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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2017.962 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 29 ottobre 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2017 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domanda sulla quale il convenuto non si è espresso e che il Pretore aggiunto con decisione 8 gennaio 2018 ha accolto, salvo aver fatto decorrere gli interessi dal 18 giugno 2017;
appellante il convenuto con appello 22 gennaio 2018, con cui ha chiesto di “cancellare la procedura esecutiva n. __________ con relative spese ed interessi” e di condannare la controparte a “un indennizzo di fr. 5'000.- per spese legali ed amministrative … ed un importo di fr. 8'500.- per interessi bancari pagati a causa del ritardo nel saldo dell’appartamento acquistato”, “tasse, spese e ripetibili con giudizio di merito”;
mentre l'istante con osservazioni 16 marzo 2018 ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto di compravendita del 25 ottobre 2013 (doc. A), completato da un atto aggiuntivo del 26 gennaio 2016 (doc. G), AP 1 ha venduto a AO 1, ad un prezzo di fr. 860'000.-, alcune quote di comproprietà del fondo base n. __________ RFD __________, e meglio il foglio PPP n. __________ con diritto esclusivo sull’edificando appartamento n. 22 con i relativi spazi accessori (una cantina e un posteggio esterno) nonché una quota di 2/8 del foglio PPP n. __________ con diritto esclusivo sui posteggi n. 4 e n. 5 nell’edificanda autorimessa n. 26, ritenuto che gli accordi prevedevano che la tassa sugli utili immobiliari (TUI) sarebbe stata a carico dell’alienante (cfr. doc. A);
che con istanza 29 ottobre 2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (doc. P): essa, in estrema sintesi, ha sostenuto di aver anticipato al notaio rogante avv. __________, in base ad un ulteriore accordo datato 16 dicembre 2015 (doc. D, cfr. pure doc. G), un importo di fr. 55'900.- (fr. 68'800.- iniziali poi ridotti in ragione di fr. 12'900.-, cfr. doc. E, F e H) per il pagamento della TUI dovuta dalla controparte, rilevando che in seguito, nonostante la compravendita fosse risultata esente da TUI (doc. I p. 1), quella somma, frattanto depositata dal notaio rogante all’autorità fiscale, era stata “incamerata” da quest’ultima per il pagamento di altri debiti fiscali a carico del convenuto (doc. I p. 2), senza che costui, formalmente richiesto il 7 giugno 2017 di ritornargliela (doc. O), avesse poi dato seguito alla richiesta;
che il convenuto, ancorché invitato il 7 novembre 2017 a presentare le sue eventuali osservazioni scritte entro un termine di 20 giorni con l’avvertenza che in caso di silenzio il giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC), è rimasto silente;
che con la decisione 8 gennaio 2018 qui impugnata il Pretore aggiunto, in accoglimento dell’istanza, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2017 e ha rigettato in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere all’istante fr. 600.- di indennità: egli ha in sostanza ritenuto, in fatto, che le circostanze addotte dall’istante, ammesse - siccome non contestate - dal convenuto precluso nella causa e comunque comprovate dalla pertinente documentazione versata agli atti dall’istante, fossero senz’altro idonee, in diritto, a concludere per il buon fondamento della pretesa azionata, tranne per quanto riguardava la data di decorrenza degli interessi;
che con l’appello 22 gennaio 2018 il convenuto ha chiesto di “cancellare la procedura esecutiva … con relative spese ed interessi” e di condannare la controparte a “un indennizzo di fr. 5'000.- per spese legali ed amministrative … ed un importo di fr. 8'500.- per interessi bancari pagati a causa del ritardo nel saldo dell’appartamento acquistato”, “tasse, spese e ripetibili con giudizio di merito”: a prescindere dall’infelice formulazione utilizzata, si deve così ritenere che egli, in riforma della decisione pretorile, avesse inteso chiedere la reiezione dell’istanza e la condanna della controparte al pagamento di fr. 8'500.-, con protesta delle spese e delle ripetibili;
