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Incarto n. |
Lugano 28 agosto 2019/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.239 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 dicembre 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 78'971.83 (pari a Euro 72'000.- al tasso di cambio del 10 febbraio 2016) vantato da AO 1 nei suoi confronti, in via principale poiché inesigibile e, in via subordinata, perché estinto, nonché la conferma dell’opposizione interposta al PE n. 2__________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, dopo aver rigettato tutte le richieste di prova formulate dall’attore e aver invece ammesso l’istanza di assunzione di nuove prove ex art. 229 CPC introdotta dal convenuto in data 10 ottobre 2017, ha respinto con decisione 20 dicembre 2017;
appellante l’attore, che con appello 22 gennaio 2018 ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare l’inesistenza del debito nei confronti del convenuto per l’importo di fr. 78'971.83 (pari a Euro 72'000.- al tasso di cambio del 10 febbraio 2016) oltre interessi al 10% dal 20 maggio 2009 di cui al PE n. 2__________ dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio, sempre con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con l’allegato di “osservazioni” (recte: risposta) 18 aprile 2018, inviato erroneamente a Mendrisio e giunto presso lo scrivente Tribunale solo il 26 aprile seguente, ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è titolare del negozio “__________” di __________ (doc. 3), che si occupa della vendita al dettaglio di materiale erotico, attraverso un cosiddetto sexy shop, e di produzione e vendita di film per adulti.
AO 1 è anch’egli attivo nel settore dei film erotici ed è titolare di una società di produzione e vendita di questo genere di audiovisivi con sede in Ungheria, la __________ (che è anche il suo nome d’arte) __________.
I due si sono conosciuti nel 1990 quando AP 1 lavorava come regista e il convenuto come attore indipendente. Durante 10 anni, dal 1992 al 2002, quest’ultimo ha operato anche per conto del primo (doc. G, pag. 5). In seguito, attorno agli anni 2007/2008 i rapporti tra i due si sono incrinati per questioni di natura economica.
B. Con precetto esecutivo n. 2__________ dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma di fr. 78'971.83 oltre interessi al 10% dal 20 maggio 2009, indicando quale titolo di credito un riconoscimento di debito del 20 maggio 2009 per EUR 79'300.- di cui “l’importo ancora scoperto, pari a EUR 72'000.-, è convertito in CHF al tasso di cambio del 10.02.2016 (1.0968)” (doc. 5).
A fronte della tempestiva opposizione interposta dall’escusso, l’istante ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, richiamandosi in particolare al riconoscimento di debito contenuto nel verbale d’assemblea generale straordinaria dei soci de __________ Sagl, __________, del 20 maggio 2009. La procedura è sfociata nella sentenza 23 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale l’istanza è stata accolta e l’opposizione al menzionato precetto esecutivo respinta in via provvisoria, con aggravio delle spese di giudizio e delle ripetibili a carico del debitore (doc. B).
Tra le altre cose, il Pretore ha, da un lato, considerato il riconoscimento di debito contenuto nel verbale della menzionata assemblea straordinaria chiaro, esplicito e irrevocabile, sia per quanto concerne il capitale di EUR 79'300.-, sia per gli interessi di mora del 10% (doc. B, pag. 4). Dall’altro ha concluso che l’eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa alle pretese estorsioni e minacce che l’avrebbero indotta a sottoscrivere il riconoscimento di debito con interessi a suo dire da usuraio non è stata sufficientemente resa verosimile, anzi, diversi elementi concorrevano a ritenere per il contrario. Parimenti il giudice ha chiarito che nemmeno sono da considerare usura degli interessi al 10%.
Allo stesso modo, nemmeno l’estinzione del debito in misura maggiore rispetto a quella ammessa dalla parte istante è stata resa verosimile, non essendo stati minimamente documentati gli ulteriori pagamenti a contanti e il prelievo di merce dal negozio del debitore da parte del creditore, così come nemmeno lo è stato il pagamento parziale tramite carta post pay. Tantomeno è stato reso sufficientemente verosimile il diritto di decurtare una somma di EUR 30'000.- dal debito a seguito di una pretesa provvigione per la compravendita di un immobile a __________.
Una prescrizione del debito è stata esclusa grazie all’interruzione del termine conseguente allo scritto 13 settembre 2011 con cui il debitore ha nuovamente riconosciuto il debito proponendo un piano di rientro (doc. B, pag. 4).
