Incarto n.

12.2018.60

Rinvio TF

Lugano

3 luglio 2019/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.7 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 9 marzo 2012 da

 

 

  AP 1 

rappr. da PA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  PA 2

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34'448.80 oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2011 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione a tre precetti esecutivi dell’UEF di __________ da lui fatti spiccare nei confronti del convenuto;

 

petizione avversata dal convenuto, che ne ha postulato la reiezione ed ha chiesto di ordinare all'UEF di __________ di cancellare uno dei precetti esecutivi, notificato sia a lui sia alla moglie S__________;

 

e che il Pretore aggiunto, con decisione 11 marzo 2016, ha integralmente respinto, dichiarando inoltre irricevibile la domanda del convenuto di cancellare il precetto esecutivo suddetto;

 

appellante l'attore con appello 26 aprile 2016, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare il convenuto al pagamento in suo favore di fr. 31'694.80 oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2011, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta ai tre summenzionati precetti esecutivi e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando inoltre spese e ripetibili di seconda sede;

 

mentre il convenuto, con risposta 16 giugno 2016, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

preso atto della sentenza 26 febbraio 2018 (inc. n. 4A_553/2017) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile presentato il 23 ottobre 2017 dal convenuto, ha annullato la decisione 20 settembre 2017 di questa Camera (inc. n. 12.2016.56), rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.         Con contratto 4 maggio 2009 AO 1 ha incaricato l'arch. AP 1 di progettare e dirigere i lavori di sopraelevazione dell'abitazione sita sulla part__________ RFD di __________ per un onorario preventivato di fr. 60'000.- IVA compresa (doc. B).

 

2.         Il 29 novembre 2010 AP 1 ha chiesto a AO 1 il versamento di fr. 7’800.- quale rimborso delle spese da lui anticipate per la locazione di un appartamento provvisorio in cui per 4 mesi è stata alloggiata la sua famiglia a causa del ritardo nella consegna dell'abitazione. Contemporaneamente, emetteva una seconda fattura per il medesimo importo a valere quale quinto acconto sull’onorario concordato (doc. E). Detto importo tuttavia non è stato pagato.

 

3.         Con successiva corrispondenza e-mail 1/2 febbraio 2011 AO 1 ha lamentato dei ritardi nella conclusione dei lavori e nella consegna dell'abitazione, addebitandone la responsabilità all'attore, mentre AP 1 ha contestato tali critiche, chiedendo nuovamente alla controparte il rimborso delle spese di locazione. Dopo il rifiuto di quest’ultima, l’architetto le ha comunicato la sospensione delle proprie prestazioni (doc. N).

 

4.         Il 4 febbraio 2011 AO 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha notificato all'architetto la rescissione del contratto per inadempienza, rimproverandogli in sintesi un’indebita sospensione dei lavori e un carente svolgimento del mandato sia nella fase progettuale, sia in quella della direzione dei lavori, e chiedendogli la consegna dell’intero incarto concernente l'edificazione entro e non oltre il 9 febbraio successivo (doc. L). Per il completamento dell’edificazione, egli ha inoltre incaricato una nuova direzione lavori (DL), nella persona di __________n.

 

5.         La richiesta di consegna di piani e capitolati non è stata ottemperata dall’architetto, che ha invece trasmesso alla controparte, in data 14 febbraio 2011, una fattura per l’importo di fr. 16’000.-, quale pretesa a saldo del proprio onorario per le prestazioni effettuate sino alla disdetta del contratto (doc. J), come pure diverse altre fatture per le modifiche apportate al progetto originario e ulteriori prestazioni effettuate (doc. C, D, F, G, H, I), per complessivi fr. 10'648.80. Egli ha pure sollecitato il versamento del già citato importo di fr. 7'800.- quale rimborso delle spese di locazione (doc. E), per cui le pretese totali dell’architetto ammontavano a fr. 34'448.80.

 

6.         Il 22 febbraio 2011 AO 1 ha presentato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città un'istanza di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari, con la quale ha chiesto di ordinare all'architetto di restituire immediatamente la documentazione concernente la sopraelevazione dell'edificio. L’istanza è stata tuttavia respinta per carente dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 261 cpv. 1 CPC.

