Incarto n.
12.2018.76

Lugano

4 giugno 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a e 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG)

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. CA.2018.13 della Pretura di Locarno-Campagna – promossa con istanza 23 marzo 2018 da

 

 

 

CO 1

rappr. dall’ PA 2

 

 

contro

 

 

RE 1

rappr. dagli ti PA 1

 

 

 

 

 

chiedente di intervenire immediatamente nei locali del __________ __________, eventualmente impartendone la chiusura per i lavori di messa in sicurezza richiesti dal perito;

 

domanda alla quale si è opposta la controparte e su cui ha giudicato il Pretore con decisione cautelare 4 maggio 2018, ordinando alla convenuta di permettere l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di cui al doc. B di causa, facendo di conseguenza ordine a quest’ultima di interrompere con effetto immediato l’esercizio dell’attività del __________ __________ per una durata di 15 giorni a partire dalla ricezione della decisione in questione, nonché revocando, durante tale periodo, l’ordine di sospensione dei lavori decretato il 27 febbraio 2018, nonché ponendo la tassa di giustizia di fr. 400.- a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 2'000.- per ripetibili;

 

reclamante la convenuta, che con reclamo 17 maggio 2018 impugna il dispositivo sulle spese giudiziarie testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di porre le stesse a carico dell’istante, in via subordinata di porre la tassa di giustizia a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con compensazione delle ripetibili e protesta delle spese giudiziarie di seconda sede, riservata l’ammissione al gratuito patrocinio;

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con decisione cautelare 4 maggio 2018 il Pretore ha ordinato alla convenuta di permettere l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di cui al doc. B di causa, facendo di conseguenza ordine a quest’ultima di interrompere con effetto immediato l’esercizio dell’attività del __________ __________ per una durata di 15 giorni a partire dalla ricezione della decisione in questione, nonché revocando, durante tale periodo, l’ordine di sospensione dei lavori decretato il 27 febbraio 2018;

 

                                         che il primo giudice ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.- a carico della convenuta, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 2'000.- per ripetibili;

 

                                         che con reclamo 17 maggio 2018 la convenuta impugna il dispositivo sulle spese giudiziarie testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di porre le stesse a carico dell’istante, in via subordinata di porre la tassa di giustizia a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con compensazione delle ripetibili;

 

                                         che il reclamo è senz’altro tempestivo, essendo stato interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che esso non è stato notificato alla controparte, essendo il medesimo manifestamente infondato per i motivi esposti nel seguito (art. 322 cpv. 1 prima frase CPC);

 

                                         che per gli stessi motivi il caso va deciso dalla Camera nella composizione del giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a e 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG);

 

                                         che la reclamante lamenta anzitutto un’errata applicazione dell’art. 106 CPC;

 

                                         che ella critica il primo giudice per aver, a suo dire, omesso di tenere in considerazione che nella procedura inc. n. CA.2018.4 avrebbe acconsentito a una proposta del medesimo, volta a un intervento immediato da parte di CO 1 dietro, tuttavia, la liberazione di un importo, a valere quale acconto dal denaro depositato presso l’UC, asseritamente proprio per i lavori oggetto della presente causa;

 

                                         che a suo dire la controparte avrebbe rifiutato tale proposta e dalla perizia dell’ing. __________ emergerebbe che la vetustà dello stabile sarebbe unicamente causa secondaria della caduta del pannello, mentre il motivo principale sarebbero i lavori di demolizione, lavori tuttora sospesi;

 

                                         che, ne conclude, la decisione 4 maggio 2018 non dipenderebbe dalla sua opposizione, bensì dalla posizione della controparte, che non avrebbe accettato la proposta del Pretore e di cui si è detto sopra;

 

                                         che l’argomentazione è destituita di fondamento, dato che quand’anche si volesse vagliare l’applicazione del cpv. 2 della norma in questione, occorrerebbe tenere unicamente conto dell’“esito della procedura”, ciò che implica un confronto del medesimo con le richieste di giudizio formulate dalle parti;

 

                                         che la reclamante invoca altresì l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. f CPC;

 

                                         che lo spazio di apprezzamento conferito da tale norma al giudice va applicato restrittivamente e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche di buona fede e prevedibilità dell’attività statale;

 

                                         che il Messaggio menziona, quale caso di applicazione della presente regolamentazione, la presenza di situazioni fortemente impari, cosa che non è nemmeno preteso dalla reclamante;

 

                                         che la giurisprudenza si è poi pronunciata in merito a una situazione dove l’agire della parte attrice era connotato da abuso di diritto (DTF 117 II 394 consid. 3), cosa che però non è il caso in concreto;

 

                                         che, infatti, non vi è alcun abuso nel resistere a un’istanza e, al contempo, aver rifiutato in una diversa procedura una proposta formulata dal Pretore;

 

                                         che nemmeno si intravvedono nel caso concreto altre circostanze eccezionali che indurrebbero ad applicare il disposto summenzionato;

 

                                         che data la manifesta infondatezza del reclamo, va respinta anche la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, difettando il requisito della parvenza di buon diritto previsto all’art. 117 lit. b) CPC;

 

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate tenuto conto dell’art. 2 cpv. 2 LTG, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato;

 

                                         che il valore di causa è pari a fr. 2'400.-.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo 17 maggio 2018 di RE 1 è manifestamente infondato.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata contestualmente al reclamo è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A.  Fiscalini

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).