C. Con petizione 15 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il disconoscimento del debito oggetto del PE n. 2__________ dell’UE di Lugano con conferma dell’opposizione a esso interposta, in via principale poiché inesigibile e in via subordinata siccome già estinto.
A suo dire, in effetti, egli da qualche tempo si rivolgeva ad AO 1 per ottenere la concessione di prestiti che le banche non gli riconoscevano, a interessi mensili del 2.5/3%. Il tutto ha funzionato sino a quando 3 assegni a nome di G__________ R__________, con i quali avrebbe dovuto essere saldato il debito a quel momento pendente, sono rimasti scoperti e sono stati protestati, così che il creditore li ha restituiti all’attore unitamente ad altri 9 emessi dallo stesso R__________ per complessivi EUR 69'786.-, pretendendone altri in loro sostituzione, comprensivi di relative spese e interessi.
A seguito di questi problemi di liquidità e dell’impossibilità di rientrare con il debito, tra le parti si è venuto a creare un clima di tensione nel cui contesto il convenuto “convinceva l’esponente a sottoscrivere il riconoscimento di debito del 25 maggio 2009” (petizione, pag. 3). Quest’ultimo, quindi, sarebbe stato estorto a AP 1 con dolo, approfittando del suo stato di bisogno e del timore (art. 28 e 31 CO). Nella fattispecie ci si troverebbe di conseguenza di fronte a un credito nullo ed inesigibile, fondato su un riconoscimento di debito a sua volta nullo, sorto nel contesto di un’attività di usura ed esercizio abusivo del credito. Illeciti penali che egli ha nel frattempo provveduto a denunciare alle autorità italiane.
Per l’attore, poi, tenuto conto che dei 13 assegni emessi per complessivi EUR 94'093.-, EUR 20'800.- sono relativi ad assegni di F__________ T__________ e V__________ P__________, ed EUR 7'000.- cono stati trattenuti dal creditore stesso a titolo di interessi, il debito ammonterebbe semmai a EUR 66'293.-. Da questo importo andrebbero però ancora dedotti i pagamenti da lui già effettuati e meglio EUR 4'700.- come ammesso dal convenuto in sede di procedura sommaria, EUR 3'000.- di merce prelevata dal convenuto dal negozio dell’attore, EUR 900.- versati da F__________ T__________ a nome e per conto del debitore sulla post pay del creditore, EUR 30'000.- versati in forma di assegni sempre da F__________ T__________ a nome e per contro del debitore, EUR 30'000.- incassati dal convenuto in luogo dell’attore a titolo di provvigione da quest’ultimo maturata per la vendita di un immobile a __________, EUR 30'000.- circa versati direttamente sul conto corrente del convenuto.
In definitiva, quindi, il debito in quanto tale sarebbe estinto e l’attore si troverebbe a pagare degli interessi sugli interessi.
Infine l’attore ha eccepito che gli interessi maturati dal 20 maggio 2009 al 21 febbraio 2011 sono prescritti.
D. Con risposta 2 marzo 2017 il convenuto si è opposto integralmente alla petizione, sottolineando come l’attore non abbia negato l’esistenza del debito ma si sia limitato a chiedere di accertarne l’inesigibilità.
Egli ha disapprovato la versione dei fatti presentata dalla controparte, sostenendo di averle concesso, tra il 2008 e il 2010, importanti prestiti e finanziamenti per produzioni cinematografiche, vendite di diritti cinematografici e utilizzo di location e attrezzature. Lo scoperto al 20 maggio 2009 era di EUR 79'300.- e non comprendeva alcun interesse come emerge dal doc. 3. A garanzia del debito, l’attore ha consegnato al convenuto diversi assegni bancari che non hanno mai potuto essere incassati per mancanza di fondi (doc. 4). Per contro gli assegni prodotti da AP 1 al doc. C sono contestati ed estranei alla vertenza in oggetto.
Egli ha poi contestato l’asserita estorsione del riconoscimento di debito, tra l’altro redatto alla presenza di un notaio. D’altronde mai, prima dell’avvio della procedura esecutiva, AP 1 ha sollevato l’eccezione di dolo o timore ai sensi degli art. 28 e 29 CO. Anzi, egli ha nuovamente riconosciuto il debito in due occasioni successive (doc. 6 e 8). In ogni caso, i termini di cui all’art. 31 CO sono già da tempo scaduti, risalendo il riconoscimento di debito al 2009.
Il convenuto ha pure contestato che il tasso del 10% sia da usuraio e ha rilevato come la denuncia sporta in Italia sia stata fatta dopo l’avvio della procedura di rigetto dell’opposizione e sia meramente strumentale.