 

7.         Con petizione 9 marzo 2012, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 dinanzi alla medesima Pretura, chiedendo la sua condanna al versamento in suo favore di fr. 34'448.80 oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2011 e il rigetto definitivo della sua opposizione ai tre precetti esecutivi già citati. Con risposta 31 maggio 2012, il convenuto ha postulato la reiezione della petizione avanzando in compensazione svariate contropretese per risarcimento danni, chiedendo pure di ordinare all'UEF di __________ di cancellare uno dei precetti esecutivi, notificato sia a lui sia alla moglie __________. Con replica 2 luglio 2012 e duplica 7 settembre 2012, le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

 

8.         Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con sentenza 11 marzo 2016 il Pretore aggiunto ha respinto integralmente la petizione, ha dichiarato irricevibile la domanda del convenuto di cancellazione del summenzionato precetto esecutivo e ha posto le spese processuali di fr. 10'015.- a carico dell'attore, pure tenuto a versare al convenuto fr. 5'000.- per ripetibili. In sintesi, dopo aver accertato la stipulazione di un contratto globale d'architetto e l’applicazione delle norme relative al mandato, il primo giudice ha accertato la sussistenza delle pretese attoree (ad eccezione di un importo pari a fr. 2'754.-), e dunque il suo diritto al pagamento di complessivi fr. 31'694.80. Egli le ha tuttavia poste in compensazione con le contropretese del convenuto, accolte nella misura di fr. 38'693.40, per cui nulla era più dovuto all’attore. Più specificatamente, al convenuto sono stati riconosciuti il diritto a un risarcimento danni di fr. 3'053.16 per la ricostruzione dei piani e dei capitolati non consegnati dall’architetto (doc. 9), di fr. 11'640.25 per la nuova direzione dei lavori e di fr. 24'000.- per la sistemazione dei difetti del tetto.

 

9.         Con appello 26 aprile 2016 l'arch. AP 1 si è aggravato contro tale decisione chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione nella misura di fr. 31'694.80 oltre interessi, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta ai tre summenzionati precetti esecutivi e la modifica della ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando inoltre spese e ripetibili di seconda sede. Con il gravame, egli ha contestato in sintesi tutte le pretese avverse di risarcimento danni. Con risposta 16 giugno 2016 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili. Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nel proseguo della presente decisione.

 

10.      Con decisione 20 settembre 2017 (inc. 12.2016.56) questa Camera ha parzialmente accolto l’appello riformando la decisione impugnata, e meglio non riconoscendo alcuna delle contropretese del convenuto, in particolare quella relativa al risarcimento dei danni per la ricostruzione dei piani e dei capitolati e per l’impiego di una nuova direzione lavori, siccome le poste di danno non erano state dimostrate. Conseguentemente, ha condannato il convenuto a pagare all’architetto fr. 31'694.80 oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2011 (data di introduzione della procedura di conciliazione) invece che dal 14 febbraio 2011, non avendo quest’ultimo versato agli atti alcun precetto esecutivo. Per la stessa motivazione, pure la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione ai citati PE è stata respinta.

 

11.      Con ricorso in materia civile del 23 ottobre 2017 AO 1 ha postulato innanzi al Tribunale federale l’annullamento del giudizio di seconda sede e la conseguente conferma della decisione pretorile a fronte del buon fondamento delle proprie contropretese. L’Alta Corte, con decisione 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018, ha parzialmente accolto il ricorso. Nello specifico, con riferimento alle pretese di complessivi fr. 14'693.40 quale risarcimento dei danni per la ricostruzione dei piani e dei capitolati e per l’impiego di una nuova direzione lavori, l’Alta Corte ha stabilito che tali poste di danno dovevano essere considerate non controverse per insufficiente contestazione di parte avversa, per cui la causa era da rinviare a questa Camera per un nuovo giudizio su tali pretese (consid. 4.4), di qui la necessità di una nuova pronuncia. Per contro, per quanto riguarda le ulteriori censure sollevate da AO 1, il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso infondato.