che il gravame, manifestamente improponibile e/o manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che innanzitutto si osserva che, sulla pretesa azionata dall’istante, il convenuto, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con le argomentazioni, riassunte in precedenza, che avevano indotto il giudice di prime cure ad accogliere l’istanza, con il che l’impugnativa è palesemente irricevibile; essa ad ogni buon conto sarebbe stata da respingere anche nel merito, atteso che il convenuto ha pacificamente dato atto che i fatti si erano svolti come preteso nell’istanza (cioè con la disponibilità da parte dell’istante, dopo lunga trattativa, ad anticipare al notaio rogante un ulteriore acconto pari alla “trattenuta” TUI di fr. 55'900.- con l’accordo “che tale importo sarebbe stato ritornato alla signora AO 1 qualora vi fosse stato un rimborso a mio favore”, con il versamento di quella somma dal notaio rogante all’autorità fiscale, con il successivo accertamento della non-imponibilità della compravendita per la TUI, con la contemporanea emissione di tutte le altre tassazioni per le compravendite presso il mappale n. __________ RFD __________ e con il conseguente utilizzo e incameramento da parte dell’autorità fiscale “per compensazione” dei fr. 55'900.- così versati), con il che non è seriamente possibile mettere in dubbio che la somma così anticipata era di fatto servita a saldare altri suoi debiti;
che le altre considerazioni esposte nell’appello, e meglio quella secondo cui i difetti emersi non riguardavano l’unità acquistata dall’istante ma le parti comuni, quella secondo cui le perizie fatte allestire dalla controparte attestavano l’esistenza di difetti in realtà (almeno in parte) già risolti, quella secondo cui in alcuni casi vi erano stati dei miglioramenti rispetto a quanto previsto in fase di progettazione e quella secondo cui l’istante aveva tuttora “in mano” un importo di fr. 99'100.- che andava ben oltre ai potenziali difetti che la stessa intendeva far ricadere su di lui, sono chiaramente irricevibili essendo state formulate dal convenuto per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che quest’ultimo, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha indicato da quali risultanze istruttorie quelle circostanze, in larga misura non comprovate, potrebbero invece essere evinte, né ha spiegato quale fosse la loro eventuale rilevanza per l’esito della lite; e comunque, a fronte dell’ulteriore accordo tra le parti secondo cui la somma di fr. 99'100.- (fr. 155'000.- iniziali, poi ridotti in ragione dei fr. 55’900.- ora azionati), tuttora trattenuta dall’istante per la difettosità dell’oggetto compravenduto, sarebbe decaduta a favore della stessa qualora non fosse stata presentata entro il 31 dicembre 2016 una perizia di __________ attestante l’eliminazione dei difetti (doc. D, cfr. doc. G), il convenuto non ha qui preteso, ancor prima di averlo provato, che la perizia in tal senso fosse stata tempestivamente allestita;
che ampiamente irricevibile, siccome nuova (art. 317 cpv. 2 CPC) e per altro fondata su fatti mai addotti in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC), è pure la domanda con cui il convenuto ha preteso un risarcimento “di fr. 8'500.- per interessi bancari pagati a causa del ritardo nel saldo dell’appartamento acquistato”, tanto più che la stessa, costituendo di fatto una domanda riconvenzionale, avrebbe semmai dovuto essere formulata in occasione della presentazione delle osservazioni all’istanza;
che, stando così le cose, l’appello del convenuto dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;
che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui litigioso di fr. 64'400.- (fr. 55'900.- + fr. 8'500.-), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che all’istante, che il 16 marzo 2018 ha presentato le sue osservazioni volte alla reiezione dell’appello, non possono essere attribuite né ripetibili né indennità, essa non avendone fatto richiesta (DTF 139 III 334 consid. 4.3) e non essendo per altro stata richiesta di esprimersi sul rimedio giuridico della controparte, che del resto mai le era stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 22 gennaio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono indennità.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).