Del debito sono stati restituiti solo EUR 7'300.- e di questo è già stato tenuto conto al momento di far spiccare il precetto esecutivo (ridotto al corrispondente di EUR 72'000.- dagli iniziali 79'300.-). Tutti gli altri pretesi risarcimenti sono contestati e, a mente del creditore convenuto, frutto di mera fantasia. Ne è la prova che a fronte di un debito di EUR 79'300.- egli sostenga di aver già versato quasi EUR 100'000.-, così come lo è il fatto che non siano nemmeno stati menzionati in sede di rigetto dell’opposizione. Inoltre egli contesta di aver mai prelevato merce dal negozio dell’attore, così come che F__________ T__________ gli abbia versato EUR 30'000.- e EUR 900.-, che egli abbia incassato la provvigione per l’immobile di __________ e tanto meno EUR 30'000.- dall’attore stesso.
E. Con replica 5 aprile 2017 l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande, così come ha fatto il convenuto con duplica 18 maggio 2017, posizioni mantenute invariate anche in occasione dell’udienza di dibattimento del 15 settembre 2017. Per quanto concerne le prove, l’attore non si è opposto a quelle indicate dal convenuto, mentre quest’ultimo ha chiesto che tutti i mezzi di prova notificati dall’attore e tendenti a dimostrare fatti non sufficientemente allegati fossero rigettati, in particolare i testi e il richiamo/edizione di incarti.
F. Con istanza 10 ottobre 2017 il convenuto ha domandato di poter allegare nuovi fatti e produrre un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 229 CPC: essendo potuto venire a conoscenza solo in un secondo tempo dei risultati dell’istruzione formale nel procedimento penale a suo carico avviato dal Ministero pubblico di Lugano su querela dell’attore, in particolare del rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 11 ottobre 2017 nel quale ha avuto modo di leggere che dalla stessa sono emersi l’esistenza del prestito, la sua restituzione solo per una piccola parte, e la dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso di avere un debito nei confronti di AO 1, nonché che l’avvio della procedura penale in Italia è stato da lui voluto solo perché il tasso d’interesse praticato sarebbe stato da usuraio, ma non per altri vizi del contratto, ha postulato l’ammissione quali mezzi di prova di una lettera del Ministero pubblico e del rapporto d’inchiesta 11 ottobre 2016.
L’attore, con osservazioni 18 ottobre 2017, si è opposto all’istanza.
G. Con la decisione 20 dicembre 2017 qui impugnata, il Pretore ha respinto i mezzi di prova richiesti dalle parti, ha ammesso l’istanza ex art. 229 CPC e ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'500.- a carico dell’attore, condannato altresì a rifondere alla controparte fr. 6'300.- a titolo di ripetibili. In sintesi, ha ritenuto sufficienti per la reiezione delle domande di causa i tre riconoscimenti di debito e ha considerato insufficientemente allegate e provate le eccezioni sollevate dal procedente.
H. Con l’appello 22 gennaio 2018 in esame, avversato dal convenuto con risposta 18 aprile 2018, l’attore si è aggravato contro il suddetto giudizio. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
1. Avendo la parte convenuta domicilio in Ungheria, la fattispecie presenta elementi di estraneità. La questione, non trattata in prima sede, non crea in ogni modo alcun problema, poiché oggetto della procedura sono dei riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 17 CO che, come tali, sono sottoposti al diritto svizzero conformemente a quanto previsto dall’art. 117 LDIP in quanto il debitore aveva e ha il suo domicilio a __________. La prestazione caratteristica è, infatti, quella di colui che riconosce il proprio debito o in generale di colui che in un negozio giuridico unilaterale deve eseguire la prestazione e pertanto, nel caso in esame, il qui appellante.
2. Con il suo appello, l’attore contesta per prima cosa il fatto che il primo giudice non abbia applicato in maniera corretta le regole sull’onere probatorio e, dunque, quanto stabilito dagli artt. 8 CC e 229 CPC, con la conseguenza d’aver effettuato un accertamento errato dei fatti. Egli sostiene che il Pretore, con la decisione impugnata, al dispositivo n. 2, ha respinto tutti i mezzi di prova prodotti dall’attore e dal convenuto, avendo egli ritenuto che il primo sia venuto meno al suo onere allegatorio e di specificazione non avendo associato correttamente i fatti e le prove; su tale base egli ha quindi reputato che tutti i mezzi di prova indicati dal convenuto costituivano dei mezzi di contro-prova e pertanto sarebbero risultati superflui ai fini della causa. A suo dire quindi il Pretore ha emesso una decisione di merito senza tenere in considerazione alcun mezzo di prova richiesto dalle parti, inclusi i documenti prodotti con i memoriali introduttivi, gli incarti richiamati, le edizioni da terzi, l’interrogatorio/deposizione delle parti e le testimonianze. Pertanto il primo giudice, considerando dimostrato il credito dopo aver respinto tutte le prove, ha applicato erroneamente l’art. 8 CC, non avendo l’appellato documentato il suo credito.