 

12.      A questo stadio della procedura è dunque unicamente controverso se AO 1 possa porre in compensazione alle pretese dell’arch. AP 1 il risarcimento dei danni per la ricostruzione di piani e capitolati (fr. 3'053.16), e per la nuova direzione dei lavori (fr. 11'640.25). Gli ulteriori accertamenti di questa Camera, fra cui l’ammontare delle pretese dell’architetto, il decorso degli interessi di mora e il mancato fondamento delle contropretese di AO 1 per i difetti del tetto sono invece passati in giudicato. Peraltro, la qualifica del contratto e l’applicabilità delle norme sul mandato in materia di responsabilità non sono state contestate né in sede di appello né innanzi all’Alta Corte, e sono dunque pacifiche.

 

13.      Il Pretore aggiunto, in accoglimento delle argomentazioni di AO 1, ha accertato la responsabilità dell’arch. AP 1 per i summenzionati costi a fronte dell’illecita decisione di sospendere i lavori e di non consegnare i piani e i capitolati da lui allestiti, rispettivamente della conseguente giustificata disdetta del contratto di mandato per inadempienze contrattuali. Con l’appello, l’architetto contesta detta responsabilità, ritenendo di essere stato autorizzato a negare le sue prestazioni a causa del rifiuto del mandante di rimborsargli le spese di locazione da lui anticipate, rispettivamente di versare i richiesti acconti.

 

14.      Nella fattispecie si devono dunque esaminare i presupposti per una responsabilità contrattuale di AP 1 nei confronti di AO 1.

Giusta l’art. 398 CO, il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede (art. 398 cpv. 1 CO e art. 321e cpv. 2 CO). Quest'ultimo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, il danno e il nesso di causalità fra la violazione contrattuale e tale pregiudizio. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente.

 

15.      In virtù dell’art. 82 CO una parte contrattuale, a meno che abbia un onere di adempimento anticipato, può rifiutare la sua prestazione, ancorché dovuta e esigibile, se la controparte rifiuta di fornire od offrire la propria (Weber in: Hausheer [ed.], Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, n. 4 seg. e n. 212 ad art. 82 CO). Ciò presuppone l’esistenza di un contratto sinallagmatico e che la prestazione trattenuta costituisca per sua natura la controprestazione di quella mancante o lacunosa, ovvero che le due prestazioni siano state concordate nel medesimo rapporto contrattuale e stiano fra loro in un rapporto di scambio (“Austauschverhältnis”, cfr. IICCA del 12 luglio 1996, inc. 12.1996.97, consid. 2.1 e 2.2). Di conseguenza, il creditore non può rifiutare l’adempimento di un contratto solo perché la controparte non ne adempie uno diverso (Schraner in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen, n. 52 ad art. 82 CO; DTF 84 II 149). Se il rifiuto della prestazione è giustificato, la parte non cade in mora. In caso contrario, per la controparte si aprono le possibilità previste dagli art. 102 seg. CO, e in particolare la possibilità di rinunciare a prestazioni successive e pretendere il risarcimento dei derivanti danni (interesse positivo) giusta l’art. 107 cpv. 2 CO in connessione con l’art. 97 CO.

 

16.      Per quanto concerne l’onere di rendiconto e restituzione previsto dall’art. 400 CO, si rinvia a quanto già esposto dal Pretore aggiunto (impugnata decisione, consid. 8.1). Basti qui ricordare che l’obbligo di consegna comprende anche tutto quanto creato o allestito nell’ambito dell’esecuzione del mandato, e dunque anche i piani allestiti dall’architetto (Fellmann in: Hausheer [ed.], Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Der einfache Auftrag, n. 135 seg. ad art. 400 CO).

