comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale e dell’applicazione di un’ammenda; anche tale comunicazione è stata ritornata dalla Posta con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”;

 

                                         che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul FUSC del 15 dicembre 2017 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio legale e per notificare all’Ufficio del registro la relativa iscrizione, con la comminatoria dello scioglimento della società e dell’applicazione di un’ammenda;

 

                                         che, rilevato come anche quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 21 febbraio 2018 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quale liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n. 2), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 3) ed ha posto le tasse di diffida di complessivi fr. 300.- (dispositivo n. 5), le tasse di iscrizione di fr. 160.- (dispositivo n. 4) e l’ammenda di fr. 300.- (dispositivo n. 6) a carico dell’amministratrice unica della società (dispositivo n. 7);

 

                                         che con il ricorso 9 aprile 2018 che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 8 maggio 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 18 maggio 2018 della ricorrente, la presa di posizione 23 maggio 2018 dell’Ufficio del registro di commercio e, a seguito della decisione ordinatoria 12 luglio 2018 del presidente della Camera, le osservazioni 25 luglio 2018 della ricorrente), la società ha chiesto di annullare il querelato giudizio, rilevando come il suo recapito e il suo domicilio fossero in realtà sempre rimasti immutati, com’era dimostrato dalla dichiarazione 6 aprile 2018 del suo attuale patrocinatore, già notificata all’Ufficio del registro di commercio, rispettivamente com’era facilmente evincibile dall’ispezione e dall’interrogatorio del suo direttore __________, da lei pure prospettati, nonché dalla dichiarazione resa il 13 aprile 2018 da quest’ultimo versata agli atti con la replica spontanea, tanto più che la situazione legale era stata in tal modo ripristinata entro il termine di 3 mesi previsto dall’art. 153b cpv. 3 ORC;

 

                                         che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni - prorogato dalle ferie giudiziarie - dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

 

                                         che nel caso di specie è incontestabile, e per altro neppure è stato contestato, che l’Ufficio del registro di commercio, a seguito della pacifica irreperibilità della società all’indirizzo iscritto nel registro, risultante dalle menzioni “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” rese a più riprese dalla Posta, e del successivo comportamento tenuto da quest’ultima, che non aveva assolutamente rispettato i termini assegnatile il 19 ottobre e il 15 dicembre 2017, abbia applicato a ragione la procedura di cui agli art. 153a e 153b ORC: stando così le cose, poco importa se, come preteso in questa sede dalla società, il suo recapito e il suo domicilio fossero eventualmente rimasti immutati, l’Ufficio del registro di commercio, sulla base delle circostanze appena evocate, potendo e dovendo presumere il contrario;

 

                                         che la società ha in ogni caso aggiunto che la situazione legale sarebbe stata ripristinata nelle more della causa, sia pure dopo l’emanazione del querelato giudizio, e meglio mediante le comunicazioni della conferma della validità del suo precedente recapito all’Ufficio del registro di commercio rese il 6 aprile 2018 dal suo patrocinatore e il 13 aprile 2018 dal suo direttore Ra__________: sennonché, quand’anche, per ipotesi, si potesse tener conto del fatto che quest’ultimo aveva allora indirizzato all’Ufficio del registro di commercio una comunicazione in tal senso e che la stessa era formalmente valida (e ciò in quanto costui, diversamente dal patrocinatore della società, era una persona autorizzata ad effettuare la relativa notifica giusta l’art. 18 cpv. 1 ORC, trattandosi di un membro della direzione con diritto di firma individuale ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 lett. c ORC), resterebbe il fatto che alla luce degli accertamenti effettuati d’ufficio da questa Camera, segnatamente dell’assenza - contrariamente a quanto preteso nel ricorso e nelle osservazioni 25 luglio 2018 - di una cassetta delle lettere con il nome della società all’indirizzo indicato (cfr. la documentazione fotografica notificata alle parti per osservazioni con la decisione ordinatoria 12 luglio 2018) e del tentativo infruttuoso di notifica della decisione ordinatoria 12 luglio 2018 a quell’indirizzo, ritornata dalla Posta con la solita menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, quella comunicazione non poteva ancora essere considerata fedefacente (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 2ª ed., n. 531b ad art. 153a ORC) e con ciò efficace;

 

                                         che in tali circostanze il ricorso deve essere respinto e il giudizio dell’Ufficio del registro di commercio deve essere confermato;

 

                                         che le spese giudiziarie della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della società (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

 

                                         che alla società va nondimeno rammentato che, in applicazione dell’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione del suo scioglimento le condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento.

 

                                     

 

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

 

 

decide:                       

 

 

                                   1.   Il ricorso 9 aprile 2018 di RI 1 è respinto.

                                        

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- , , , 

- , , 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio di Berna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).