3. In effetti la sentenza impugnata, nelle sue considerazioni di merito, accerta che AP 1 ha riconosciuto il debito controverso in occasione dell’assemblea straordinaria dei soci della __________ del 20 maggio 2009, per poi ribadirlo con lo scritto del 13 settembre 2011, con il quale ha proposto il piano di rientro, e con il manoscritto prodotto agli atti. Per supportare questi accertamenti il primo giudice ha richiamato esplicitamente i doc. 3, 6 e 8 prodotti dal convenuto. Egli ha altresì richiamato la decisione di rigetto provvisorio di cui al doc. B per supportare la propria affermazione in base alla quale il tasso d’interesse moratorio del 10% non costituisce usura.
Fatto ciò, nel penultimo paragrafo della decisione, il primo giudice scrive che “in definitiva, i mezzi di prova orali richiesti dall’attore sono inammissibili, mentre quelli di parte convenuta sono irrilevanti ai fini di causa, trattandosi dei mezzi di contro-prova divenuti superflui, stante la mancanza della prova in capo alla parte attrice” (sentenza impugnata, pag. 2).
Infine, al dispositivo n. 1 della decisione recita “non sono ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti”.
Giusta l’art. 221 cpv. 2 lett. c CPC, alla petizione devono essere allegati i documenti a disposizione dell’attore, invocati come mezzi di prova. Lo stesso obbligo incombe al convenuto con la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC).
L’ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) ha la funzione di vagliare e ponderare i mezzi di prova offerti dalle parti per poi ammetterli o respingerli, rispettivamente integrarli con un’eventuale assunzione d’ufficio di mezzi di prova. Essa non ha di conseguenza alcuna utilità nei processi puramente documentali, nei quali i documenti indicati come mezzi di prova sono allegati agli scritti delle parti, mentre è importante per quelli non puramente documentali e nei quali le parti hanno postulato l’assunzione di altri mezzi di prova. Ne è la conferma la sua eccezionalità nella procedura sommaria, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 254 cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 3 segg. ad art. 154 CPC).
Ora, nella fattispecie le parti hanno prodotto con i rispettivi allegati introduttivi anche la quasi totalità dei documenti, ad eccezione di quelli formalmente ammessi in un secondo tempo ex art. 229 CPC. All’udienza di prime arringhe del 15 settembre 2017 nessuna di esse ha formalizzato un’opposizione all’utilizzo come prova di tali atti. Nemmeno nella replica e nella duplica si trovano richieste di estromissione dei documenti prodotti o contestazioni della loro autenticità (art. 178 CPC).
Ciò posto, non si può condividere la posizione dell’appellante.
In effetti il Pretore, specificando nei considerandi di non ammettere i mezzi di prova “orali” dell’attore e del convenuto da intendersi come mezzi di prova ancora da assumere ai sensi dell’art. 221 cpv. 2 lett. d CPC, in contrapposizione ai mezzi di prova reali, cioè già a disposizione e prodotti (art. 221 cpv. 2 lett. c CPC), ha deciso unicamente di respingere quelli non ancora a sua disposizione e, di riflesso, ha implicitamente accolto i documenti già prodotti. Altrimenti non può essere, come attestato dal fatto che poi egli ne ha fatto uso esplicito nella sentenza per la sua disamina della fattispecie.
In questo senso va quindi inteso l’uso del termine mezzi di prova “richiesti” dalle parti utilizzato nel dispositivo.
Si aggiunga che la posizione assunta dall’appellante, che solo in sede di ricorso approfitta di un’imprecisione del primo giudice per contestare l’esistenza di un riconoscimento di debito per mancanza di sufficienti prove, quando in precedenza mai ha contestato l’autenticità dei documenti che lo sostanziavano (concentrandosi unicamente sui vizi alla base del contratto, art. 28 segg. e 31 CO), oltre che irricevibile perché argomento nuovo (art. 317 CPC), è anche un comportamento ai limiti della buona fede processuale (art. 52 CPC).