 

17.      Di principio vi è un rapporto di dipendenza reciproca fra l’onere del mandatario di svolgere le proprie prestazioni e l’onere del mandante di versare onorario e acconti, se pattuiti (art. 394 cpv. 3 CO; cfr. Aebi-Mabillard, La rémuneration de l’architecte, 2015, p. 418, n. 1365 seg.), ma non fra quest’ultimo, oppure l’onere di rifusione di spese e anticipazioni (art. 402 CO) e l’onere di rendiconto del mandatario (art. 400 CO), per cui l’applicazione dell’art. 82 CO è esclusa (DTF 122 IV 322, consid. 3b e 3c). Secondo dottrina e giurisprudenza, il mandatario può tuttavia avvalersi di un diritto di ritenzione, perlomeno di tipo obbligazionale, e rifiutare la consegna di determinati beni fino a quando il mandante non ha adempiuto gli oneri esigibili derivanti dal medesimo contratto (DTF 94 II 263, consid. 3 e DTF 113 III 26, consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 188 seg. ad art. 400 CO e n. 54 ad art. 402 CO). Il mandatario non può ad esempio negare la restituzione di documentazione fintantoché il mandante non rilascia una dichiarazione di scarico, perché tale scarico non è oggetto del contratto (DTF 78 II 376, consid. 2). Se il mandatario esercita a torto o in modo improprio il diritto di ritenzione, può essere chiamato a rispondere dei danni per il mancato o intempestivo rispetto dell’onere di rendiconto giusta l’art. 97 CO (DTF 122 IV 322, consid. 3c).

 

18.      Nel caso concreto, giusta quanto deciso dal Tribunale federale (DTF 4A_553/2017, consid. 4.4), le poste di danno del convenuto relative a ricostruzione di piani e capitolati e incarico di una nuova DL (complessivi fr. 14'693.40, cfr. consid. 11) non sono controverse e non devono essere oggetto di prova. Irrilevanti sono dunque ai fini del giudizio le argomentazioni dell’appellante in merito alla retribuzione __________ (nuova DL) e ai costi sostenuti per la ricostruzione di piani e capitolati. Occorre dunque esaminare unicamente gli ulteriori presupposti di cui all’art. 97 CO, e meglio l’esistenza di una violazione contrattuale, di un nesso di causalità fra questa e il danno e la colpa del mandante, che è presunta.

Il primo giudice a tal proposito ha accertato che il convenuto non aveva rimborsato all'attore le spese della locazione provvisoria dell'appartamento messogli a disposizione, ma che tale prestazione era esulante dal contratto di mandato e non poteva quindi costituire né un onorario né un'anticipazione o una spesa relativa al medesimo. Per tali ragioni, l’architetto non era legittimato né ad esercitare un diritto di ritenzione sui piani e i capitolati, né a sospendere i lavori, per cui egli ha commesso una violazione contrattuale. Il Pretore aggiunto ha inoltre osservato che con la sospensione dei lavori, il mandatario è caduto in mora, per cui il mandante era legittimato a rescindere il contratto. Ha ammesso pertanto il buon fondamento delle pretese risarcitorie di quest’ultimo (fr. 14'693.40 complessivi) e le ha dedotte dalle pretese dell’architetto (cfr. consid. 8 dell’impugnata decisione).

 

19.      L’arch. AP 1 censura detti accertamenti, sostenendo che la controparte non fosse in mora solo nel rimborso delle spese di locazione (spesa che comunque avrebbe una relazione diretta con il contratto in questione), bensì anche nel versamento di un acconto in suo favore, in quanto il doc. E attesterebbe la presenza di due fatture separate, benché per il medesimo importo (fr. 7'800.-). A suo dire, una delle due fatture era una richiesta di acconto calcolata in base all’onorario totale di fr. 60'000.- e per una cifra già ampiamente raggiunta dalle prestazioni svolte fino a quel momento, che nulla aveva a che vedere con il rimborso delle spese di locazione, oggetto dell’altra fattura. Egli al momento della rescissione del contratto del 4 febbraio 2011 aveva seriamente offerto le proprie prestazioni e svolto gran parte delle prestazioni pattuite, alcune delle quali ancora fra i mesi di dicembre e febbraio, per cui non vi sarebbe stata alcuna sospensione dei lavori da parte sua. Non contesta invece di essersi rifiutato di consegnare alla controparte i piani e i capitolati richiesti.

 

20.      Per determinare se vi siano state violazioni contrattuali da parte dell’architetto si deve dunque esaminare se egli abbia effettivamente sospeso le proprie prestazioni, se e quali prestazioni il mandante si sia rifiutato di adempiere, se esse fossero esigibili e se potessero giustificare l’esercizio di un diritto di ritenzione o il rifiuto di ulteriori prestazioni da parte dell’architetto.

