Incarto n.
12.2018.87

Lugano

22 gennaio 2019/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.102 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 maggio 2013 da

 

 

 IS 1 

patrocinato dall’ avv.  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

patrocinata dall’ avv.  PA 2 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'080.- oltre interessi e accessori; domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore, con decisione 11 maggio 2018, ha integralmente respinto;

 

appellante l'attore con appello 11 giugno 2018 (inc. n. 12.2018.86), con cui ha chiesto la riforma della decisione 11 maggio 2018 nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

ed ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dall’attore contestualmente al gravame e completata il 14 giugno 2018;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che IS 1 ha stipulato con la società CO 1 una polizza assicurativa per la vettura __________ targata TI __________, in leasing presso la __________, __________ (doc. 5), avente per oggetto la copertura dei rischi RC e il casco totale (doc. 8), compreso il furto (Condizioni generali per l’assicurazione veicoli, cifra G 3.6, doc. 9, pag. 9);

 

                                         che il 21 gennaio 2012 IS 1 ha denunciato il furto dell’autovettura presso la stazione dei carabinieri di __________, Italia (doc. B), asserendo che lo stesso sarebbe avvenuto tra le 13.15 e le 14.15 nel parcheggio del centro commerciale “__________” a __________ (__________, Italia) (doc. B) e, il 24 gennaio 2012 dopo essere rientrato in Svizzera, presso la polizia cantonale (doc. D);

 

                                         che il 24 gennaio 2012 IS 1 ha pure denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione CO 1 (doc. E);

 

                                         che, con scritto 16 aprile 2012, la compagnia di assicurazione CO 1, dopo aver fatto allestire una perizia sulle chiavi, dalla quale è risultato che una delle due chiavi consegnate dall’attore non poteva essere associata alla __________ targata TI __________ nel senso che non poteva avviarla poiché il supporto elettronico non era quello originale (doc. 16), ha rifiutato la copertura del sinistro ai sensi dell’art. 39 LCA (doc. I);

 

                                         che il 25 aprile 2012 la società __________ ha chiesto a IS 1 il rimborso delle rate scoperte del leasing (doc. H);

 

                                         che con petizione 22 maggio 2013 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al versamento di fr. 50'080.-, oltre interessi e accessori, corrispondente al valore residuo dell’autovettura (doc. N);

 

                                         che la convenuta si è integralmente opposta alla petizione con risposta 25 giugno 2013, sostenendo che la tesi del furto non era credibile;

 

                                         che, statuendo l’11 maggio 2018, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese processuali di

                                         fr. 3'000.- all'attore e obbligandolo a rifondere alla controparte
fr. 5'800.- per ripetibili;

 

                                         che il primo giudice, respinta l’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società finanziaria e proprietaria del leasing, ha ritenuto che l’appellante non aveva dimostrato, nemmeno con un grado di verosimiglianza preponderante, l’esistenza del furto: da una parte egli ha ritenuto divergenti e contraddittorie le sue dichiarazioni in merito alle circostanze in cui l’asserito furto sarebbe avvenuto; dall’altra essendo emerso, sia dalla perizia di parte sia da quella giudiziaria, come una delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore alla compagnia d’assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata alla vettura asseritamente rubata, poiché il supporto elettronico incollato alla chiave (cosiddetto transponder) non era quello originale e non poteva pertanto avviarla;

 

                                         che, con appello 11 giugno 2018, l'attore ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. n. 12.2018.86);

 

                                         che, contestualmente all'appello, egli ha altresì chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado e in seguito, il 14 giugno 2018, ha completato la sua domanda versando agli atti il “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione;

 

                                         che la convenuta non è stata invitata a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;

 

                                         che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

 

                                         che la situazione di indigenza dell'appellante, al beneficio di una prestazione d’assistenza e privo di sostanza, emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza in esame, per cui si può senz'altro ammettere che egli, in questa sede, non sia in grado di far fronte alle presumibili spese processuali (per un importo minimo di fr. 3’000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG) e all'onorario del suo legale (per un importo stimabile in almeno fr. 2’000.- in base all'art. 11 Rtar);

 

                                         che sulle probabilità di successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; anche Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);

 

                                         che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1, 139 III 476; consid. 2.2; vedi anche Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590);

 

                                         che, nel caso di specie, l'istante rimprovera al Pretore una violazione del diritto e un’errata valutazione delle prove per non avere ritenuto verosimile l’esistenza del furto, in particolare per avere considerato le dichiarazioni da lui rese in merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto contraddittorie e discordanti; a suo dire, proprio il fatto di essere stato vittima di un furto relativizzerebbe le divergenze e le contraddizioni rilevate dal primo giudice, ritenuto che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza della vita un comportamento contraddittorio e delle dichiarazioni divergenti sarebbero usuali in una situazione del genere; 

 

                                         che l’appellante, a sostegno della sua tesi, si limita a proporre una personale lettura e interpretazione delle prove, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione del Pretore, donde la verosimile irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, a un esame sommario, la censura dell’appellante non appare sufficiente a scalfire la conclusione del Pretore, ritenuto che la tesi dell’attore si fonda unicamente sulle sue dichiarazioni mentre dall’istruttoria sono emersi tutta una serie di elementi oggettivi e convergenti atti a screditare la versione del furto;

 

                                         che, in merito alle chiavi, l’appellante rimprovera il Pretore per avere fondato la sua conclusione, secondo cui una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto avviare l’autovettura, unicamente sulla perizia di parte fatta allestire dall’assicurazione e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che non costituirebbe una prova;

 

                                         che, contrariamente a quanto reputa l’appellante, il Pretore ha fondato il suo accertamento, oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli esperti, anche sulla perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo);

 

                                         che, contrariamente a quanto reputa l’appellante, anche il perito giudiziario ha confermato quanto già formulato nella perizia di parte e dalle deposizioni degli estensori, ovvero che una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5);

 

                                         che, nelle circostanze descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito cumulativo della probabilità di successo previsto dall'art. 117 lett. b CPC;

 

                                         che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto neppure invitata a esprimersi;

 

                                         che una volta passata in giudicato la presente decisione, all'attore appellante sarà fissato il termine per versare l'anticipo delle spese di fr. 3’000.- (calcolato sulla base di un valore litigioso di fr. 50’080.-);

 

                                         che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 segg. CPC,

 

 

decide:                       

 

                                   1.   L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 11 giugno 2018 di IS 1 è respinta

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).