Tale atteggiamento è pure contraddittorio, poiché nell’allegato d’appello stesso viene precisato che oggetto d’istruttoria avrebbero dovuto essere l’inesigibilità del credito e in via subordinata - facendo capo ad un’espressione alquanto controproducente per le proprie tesi - la sua “eventuale estinzione” (appello, pag. 13).
Su questo punto l’appello, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.
4. AP 1 sostiene in seguito che il primo giudice, respingendo integralmente tutti i mezzi di prova da lui indicati, ha violato i disposti relativi alle prove e in particolar modo l’art. 8 CC e gli artt. 55 cpv. 1, 56, 132 cpv. 2, 152 cpv. 1, 154, 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC. A suo modo di vedere non sussiste alcuna carenza nell’allegazione e nella specificazione, rispettivamente di corretta associazione tra i fatti e i mezzi di prova, come invece ritenuto nella sentenza. In ogni caso, prosegue l’appellante, qualora il Pretore non avesse giudicato sufficientemente chiara o completa l’allegazione, avrebbe dovuto ricorrere allo strumento dell’interpello (art. 56 CPC) e, se del caso, assegnare un termine per sanare la carenza formale ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 CPC. I testimoni indicati andavano quindi escussi, sicché si giustifica un annullamento della sentenza e un rinvio all’autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).
Con la decisione in disamina, il Pretore, dopo aver chiarito che l’onere allegatorio e di specificazione gravante l’attore in un’azione di disconoscimento comporta che il suo castello fattuale e giuridico sia ancorato al riconoscimento di debito che ha sottoscritto e che disconosce nell’azione giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 1), ha in effetti stabilito che il debitore non può limitarsi ad allegare una propria versione dei fatti perfettamente estranea agli stessi, salvo sostenere che essi sono viziati nella volontà ma non avvedendosi che il termine annuale dell’art. 31 CO è ampiamente trascorso e senza fornire alcuna prova a sostegno del suo dire.
a. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Stählin , Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 131 III 268 consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato, viziato o simulato (art. 18 cpv. 1 e artt. 23 segg. CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268 consid. 3.2). Il creditore convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (STF 4C.34/1999 del 30 giugno 1998 consid. 3b; II CCA 6 febbraio 2017 inc. n. 12.2015.208).
b. Giusta l’art. 31 cpv. 2 CO, il termine per far valere un vizio del contratto quale l’errore essenziale, il dolo o la sua conclusione per timore è di un anno, a decorrere dal momento in cui furono scoperti, nel caso di errore o di dolo, e, in una situazione di timore, da quando questo è cessato.
Nel caso che occupa il riconoscimento di debito data del 20 maggio 2009 (doc. 3), mentre l’azione di disconoscimento è stata avviata solo il 15 dicembre 2016, sette anni e mezzo dopo.
Lungo tempo è pure trascorso dai due seguenti riconoscimenti che vi hanno fatto seguito, il primo datato 13 settembre 2011 (doc. 6) ed il secondo risalente al 2012 (doc. 8).
Il timore di cui parla l’attore nei suoi allegati non era per la propria incolumità fisica o quella di persone a lui care come prevede l’art. 30 CO, bensì quello di “vedere aumentare per l’ennesima volta a dismisura, interessi su interessi, il proprio debito”. Pertanto, non trovandosi egli in una situazione di impossibilità di far valere i propri diritti per paura di gravi conseguenze ai sensi della legge, è a giusta ragione che il Pretore ha considerato ampiamente prescritto il diritto di far accertare l’inefficacia del riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 31 CO.
Di conseguenza tutte le allegazioni concernenti questo tema non necessitavano di essere sostanziate e rettamente le relative prove sono state respinte.
c. Nelle sue allegazioni di causa l’attore ha opposto a tre riconoscimenti di debito formulati tra il maggio 2009 e il 2012, tutti per lo stesso importo di EUR 79'300.- dedotti i pagamenti effettuati nel frattempo dal debitore (doc. 7), l’eccezione di estinzione del debito a seguito di asseriti pagamenti al convenuto effettuati da lui o da terzi per suo conto, per oltre complessivi EUR 95'500.-, sostenendo inoltre che il debito ammontava a EUR 66'293.- (petizione, pag. 5). Ad eccezione degli EUR 4'700.- già riconosciuti dal creditore, tutti gli altri pagamenti sono stati designati in maniera generica, con la precisazione unicamente dell’importo e di chi li avrebbe effettuati ma senza indicazione di date e ulteriori dettagli. In relazione ai tre asseriti versamenti da EUR 30'000.- l’uno, le allegazioni sono state molto sommarie e dunque insufficienti.