 

20.1  Quanto alla sospensione dei lavori, essa è stata comunicata dall’architetto medesimo alla sua controparte il 2 febbraio 2011 (doc. N). Pure nella petizione viene ammesso che: “di fronte al mancato incasso del dovuto, ha quindi sospeso le sue prestazioni” (p. 4). Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante, riferite a documentazione rispettivamente prestazioni relative a periodi precedenti (in particolare ai mesi di novembre e dicembre 2010, cfr. doc. G, H e M) sono del tutto irrilevanti, mentre agli atti non vi è nulla che dimostri che successivamente al 2 febbraio 2011, l’architetto abbia comunque svolto dei lavori oppure offerto seriamente le proprie prestazioni. È altrettanto evidente che in quel momento, i lavori sul cantiere non erano affatto terminati (cfr. teste __________, deposizione del 7 ottobre 2013, p.2; teste __________, deposizione del 20 febbraio 2013, p. 6, perizia del 14 novembre 2014 dell’arch. __________, p. 6, che accerta un completamento dei lavori pari al 91.5%). La sospensione dei lavori è dunque pacifica.

 

20.2  L’appellante sostiene che il mandante non fosse in mora solo con le spese di locazione, bensì anche con un acconto, riferendosi al doc. E. Tale documento contiene due comunicazioni datate 29 novembre 2010. Nella prima, l’attore indicava “…L’appartamento l’ho trovato e affittato per voi a mie spese, spese che sono da compensare con il mio onorario. Vi chiedo pertanto di volermi versare l’onorario per coprire l’affitto che ho dovuto ed ho già pagato (…). Il totale che mi è costato l’appartamento è di fr. 7’800.- che è da rimborsarmi con il mio onorario come 5° acconto”. Nella seconda comunicazione, l’architetto si limitava a chiedere il pagamento del quinto acconto, ammontante a fr. 7'800.-, senza alcuna ulteriore spiegazione. Ora, giusta il punto 18 del contratto doc. B, eventuali acconti andavano richiesti al termine di ogni singola fase della prestazione secondo le percentuali indicate al punto 3 ed erano dunque dovuti unicamente in specifici momenti e sulla base dei lavori già eseguiti. Il realizzarsi dei presupposti per poter esigere un acconto di fr. 7'800.- non è tuttavia dimostrato. Il doc. E è del tutto silente a tal riguardo, non riferendosi in alcun modo all’eventuale completazione di una fase dei lavori, agli incarichi concretamente eseguiti e al calcolo effettuato.

 

20.3 Relative spiegazioni sono assenti sia nella petizione (p. 4 e 5), sia nella replica (p. 4-5 e 7) ove l’architetto, pur sostenendo genericamente che il mandante avesse iniziato a non più corrispondere acconti e onorari e a non pagare gli artigiani (quest’ultima questione in effetti irrilevante nel concreto), non specifica di quali acconti si trattasse, e in particolare quando essi sarebbero stati richiesti e a quali prestazioni fossero riferiti, se non rinviando al sollecito per fr. 7'800.- per le spese di locazione. Né precedentemente all’insorgere del contenzioso giudiziario, né in prima sede egli ha dunque sostanziato la sua legittimazione a pretendere tale acconto, anche in considerazione di quelli già ricevuti per un ammontare complessivo di fr. 40'000.- (doc. E, J).  Relative argomentazioni in sede di appello sono dunque tardive e inammissibili (art. 317 CPC). Esse sono peraltro del tutto insufficienti, siccome l’appellante non spiega come sarebbe stato calcolato il suddetto importo, richiesto in data 29 novembre 2010, elencando concretamente le prestazioni eseguite fino a tale data e il corrispondente onorario, affermando unicamente che esso era basato “su prestazioni già eseguite” (appello, p. 5) e limitandosi nel seguito a riferirsi genericamente alla posa di una vasca idromassaggio nel mese di dicembre 2010 e pure, senza alcun riferimento a pertinente documentazione, ai suoi sforzi per ottenere l’abitabilità della casa e trattare con gli artigiani.

