Incarto n.
12.2018.77

Lugano

10 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG

 

 

 

sedente per statuire sull’appello 16 maggio 2018 di

 

 

  AP 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 9 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa inc. SE.2018.138 promossa con atto 30 aprile 2018 dal qui insorgente nei confronti di

 

 

1.       AO 2

2. AO 1 

patrocinata da  PA 1 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:

che con scritto 30 aprile 2018 l’ing. AP 1 ha riproposto l’istanza 30 giugno 2017 con cui chiedeva la condanna dell’avv. AO 2 al pagamento di fr. 15'995,35 e della AO 1 al pagamento di fr. 8'115,50;

 

che il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, con decisione 9 maggio 2018 ha considerato la domanda di condanna inammissibile poiché non preceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione;

 

che con ricorso 16 maggio 2018 l’ing. AP 1 ha richiesto che la sua domanda sia trattata;

 

che il ricorso (correttamente: appello) è inammissibile per assenza di motivazione, l’insorgente non spiegando per quale ragione la decisione del Pretore aggiunto sarebbe errata (v. art. 311 cpv. 1 CPC);

 

che in ogni modo, con decisione 25 aprile 2018, inc. 12.2018.51, alla quale si rinvia espressamente, questo giudice ha già spiegato che una precedente (analoga) decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, e meglio quella del 23 marzo 2018 (inc. SE.2018.89), era corretta dato che una domanda di condanna, indipendentemente dal suo buon fondamento o meno, dev’essere preceduta dal tentativo di conciliazione quale atto procedurale obbligatorio;

 

che, anche qui nuovamente, il fatto che l’avv. AO 2 avrebbe aderito alla richiesta di liberazione di un importo presso di lui depositato a favore del qui appellante (così è dato comprendere) non incide sulle considerazioni che precedono;

 

che al più l’ing. AP 1 terrà conto di questo fatto nell’ambito del tentativo di conciliazione che dovrà inoltrare se intende promuovere azione condannatoria nei confronti della AO 1;

 

che per ragioni di economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione del gravame;

 

che in questa occasione appare altresì opportuno porre gli oneri processuali a carico dell’insorgente che li ha provocati;

 

che non si attribuiscono invece ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alle controparti per osservazioni;

 

che il valore determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:

                                   1.   Il ricorso (appello) 16 maggio 2018 dell’ing. AP 1 è irricevibile.

 

                                   2.  Le spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, sono a carico dell’insorgente. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-      

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).