La questione è stata subito sollevata dal convenuto nella sua risposta, ove ha eccepito che la vaghezza delle affermazioni dell’attore non gli hanno permesso di determinarsi in merito ai pretesi rimborsi, non essendo stato specificato quando essi sono stati effettuati, in quale modalità, dove, e via dicendo, e non essendo stato prodotto nessun giustificativo.
Confrontato con queste critiche e con la contestazione di ogni singolo pagamento da lui preteso (compresi quelli di cui al doc. E, risalenti a prima degli ultimi due riconoscimenti di debito e per i quali nemmeno è stata portata la prova dell’incasso degli assegni), l’attore, con la replica, non ha minimamente precisato le sue posizioni in merito, ma si è limitato a riprendere pedissequamente quanto scritto della petizione.
Così facendo, AP 1 è dunque venuto meno al suo obbligo di specificazione ai sensi dell’art. 55 CPC (Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 55 CPC) e ne deve sopportare le conseguenze anche dal punto di vista della procedura d’assunzione delle prove.
d. Per l’art. 150 cpv. 1 CPC sono oggetto della prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. La rilevanza dei fatti può essere valutata in base al costrutto fattuale allegato e specificato dalla parte gravata dal relativo onere allegatorio (e probatorio). Se l’allegazione e la specificazione sono insufficienti non è possibile concedere la connotazione di rilevanza necessaria per assumere i mezzi di prova, che vanno respinti poiché il castello fattuale non è stato dovutamente sostenuto da un’allegazione conforme alle disposizioni di legge (Trezzini, op. cit., n. 49 ad art. 55).
Essendo rimasta l’indicazione dei presunti pagamenti del debito fatto valere in giudizio dal convenuto a mero livello di affermazione generica, è perfettamente corretta la conclusione del primo giudice con cui ha deciso di respingere le relative richieste di prova.
e. Detto ciò, anche la censura in merito all’obbligo per il Pretore di procedere all’interpello è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’obbligo di interpellare le parti in presenza di allegazioni non chiare, contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56 CPC), che in sé non permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle a impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018 4A_596/2017), non può entrare in considerazione laddove la parte che ha reso queste particolari allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa attenta dalla controparte e ciononostante non ha in seguito ritenuto di conformarsi (TF 23 settembre 2014 4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso si specie, ritenuto che - come si è detto - nel suo allegato responsivo il convenuto ha immediatamente contestato l’insufficiente allegazione dei risarcimenti e che in sede di replica l’attore non ha apportato alcuna precisazione ma si è limitato a riscrivere quanto già contenuto nella petizione.
Anche su questi punti, l’appello deve essere dunque respinto.
5. Visto quanto precede, non è necessario chinarsi sulla questione della correttezza dell’ammissione dei documenti ai sensi dell’art. 229 CPC, che deve comunque essere considerata regolare.
A tal proposito va comunque rilevato che un rapporto di polizia, pur non rappresentando una prova assoluta, poiché riporta unicamente una presa di posizione degli agenti che hanno effettuato le indagini, ha comunque una valenza quale indizio e costituisce un elemento del libero apprezzamento delle prove di cui gode il giudice (art. 152 e art. 157 CPC). Nel caso specifico, il Pretore ha fondato il suo giudizio sui tre riconoscimenti di debito in atti, mentre ha richiamato il rapporto di polizia solo come ulteriore tassello a sostegno delle sue conclusioni. Giustamente.
6. A titolo abbondanziale va pure puntualizzato come anche le argomentazioni di merito avanzate con l’appello a pag. 13, ove AP 1 ha sostenuto che il versamento di EUR 30'000.- da parte di F__________ T__________ è provato dai 4 assegni agli atti per complessivi EUR 22'800.- emessi tra il 31 agosto 2009 e il 2 febbraio 2010, non possono trovare spazio. In effetti si tratta di pagamenti effettuati ben prima dei riconoscimenti di debito del 13 settembre 2011 e di quello del 2012, fatto che attesta che non avevano nulla a che vedere con il credito oggetto della presente vertenza.
7. Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 78'000.-, seguono la soccombenza dell’appellante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 gennaio 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).