     

20.4  In successive comunicazioni, l’architetto ha sempre sollecitato unicamente il pagamento delle spese di locazione di fr. 7'800.-, senza riferirsi ad alcun acconto per prestazioni eseguite (cfr. comunicazioni e-mail del 2 febbraio 2011 di cui al doc. N e sollecito del 14 febbraio 2011 di cui al doc. E, denominato “Richiamo rimborso affitto appartamento provvisorio”). È inoltre dalla stessa e-mail del 2 febbraio 2011 (doc. N) che emerge il motivo che ha indotto l’architetto a sospendere le sue prestazioni: egli dichiara di sospendere i lavori per il mancato rimborso delle spese di locazione, non per il mancato pagamento di un acconto. Conseguentemente, se ne deve concludere non solo che il richiesto pagamento di un acconto sull’onorario di fr. 7'800.- non fosse esigibile, ma pure che l’architetto ha sospeso le sue prestazioni a causa del mancato adempimento di una prestazione estranea al rapporto sinallagmatico di cui all’art. 82 CO.

 

20.5  Ma vi è di più. Nel momento in cui il rimborso è stato richiesto (29 novembre 2010), ancora non era chiaro chi avrebbe dovuto sostenere tale costo. Dalla corrispondenza agli atti (cfr. doc. E, doc. N), le intenzioni delle parti in merito alle relative modalità di liquidazione non emergono in modo limpido, laddove vengono menzionati rimborsi, deduzioni dall’onorario o compensazioni. Comunque sia, è evidente che la questione sarebbe stata da risolvere con la liquidazione finale, nel senso che l’architetto si era impegnato ad anticipare inizialmente i costi, che tuttavia dopo il termine dei lavori erano da porre a carico di chi li aveva causati, ovvero delle persone responsabili per i ritardi lamentati dal mandante. Difatti, quest’ultimo nell’e-mail 2 febbraio 2011 (doc. N) scriveva: “Avevamo fatto un programma e una lista dei punti aperti da chiudere durante la mia assenza…e ti avevo detto che se tutto veniva eseguito avrei pagato l’affitto…non ho mai detto che non voglio pagare il dovuto, desidero che i lavori siano conclusi a regola d’arte come concordato e che si possa chiudere questo progetto”. Lo stesso architetto nel suo interrogatorio ha riferito: “…ho trovato e pagato di tasca mia un appartamento al signor __________ per tre/quattro mesi dopo avergli detto la questione sarebbe riesaminata in sede di liquidazione, facendo pagare ad ogni singolo artigiano che aveva creato problemi la rispettiva quota parte” (verbale del 22 gennaio 2014, p. 3), per poi spiegare, in sede di conclusioni: “L’accordo fra le parti prevedeva la deduzione della somma in questione dalla liquidazione finale per gli artigiani le cui opere sono risultate parzialmente difettose. In seguito l’arch. __________ ha accettato di anticipare i costi relativi alla locazione di un appartamento…” (p. 17).

          In conclusione, alla luce di queste circostanze e del senso oggettivo che il mandante poteva in buona fede attribuire agli accordi, le spese sarebbero state provvisoriamente anticipate dall’architetto e poi ripartite al termine dei lavori. Ne discende che, secondo gli accordi raggiunti, il 29 novembre 2010 l’architetto non poteva ancora esigere che le spese di locazione anticipate gli fossero rimborsate dal mandante direttamente.

     

20.6 La problematica relativa alla suddetta esigibilità permane anche con riferimento all’asserito diritto dell’appellante di esercitare un diritto di ritenzione sui piani e sui capitolati dopo la rescissione del contratto di mandato, poiché i lavori non erano ancora terminati. Anche qualora si volesse ammetterla, già il primo giudice ha osservato che fra le parti, in merito alla locazione, è sorto un contratto orale (consid. 7 dell’impugnata decisione). Trattasi dunque di un contratto separato da quello di mandato, né l’appellante lo contesta. La pretesa di rimborso, infine accolta dal Pretore aggiunto, non ha dunque il suo fondamento nel contratto di mandato, né può essere considerata un’anticipazione o una spesa contratta in virtù dello stesso ai sensi dell’art. 402 CO (impugnata decisione, consid. 8.2), poiché non indispensabile per l’espletamento del mandato oppure conseguenza necessaria di esso, che richiedeva all’architetto di progettare e dirigere i lavori di sopraelevazione dell’abitazione (Fellmann, op. cit., n. 11, 15 e 32 ad art. 402 CO). L’argomentazione contraria dell’appellante, che si limita ad affermare come i canoni di locazione fossero in relazione con il mandato, essendone una diretta conseguenza, non può essere condivisa, visto quanto sopra esposto riguardo all’insorgere di un accordo distinto.

 

20.7  Per tutti questi motivi, non avendo AO 1 rifiutato di pagare un esigibile acconto sull’onorario o adempiere un altro onere in rapporto sinallagmatico (“Austauschverhältnis”) con le prestazioni dell’architetto, né avendo egli rifiutato di adempiere una pretesa esigibile derivante dal contratto (cfr. sopra, consid. 15 e 16), AP 1 non era legittimato a esercitare un diritto di ritenzione sui piani e i capitolati e a sospendere i lavori, e ha dunque commesso due violazioni contrattuali. Con il rifiuto delle proprie prestazioni, egli è caduto in mora ai sensi dell’art. 102 CO. A tal proposito, il primo giudice ha osservato che la fissazione di un termine per l’adempimento tardivo ex art. 107 cpv. 1 CO non è necessaria laddove dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile (art. 108 cifra 1 CO), e l’appellante, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 CPC), non argomenta in senso opposto. In ogni caso, dal tenore della sua comunicazione doc. N emerge chiaramente la sua volontà di non eseguire più alcuna prestazione fino alla ricezione del pagamento di fr. 7'800.-. Pertanto, d’accordo con il primo giudice, il mandante era legittimato a rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento contrattuale (art. 107 cpv. 2 CO), ciò che ha fatto.

 

21.      Accertate le due violazioni contrattuali dell’architetto, il nesso di causalità fra esse e i danni patiti dal mandante (fr. 3'053.16 per la ricostruzione dei piani e dei capitolati e fr. 11'640.25 per la nuova DL) risulta adempiuto se si considera che la sospensione dei lavori (cfr. consid. 19.1) ha determinato la decisione del mandante di rescindere il contratto e incaricare una nuova DL (doc. L e teste __________, deposizione del 20 febbraio 2013, p. 4), e che il rifiuto di consegnare piani e capitolati ha imposto al mandante la necessità di una loro ricostruzione. Infine, la colpa del mandatario è presunta (art. 97 CO) e, per le ragioni sopra esposte, tale presunzione non può essere ribaltata in virtù delle argomentazioni di appello. Ne consegue che le pretese di risarcimento dei danni del convenuto, pari a complessivi fr. 14'693.40, devono essere riconosciute e poste in compensazione con le pretese attoree, già confermate in questa sede e ammontanti a fr. 31'694.80, per cui all’attore viene riconosciuto un importo di fr. 17'001.40. La decisione 20 settembre 2017 di questa Camera (inc. 12.2016.56) va rivista di conseguenza. Parimenti, vanno riconsiderate le spese giudiziarie di prima e seconda sede, determinate giusta gli art. 7 e 13 LTG e l’art. 11 RTar sulla base di un valore litigioso di fr. 34'448.80 in prima sede e di fr. 31'694.80 in seconda sede, e ripartite secondo la reciproca soccombenza (art. 106 CPC). In considerazione dell’importo riconosciuto all’attore rispetto alle sue pretese, si deve ammettere una sua soccombenza pari all’incirca al 50% in entrambe le sedi, per cui si giustifica di ripartire a metà le spese processuali e di compensare le ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le norme suddette, la LTG e il RTar,

 

decide:                      I.   L'appello 26 aprile 2016 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 marzo 2016 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

 

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1.  AO 1 è tenuto a versare all'arch. AP 1 l'importo di fr. 17'001.40 oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2011.

                                         2.     (invariato )

                                         3.     Le spese processuali, di complessivi fr. 10'015.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese processuali dell'appello, di fr. 2'500.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-   

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                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

                      

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).